Sentenza 5 marzo 2024
Massime • 1
In tema di traffico di influenze (nella versione dell'art. 346-bis, cod. pen. vigente prime delle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), la mediazione onerosa è illecita se l'accordo tra committente e mediatore è finalizzato a proiettarsi all'esterno del loro rapporto dualistico per ottenere, tramite lo sfruttamento della relazione reale dell'intermediario con il pubblico agente, la commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque non dovuto, idoneo a produrre vantaggi al committente. (Nella fattispecie, in cui la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito sulla configurabilità del reato, il direttore dell'agenzia delle entrate aveva accettato dal privato la promessa di vendita di un bene immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato in cambio del suo intervento, in favore del committente, sui militari della guardia di finanza che stavano conducendo un'attività ispettiva nei riguardi del medesimo).
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 31 gennaio 2025, iscritta al n. 47 reg. ord. del 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), che ha sostituito l'art. 346-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata e resa esecutiva con la legge 28 giugno 2012, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2024, n. 25650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25650 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere, PIo Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito )'Avv. Giorgio Santino, in sostituzione dell'Avv. Carlo Maria Pisana, difensore per l'Avvocatura dello Stato della parte civile Agenzia delle Entrate, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o comunque rigettati;
uditi gli Avv.ti Silvia Brandolini e IC UV, difensori di fiducia rispettivamente di GI IN e IC UV, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 25650 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 05/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui LO AR e GI CI sono stati dichiarati colpevoli del reato di traffico di influenze illecite, così riqualificato l'originario fatto di corruzione propria. AR, nella qualità di direttore dell'Agenzia delle Entrate di Forlì - Cesena, avrebbe accettato da GI CI, presidente della società Ambito Cinque s.r.I., la promessa i vendergli un villino in costruzione ad un minor prezzo rispetto a quello di mercato;
detto accordo sarebbe stato conseguente al fatto che CI, mentre erano in corso le trattative per la vendita dell'immobile, aveva informato AR di essere sottoposto ad un'attività ispettiva fiscale da parte della Guardia di Finanza e gli aveva chiesto di intervenire sui militari in suo favore. AR, in tale contesto, si sarebbe attivato: - convocando il tenente della Guardia di Finanza EL FE, che stava conducendo la verifica, e chiedendogli notizie sull'attività di acquisizione documentale effettuata presso la società Jolly Service, di cui era rappresentante legale CI;
- chiedendo le motivazioni sottostanti l'intervento; - informandosi su quale sarebbe stata la sede dell'Agenzia delle Entrate presso la quale sarebbe stato inviato il relativo verbale;
- facendo presente che il titolare della società era un suo conoscente ed era apprensivo e preoccupato. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di LO AR articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene all'accertamento del carattere illecito della mediazione e alla omessa valutazione da parte Corte di appello delle censure difensive devolute. I fatti sarebbero stati commessi prima delle modifiche apportate alla fattispecie apportate con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, e, quindi, la norma incriminatrice a cui dovrebbe farsi riferimento sarebbe quella introdotta con la legge 6 novembre 2012, n. 190; detta norma, che incriminava la mediazione onerosa illecita e presupponeva lo sfruttamento di relazioni esistenti tra il trafficante e il pubblico ufficiale, si caratterizzava, da una parte, per la proiezione di scopo dell'accordo illecito verso il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto di ufficio (non era previsto il riferimento all'art. 318 cod. pen nella clausola di riserva di cui al comma primo), e, dall'altra, per la natura indebita della promessa. 