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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/08/2025, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
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N. 7267/2024 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7267/2024 promossa da :
C.F. , parte elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. PORCHERA VALERIO che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive PARTE ATTRICE opponente CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BARBARO ALESSANDRO e TINUZZO LUIGI ( ) C.F._1
PIAZZA DELLA VITTORIA PRESSO AVV. DEGOLA PAOLO 6/11 16121 GENOVA;
elettivamente domiciliato in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA presso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI per parte ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il Tribunale adito, per i motivi sopra esposti, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento della somma di euro 13.759,19 e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e/o annullare l'atto di precetto impugnato;
- per l'effetto ordinare, restituire alla Controparte_1 la somma di € 13.759,19 corrisposta dalla società Parte_1 opponente alla società opposta con riserva di ripetizione;
- in ogni caso:
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, comprensive degli oneri accessori”.
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CONCLUSIONI per parte CONVENUTA OPPOSTA
1) Rigettare l'avversa opposizione in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato, per tutte le motivazioni sopra dedotte.
2) Rigettare la richiesta di restituzione delle somme in favore della in quanto infondata. Parte_1 Parte_1
3) Con vittoria di spese e compensi di causa.
***
R.G. N. 7267/2024 $1: le difese introduttive Con atto di citazione dell'11.7.2024, in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 1° comma e 617 c.p.c., Parte_1 proponeva opposizione avverso il precetto di Euro 13.759,19
[...] notificatole il precedente 25.06.2024 da , in Controparte_1 relazione a titolo esecutivo rappresentato da ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositata il 18.12.2020, con cui il Giudice dell'esecuzione aveva ordinato al terzo pignorato NS TS (poi incorporata da il pagamento di tali somme al creditore procedente Pt_1 in riferimento al debito finanziario del dipendente sig. . Controparte_2
La Società opponente premetteva che la convenuta aveva erroneamente indicato nel precetto, in qualità di terzo pignorato, NS TS S.p.A.; la quale però fin dal mese di novembre 2015 era stata acquisita dalla holding giapponese cambiando denominazione in Pt_1 Parte_1
Nel merito, chiedeva di accertare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento della somma precettata di euro 13.759,19, dichiarando nullo e/o annullando l'atto di precetto opposto;
con conseguente ordine a
[...] di restituire la somma di € 13.759,19 già corrisposta dalla CP_1 società opponente alla società opposta con riserva di ripetizione, per i seguenti motivi: a) l'atto di precetto notificato non conteneva l'avviso circa la possibilità per il debitore di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) il prelievo sulla retribuzione del dipendente – tenuto conto delle precedenti trattenute già in essere e giusta l'art. 68 del D.P.R.
6.1.1950 n. 180 – non può eccedere la metà delle competenze: limite, specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione e sicuramente superato nel caso specifico, dato il preesistente versamento diretto di euro 700 mensili dovuto dall per il mantenimento della prole e la cessione del CP_2
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quinto anteriormente convenuta con per 350 euro CP_3 mensili fino a tutto il 2026. Con comparsa in data 28.10.24 la Finanziaria convenuta si costituiva obiettando che, quanto alla presunta nullità del precetto, l'omissione dell'avvertimento ex art. 480 2° comma c.p.c. costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto. Sulla contestata illegittimità dell'intimazione di pagamento e violazione del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, confermava che la CP_1 somma richiesta trae origine dall'atto di precetto notificato al terzo NS TS s.p.a., società acquisita dalla con cambio di denominazione in Pt_1
divenuta, per incorporazione, Parte_1 Parte_1
Precisava che era stata emessa ordinanza di assegnazione somme (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) con l'ordine per terzo pignorato NS di pagare alla convenuta quote di un quinto dello stipendio netto mensile. Dopo excursus normativo sui limiti legali di pignorabilità delle retribuzioni, la convenuta concludeva di essersi attenuta a questi ultimi in quanto le era stato riconosciuto esattamente un quinto della retribuzione netta mensile;
mentre le cessioni volontarie del quinto dello stipendio non valgono a ridurre la base di calcolo per la determinazione della quota pignorabile. Da ultimo, faceva notare che le contestazioni avanzate nei confronti dell'ordinanza di assegnazione dovevano essere fatte valere con lo specifico strumento oppositivo di cui all'art. 617 c.p.c., mentre l'opposizione all'esecuzione può inerire solo fatti estintivi sopravvenuti.
