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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2025, n. 37690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37690 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/01/2025 del GIP TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
lette le conclusioni del PG dottor ANTONIO BALSAMO che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 37690 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. CA AN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bari, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Bari il 08/01/2025, notificato al ricorrente in data 09/01/2025 alle ore 19,40, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di tre anni. 21.11 ricorrente affida il ricorso a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6,1. n. 401 del 1989 per il mancato rispetto del termine minimo a difesa di 48 ore dalla notifica all'interessato. Evidenzia che in data 11/12/2024 gli era stato notificato un primo PO con previsione contestuale di obbligo di firma e che tuttavia tale provvedimento, sebbene trasmesso all'ufficio del Procuratore della Repubblica, non era stato convalidato. Evidenzia altresì di aver trasmesso agli Uffici della Procura di Bari, in data 12/12/2024, una memoria difensiva e di aver ricevuto dalla Questura di Bari, in data 27/12/2024, una nota con la quale si dava atto della mancata convalida. Successivamente, in data 08/01/2025, stante la mancata convalida del precedente PO, il Questore di Bari aveva emesso un nuovo provvedimento di PO con contestuale previsione dell'obbligo di firma, che veniva convalidato dal Gip del Tribunale di Bari con ordinanza emessa in data 11/01/2025. Deduce, pertanto, violazione dei termini minimi a difesa, in quanto il Questore, pur essendo scaduti i termini per la convalida del provvedimento già notificato all'interessato in data 11/12/2024, ha emesso un nuovo provvedimento in data 08/01/2025, .notifiCato al ricorrente il 0 .9/01/2025 alle ore 19,40, che è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria con ordinanza emessa in data 11/01/2025 alle ore 16,19 e notificata il 11/01/2025 ore 16,35. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce compressione del termine a difesa in quanto il Gip competente ha convalidato il provvedimento del Questore in violazione del termine di 48 ore, in tal modo impedendo al difensore di poter compiutamente esercitare il diritto di difesa, e precipuamente, di poter accedere agli atti contenuti nel fascicolo. Precisa che il nuovo provvedimento del questore è stato notificato al ricorrente il 09/01/2025 alle ore 19,40 e che è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria con ordinanza emessa in data 11/01/2025 alle ore 16,19. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione dell'ulteriore misura personale dell'obbligo di presentazione, non avendo il giudice adeguatamente motivato, nè preso in considerazione il fatto che destinatario della misura è un soggetto incensurato e che sarebbe stato più che adeguato e proporzionato il solo divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni sportive. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso lamenta la vessatorietà della estensione dell'obbligo di presentazione e di firma anche in occasione delle partite amichevoli giocate dalla squadra 1 nazionale e dalla squadra del RE CA, ribadendo la adeguatezza e sufficienza della misura del divieto di accesso. Rappresenta di aver diffusamente evidenziato, con la memoria difensiva trasmessa tempestivamente al giudice, la difficoltà di essere a conoscenza della programmazione delle partite amichevoli, essendo queste spesso non pubblicizzate e disputate a porte chiuse e in orari lavorativi. L'eccessiva vessatorietà della misura, peraltro, è assai pregiudizievole per lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, medico odontoiatra, responsabile di un centro che offre assistenza continua e che è quindi gravato da obblighi di reperibilità. Evidenzia di non disporre di sostituti da adibire al servizio. Lamenta quindi la violazione di diritti fondamentali. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce eccesso di potere del provvedimento emesso dal Questore e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine all'ulteriore profilo concernente il controllo sulla durata dell'obbligo di comparizione, ritenuta pregiudizievole e sproporzionata rispetto alla condotta effettivamente attribuita al ricorrente, che non ha trasmodato in comportamenti pericolosi per l'incolumità, né alle sue condizioni personali, trattandosi di soggetto incensurato e che svolge attività lavorativa. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 30/07/2025 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali ha rappresentato che la società per la quale si è visto destinatario del divieto di accesso a maniféstazióni sportive, ossia il RE CA, è fallita e non è iscritta in . nessun campionato professionistico o non professionistico. Richiama al riguardo la sentenza n. 6168/2023 che ha affermato che l'estensione soggettiva del PO - rispetto a un ente totalmente nuovo - comporta un'interpretazione estensiva illegittima (per analogia) delle prescrizioni limitative della libertà personale impartite dal questore. Anche Sez.3, n.3972 del 28 gennaio 2019 ha stabilito che: "nel caso in cui la società sportiva sia materialmente scomparsa, tanto da essere radiata dalla competente Federazione sportiva, comporta il venir meno dell'obbligo in cui si sostanzia la prescrizione impartita, anche se successivamente viene iscritta altra compagine espressione della medesima città." Specifica che il provvedimento della Questura era stato emesso nei suoi confronti quale sostenitore della società RE CA e non della società Union RE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza è manifestamente infondata, posto che il ricorrente lamenta una circostanza del tutto irrilevante. E', infatti, ovvio che la mancata convalida del precedente DASPO non esclude la validità della tempestiva convalida di un nuovo provvedimento di DASPO successivamente emesso, sia pure concernente i medesimi fatti. Si è infatti affermato che la revoca, da parte del Gip, della convalida del provvedimento questorile impositivo 2 \ dell'obbligo di presentazione all'autorità' di P.S. non impedisce la reiterazione di detto provvedimento, ferma restando la decorrenza della durata dell'obbligo a far data dal primo provvedimento (Sez.3, n. 37759 del 06/07/2011, Rv. 251387). Peraltro, nel caso in disamina, dal provvedimento emesso in data 08/01/2025 emerge che il Questore, preso atto della mancata convalida degli obblighi di presentazione previsti nel provvedimento emesso il 09/12/2024, ne ha disposto la revoca limitatamente al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni sportive, divieto che ben avrebbe potuto produrre effetti anche in assenza del provvedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria, ritenendo che il solo divieto di accesso non costituisce misura sufficiente ad impedire il ripetersi di situazioni di violenza. 2. Il secondo motivo è viziato da genericità e aspecificità. Si premette che il provvedimento questorile è stato notificato il 09/01/2025 alle ore 19,40, che il ricorrente con mail del 11/01/2025 ha tempestivamente depositato una memoria difensiva e che il giudice, letta ed esaminata la memoria, ha convalidato la previsione della misura dell'obbligo di presentazione con ordinanza emessa in data 11/01/2025 alle ore 16,19 e tale ordinanza è stata notificata in pari data, il 11/01/2025 ore 16,35. Il ricorrente lamenta violazione del termine a difesa, posto che il giudice non ha atteso lo scadere delle 48 ore, anticipando l'adozione del provvedimento di ben tre ore, impedendogli di accedere al fascicolo e di visionare gli atti sulla base dei quali il giudice ha disposto la convalida. Si precisa, al riguardo, che l'esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, sicché è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per: le indagini preliminari (Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023 Rv. 284235; Sez.3, n. 32824 del 11/06/2013, Rv. 256379). Si osserva, inoltre, che il motivo di ricorso è generico, in quanto il ricorrente non specifica quali atti - richiamati dal provvedimento o assunti a fondamento della decisione - non ha avuto la possibilità di visionare, né a qual fine tale accesso agli atti sia finalizzato, considerato che si era già instaurato il contraddittorio mediante il deposito di memoria difensiva (se, ad esempio, al fine di depositare plurime memorie difensive, ulteriori a quella già depositata). Nel caso in L ...) disamina, una volta instaurato il contraddittorio, il giudice a quo ha esaminato e vagliato la memoria difensiva tempestivamente depositata dal ricorrente, sicché va escluso che il deposito dell'ordinanza qualche ora prima dello scadere del termine a difesa di 48 ore giustifichi l'annullamento del provvedimento impugnato, essendo state esercitate le prerogative difensive e non essendo stato indicato dal ricorrente l'interesse, concreto e specifico, leso dal mancato rispetto del predetto termine (cfr. Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv.280796), conseguente all'impossibilità di accedere - nel lasso temporale residuo alla emissione dell'ordinanza impugnata- al fascicolo e agli atti depositati presso la cancelleria del giudice. 3. In ordine al terzo motivo, si ribadisce - quanto all'urgenza - che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui, tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida, si collochi una manifestazione 3 sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare (Sez. 3, n. 6586 del 17/12/2024, dep. 18/02/2025, Rv. 287519 - 01). Ne segue che grava sul destinatario del provvedimento questorile, che intende contestare l'omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza giustificative dell'adozione della misura dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del giudice, posto che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare (Sez.3, n. 6586 de117/12/2024, Rv.287519). Nel caso in esame, il ricorrente non ha rappresentato che medio termine, tra la data in cui è stato notificato il PO e la data della convalida, si siano svolte competizioni sportive cui non ha potuto partecipare. E' altresì infondata la censura con cui ci si duole della omessa specifica motivazione circa la necessità di adozione, oltre che del divieto di accesso, della misura dell'obbligo di comparizione. In proposito, si ribadisce che è illegittima l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, che non enunci le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi (Sez.3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008); infatti, la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ultericire misura, per la quale è richiesto un quid pluris di pericolosità sociale, occorre che 'nella motivazione del provvedimento del Questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani ed altri, Rv. 234692). Tuttavia, si osserva che, nel caso in disamina, la mancanza di una specifica motivazione concernente la necessità dell'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione, in aggiunta al divieto di accesso, è solo apparente, in quanto il giudice ha congruamente fatto richiamo alle connotazioni violente della condotta attribuita al ricorrente, che si è reso partecipe di un'aggressione di un agente di polizia di Stato mentre si svolgeva l'afflusso delle tifoserie allo stadio, ritenendola espressiva •di un'elevata pericolosità e gravità e formulando un giudizio prognostico negativo circa la reiterazione, qualora non siano applicate misure preventive, pur tenendo conto che il ricorrente è incensurato e privo di segnalazioni. Tali affermazioni, logiche ed adeguate, anche se non specificatamente riferite all'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione, e concernenti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, proprio perché spese con riferimento alla non richiesta motivazione del divieto di accesso, che non è infatti oggetto di convalida, devono essere intese, nell'economia del provvedimento, come funzionali alla misura dell'obbligo di comparizione, oggetto di convalida 4 da parte dell'autorità giudiziaria, diversamente dal divieto di accesso, che è misura amministrativa non impugnabile in sede penale (Sez.3, n.37757 del 16/07/2014). 4. In ordine al quarto motivo, si ribadisce che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri cd. "amichevoli", che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, sussistendo, anche in tal caso, l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023 Rv. 284235). 5. Con riferimento alla quarta e alla quinta doglianza, entrambe volte a lamentare l'eccessiva vessatorietà delle limitazioni imposte, si osserva che il ricorrente non ha formulato alcuna specifica doglianza in ordine alla valutazione di elevata pericolosità, che costituisce il presupposto dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione e delle sue modulazioni. Pertanto, il ricorrente non può lamentarsi delle conseguenze che discendono dalla valutazione di pericolosità, quali la previsione di un doppio obbligo di firma, l'estensione dell'obbligo anche in caso di partite amichevoli, la durata. Ad ogni modo, quanto alla doglianza concernente in modo specifico la durata della misura dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, si ribadisce che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in sede di convalida del provvedimento del questore, il controllo di legalità del giudice debba investire altresì il profilo inerente alla durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere còngruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512; Sez. U, 27.10.2004, n.44273, Labbia, m. 229110). Nel caso in disamina, il giudice, tuttavia, ha adeguatamente motivato, ritenendo congrua e proporzionata i la durata della imposizione, pari a tre anni, potendosi verificare nuovi episodi di violenza tali da mettere in pericolo la sicurezza pubblica. 6. L'inammissibilità dei motivi di ricorso originari comporta l'inammissibilità altresì del L.-1/ motivo nuovo ex art. 585, n.4, cod. proc. pen. 7.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 17/09/2025 7
lette le conclusioni del PG dottor ANTONIO BALSAMO che ha chiesto l'inammissibilità Penale Sent. Sez. 3 Num. 37690 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1. CA AN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Bari, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Bari il 08/01/2025, notificato al ricorrente in data 09/01/2025 alle ore 19,40, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di tre anni. 21.11 ricorrente affida il ricorso a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6,1. n. 401 del 1989 per il mancato rispetto del termine minimo a difesa di 48 ore dalla notifica all'interessato. Evidenzia che in data 11/12/2024 gli era stato notificato un primo PO con previsione contestuale di obbligo di firma e che tuttavia tale provvedimento, sebbene trasmesso all'ufficio del Procuratore della Repubblica, non era stato convalidato. Evidenzia altresì di aver trasmesso agli Uffici della Procura di Bari, in data 12/12/2024, una memoria difensiva e di aver ricevuto dalla Questura di Bari, in data 27/12/2024, una nota con la quale si dava atto della mancata convalida. Successivamente, in data 08/01/2025, stante la mancata convalida del precedente PO, il Questore di Bari aveva emesso un nuovo provvedimento di PO con contestuale previsione dell'obbligo di firma, che veniva convalidato dal Gip del Tribunale di Bari con ordinanza emessa in data 11/01/2025. Deduce, pertanto, violazione dei termini minimi a difesa, in quanto il Questore, pur essendo scaduti i termini per la convalida del provvedimento già notificato all'interessato in data 11/12/2024, ha emesso un nuovo provvedimento in data 08/01/2025, .notifiCato al ricorrente il 0 .9/01/2025 alle ore 19,40, che è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria con ordinanza emessa in data 11/01/2025 alle ore 16,19 e notificata il 11/01/2025 ore 16,35. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce compressione del termine a difesa in quanto il Gip competente ha convalidato il provvedimento del Questore in violazione del termine di 48 ore, in tal modo impedendo al difensore di poter compiutamente esercitare il diritto di difesa, e precipuamente, di poter accedere agli atti contenuti nel fascicolo. Precisa che il nuovo provvedimento del questore è stato notificato al ricorrente il 09/01/2025 alle ore 19,40 e che è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria con ordinanza emessa in data 11/01/2025 alle ore 16,19. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione dell'ulteriore misura personale dell'obbligo di presentazione, non avendo il giudice adeguatamente motivato, nè preso in considerazione il fatto che destinatario della misura è un soggetto incensurato e che sarebbe stato più che adeguato e proporzionato il solo divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni sportive. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso lamenta la vessatorietà della estensione dell'obbligo di presentazione e di firma anche in occasione delle partite amichevoli giocate dalla squadra 1 nazionale e dalla squadra del RE CA, ribadendo la adeguatezza e sufficienza della misura del divieto di accesso. Rappresenta di aver diffusamente evidenziato, con la memoria difensiva trasmessa tempestivamente al giudice, la difficoltà di essere a conoscenza della programmazione delle partite amichevoli, essendo queste spesso non pubblicizzate e disputate a porte chiuse e in orari lavorativi. L'eccessiva vessatorietà della misura, peraltro, è assai pregiudizievole per lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, medico odontoiatra, responsabile di un centro che offre assistenza continua e che è quindi gravato da obblighi di reperibilità. Evidenzia di non disporre di sostituti da adibire al servizio. Lamenta quindi la violazione di diritti fondamentali. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso deduce eccesso di potere del provvedimento emesso dal Questore e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine all'ulteriore profilo concernente il controllo sulla durata dell'obbligo di comparizione, ritenuta pregiudizievole e sproporzionata rispetto alla condotta effettivamente attribuita al ricorrente, che non ha trasmodato in comportamenti pericolosi per l'incolumità, né alle sue condizioni personali, trattandosi di soggetto incensurato e che svolge attività lavorativa. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 30/07/2025 il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali ha rappresentato che la società per la quale si è visto destinatario del divieto di accesso a maniféstazióni sportive, ossia il RE CA, è fallita e non è iscritta in . nessun campionato professionistico o non professionistico. Richiama al riguardo la sentenza n. 6168/2023 che ha affermato che l'estensione soggettiva del PO - rispetto a un ente totalmente nuovo - comporta un'interpretazione estensiva illegittima (per analogia) delle prescrizioni limitative della libertà personale impartite dal questore. Anche Sez.3, n.3972 del 28 gennaio 2019 ha stabilito che: "nel caso in cui la società sportiva sia materialmente scomparsa, tanto da essere radiata dalla competente Federazione sportiva, comporta il