2 sk" In tale contesto, si assume, sarebbe viziata l'affermazione della Corte di appello secondo cui la prova della illiceità della mediazione deriverebbe dal fatto che la mediazione sarebbe stata compiuta "al di fuori dei legittimi canali comunicativi tra gli uffici". Si tratterebbe di una affermazione in contrasto con i principi affermati dalla Corte di cassazione secondo cui, invece, non sarebbe sufficiente - al fine della qualificazione in termini di illiceità della mediazione - la circostanza che essa sia stata conclusa al di fuori dei rapporti disciplinati dalla legislazione extra penale ovvero che vi sia stato il mero uso della relazione personale, atteso che, ciò che qualifica in termini di illiceità la mediazione sarebbe il suo scopo, cioè la finalità di far compiere un illecito penale. Nel caso di specie, la stessa Corte di appello avrebbe definito come insolita la mediazione e non sarebbe stato spiegato quale sarebbe stato il reato che il pubblico agente avrebbe dovuto compiere e che sarebbe stato oggetto dell'accordo. Né la Corte avrebbe spiegato sulla base di quali elementi sarebbe provato che l'imputato avesse invitato il tenente ad avere un atteggiamento benevolo con il CI, essendoci in atti la prova che nessuna richiesta di interruzione della verifica fu avanzata, così come nessun tentativo di influire sulla stessa ci sarebbe stato;
in tal senso si valorizza il contenuto della deposizione dello stesso tenente EL FE che: a) avrebbe spiegato come il controllo non fosse finalizzato a fare emergere irregolarità tributarie delle società riconducibili a CI, quanto, piuttosto, ad accertare elementi da porre a carico di altre due imprese, ritenute evasori totali;
b) avrebbe escluso di avere ricevuto dall'imputato, che non aveva nessun potere, qualsiasi pressione, sottolineando di non essersi più recato presso la sede della Jolly Service. Le affermazioni contenute in sentenza, secondo cui CI avrebbe chiesto a AR di intervenire per ottenere un trattamento difforme da quello doveroso e che il ricorrente avrebbe assicurato di poterlo agevolare sarebbero meramente congetturali. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge anche processuale e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. La Corte non avrebbe individuato il contenuto della promessa fatta da CI a AR, facendo generico riferimento ad una diminuzione del prezzo mai chiarita e riferita ad un immobile mai costruito nonché a delle migliorie che avrebbero dovuto essere effettate a titolo gratuito, anche in questo caso non individuate nemmeno per valore. La diminuzione del prezzo richiesta dal ricorrente non si sarebbe discostata da quella già praticata ad altri clienti e sarebbe stata comunque riconducibile a normali pratiche commerciali;
dunque, una prestazione non specifica, considerato che, all'epoca, non vi era nemmeno un concreto progetto relativo alla costruzione dell'immobile. 3 Ne deriva, si argomenta, che non sarebbe affatto provato il rapporto sinallagmatico del contratto intercorso tra committente e trafficante, considerato peraltro come sia stata provata nel processo la esistenza tra gli imputati di un rapporto di frequentazione conviviale. Si aggiunge che il contenuto delle intercettazioni poste a fondamento del giudizio di responsabilità sarebbero inutilizzabili perché l'attività captativa era stata autorizzata per un altro reato - concussione - non connesso con i fatti oggetto del processo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità . Nella previgente disposizione normativa, la fattispecie richiedeva il traffico di una relazione esistente e causale rispetto alla conclusione dell'accordo tra trafficante e cliente;