$2: svolgimento del processo Radicato il contraddittorio su tali opposte prospettazioni, il procedimento è stato istruito in via esclusivamente documentale, data la natura delle tematiche controverse, e un'apposita appendice di trattazione scritta è stata dedicata al tema dell'applicabilità all'impiego privato – che rileva nel caso di specie, dato il rapporto intercorrente tra l' e CP_2
- dei diversi limiti di pignorabilità previsti dalla Parte_2 normativa speciale del 1950 per i dipendenti pubblici. La causa passava così in decisione all'udienza del 16.7 u.s. previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
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$3: le questioni processuali Sul versante processuale va detto che, alla rilettura degli atti necessaria in questa sede decisionale, ci si avvede – tardivamente – dell'assenza di alcun criterio di collegamento del presente contenzioso con il foro genovese, che non sia la mancata contestazione della competenza territoriale ad opera delle parti processuali e il decorso del termine preclusivo per il rilievo officioso di cui all'art. 38 c.p.c.: per il che, il giudizio oppositivo rimane incardinato nell'odierna sede. Quanto ai vizi formali del precetto, eccepiti dall'opponente, è di tutta evidenza che non aver considerato le vicende societario di ANSALDO StS ai fini esecutivi, quali concordemente riferiti nelle odierne difese, non ingenera alcun dubbio sull'identità del terzo pignorato, cioè della società che ha incorporato l'originario datore di lavoro dell . Quest'ultimo, come CP_2
ANSALDO TS, aveva reso la dichiarazione di terzo del 25.2.2019 ancora rilevante per le odierne determinazioni economiche. Il mancato avvertimento nel precetto circa la possibilità di composizione della crisi, oltre a non essere previsto a pena di nullità, potrebbe essere addirittura mortificante per una società che rientra certamente tra le
“imprese maggiori” di cui all'art. 2 CCI e certo non conoscerebbe mai, per i suoi limiti dimensionali, le procedure di sovraindebitamento o i piani del consumatore.
$4: scansione cronologica degli accadimenti rilevanti Per un corretto inquadramento dell'odierna vicenda contenziosa è opportuno riprodurre (e integrare) la scansione degli accadimenti rilevanti proposta dalla Società opponente nelle pagg. 3 e ss. della citazione introduttiva;
la quale sequenza cronologica, riscontrata dalle sue produzioni da 1 a 8, non è oggetto di contestazione. Queste, dunque, le premesse in fatto a monte del giudizio oppositivo:
1) Il debitore sig. è dipendente della Società Controparte_2 opponente presso la sua sede di Napoli, con qualifica di impiegato, a far data dal 10.07.1995;
2) In data 16.2.2016, il sig. ha sottoscritto con la società CP_2
FI BA un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per un debito complessivo pari ad € 42.000,00 (doc.3), da estinguere in 120 rate da 350 euro mensili fino tutto il febbraio 2026;
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3) Con accordo stipulato a seguito di negoziazione assistita dell'8.3.2018, con visto di autorizzazione del PM., il sig. si obbligava CP_2
a corrispondere la somma mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento dei due figli minorenni (cfr. doc. 4);
4) In data 18.2.2018, notificava atto di Controparte_1 pignoramento presso terzi all'allora NS TS S.p.A. per finanziamento insoluto fino alla concorrenza di 12.126 euro oltre accessori e spese;
5) In data 25.2.2019, sempre NS TS inviava via p.e.c la dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. (doc. 5), in cui la datrice riferiva che la retribuzione mensile del sig. ammontava ad € Controparte_2
1.936,01 precisando, però, che sulla stessa già gravava una cessione del quinto dello stipendio pari ad € 350,00 (con estinzione a febbraio 2026) nonché un assegno di mantenimento per i figli minori e di € 700,00; Per_1 Per_2
6) Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento di assegnazione delle somme, in data 18.12.2020, ordinava quanto segue a fronte del pignoramento di crediti promosso da CP_1
“..
7) La società opponente, ricevuta la notifica del provvedimento di assegnazione somme da inviava alla Finanziaria CP_1 procedente una p.e.c in data 17.3.2021, per il tramite dei propri difensori di fiducia, opposta con cui rappresentava di aver ricevuto diffida dal legale del dipendente , il quale aveva richiesto di non dare seguito a CP_2
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decurtazioni ulteriori dello stipendio dell'assistito, in quanto già gravato da prelievi che superavano la metà della retribuzione mensile;
quota, quest'ultima, che doveva essere salvaguardata in base allo stesso provvedimento di assegnazione. Per effetto di tale missiva, Pt_1 rappresentava alle parti interessate che avrebbe provveduto alle trattenute del caso una volta esaurito (febbraio 2026) il pignoramento in favore di
(evidentemente, surrogatasi a nella cessione Parte_3 CP_3 del quinto convenuta nel 2016). La situazione debitoria che precede l'odierna opposizione vede quindi lo stipendio dell interessato da tre decurtazioni: CP_2
a) Versamento diretto mensile di 700 euro per mantenimento della prole in forza di accordo in sede di negoziazione assistita ex art. 6 DL 132/2014 risalente al marzo 2018;
b) Cessione volontaria del quinto per 350 euro mensili in corso dal 2016 fino al febbraio 2026 per il mutuo decennale FI/Deutsche contratto nel 2016;
c) Pignoramento del quinto retributivo netto, con possibilità di arrivare alla metà della retribuzione (escludendo però le cessioni volontarie), in favore di COMPASS: come disposto dal Giudice dell'esecuzione di Santa Maria Capua Vetere nel dicembre 2020.
Il corso procedimentale ha visto la notifica del precetto di CP_1 in data 25.6.2024 per 13.759,19 euro (12.126,30 per debito da finanziamento non saldato, oltre accessori e spese): somma calcolata dalla Finanziaria sul quinto stipendiale netto di (euro 1936,01 diviso 5)=euro 387,20 per 35 mensilità, da febbraio 2021 al dicembre 2023, senza tenere conto del versamento diretto del contributo di mantenimento e della cessione volontaria del quinto. ha corrisposto l'intera cifra precettata con riserva di Pt_1 ripetizione come da doc. 7 prodotto dell'opponente, chiedendo poi la restituzione in questa sede.
$5: impostazione della problematica di ammissibilità in riferimento alla cessione volontaria del quinto della retribuzione. L'esigenza – e in un certo senso, l'ansia - di definire la questione che ciclicamente si riproduce nelle espropriazioni presso terzi relativamente ai limiti entro i quali può essere aggredita esecutivamente la retribuzione dei
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dipendenti, e dunque in sostanza l'applicabilità a tali situazioni debitorie delle limitazioni previste dall'articolo 68 del D.P.R. 180 del 1950, estendendone la portata applicativa dal solo impiego pubblico anche all'impiego privato - ha fin qui fatto perdere di vista allo scrivente una problematica specifica e pregiudiziale posta dall'odierno caso: vale a dire la sindacabilità in sede oppositiva dell'ordinanza di assegnazione di somme disposta in quel di Santa Maria Capua Vetere nel dicembre 2020 per quanto riguarda la cessione volontaria del quinto dello stipendio. La vicenda qui in discussione non si presta ad essere il favorevole terreno su cui fondare un radicale ripensamento della giurisprudenza locale relativa al combinato disposto di tale norma speciale, unitamente agli artt. 1 e 2 dello stesso D.P.R. 180/1950, con la previsione generale di cui all'articolo 545 c.p.c., per la pregiudiziale considerazione che si sta discutendo di un titolo di formazione giudiziale, come l'ordinanza di assegnazione, che non è stato seguito nell'appropriata sede dalle contestazioni ammissibili per tale genere di provvedimento;
