Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2024, n. 25650
CASS
Sentenza 5 marzo 2024

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 279 della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 5 marzo 2024, presieduta da Giorgio Fidelbo. Le parti in causa, due imputati, hanno presentato ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la loro condanna per traffico di influenze illecite, riqualificando un originario reato di corruzione. Gli imputati sostenevano che la Corte di Appello avesse errato nel ritenere illecita la mediazione, contestando la valutazione della prova e l'interpretazione della norma applicabile, sostenendo che i fatti risalivano a prima delle modifiche legislative del 2019.

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondate le censure mosse dai ricorrenti. Ha argomentato che la Corte di Appello aveva correttamente valutato le prove, evidenziando come le intercettazioni dimostrassero la richiesta di un intervento illecito da parte di uno degli imputati nei confronti della Guardia di Finanza. Inoltre, ha confermato che il reato era estinto per prescrizione, ma ha mantenuto le statuizioni civili, imponendo agli imputati di rifondere le spese legali sostenute dalla parte civile, l'Agenzia delle Entrate. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa della normativa vigente e sulla valutazione complessiva delle prove, confermando la responsabilità penale degli imputati.

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Massime1

In tema di traffico di influenze (nella versione dell'art. 346-bis, cod. pen. vigente prime delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra committente e mediatore è finalizzato a proiettarsi all'esterno del loro rapporto dualistico per ottenere, tramite lo sfruttamento della relazione reale dell'intermediario con il pubblico agente, la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque non dovuto, idoneo a produrre vantaggi al committente. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla configurabilità del reato, il direttore dell'agenzia delle entrate aveva accettato dal privato la promessa di vendita di un bene immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato in cambio del suo intervento, in favore del committente, sui militari della guardia di finanza che stavano conducendo un'attività ispettiva nei riguardi del medesimo).

Commentari2

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 31 gennaio 2025, iscritta al n. 47 reg. ord. del 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), che ha sostituito l'art. 346-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 giugno 2012, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2024, n. 25650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25650
Data del deposito : 5 marzo 2024

Testo completo