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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza dell'1 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3047/2024 R.G. e vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CE RR e dall'Avv. Salvatore Lincon, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
CONTUMACE
Oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 3 giugno 2024, esponeva: Parte_1
- di essere dipendente dell' presso il P.O. “San Vincenzo” Controparte_1 di Taormina, con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere;
- tale attività veniva articolata con un orario lavorativo diversificato;
- il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti del comparto, così come riconosciuto dalla normativa vigente, non veniva garantito a tutti i dipendenti, in quanto le era stato negato dall'Azienda di appartenenza in violazione dell'art. 29 del CCNL del 20 settembre 2001, modificato dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio
2009; - il regolamento adottato dall' per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa, giusta CP_2 delibera n. 1357 del 16 marzo 2000, aveva previsto l'erogazione dei buoni pasto solo in favore dei dipendenti con articolazione dell'attività lavorativa su cinque giorni e con due rientri pomeridiani;
- con nota pec del 9 dicembre 2021 aveva chiesto all'Azienda il riconoscimento del diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, nei limiti della prescrizione, al pagamento delle somme dovute, a titolo di risarcimento dei danni, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Eccepiva l'illegittimità del comportamento discriminatorio assunto dall' quale datore CP_2 di lavoro, in ordine al mancato riconoscimento del suindicato diritto in favore di tutti dipendenti.
Invocava l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009, l'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016 - 2018 che richiamava espressamente il citato art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, l'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE e l'art.43 comma 4 del CCNL comparto sanità triennio 2019 -2021.
Precisava che il valore di ogni singolo buono pasto era stato quantificato fino al 31 marzo 2021 in €
4,13 (€ 5,16 - €. 1,03 quale valore a carico del dipendente) e che ella ricorrente aveva effettuato un numero di turni lavorativi dall'1 novembre 2016 al 31 marzo 2021, eccedenti le sei ore pari a 747, pertanto l'importo maturato era pari a €. 3.085,11 (€. 4,13 x 747 = €. 3.085,11); a decorrere dall'1 aprile 2021 il valore del buono pasto era pari a €. 7,00, per come stabilito dall' per il CP_2 periodo da aprile 2021 a marzo 2023, giusta delibera n. 2814/DG del 4 agosto 2021 e che ella ricorrente dall' 1 aprile 2021 al 25 dicembre 2021 aveva effettuato un numero di turni lavorativi, eccedenti le sei ore pari a 113, pertanto l'importo maturato era pari a €. 791,00 (€. 7,00 x 113 = €.
791,00) per un importo complessivo dovuto pari a €. 3.876,11.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti in conformità dell'art. 29 CCNL del 20 settembre 2001, così come integrato e modificato dall'art. 4 del CCNL del
31 luglio 2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs n. 66/2003, con cui era stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE e che, per l'effetto, venisse ritenuto e dichiarato il diritto di ella ricorrente, quale dipendente dell' resistente, alla fruizione dei buoni pasto, quale modalità CP_1 sostitutiva del servizio mensa, adottata dall' per ogni turno lavorativo eccedente le 6 CP_2 ore. Chiedeva, altresì, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso dall'1 novembre 2016 al 25 dicembre 2021, quantificato nelle misura di € 3.876,11 e che, per l'effetto, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannata a pagare Controparte_1 in favore di ella ricorrente la complessiva somma di € 3.876,11 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
2.- L'udienza dell'1 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente viene dichiarata la contumacia dell' non costituitasi in giudizio CP_2 sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
4. -- Nel merito la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Trib. Messina, sez. lav., n. 791/2022, n. 614/2023; n.
149/2025).
Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
Sul punto, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01/03/2021 n. 5547; id., 21/10/2020
n. 22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato adesso dal CCNL
Comparto Sanità 2016-2018, parimenti invocato dalla ricorrente, secondo cui, all'art 27 comma 4:
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche
e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa)”.