posto che l'ordinanza del G.E. viene sostanzialmente contestata per il mancato rispetto dei margini di pignorabilità della retribuzione del dipendente, data la mancata inclusione tra i crediti “a deconto” della porzione aggredibile in sede pignoratizia della cessione volontaria del quinto della retribuzione negoziata con CP_3 nel 2016. L'ordinanza del 18.12.2020 contiene elementi argomentativi che ne chiariscono la portata precettiva, nel senso essa tiene evidente conto del versamento diretto previsto a carico del dipendente in favore della prole, in forza della composizione negoziata intervenuta con l'ex coniuge 2018, come meglio si dirà nel successivo paragrafo: da tale punto di vista, il provvedimento di assegnazione è molto chiaro nel prevedere testualmente la precedenza dei pignoramenti anteriori e – si ritiene - in tale contesto, anche del versamento diretto in questione. Il discorso cambia radicalmente per quanto riguarda la cessione volontaria del quinto stipendiale, oggetto di finanziamento CP_3 risalente al 2016 e comportante una decurtazione mensile di 350 euro. Tale cessione, sommata al versamento periodico ai figli, porterebbe il totale dei prelievi mensili a carico dell' a 1.050 euro e, così, ad un livello CP_2 superiore alla metà della retribuzione netta che era in percezione al dipendente fino a tutto il giugno 2024 (euro 1936,01 diviso 2= euro 968,00). Dopo tale data, la datrice opponente riferisce di un incremento stipendiale che avrebbe
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consentito una differenza positiva a favore della procedente di CP_1
122,83 euro mensili anche considerando la precedente cessione del quinto, da giugno 2024 e poi di 469,133 euro da febbraio 2026. Il nodo di causa evocato dall'opposizione a precetto è presto detto: in tesi di della rata mensile della cessione volontaria del quinto si Pt_1 dovrebbe tenere conto nella determinazione della soglia non aggredibile dello stipendio ai sensi dell'articolo 68 citato, da apprezzarsi in relazione ai precedenti artt. 1 e 2 del D.P.R. 180/1950, dalle quali norme si desume una disciplina specifica del concorso tra cessioni stipendiali volontarie e pignoramenti subiti o prossimi a valere sulle retribuzioni dei lavoratori subordinati e equiparati. In effetti, tale questione seriale esigerà auspicabilmente a breve un momento di approfondimento e possibile concertazione all'interno della Sezione giudicante, nelle forme previste dall'articolo 47 quater dell'Ordinamento giudiziario, in relazione alle ragionevoli indicazioni giurisprudenziali fornite nelle sue difese da la quale sottolinea a Pt_1 chiare tinte la progressiva evoluzione della materia espropriativa verso una totale equiparazione dei più benevoli limiti di impignorabilità previsti per i dipendenti pubblici dalla normativa speciale del 1950, ampiamente rimaneggiata nel corso degli anni, anche ai dipendenti privati (vedi in particolare: Cassazione Sez. III, 18.1.2012 n. 685; Cassazione Sezioni Unite 20.1.2017 n. 1545). In particolare, sarebbe il co. 1 dell'art. 1 del DPR che, nella sua ultima formulazione, prevederebbe testualmente l'applicabilità della disciplina speciale per i pubblici dipendenti anche all'impiego privato. A tale rilievo testuale, potrebbe aggiungersi – a sostegno degli argomenti dell'opponente - che è vero che l'art. 545 c.p.c., l'ultima disposizione processuale modificata riguardo al concorso di pignoramenti, non prende in esame la compresenza con pignoramenti anteriori o successivi di trattenute volontarie, che non avrebbero la dignità di un precedente vaglio giudiziale: argomento tipicamente evocato per giustificare l'esclusione delle cessioni del quinto dalla base di calcolo delle soglie di pignorabilità. Ma è altrettanto vero che le cessioni volontarie in questione sono oggetto di una particolare disciplina nel D.P.R. più volte richiamato, il quale prevede quali soggetti possono erogare i prestiti in questione ed entro quali limiti di importo e di durata;