nel caso di specie la relazione tra l'imputato e il tenente EL FE sarebbe stata del tutto inidonea anche solo ad orientare il comportamento del pubblico agente a compiere un degerminato atto contrario ai doveri di ufficio e non sarebbe sufficiente, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, che la mediazione fosse volta ad inquinare l'esercizio della funzione. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla entità della pena inflitta con una motivazione assertiva quali i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, i parametri di cui all'art. 133 c.p. 3. Ha proposto ricorso per cassazione GI CI, articolando nove motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Il tema attiene alla utilizzabilità delle intercettazioni e alla dedotta violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. nel testo vigente al momento della commissione dei fatti e ai principi fissati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo. Secondo la Corte di appello le captazioni sarebbero state eseguite per un fatto diverso concussivo in danno di un altro soggetto e sarebbero poi state utilizzate per il fatto corruttivo contestato originariamente che, a dire della Corte, sarebbe connesso con quello concussivo;
entrambi i fatti erano stati configurati a livello investigativo attraverso lo sfruttamento del proprio ruolo e in danno di contribuenti sottoposti a verifiche fiscali. Secondo il ricorrente, invece, tra i due fatti non sussisterebbe nessuna connessione ai sensi dell'art. 12, lett, b), cod. proc. pen., atteso che la concussione per cui furono disposte le intercettazione era stata ipotizzata come commessa nel maggio del 2014 in un luogo diverso, mentre il fatto corruttivo contestato nel presente procedimento sarebbe stato commesso nel maggio del 2015 e avrebbe riguardato soggetti diversi. Lo stesso teste di polizia giudiziaria, il maggiore Modesto, aveva chiarito che l'ipotesi corruttiva oggetto del presente processo aveva preso corpo solo al momento della 4 chiusura delle indagini preliminari;
la Corte non avrebbe in nessun modo verificato la connessione tra i due reati. Sotto altro profilo si sostiene che il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen non sarebbe tra quelli autorizzabili. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. e del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Il fatto per cui è intervenuta condanna sarebbe strutturalmente diverso rispetto a quello oggetto della contestazione originaria (in tal senso vengono elencati numerosi elementi di differenza) e la stessa struttura del patto nel reato di cui all'art. 346 bis cod. pen. sarebbe diversa rispetto a quello corruttivo. 3.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla valutazione delle intercettazioni telefoniche intercorse tra AR e i suoi familiari e da cui sarebbe emerso il trattamento di favore che AR aveva assicurato all'imputato. La Corte non avrebbe compiuto nessun vaglio critico di quelle conversazioni, tenuto conto che: a) lo stesso Tribunale aveva descritto AR come un soggetto incline a millantare;
b) non vi sono intercettazioni dirette delle conversazioni tra gli odierni imputati. La Corte, alla quale queste questioni erano state devolute, avrebbe risposto in modo viziato, valorizzando, per escludere la ipotizzata propensione a millantare, il contesto diverso e familiare, rispetto a quello pubblico, in cui quelle conversazioni intercettate sarebbero intervenute, e, dall'altra, l'assenza di ragioni per cui AR avrebbe dovuto mentire ai suoi familiari. Quanto al primo profilo, si tratterebbe di un ragionamento viziato atteso il rapporto di conoscenza e cordialità tra AR e l'imputato e, dunque, non un rapporto formale correlato al munus pubblico;
quanto al secondo profilo, si tratterebbe di un'affermazione referenziale tenuto conto che vi sarebbe la prova che in alcune occasioni AR avrebbe mentito anche ai suoi congiunti (si fa riferimento a due conversazioni del 19 maggio e del 10 giugno 2015). Si tratterebbe di conversazioni decisive. 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Non vi sarebbe stata nessuna relazione esistente tra AR e il tenente EL FE;
la Corte avrebbe: a) erroneamente ritenuto di fare riferimento alle relazioni tra la Agenzia delle Entrate con la Guardia di Finanza;
b) omesso di considerare la mancanza di capacità di condizionamento nella condotta di AR. Il tema attiene anche al requisito della mediazione illecita, di cui si è detto, ritenuta erroneamente sussistente sulla base dell'incontro avvenuto il 12.5.2015 tra GA e EL FE e del resoconto fatta dal primo a CI e dopo da quest'ultimo a terzi soggetti. 5 Sul punto, si richiamano alcune conversazioni da cui, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, non emergerebbe nessun elemento comprovante la richiesta di CI a AR di carpire informazioni sull'andamento della operazioni della Guardia di Finanza e di caldeggiare un controllo non approfondito;
né la Corte avrebbe valutato gli elementi a discarico contenuti in una memoria depositata in primo grado (si richiamano alcune conversazioni di cui si riporta una parte del testo) volti a comprovare l'assenza di una richiesta di intervento da parte di CI a AR. La ricostruzione dell'incontro confliggerebbe con le dichiarazioni dello stesso EL FE (che sono rivisitate). Né, si aggiunge, sarebbe stato individuato l'atto contrario ai doveri di ufficio oggetto della finalità della mediazione illecita, alla quale non potrebbero comunque essere ricondotte le semplici raccomandazioni;
né, sotto ulteriore profilo, sarebbe stata configurata la promessa di una indebita utilità patrimoniale quale corrispettivo della mediazione. Sul tema si è già detto;
si aggiunge che: a) la questione della casa era stata già oggetto di confronto tra i due imputati in epoca anteriore all'inizio della captazioni (si fa riferimento ad una conversazione telefonica); b) la "preghiera" di CI a AR di intercedere era in realtà correlata eziologicamente - e in termini di contestualità storica- ad un diverso episodio del tutto esterno rispetto alla "vicenda" della casa, attenendo in realtà alla richiesta di AR di estendere al figlio e alla fidanzata di questi un invito a cena ricevuto da CI. Di fronte a tali molteplici profili, la Corte, per ritenere provato il profilo della corrispettività della richiesta di mediazione con la promessa di utilità della casa, avrebbe erroneamente fatto discendere il carattere indebito della mediazione dalle modalità dell'organizzazione dell'incontro tra i due imputati avente ad oggetto la tematica della casa (in tal senso vi è una articolata ricostruzione relativa al contenuto di una conversazione in cui AR avrebbe riferito a CI che avrebbero dovuto incontrarsi per la casa con i cellulari silenziosi e si assume che il cellulare silenzioso non avrebbe impedito la captazione). Né vi sarebbe stato il requisito di proporzione tra le due prestazioni e la concreta individuazione dello stesso contenuto della utilità. 3.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla prova del dolo. La Corte non avrebbe considerato i rilievi difensivi e, in particolare, la circostanza che l'imputato continuò a parlare con AR della "casa" anche dopo aver appreso che questi fosse indagato per una ipotesi di concussione, circostanza, questa, che, secondo il ricorrente, avrebbe rilievo al fine di inferire la mancanza di volontà di promettere una utilità quale corrispettivo di una interferenza sul pubblico agente (vengono riportati gli elementi probatori rivelatori del fatto indicato) . 6 Sarebbe inoltre errato l'assunto della Corte secondo cui AR non sarebbe stato a conoscenza dell'effettivo contenuto delle indagini e CI, nemmeno nominato nel decreto di perquisizione, non aveva motivo di temere alcunchè. 3.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. I fatti al più sarebbero riconducibili al reato di millantato credito di cui al comma 1 dell'art. 346 cod. pen., con conseguente irrilevanza della condotta posta in essere dal privato. AR, soggetto con una propensione a millantare, da una parte, avrebbe glorificato a CI la propria capacità di influenza sui militari della Guardia di Finanza sia prima che dopo l'incontro con EL FE del 12.5.2015, e, dall'altra, non avrebbe avuto un reale potere di influenza sul controllo fiscale. 3.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, determinato in modo generico e valorizzando in modo errato i precedenti penali. 3.9. Con il nono motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono nel complesso infondati ma la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 2. Per ragioni di ordine espositivo è utile procedere innanzitutto alla valutazione delle questioni processuali dedotte con il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di GI CI e, seppur in maniera più generica, anche con il secondo motivo del ricorso proposto da LO AR 2.1. I motivi relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sono inammissibili per più ragioni. 2.1.1.La Corte di cassazione con molteplici pronunce - anche a Sezioni unite - ha stabilito princìpi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale. In particolare, in tema di intercettazioni telefoniche, è consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente indichi quali siano le conversazioni intercettate che sarebbero inutilizzabili e, soprattutto, chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio 7 probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non nnassimata). Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio la sentenza basata su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione;
Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303). La Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento;
gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento Nel caso di specie, il motivo di ricorso è generico, non avendo chiarito gli imputati quale sarebbe, rispetto ad un compendio probatorio ampio, costituito da molteplici fonti di prova, e al ragionamento probatorio sotteso alla affermazione della responsabilità penale, la valenza probatoria delle conversazioni ritenute inutilizzabili, cioè la loro incidenza e decisività rispetto alla decisione impugnata. 2.1.2. Sotto altro profilo, la Corte di appello ha chiarito puntualmente perché nella specie vi sarebbe connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen. tra i fatti oggetto del reato di concussione per i quali le captazioni furono autorizzate e quelli per cui si procede;
a AR veniva contestato di avere concusso, anche per il tramite di CI e sfruttando in modo abusivo gli accertamenti fiscali condotti dalla Agenzia delle Entrate, tale CI LI, costringendo questi a vendergli sottocosto una vettura;
si è spiegato come sia quel fatto, che quello per cui si procede siano caratterizzati dalla strumentalizzazione illecita e reiterata da parte di AR del proprio ufficio e della 8 propria funzione di Direttore della Agenzia delle Entrate in danno di contribuenti sottoposto a verifica fiscale. Una obiettiva connessione tra i due fatti di reato e un disegno criminoso generale rispetto al quale il reato per cui si procede costituisce manifestazione;
dunque ricorrono i presupposti richiesti dalle Sezioni unite con la sentenza "Cavallo" per affermare che, in ragione della connessione fra i due reati, le captazioni furono eseguite nello stesso procedimento, con conseguente non applicabilità dell'art. 270 cod. proc. pen. Né, ancora, è condivisUle l'assunto difensivo secondo cui nella specie le captazioni non sarebbero utilizzabili perché il "diverso" reato di cui all'ad 346 bis cod. pen. non sarebbe tra quelli per cui le captazioni sono autorizzabili;
sul tema la Corte di cassazione in più occasioni ha infatti chiarito come il principio secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazione per un reato diverso, connesso con quello per il quale l'autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto-reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni. (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 277948 in cui in motivazione la Corte ha precisato che in tale evenienza non vi è elusione del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., attese l'intervenuta legittima autorizzazione dell'intercettazione e la modifica dell'addebito solo per sopravvenuti fisiologici motivi, legati alla naturale evoluzione del procedimento). 2.2. È infondato, ai limiti della inammissibilità, anche il secondo motivo dedotto con il ricorso presentato nell'interesse di CI. Va rilevato in via preliminare come il motivo di ricorso sia, nella sostanza, privo del requisito della specificità; il ricorrente non ha infatti prospettato alcuna concreta emergenza alla stregua della quale poter apprezzare che la censurata riqualificazione dei fatti abbia in qualche modo vulnerato la sua difesa e, soprattutto, l'esercizio del diritto alla prova, che, peraltro, ben avrebbe potuto essere esercitato in appello. Sotto altro profilo, è utile evidenziare come, nei casi, come quello di specie, in cui la diversa definizione giuridica del fatto sia data dal giudice di primo grado e contro la decisione così emessa sia possibile provocare un controllo dapprima in appello e poi davanti alla Corte di cassazione, la Corte di Strasburgo è da tempo orientata ad escludere la violazione dell'art. 6, § 1 e 3, lett. a) e b), della Convenzione alla luce di una valutazione che tiene conto del complesso del procedimento e della possibilità dell'imputato di far valere le proprie ragioni davanti al giudice nazionale (emblematiche sono, in proposito, le sentenze Corte EDU, Quinta Sezione, 9 dicembre 2010, Zhupnik c. Ucraina, e le sentenze 'gemelle' Corte EDU, Quarta Sezione, 8 ottobre 2013, Mulosmani c. Albania, e Corte EDU, Quarta Sezione, 8 ottobre 2013, Hoxha c. Albania). 