Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/06/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IN
Il tribunale nelle persona della dott.ssa dott. Maria Iandiorio
nel procedimento iscritto al n. 4986/2022 R.G., avente ad oggetto "azione di reintegrazione nel possesso” e vertente
TRA
n. il 29/08/1969 in IN (AV) , rappresentata Parte_1 C.F._1
dall'Avv GIANNELLA ALFREDO
RICORRENTE
E
n. il 17/04/1948 in IN (AV) CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
rappresentati dagli avv. Alessandro Rizzo, Marilena Martuscelli e Dario C.F._3
Maiorano
RESISTENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Con ricorso del 29.4.2024, e hanno chiesto annullarsi CP_1 Parte_2
l'ordinanza emessa in data 23.11.2023, confermata in sede di reclamo in data 22.2.2024, con la quale era stato accolto il ricorso nella reintegra nel possesso della servitù di passaggio sulla p.lla 972 NCEU
fl. 7 Comune di Grottolella.
essi, infatti, non erano in condizioni di consegnare alla ricorrente le chiavi del cancello richieste con lettera raccomandata del luglio 2022, poiché avevano trasferito a terzi la proprietà
dell'unità immobiliare in contesa, segnatamente a e , che ne erano Persona_1 Parte_3
così diventati da tale data unici ed esclusivi proprietari e possessori”, come confermato dallo stesso reclamato nel ricorso introduttivo (cfr pag.2) laddove aveva dichiarato che ”detto fondo con entro
stante abitazione è stato compromesso in vendita al sig. , attuale detentore”. Il Giudice Persona_2
aveva ritenuto di non poter prendere in considerazione tale eccezione, correttamente e tempestivamente sollevata - allegata nella memoria difensiva di primo grado-, solo perché l'atto di trasferimento era stato depositato, a suo avviso tardivamente, con le note conclusionali.
Chiedevano, inoltre, la riforma dell'ordinanza nella parte in cui aveva ritenuto validamente fornita la prova del preteso possesso in capo alla , nonostante un insanabile contrasto tra le Pt_1
deposizioni testimoniali e dell'animus spoliandi da parte di e CP_1 Parte_2
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso. Parte_1
Con ordinanza del 13.3.2025, vi è stato il rinvio per la precisazione delle conclusioni nella forma della trattazione mista, ragione per la quale, all'udienza del 18.6.2025, la causa è stata riservata in decisione senza la concessione di ulteriori termini per memorie conclusionali.
Vanno integralmente confermate le motivazioni espresse con ordinanza del 22.2.2024.
In una prima fase, i resistenti -attuali ricorrenti- hanno rivendicato la proprietà per usucapione della striscia di terreno oggetto di causa e contestato l'esercizio del passaggio sulla predetta area da parte della stessa. In particolare i reclamanti hanno precisato che la striscia di terreno in lite non era stata oggetto di trasferimento in loro favore per un mero errore del notaio e che in ogni caso avevano avuto il possesso esclusivo di tutta l'area recintata ed annessa al fabbricato che doveva ritenersi usucapita. Le deposizioni istruttorie hanno, invece, confermato il passaggio e l'utilizzazione dello stesso da parte della ricorrente, e di questo il primo Giudice ne ha dato compitamente atto, anche valorizzando le deposizioni rese dagli informatori indicati dalla ricorrente rispetto a quelle rese dagli informatori indicati dai resistenti. ha confermato il possesso da parte della signora CP_2 Pt_1
delle chiavi del cancello, il passaggio sul terreno per raggiungere la sua proprietà, la presenza di un varco che si usava per raggiungere il fondo, la chiusura del varco con un muro e con una legnaia e di aver visto aprire il cancello. Allo stesso modo il teste ha affermato di conoscere Pt_1 Tes_1
il fondo della ricorrente, di aver visto la reclamata aprire il cancello con le chiavi, di aver attraversato con lei il fondo e di non essere riuscito ad entrare nel mese di aprile o maggio del 2022. Quanto al denunciato contrasto tra le dichiarazioni degli informatori vale solo osservare che non assume alcuna rilevanza la circostanza che gli informatori dei reclamanti non abbiano visto passare la parte sul percorso indicato in atti non potendosi escludere che non erano presenti sui luoghi nei momenti di esercizio del passaggio.
Sulla base di queste premesse istruttorie, è evidente che, da un lato, ha Parte_1
dimostrato l'esercizio del passaggio sul terreno, dall'altro ha dimostrato di aver subito uno spoglio da parte dei reclamanti che sono stati correttamente convenuti in giudizio quali autori dello spoglio e nella qualità di possessori dei beni. Infatti, i reclamanti non solo non hanno contestato di aver provveduto direttamente alla costruzione del muro e all'apposizione della legna, nei mesi precedenti al trasferimento, né di non aver consegnato le chiavi impedendo alla parte reclamata il passaggio sull'area, ma non hanno in alcun modo dimostrato il trasferimento del possesso in favore di altri,
allegando semplicemente un atto di trasferimento della proprietà che nella parte relativa alla striscia di terreno prevede espressamente che il tratto di terreno risulta alienato senza alcun accertamento giudiziale della proprietà con salvezza di tutti i diritti di terzi anche di servitù. In ogni caso vale ricordare che nel presente giudizio è del tutto irrilevante prendere in considerazione la documentazione di carattere petitorio depositata dalle parti, dovendosi verificare esclusivamente l'esercizio materiale del possesso e degli atti spoliativi concretamente posti in essere. In altri termini, non basta dimostrare che vi sia stato un trasferimento proprietario della particella in questione;
e avrebbero dovuto dimostrare di non CP_1 Parte_2
essere gli autori delle condotte spoliative e di non aver avuto l'esercizio del possesso della particella in questione.
Non essendo pervenuta tale dimostrazione, è chiaro che il reclamo non poteva essere accolto e parimenti anche in questa sede di merito possessorio va integralmente confermata l'ordinanza resa in data 23 novembre 2023.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella composizione sopra indicata, così provvede:
conferma integralmente l'ordinanza emessa in data 23.11.2023;
condanna e al pagamento delle spese processuali in Parte_2 CP_1
favore di che liquida in complessivi € 3397,00 per compensi, oltre rimborso forfettario Parte_1
nella misura del 15% per cento, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avellino il 22/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio