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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/10/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7398 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127ter c.p.c. del
22.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv RUSSO DANILO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'Avv DE Controparte_1
RG RI
INPS in persona del l..r.p.t. rapp e dif dall'avvocatura interna
RESISTENTI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/11/2022 parte ricorrente evidenziava di aver ricevuto in data
26.10.2022 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202200000018000 sull'autovettura Mercedes tg EX795MV, per l'importo totale di € 11.229,91 ed impugnava l'atto nei limiti degli avvisi di addebito. n. 3282021000354372000, n. 32820210002224278000 deducendo di non aver mai ricevuto notifica dei suddetti atti presupposti ed eccependo nel merito l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che concludevano per il rigetto della domanda;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha esibito documentazione che attesta l'avvenuta consegna degli avvisi di addebito, a mezzo posta, presso l'indirizzo del Sig Boccagna di Capodrise, Via
Alessandro Volta 9, in data 02.11.2021, e in data 23.12.2021 (cfr prod INPS) ;
La documentazione esibita dall'ente si ritiene idonea al fine della dimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti considerando che non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente (cfr note di trattazione scritta del 18.9.25) e che gli atti, consegnati presso l'indirizzo del destinatario, devono presumersi dallo stesso conosciuti sia perché il rapporto di convivenza, anche temporanea, tra il ricorrente e coloro che li hanno ricevuti può essere presunto in mancanza di prova specifica della non convivenza (cfr Cass Civ
28591/2017, 32575/2024) e perché, alla luce della normativa applicabile ratione temporis, non vi era alcuna necessità di invio di successiva raccomandata informativa (cfr Cass Civ 10037/2019) sia perché, anche nel caso di sottoscrizione con grafia illeggibile, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso (cfr Cass Civ
4556/2020);
Considerato inoltre che gli avvisi di addebito non sono stati opposti tempestivamente -e sono pertanto divenuti irretrattabili- il ricorso va integralmente respinto;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
7398 / 2022
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida in euro 700,00 per compensi oltre accessori con attribuzione
[...]
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'INPS che liquida in euro 700,00 per compensi oltre accessori
Santa Maria Capua Vetere ,03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127ter c.p.c. del
22.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv RUSSO DANILO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall'Avv DE Controparte_1
RG RI
INPS in persona del l..r.p.t. rapp e dif dall'avvocatura interna
RESISTENTI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/11/2022 parte ricorrente evidenziava di aver ricevuto in data
26.10.2022 comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 02880202200000018000 sull'autovettura Mercedes tg EX795MV, per l'importo totale di € 11.229,91 ed impugnava l'atto nei limiti degli avvisi di addebito. n. 3282021000354372000, n. 32820210002224278000 deducendo di non aver mai ricevuto notifica dei suddetti atti presupposti ed eccependo nel merito l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti;
instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che concludevano per il rigetto della domanda;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS, nel costituirsi in giudizio, ha esibito documentazione che attesta l'avvenuta consegna degli avvisi di addebito, a mezzo posta, presso l'indirizzo del Sig Boccagna di Capodrise, Via
Alessandro Volta 9, in data 02.11.2021, e in data 23.12.2021 (cfr prod INPS) ;
La documentazione esibita dall'ente si ritiene idonea al fine della dimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti considerando che non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente (cfr note di trattazione scritta del 18.9.25) e che gli atti, consegnati presso l'indirizzo del destinatario, devono presumersi dallo stesso conosciuti sia perché il rapporto di convivenza, anche temporanea, tra il ricorrente e coloro che li hanno ricevuti può essere presunto in mancanza di prova specifica della non convivenza (cfr Cass Civ
28591/2017, 32575/2024) e perché, alla luce della normativa applicabile ratione temporis, non vi era alcuna necessità di invio di successiva raccomandata informativa (cfr Cass Civ 10037/2019) sia perché, anche nel caso di sottoscrizione con grafia illeggibile, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso (cfr Cass Civ
4556/2020);
Considerato inoltre che gli avvisi di addebito non sono stati opposti tempestivamente -e sono pertanto divenuti irretrattabili- il ricorso va integralmente respinto;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
7398 / 2022
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1
che liquida in euro 700,00 per compensi oltre accessori con attribuzione
[...]
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'INPS che liquida in euro 700,00 per compensi oltre accessori
Santa Maria Capua Vetere ,03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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