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio, mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato la prima Per_1 notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi.
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive.
L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , non si spiegherebbe Controparte_3 il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”. L'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 7/4/1999 comparto Sanità che prevede, per quel che qui interessa:
“1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico;
una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore;
f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266;
g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale […]”.
Si individuano, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
L'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 del CCNL 2016-2018, attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile.
Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso del comparto Sanità gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”.
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della Regione Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perché facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 CCNL Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (richiamato anche dalla ricorrente) attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico1fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono
e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo
a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923,
n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 CCNL 2001 Integrativo del CCNL 1999.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari, come arbitrariamente sostenuto dall' poiché, non CP_1 essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'aggettivo “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del
D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”. Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente si osserva che la stessa afferma di lavorare secondo una turnazione, con turni anche eccedenti le sei ore e tale assunto è stato provato documentalmente.
Sembrano, così, rispettati i presupposti sopra individuati per la fruizione del diritto alla mensa nei turni della ricorrente cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore.
Tenuto conto però delle esigenze dell' e della peculiarità della prestazione lavorativa della CP_1 ricorrente, la stessa non potrebbe usufruire del servizio mensa - data la durata dei turni di lavoro e la necessità che i pazienti non rimangano senza assistenza o, addirittura, nel turno notturno, data la mancanza dell'erogazione di un servizio mensa serale.
In tal caso, sembra possibile riconoscere il diritto ai buoni pasto, proprio in relazione all'impossibilità per la ricorrente di usufruire del servizio mensa poiché, con i buoni pasto, ella non potrebbe recarsi nei ristoranti della zona per utilizzare gli stessi durante il servizio, ma vi si potrebbe recare al termine dell'orario di lavoro o potrebbe acquistare un cestino - pasto da consumare nei momenti di attesa.
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda, così uniformandosi ai numerosi precedenti di merito e di legittimità invocati dal ricorrente, che ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 5.- In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza prodotti. Il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal DPR n. 270/1987 e dal DPR n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda. A partire dall'aprile 2021 il costo del pasto è quello stabilito dalla convenzione
CONSIP Buoni Pasto 9 - Lotto 12 per la Sicilia, cui ha aderito l' per il periodo da CP_2 aprile 2021 a marzo 2023 giusta deliberazione n.2814/DG del 4/8/2021.
Tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito.
Compete dunque alla ricorrente la richiesta somma di € 3085,11 per n. 747 turni eccedenti le sei ore per il periodo dall'1 novembre 2016 al 31 marzo 2021 e di € 791,00 per n. 113 turni eccedenti le sei ore per il periodo dall'1 aprile 2021 al 25 dicembre 2021
L va, dunque, condannata al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di € 3.876,11 per il periodo dall' 1 novembre 2016 al 25 dicembre
2021 a titolo di risarcimento del danno alla stessa derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, così quantificata in ricorso. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
L convenuta va, altresì, condannata al riconoscimento in favore della ricorrente del diritto CP_1 all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. A tal proposito, infatti, va rammentato che l'art. 29 CCNL 2001 integrativo del CCNL 1999, più volte richiamato, prevede il divieto di monetizzazione del buono pasto.