9 La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha inoltre in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito assuma le caratteristiche di un atto a sorpresa. La stessa Corte, inoltre, non ha mancato di sottolineare come il diritto di difesa e quello al contraddittorio non siano comunque vulnerati nei casi in cui i fatti costitutivi del nuovo reato siano già presenti nella originaria imputazione: ciò, evidentemente, anche nella ipotesi in cui la nuova definizione giuridica non fosse di per sé prevedibile per l'imputato (v. fra le tante, sentenze 1° marzo 2001, Dallos c. Ungheria;
3 luglio 2006, ES c. Francia;
7 gennaio 2010, EV c. Bulgaria;
12 aprile 2011, AN ST c. Romania;
3 maggio 2011, SA c. Grecia;
15 gennaio 2015, IH c. Slovenia, nella quale ultima si è in particolare rilevato come l'imputato fosse pienamente a conoscenza degli elementi fattuali posti alla base della contestazione originaria, dai quali era possibile desumere l'oggetto della contestazione così come modificata nel corso del dibattimento). In tale contesto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito come l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438). Nel caso di specie, nessuna prerogativa difensiva è stata violata e il diritto al contraddittorio e quello alla prova sono stati in concreto assicurati;
il ricorrente, con un ricorso di circa cento pagine, ha contestato ogni rivolo della sentenza impugnata, ogni segmento del ragionamento probatorio recepito dai Giudici di merito, ogni argomentazione giuridica valorizzata in chiave accusatoria sicchè obiettivamente non è chiaro quale sarebbe il pregiudizio in concreto subito. 3. Chiarito ciò, sono infondati anche i i motivi relativi alla responsabilità, che possono essere esaminati congiuntamente. 4. Non è in contestazione che, in ragione del tempo in cui i fatti sono stati commessi, la norma incriminatrice a cui fare riferimento è quella precedente alle modifiche apportate al testo dell'art. 346 bis cod. pen. con la legge n. 3 del 2019. 10 Nella configurazione genetica, il delitto di traffico di influenze illecite era imperniato sullo "sfruttamento di relazioni esistenti", tramite le quali un intermediario indebitamente si fosse fatto dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, promettendo a sua volta l'intercessione (mediazione) illecita presso un pubblico agente o la sua remunerazione in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La materialità del fatto incriminato dall'art. 346- bis cod. pen. descriveva due condotte tra loro alternative, che differivano in ordine alla causa ed alla giustificazione della promessa/dazione del compratore di influenze. Nella prima ipotesi, l'erogazione indebita costituiva il corrispettivo della mediazione illecita presso il pubblico agente;
nella seconda, la corresponsione illecita era effettuata all'intermediario affinché questi, a sua volta, remunerasse il soggetto pubblico;
in entrambi i casi la mediazione illecita avrebbe dovuto essere finalizzata al compimento da parte del pubblico agente di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio. Si configurava, dunque, un reato-accordo e una tutela marcatamente anticipata, rispetto a condotte realmente pericolose per i beni del buon andamento o dell'imparzialità dell'attività amministrativa. Si volle punire, con questo delitto ostacolo, il pre-accordo corruttivo o comunque prodromico ad altre condotte antigiuridiche che rientrano nella sfera di competenza di un soggetto pubblico che potrebbe, però, restare del tutto all'oscuro dell'altrui pattuizione illecita, in quanto neppure avvicinato dal trafficante di influenza. Quanto alla c.d. mediazione onerosa, quella cioè in cui la prestazione del committente costituisce solo il corrispettivo