per poi articolare nell'art. 68 il seguente regime di coabitazione tra trattenute volontarie e pignoramenti precedenti o successivi come segue:
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per cui ritenere che tale regime sia un'eccezione applicabile ai soli dipendenti pubblici, quanto l'art. 1 in esordio di D.P.R. precisa che il suo campo di applicazione si estende ai dipendenti di “aziende private” come segue:
esporrebbe l'interpretazione restrittiva ad una censura di illegittimità costituzionale per una diversità di trattamento davvero ingiustificata rispetto all'identica a natura dei crediti e oggetto dei pignoramenti/trattenute contestuali;
obliterando il complesso percorso che, proprio grazie a pronunce della Corte Costituzionale, ha portato ad una progressiva diluizione della specialità della normativa per i pubblici dipendenti estendendone i più favorevoli limiti di pignorabilità anche ai dipendenti privati: come da ultimo testimonia la versione novellata dell'art. 545 c.p.c.. Ciò detto sulla ragionevolezza della lettura del quadro normativo relativo al trattamento della compresenza dei debiti in esame proposta dall'attrice, appare tuttavia sintomatico che, nel riferire il contenuto del provvedimento campano, la Società opponente non si soffermi con la
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necessaria attenzione sul passaggio in cui il Giudice dell'esecuzione di Santa Maria escludeva espressamente che, nel computo della metà delle retribuzioni, indicata quale soglia invalicabile per il nuovo pignoramento di si CP_1 dovesse tenere conto anche di cessioni volontarie come, nella specie, quella che riguarda il vecchio finanziamento da 350 euro mensili. CP_3
Il problema che si pone a questo punto è il seguente. Se tale statuizione determinativa non era palesemente condivisa dalla Società attrice, come da lei esplicitamente dichiarato alle controparti interessate nella comunicazione p.e.c. del 17 Marzo 2021, allora non poteva limitarsi ad una Pt_1 generica contestazione epistolare, ma doveva promuovere l'opposizione agli atti esecutivi con le forme dell'articolo 617 c.p.c.: non avendo assunto tale iniziativa per tempo, non le è consentito proporre in oggi motivi oppositivi relativi ai limiti di pignorabilità utilizzando il diverso strumento di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. Tale limite di ammissibilità preclude inevitabilmente ogni ulteriore considerazione sulla ragionevolezza e condivisibilità delle tesi illustrate da circa la dilatata portata dell'art. 68 citato e la sua applicabilità alla Pt_1 fattispecie per la cessione del quinto. La giurisprudenza di legittimità, come pure la miglior dottrina, che si sono largamente interrogate sull'interpretazione da dare all'art. 548 c.p.c. dopo le più recenti modifiche, sono fermamente orientate nel senso che la natura di titolo esecutivo di matrice giudiziale, proprio dell'ordinanza di assegnazione, con funzione definitoria dell'intera procedura espropriativa, non consenta “recuperi” successivi di questioni, non dibattute davanti al giudice che l'ha emessa, nelle forme oppositive di cui all'art. 615 c.p.c.. Si vedano, al riguardo le decisioni del 17.2.2011 n. 3851 e, più diffusamente, la successiva Cassaz.