venir meno dell'obbligo in cui si sostanzia la prescrizione impartita, anche se successivamente viene iscritta altra compagine espressione della medesima città." Specifica che il provvedimento della Questura era stato emesso nei suoi confronti quale sostenitore della società RE CA e non della società Union RE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza è manifestamente infondata, posto che il ricorrente lamenta una circostanza del tutto irrilevante. E', infatti, ovvio che la mancata convalida del precedente DASPO non esclude la validità della tempestiva convalida di un nuovo provvedimento di DASPO successivamente emesso, sia pure concernente i medesimi fatti. Si è infatti affermato che la revoca, da parte del Gip, della convalida del provvedimento questorile impositivo 2 \ dell'obbligo di presentazione all'autorità' di P.S. non impedisce la reiterazione di detto provvedimento, ferma restando la decorrenza della durata dell'obbligo a far data dal primo provvedimento (Sez.3, n. 37759 del 06/07/2011, Rv. 251387). Peraltro, nel caso in disamina, dal provvedimento emesso in data 08/01/2025 emerge che il Questore, preso atto della mancata convalida degli obblighi di presentazione previsti nel provvedimento emesso il 09/12/2024, ne ha disposto la revoca limitatamente al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni sportive, divieto che ben avrebbe potuto produrre effetti anche in assenza del provvedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria, ritenendo che il solo divieto di accesso non costituisce misura sufficiente ad impedire il ripetersi di situazioni di violenza. 2. Il secondo motivo è viziato da genericità e aspecificità. Si premette che il provvedimento questorile è stato notificato il 09/01/2025 alle ore 19,40, che il ricorrente con mail del 11/01/2025 ha tempestivamente depositato una memoria difensiva e che il giudice, letta ed esaminata la memoria, ha convalidato la previsione della misura dell'obbligo di presentazione con ordinanza emessa in data 11/01/2025 alle ore 16,19 e tale ordinanza è stata notificata in pari data, il 11/01/2025 ore 16,35. Il ricorrente lamenta violazione del termine a difesa, posto che il giudice non ha atteso lo scadere delle 48 ore, anticipando l'adozione del provvedimento di ben tre ore, impedendogli di accedere al fascicolo e di visionare gli atti sulla base dei quali il giudice ha disposto la convalida. Si precisa, al riguardo, che l'esercizio da parte della difesa del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, sicché è onere di chi vi abbia interesse esercitarlo tempestivamente presso la Questura, la segreteria del pubblico ministero o la cancelleria del giudice per: le indagini preliminari (Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023 Rv. 284235; Sez.3, n. 32824 del 11/06/2013, Rv. 256379). Si osserva, inoltre, che il motivo di ricorso è generico, in quanto il ricorrente non specifica quali atti - richiamati dal provvedimento o assunti a fondamento della decisione - non ha avuto la possibilità di visionare, né a qual fine tale accesso agli atti sia finalizzato, considerato che si era già instaurato il contraddittorio mediante il deposito di memoria difensiva (se, ad esempio, al fine di depositare plurime memorie difensive, ulteriori a quella già depositata). Nel caso in L ...) disamina, una volta instaurato il contraddittorio, il giudice a quo ha esaminato e vagliato la memoria difensiva tempestivamente depositata dal ricorrente, sicché va escluso che il deposito dell'ordinanza qualche ora prima dello scadere del termine a difesa di 48 ore giustifichi l'annullamento del provvedimento impugnato, essendo state esercitate le prerogative difensive e non essendo stato indicato dal ricorrente l'interesse, concreto e specifico, leso dal mancato rispetto del predetto termine (cfr. Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv.280796), conseguente all'impossibilità di accedere - nel lasso temporale residuo alla emissione dell'ordinanza impugnata- al fascicolo e agli atti depositati presso la cancelleria del giudice. 3. In ordine al terzo motivo, si ribadisce - quanto all'urgenza - che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui, tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida, si collochi una manifestazione 3 sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare (Sez. 3, n. 6586 del 17/12/2024, dep. 18/02/2025, Rv. 287519 - 01). Ne segue che grava sul destinatario del provvedimento questorile, che intende contestare l'omessa motivazione circa la sussistenza delle ragioni di necessità e urgenza giustificative dell'adozione della misura dell'obbligo di presentazione a un ufficio di polizia, provare che il DASPO abbia avuto concreta esecuzione prima dell'intervento del giudice, posto che l'invalidità conseguente alla mancata esplicitazione di tali ragioni è circoscritta al verificarsi del solo caso in cui tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva cui il predetto non abbia potuto partecipare (Sez.3, n. 6586 de117/12/2024, Rv.287519). Nel caso in esame, il ricorrente non ha rappresentato che medio termine, tra la data in cui è stato notificato il PO e la data della convalida, si siano svolte competizioni sportive cui non ha potuto partecipare. E' altresì infondata la censura con cui ci si duole della omessa specifica motivazione circa la necessità di adozione, oltre che del divieto di accesso, della misura dell'obbligo di comparizione. In proposito, si ribadisce che è illegittima l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza di manifestazioni sportive, che non enunci le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso agli stadi (Sez.3, n. 15505 del 31/03/2011, Zotti, Rv. 250008); infatti, la contestuale o pregressa adozione del provvedimento di divieto di partecipazione a manifestazioni sportive costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'applicazione dell'ulteriore misura di prevenzione dell'ordine di comparizione nell'ufficio di polizia competente, in quanto per giustificare tale ultericire misura, per la quale è richiesto un quid pluris di pericolosità sociale, occorre che 'nella motivazione del provvedimento del Questore vengano esplicitate le specifiche ragioni che facciano ritenere insufficiente l'adozione della sola misura di prevenzione del divieto di accesso (Sez. 3, n. 20276 del 19/04/2006, Pressiani ed altri, Rv. 234692). Tuttavia, si osserva che, nel caso in disamina, la mancanza di una specifica motivazione concernente la necessità dell'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione, in aggiunta al divieto di accesso, è solo apparente, in quanto il giudice ha congruamente fatto richiamo alle connotazioni violente della condotta attribuita al ricorrente, che si è reso partecipe di un'aggressione di un agente di polizia di Stato mentre si svolgeva l'afflusso delle tifoserie allo stadio, ritenendola espressiva •di un'elevata pericolosità e gravità e formulando un giudizio prognostico negativo circa la reiterazione, qualora non siano applicate misure preventive, pur tenendo conto che il ricorrente è incensurato e privo di segnalazioni. Tali affermazioni, logiche ed adeguate, anche se non specificatamente riferite all'ulteriore misura dell'obbligo di presentazione, e concernenti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, proprio perché spese con riferimento alla non richiesta motivazione del divieto di accesso, che non è infatti oggetto di convalida, devono essere intese, nell'economia del provvedimento, come funzionali alla misura dell'obbligo di comparizione, oggetto di convalida 4 da parte dell'autorità giudiziaria, diversamente dal divieto di accesso, che è misura amministrativa non impugnabile in sede penale (Sez.3, n.37757 del 16/07/2014). 4. In ordine al quarto motivo, si ribadisce che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri cd. "amichevoli", che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, sussistendo, anche in tal caso, l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez.3, n. 12355 del 14/02/2023 Rv. 284235). 5. Con riferimento alla quarta e alla quinta doglianza, entrambe volte a lamentare l'eccessiva vessatorietà delle limitazioni imposte, si osserva che il ricorrente non ha formulato alcuna specifica doglianza in ordine alla valutazione di elevata pericolosità, che costituisce il presupposto dell'applicazione della misura dell'obbligo di presentazione e delle sue modulazioni. Pertanto, il ricorrente non può lamentarsi delle conseguenze che discendono dalla valutazione di pericolosità, quali la previsione di un doppio obbligo di firma, l'estensione dell'obbligo anche in caso di partite amichevoli, la durata. Ad ogni modo, quanto alla doglianza concernente in modo specifico la durata della misura dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza, si ribadisce che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in sede di convalida del provvedimento del questore, il controllo di legalità del giudice debba investire altresì il profilo inerente alla durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere còngruamente ridotta dal giudice della convalida (V. Corte cost., 5 dicembre 2002 n. 512; Sez. U, 27.10.2004, n.44273, Labbia, m. 229110). Nel caso in disamina, il giudice, tuttavia, ha adeguatamente motivato, ritenendo congrua e proporzionata i la durata della imposizione, pari a tre anni, potendosi verificare nuovi episodi di violenza tali da mettere in pericolo la sicurezza pubblica. 6. L'inammissibilità dei motivi di ricorso originari comporta l'inammissibilità altresì del L.-1/ motivo nuovo ex art. 585, n.4, cod. proc. pen. 7.11 ricorso, dunque, è inammissibile. All'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all'udienza del 17/09/2025 7