Ordinanza collegiale 30 giugno 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00033/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01237/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2025, proposto da
NI De AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 15/2024 pubblicata il 25/01/2024 RG n. 539/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 la dott.ssa NT ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza indicata in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, resistendo al ricorso con atto di mera forma.
Con ordinanza n. 2484 del 30 giugno 2025 questo Collegio ha ordinato al ricorrente la regolarizzazione del certificato di passaggio in decisione del titolo azionato, entro il termine - espressamente qualificato perentorio nel predetto provvedimento – di 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima, rinviando le parti ad una successiva camera di consiglio.
Né nel termine assegnato, né successivamente, la parte ricorrente ha provveduto alla regolarizzazione disposta.
Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sotto un profilo normativo va osservato che, ai sensi dell’art. 114 comma 2 c.p.a., unitamente al ricorso per ottemperanza è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
L’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. dispone che “ Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico… La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali ”.
L’art. 23 bis comma 2 del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), come modificato dal D.lgs. 217/2017, dispone che “ Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida251, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico ”.
Ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), come modificato dal D.lgs. 217/2017, “ Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida ”.
Poste le norme sopra richiamate, come rilevato nell’ordinanza n. 2484/2025 la certificazione relativa al passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non è munita dell’attestazione di conformità di cui al combinato disposto degli artt. 136 comma 2-ter c.p.a. e 23 bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), come modificato dal D.lgs. n. 217/2017, e pertanto non può considerarsi prodotta in copia conforme, così come prescrive il richiamato art. 114, comma 2, c.p.a.
Il ricorrente non ha provveduto alla regolarizzazione della certificazione nel termine assegnato, espressamente qualificato dal giudice come perentorio.
In base alla disposizione richiamata è onere del ricorrente fornire la prova del passaggio in giudicato del provvedimento del Giudice Ordinario per la cui ottemperanza ricorre, essendo il termine “eventuale”, utilizzato dal legislatore al comma 2 dell’art. 114 c.p.a., relativo all'ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche se non passati in giudicato, di cui fa menzione l'art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a. (sul punto, TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 6 febbraio 2013, n. 729; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5645). Tale prova, sempre ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a, deve essere fornita unitamente al ricorso.
Nè è stata fornita a seguito di espresso ordine di questo Tribunale.
Manca pertanto un elemento essenziale della fattispecie normativa ai fini della ammissibilità del ricorso, risultando assente il presupposto di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. ( ex plurimis Tar Milano sez. III 12 luglio 2018 n. 1682; idem 9 luglio 2018 n. 1667).
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della pronuncia in rito, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
NT AN ME, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT AN ME | IC SO |
IL SEGRETARIO