6.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. Controparte_1
55, applicando i minimi previsti considerata la serialità delle questioni esaminate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma complessiva di € 3.876,11 per il periodo dall' 1 novembre 2016 al 25 dicembre 2021 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore della predetta del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
- condanna altresì l' al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 1313,00 per compensi professionali, oltre € 49,00 a titolo di c.u.,
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza dell'1 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3047/2024 R.G. e vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CE RR e dall'Avv. Salvatore Lincon, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore
CONTUMACE
Oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 3 giugno 2024, esponeva: Parte_1
- di essere dipendente dell' presso il P.O. “San Vincenzo” Controparte_1 di Taormina, con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere;
- tale attività veniva articolata con un orario lavorativo diversificato;
- il diritto al servizio mensa o, in alternativa, alla fruizione con modalità sostitutive, come l'erogazione dei buoni pasto per tutti i dipendenti del comparto, così come riconosciuto dalla normativa vigente, non veniva garantito a tutti i dipendenti, in quanto le era stato negato dall'Azienda di appartenenza in violazione dell'art. 29 del CCNL del 20 settembre 2001, modificato dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio
2009; - il regolamento adottato dall' per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa, giusta CP_2 delibera n. 1357 del 16 marzo 2000, aveva previsto l'erogazione dei buoni pasto solo in favore dei dipendenti con articolazione dell'attività lavorativa su cinque giorni e con due rientri pomeridiani;
- con nota pec del 9 dicembre 2021 aveva chiesto all'Azienda il riconoscimento del diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore, nonché, per il periodo pregresso, nei limiti della prescrizione, al pagamento delle somme dovute, a titolo di risarcimento dei danni, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.
Eccepiva l'illegittimità del comportamento discriminatorio assunto dall' quale datore CP_2 di lavoro, in ordine al mancato riconoscimento del suindicato diritto in favore di tutti dipendenti.
Invocava l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 20 settembre 2001, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31 luglio 2009, l'art. 27, comma 4, del CCNL Comparto Sanità 2016 - 2018 che richiamava espressamente il citato art. 29 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, l'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE e l'art.43 comma 4 del CCNL comparto sanità triennio 2019 -2021.
Precisava che il valore di ogni singolo buono pasto era stato quantificato fino al 31 marzo 2021 in €
4,13 (€ 5,16 - €. 1,03 quale valore a carico del dipendente) e che ella ricorrente aveva effettuato un numero di turni lavorativi dall'1 novembre 2016 al 31 marzo 2021, eccedenti le sei ore pari a 747, pertanto l'importo maturato era pari a €. 3.085,11 (€. 4,13 x 747 = €. 3.085,11); a decorrere dall'1 aprile 2021 il valore del buono pasto era pari a €. 7,00, per come stabilito dall' per il CP_2 periodo da aprile 2021 a marzo 2023, giusta delibera n. 2814/DG del 4 agosto 2021 e che ella ricorrente dall' 1 aprile 2021 al 25 dicembre 2021 aveva effettuato un numero di turni lavorativi, eccedenti le sei ore pari a 113, pertanto l'importo maturato era pari a €. 791,00 (€. 7,00 x 113 = €.
791,00) per un importo complessivo dovuto pari a €. 3.876,11.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti in conformità dell'art. 29 CCNL del 20 settembre 2001, così come integrato e modificato dall'art. 4 del CCNL del
31 luglio 2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs n. 66/2003, con cui era stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE e che, per l'effetto, venisse ritenuto e dichiarato il diritto di ella ricorrente, quale dipendente dell' resistente, alla fruizione dei buoni pasto, quale modalità CP_1 sostitutiva del servizio mensa, adottata dall' per ogni turno lavorativo eccedente le 6 CP_2 ore. Chiedeva, altresì, che venisse ritenuto e dichiarato il suo diritto al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso dall'1 novembre 2016 al 25 dicembre 2021, quantificato nelle misura di € 3.876,11 e che, per l'effetto, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, venisse condannata a pagare Controparte_1 in favore di ella ricorrente la complessiva somma di € 3.876,11 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi.
2.- L'udienza dell'1 dicembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
3.- Preliminarmente viene dichiarata la contumacia dell' non costituitasi in giudizio CP_2 sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato.
4. -- Nel merito la causa viene decisa sulla base dell'orientamento di questo Tribunale che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Trib. Messina, sez. lav., n. 791/2022, n. 614/2023; n.
149/2025).
Al fine di valutare la fondatezza della pretesa attorea, giova premettere un breve riferimento alla normativa applicabile al caso di specie.
Sul punto, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28/11/2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01/03/2021 n. 5547; id., 21/10/2020
n. 22985).