per la mediazione illecita promessa dall'intermediario nei confronti del pubblico agente, l'utilità corrisposta dall'acquirente dell'influenza non è diretta, neppure in parte, a retribuire il pubblico agente, bensì costituisce il prezzo per l'intercessione promessa dal "faccendiere". In tali casi, la questione attiene alla individuazione delle condizioni in presenza delle quali può dirsi "illecita" una mediazione onerosa che - in assenza di pressioni estorsive o, più in generale, condizionamenti corruttivi - sia finalisticamente rivolta ad ottenere, un provvedimento contrario ai doveri di ufficio ovvero un qualsiasi atto favorevole. Nel caso di mediazione onerosa la punibilità viene fatta discendere dal mero accordo tra committente e intermediario, originato, sul piano dei motivi, dalla possibilità di sfruttare una relazione reale con il pubblico agente: un accordo che, nella prospettiva dualistica del committente e del mediatore, deve tuttavia essere diretto ad "influenzare" l'operato del "pubblico agente-bersaglio", al di là dell'effettivo esercizio di una ingerenza inquinante e del conseguimento del risultato desiderato. La mediazione onerosa è illecita in ragione della proiezione "esterna" del rapporto dei contraenti, dell'obiettivo finale dell'influenza compravenduta, nel senso che la 11 mediazione è illecita se è volta alla commissione di atto contrario ai doveri di ufficio o comunque favorevole e non dovuto, idoneo a produrre vantaggi al committente. Un reato oggetto del programma contrattuale che permea la finalità del committente e giustifica l'incarico al mediatore. Una mediazione espressione della intenzione di inquinare l'esercizio della funzione del pubblico agente, di condizionare, di alterare la comparazione degli interessi, di compromettere l'uso del potere discrezionale. 5. La Corte di appello di Bologna ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. 5.1. Con una motivazione puntuale e scevra da illogicità evidenti, la Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ricostruito i fatti, valutato con completezza le prove, esaminato gli argomenti a discarico. Si è spiegato come: -dal contenuto delle intercettazioni emerga la specifica richiesta di CI a AR di intervenire sulla Guardia di finanza in ragione dei controlli incrociati che questa stava compiendo sulle società di CI;
- non diversamente, il tenente della Guardia di Finanza, EL FE, pur negando che nella occasioni furono compiute pressioni, abbia riferito che, in occasione dell'incontro avuto con AR, egli comprese immediatamente il senso e la portata di quella iniziativa, quale fosse l'effettivo interesse che aveva indotto l'imputato ad avere quel contatto e quale fosse l'obiettivo perseguito, quello, cioè, di assumere informazioni sul controllo incrociato che riguardava le società di CI, descritto come un conoscente apprensivo rispetto al quale era implicito l'invito ad un atteggiamento indulgente;
- l'ufficiale della Guardia di Finanza non riferì al AR le irregolarità che pure erano state rinvenute nella contabilità della società di CI al quale in realtà furono in seguito contestati reati tributari proprio in seguito a quelle verifiche non gradite;
- nel caso di specie il contatto tra AR e EL FE non fosse inquadrabile nelle fisiologiche relazioni esistenti tra Agenzia delle Entrate e Guardia di finanza, non solo perché, normalmente, la Guardia di Finanza si limita ad inviare alla Agenzia i verbali redatti all'esito della verifica, ma soprattutto, perché AR chiese al tenente EL FE, informazioni indebite, in quanto non dovute perché in quel momento le operazioni di verifica erano in corso;
- AR non avesse nessuna competenza funzionale e territoriale su quella verifica;