5.5.2017 n. 10912, in cui si precisa che l'ordinanza di assegnazione non tempestivamente opposta da parte del terzo diventa intangibile ed azionabile in suo danno, in questi precisi termini:
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A conclusione della precedente esemplificazione, certo non esaustiva e non includente tutti i casi in cui si prospetti un vizio genetico dell'ordinanza di assegnazione – quale può essere, nella specie, il mancato rispetto dei limiti di
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pignorabilità delle retribuzioni – la Corte rammenta la natura preclusiva dei termini per le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. Questo orientamento si trova da ultimo esplicitato, con non minore persuasività e chiarezza, anche nella decisione della III Sezione del 6.6.2023 n. 15822, con richiamo dei precedenti conformi, in cui si legge:
$6: la non corrispondenza del precetto notificato al titolo esecutivo. Si è detto che nelle sue argomentate difese eccepisce la Pt_1 presenza di una soglia di impignorabilità retributiva commisurata a metà dello
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stipendio, in essa considerato anche il versamento diretto del contributo di mantenimento previsto dall'accordo raggiunto l'8.3.2018 in sede di negoziazione assistita, cui è seguito il visto di autorizzazione del P.M. il successivo 12.3. Il precetto spiccato da però non tiene minimamente conto CP_1 di tale precedente onere finanziario dell perché, come si legge in CP_2 tale atto di impulso, il totale di euro 13.759,19 viene richiesto calcolando semplicemente il quinto della retribuzione in godimento al dipendente stesso all'epoca della dichiarazione di terzo del 2019. Non si ritiene tale metodica determinativa conforme al titolo esecutivo il quale, come già accennato, fa salva “la precedenza” di pignoramenti anteriori. L'ordinanza di assegnazione è sul punto imprecisa, ma non fino al punto da tale da risultare ineseguibile, dal momento che con la formula generica adottata in termini di “pignoramenti eseguiti anteriormente” ha palesemente inteso riferirsi al versamento diretto a carico del datore di lavoro, discendente dall'accordo del marzo 2018: accordo ex art. 6 D.L. 132/2014, comunicato ad con p.e.c. del legale che assisteva il Parte_2 dipendente nella negoziazione trasmessa e ricevuta il 14.3.2018 (doc. 4). Se infatti il Giudice dell'esecuzione avesse del tutto obliterato l'obbligo famigliare in questione, si sarebbe limitato a prevedere l'assegnazione a dell'intero quinto della retribuzione, senza CP_1 appendici ulteriori sull'impignorabilità della retribuzione con relativo limite fino alla metà. Siccome ha invece chiaramente escluso la computabilità della cessione volontaria, e ha confermato il limite impignorabile di metà della retribuzione in presenza di plurimi titoli, ne discende all'evidenza che intendeva riferirsi - perché se ne tenesse conto per definire la porzione aggredibile esecutivamente - proprio al versamento mensile di 700 euro (rivalutabili) per la prole previsto nell'accordo con cui venivano rideterminati gli obblighi di assistenza genitoriale. Tale statuizione giudiziale è assolutamente in linea con l'art. 473bis co. 37 cod. civ., quale introdotto con la “riforma Cartabia” (D. Lgs. 149 del 2022), che lo scrivente ritiene applicabile ratione temporis in base all'art. 35 dello stesso Decreto, anche per i titoli esecutivi di formazione anteriore alla Novella, in quanto la procedura espropriativa è stata preannunciata con il precetto del giugno 2024, ben dopo l'entrata in vigore “a regime” della riforma stessa.
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Ora, è vero che non consta una disposizione espressa che equipari l'accordo di negoziazione assistita comportante versamento diretto di (quota della) retribuzione, debitamente autorizzato dal P.m. e comunicato alla parte datrice, al pignoramento presso terzi;
ma è indubbio che l'efficacia di titolo esecutivo dell'accordo stesso e la sua materiale eseguibilità dopo le comunicazioni del caso non può essere contestata, nella misura in cui la disposizione in questione testualmente prevede:
L'ultimo comma della norma è perfettamente sovrapponibile alla più recente versione dell'art. 545 c.p.c. che, nel disciplinare l'ipotesi di concorrenza tra crediti alimentari, come i contributi di mantenimento per la prole, ed altri crediti, dispone nei suoi commi 3,4,5:
“… Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (6) (7). Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.