Ciò premesso, si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, il quale afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non
è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”.
Si rileva che il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato adesso dal CCNL
Comparto Sanità 2016-2018, parimenti invocato dalla ricorrente, secondo cui, all'art 27 comma 4:
“Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche
e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa)”.
La disciplina contrattuale, dunque, delega alla singola Azienda solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio, mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Procedendo all'interpretazione delle richiamate disposizioni, nell'art. 29 intitolato la prima Per_1 notazione attiene all'utilizzo, nel primo comma, del verbo “possono” che crea non pochi problemi interpretativi.
Se, da un lato, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà alle singole Aziende di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive.
L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta delle singole Aziende. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà delle , non si spiegherebbe Controparte_3 il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”. L'articolazione dell'orario di lavoro è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 7/4/1999 comparto Sanità che prevede, per quel che qui interessa:
“1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. I criteri delle politiche dell'orario di lavoro, nell'ambito di quanto previsto dal presente articolo, sono definiti con le procedure previste dall'art. 4, comma 2 punto VIII.
2. L'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
- ottimizzazione delle risorse umane;
- miglioramento della qualità della prestazione;
- ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell'utenza particolarmente finalizzato all'eliminazione delle liste di attesa;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche;
- erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell'utenza.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario di lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a tre mesi all'anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico - fisico;
una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l'attuale articolazione del turno fosse superiore;
f) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266;
g) tendenziale riallineamento dell'orario reale con quello contrattuale […]”.
Si individuano, all'interno del comparto Sanità, orari di lavoro flessibili che possono consistere in turni eccedenti il normale orario di lavoro laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell'arco delle dodici o ventiquattro ore.
L'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27 del CCNL 2016-2018, attiene solo alla circostanza della fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia incompatibile.
Appare, quindi, necessario accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico. In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i CC.CC.NN.LL. contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Nel caso del comparto Sanità gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti […] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”.
Non è, ulteriormente, possibile richiamare la circolare dell'Assessorato Sanità della Regione Siciliana del 20 aprile 1995 sulle mense aziendali perché facente riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 33 D.P.R. n. 270/1987 che, per quanto simile all'art. 29 CCNL Integrativo del 2001, è dallo stesso esplicitamente disapplicato. Inoltre, essendo per l'appunto il CCNL in oggetto successivo alla circolare in questione oltre che alla norma da tale circolare analizzata, risulta più opportuno interpretare l'art. 29 alla luce di principi più attuali derivanti dall'analisi del panorama legislativo in materia di pause e buoni pasto.
In riferimento al più generale diritto alla pausa, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 (richiamato anche dalla ricorrente) attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico1fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono
e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo
a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923,
n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
Dalla disposizione dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa. Quindi tale disposizione appare l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 29 CCNL 2001 Integrativo del CCNL 1999.
Non risulta possibile, quindi, limitare, in assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative, il diritto alla mensa richiedendo presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari, come arbitrariamente sostenuto dall' poiché, non CP_1 essendo tali limiti specificatamente richiamati nel CCNL di categoria non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa.
Questo diritto sembra, pertanto, da riconoscere a tutti i dipendenti che effettuano un orario di lavoro talmente gravoso e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa (e quindi a tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero eccedente le sei ore) oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Fatte tali premesse di ordine generale, occorre focalizzare l'attenzione sulla specifica categoria dei turnisti.