- AR assicurò in più occasioni CI quanto alla "raccomandazione" fatta a EL FE e sul buon esito della verifica e lo stesso CI ebbe percezione di un atteggiamento benevolo nei suoi riguardi (cfr., pag. 51 sentenza impugnata); 12 - il corrispettivo di quella intrusione indebita di AR fosse costituito dal trattamento di favore che CI avrebbe assicurato quanto al prezzo della villa da costruire (cfr., sul punto la ricostruzione fattuale compiuta dal Tribunale e ripresa dalla Corte a pagg. 5 e ss. e 52 e ss. in cui, tra l'altro, viene spiegato, da una parte, l'episodio, valorizzato in chiave difensiva, della richiesta di AR di portare a cena anche il figlio e la fidanzata di questi, e, dall'altra, come il rapporto di amicizia e frequentazione tra gli imputati abbia una valenza neutra rispetto alla prova del sinallagma delle prestazioni dell'accordo illecito tra lo stesso AR e CI). 5.2. Sulla base di tale ricostruzione, la Corte ha esaminato con precisione e completezza le singole censure difensive. In particolare, si è chiarito in modo logico perché: a) le conversazioni di AR, allorquando riferiva dell'esito del colloquio avuto con EL FE, non potrebbero essere considerate frutto di una inclinazione alla megalomania;
b) diversamente dagli assunti difensivi, non vi sono sostanzialmente elementi di prova non valutati;
c) nella specie sussiste il dolo, non essendo decisivo che CI continuò ad avere contatti con AR anche dopo la perquisizione disposta il 19.6.2015. La Corte ha inoltre correttamente escluso che i fatti in esame possano essere ricondotti al reato di millantato credito La Corte di cassazione ha infatti chiarito in più occasioni che il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze- nel testo precedente alle modifiche apportate con la legge n. 3 del 2019 - in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale (tra le altre, Sez.6, n. 37463 del 28/04/2017, Benvegna, Rv. 270607). Nel caso di specie esisteva una fisiologica relazione tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza che AR strumentalizzò indebitamente spendendo il suo credito e la sua influenza con l'ufficiale che quel controllo fiscale stava compiendo e fece ciò senza nessuna legittimazione, spendendo un potere che non aveva, al fine di assumere notizie riservate che non potevano essere diffuse e di indirizzare in qualche modo quella verifica Una mediazione onerosa illecita e indebita perché volta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. 5.3. Rispetto a tale ampia trama argomentativa i motivi rivelano la loro infondatezza, al limite della inammissibilità, avendo i ricorrenti reiterato le stesse censure mosse alla Corte di Appello e da questa adeguatamente valutate Al di là dei molteplici e articolati rivoli argomentativi dei ricorsi, ciò che non è stato spiegato è perché AR contattò EL FE, quale fosse il significato alternativo lecito di quel contatto, quale fosse il senso e la portata della domande che il Direttore 13 della Agenzia delle Entrate fece all'ufficiale della Guardia di Finanza che aveva in corso quel controllo, quale fosse la legittimazione di AR;
né è stato spiegato pèrchè AR in più occasione mettesse in relazione l'interesse da lui speso per quel controllo alla vicenda dell'acquisto della villa da parte sua da CI. Su tali decisive tematiche i ricorsi sono silenti. 5.4. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Gli odierni ricorrenti, come detto, hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito;
compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 14 Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 6. Dunque, i ricorsi sono infondati. La sentenza deve tuttavia essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per pre5crizicne il 30.4.2023. All'annullamento senza rinvio consegue tuttavia la conferma delle statuizioni civili e la condanna dei ricorrenti gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi euro 6.300,00, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro 6.300,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024. Il Consigli estensore PI ihiestri Il Pre 'dente G i org iprfi1 elbo SEZIONE VI PENALF - 1 LH 2024 DEPOSTTATO !N ANCELLEwA IL F'UNZION1 Riffeft-figItAp TC Lire;
a Frcgonierti 15 4 to , Ce 9.kaf k (_\r\ vI D t r \ P ev.( (\a--s)}D CORTZ 7,"„ CA S A ZIODil U.R.P. CENTRALE e (A" gAN € usk co.v. (- --Ici(,: tkALAL •)-( 6 Ùill i ti.0021t - '-vt .g.'' `kl,,-_ t e (Ifil 4/1 giDK \ t \ 6 5 „b_ 4 0,k{ s i 3 0,,,o24. u\D(AdlAcs s--k. 01:7-21‘.. gQ()\rl, ftt_ .,51. i'i uk-kie ,k,_:,:;s:.__ ' rp-t>sl-- \ (.», k .Q. ì \ig, , i'\i\u'i', v . —PL- koh\Q._ , ,„ (,))\;:f.,p,,e-r; ), ',. \f . ,-•) Ú-__ (2, ,ock4i4(4.6._ , q/t, cln-de_ ki\k' \\J \ ke, r,,-.0/(0 Cok.,, (NkL ‘ nì)---1/I_(‘:9 ,) QL , n 2 IL FUN7rNi Ai49 zAt;
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