Art. 23. Sorveglianza sanitaria 1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale e' sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attivita' lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneita' alla mansione, effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera r), in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attivita' professionale.
2. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della validita' del libretto di cui all'articolo 24 e della relativa attivita' fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.
Note all' art. 23:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , recante: «Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
2. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della validita' del libretto di cui all'articolo 24 e della relativa attivita' fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.
Note all' art. 23:
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , recante: «Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.