L'aggettivo “eventuale” contenuto nell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 pare fare riferimento alle possibilità che l'articolazione dell'orario di lavoro non consenta un'interruzione adeguata per la consumazione del pasto per esigenze dell'azienda che non permettono uno stacco di almeno mezz'ora durante il quale l'eventuale posizione lavorativa occupata dal lavoratore risulterebbe scoperta. In particolare, come afferma la circolare n. 8 del 2005 del Ministero del lavoro in relazione all'art. 8 del
D.Lgs. n. 66/2003 “La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle 6 ore di lavoro”. Un'interpretazione simile è possibile anche per l'espressione “in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro” presente nello stesso art. 29 CCNL 2001, individuando così le medesime ipotesi per le quali non sarebbe possibile interrompere la prestazione lavorativa per consumare il pasto: circostanza che comunque non esclude il diritto alla mensa del singolo lavoratore ma che presuppone la necessità per il datore di lavoro di attivarsi per garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Rimane fermo il diritto alla mensa del personale turnista in presenza di una prestazione lavorativa giornaliera che ecceda le sei ore, secondo i principi sopra esaminati.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione dell'odierna ricorrente si osserva che la stessa afferma di lavorare secondo una turnazione, con turni anche eccedenti le sei ore e tale assunto è stato provato documentalmente.
Sembrano, così, rispettati i presupposti sopra individuati per la fruizione del diritto alla mensa nei turni della ricorrente cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore.
Tenuto conto però delle esigenze dell' e della peculiarità della prestazione lavorativa della CP_1 ricorrente, la stessa non potrebbe usufruire del servizio mensa - data la durata dei turni di lavoro e la necessità che i pazienti non rimangano senza assistenza o, addirittura, nel turno notturno, data la mancanza dell'erogazione di un servizio mensa serale.
In tal caso, sembra possibile riconoscere il diritto ai buoni pasto, proprio in relazione all'impossibilità per la ricorrente di usufruire del servizio mensa poiché, con i buoni pasto, ella non potrebbe recarsi nei ristoranti della zona per utilizzare gli stessi durante il servizio, ma vi si potrebbe recare al termine dell'orario di lavoro o potrebbe acquistare un cestino - pasto da consumare nei momenti di attesa.
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda, così uniformandosi ai numerosi precedenti di merito e di legittimità invocati dal ricorrente, che ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. 5.- In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa sono comprovati dai fogli di presenza prodotti. Il costo del pasto è quello stabilito dal CCNL, ossia € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 carico del datore di lavoro, che sono i corrispettivi in euro di quanto stabilito in lire dal DPR n. 270/1987 e dal DPR n. 384/1990 (2000 lire il dipendente e 8000 lire l'Azienda. A partire dall'aprile 2021 il costo del pasto è quello stabilito dalla convenzione
CONSIP Buoni Pasto 9 - Lotto 12 per la Sicilia, cui ha aderito l' per il periodo da CP_2 aprile 2021 a marzo 2023 giusta deliberazione n.2814/DG del 4/8/2021.
Tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito.
Compete dunque alla ricorrente la richiesta somma di € 3085,11 per n. 747 turni eccedenti le sei ore per il periodo dall'1 novembre 2016 al 31 marzo 2021 e di € 791,00 per n. 113 turni eccedenti le sei ore per il periodo dall'1 aprile 2021 al 25 dicembre 2021
L va, dunque, condannata al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente della somma complessiva di € 3.876,11 per il periodo dall' 1 novembre 2016 al 25 dicembre
2021 a titolo di risarcimento del danno alla stessa derivato per aver dovuto, a sue spese, provvedere al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le sei ore, così quantificata in ricorso. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
L convenuta va, altresì, condannata al riconoscimento in favore della ricorrente del diritto CP_1 all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. A tal proposito, infatti, va rammentato che l'art. 29 CCNL 2001 integrativo del CCNL 1999, più volte richiamato, prevede il divieto di monetizzazione del buono pasto.
6.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. Controparte_1
55, applicando i minimi previsti considerata la serialità delle questioni esaminate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 somma complessiva di € 3.876,11 per il periodo dall' 1 novembre 2016 al 25 dicembre 2021 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore della predetta del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
- condanna altresì l' al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 1313,00 per compensi professionali, oltre € 49,00 a titolo di c.u.,
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Messina, 2 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Bonanzinga