…” Se, conclusivamente, il versamento diretto in esame va necessariamente ricondotto alla generica previsione di salvezza dei
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pignoramenti anteriori, prevista nell'ordinanza di assegnazione, ciò comporta un deciso ricalcolo delle spettanze della Finanziaria procedente per tenere conto della necessaria decurtazione stipendiale derivante dall'obbligo alimentare in discussione. Seguendo i dati di calcolo esplicitati nel precetto, e quindi considerando solo le 35 mensilità intercorse tra la notifica dell'ordinanza di assegnazione (febbraio 2021) fino al 31.12.2023 – ultimo caposaldo temporale considerato nel precetto stesso - si può concludere che in tale lasso di tempo aveva diritto ad incassare (1936,01:2 meno 700= 268 euro x 35 CP_1 mesi)= 9380 euro e non i 13.759,19 precettati. Non vi è però da procedere a restituzione dell'eccedenza indebita di 4379,19 euro perché ampiamente assorbita dall'ulteriore credito che, con la stessa metodica e per la medesima differenza aggredibile di 268 euro, avrebbe avuto titolo ad CP_1 incamerare in base all'ordinanza campana dall'1.1.2024 fino al 31.7.2025 (19 mensilità sono pari ad euro 5092).
$7: statuizioni conclusive e dispositivo – spese Il giudizio oppositivo introdotto in questa sede da Parte_1
- che riguarda in ultima analisi i limiti entro cui i pignoramenti/prelievi/trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti possono coesistere tra di loro senza intaccare il “limite vitale” (normativamente previsto per le pensioni) consentendo così ancora al lavoratore e alla sua famiglia quell'esistenza “libera e dignitosa” voluta dall'art. 36 Costituz. – si conclude necessariamente con soluzioni diversificate a seconda delle tipologie di debiti del dipendente sig. anteriori al pignoramento di CP_2 CP_1
[...]
Per quanto riguarda la cessione volontaria del quinto, dalla precedente disamina del quadro giurisprudenziale che riguarda i presupposti e le forme di sindacabilità dei provvedimenti di assegnazione nel pignoramento presso terzi, discende che la soluzione obbligata per il caso in esame è l'inammissibilità della contestazione di merito sul mancato scomputo a deconto della trattenuta volontaria. La ragione di inammissibilità, meglio illustrata nel precedente paragrafo 5 e a suo tempo già segnalata dalla Finanziaria convenuta come fattore preclusivo a pag. 5 della sua comparsa di risposta, si riflette infatti negativamente sull'odierna opposizione esecutiva impedendo la disamina ulteriore (e conseguenti statuizioni eventualmente rettificatrici) delle questioni
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in diritto prospettate sulla questione di fondo evocata quanto ai limiti di pignorabilità delle retribuzioni in presenza contemporanea di pignoramenti e cessioni volontarie del quinto stipendiale. All'opposto, risulta accoglibile – perché collegata a statuizione riconducibile all'ordinanza di assegnazione - la contestazione di Pt_1 che riguarda la mancata applicazione nei calcoli debitori, su cui si basa il precetto notificato, del versamento diretto di 700 euro mensili per contributo di mantenimento, quale determinato nell'accordo di negoziazione assistita stipulato dal dipendente con l'ex coniuge, del tutto assimilabile a CP_2 pignoramento anteriore: cui il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 18.12.2020 assegnava in ogni caso “la precedenza”. La differenza monetaria, rispetto al corretto calcolo della porzione pignorabile del 50%, porterebbe ad una restituzione a favore dell'attrice di 4379,19 euro, che risulterebbe però elisa dall'ulteriore credito maturato da per le mensilità posteriori all'1.1.2024. Si ritiene perciò CP_1 preferibile limitarsi a dare atto in questa sede della non completa congruenza del precetto di COMPASS con le determinazioni del G.E., senza innescare contenziosi giudiziari ulteriori con non assennate restituzioni;
confidando che le parti processuali condivideranno identica prudente valutazione. Sussistono ragioni evidenti, nelle precedenti osservazioni;
all'esito complessivo della lite e in relazione alla problematicità delle questioni qui discusse, non ancora direttamente ed esplicitamente trattate in precedenti di legittimità che prendano in specifico esame l'applicabilità dell'art. 68 D.P.R. 180/1950 agli stipendi dei dipendenti privati, per potersi disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o difesa disattesa, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
in riferimento al motivo concernente la computabilità nel limite del
[...]
50% della retribuzione pignorabile della cessione volontaria del quinto della retribuzione, stante la mancata opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del 18.12.2020. In parziale accoglimento del motivo inerente il limite di pignorabilità della metà della retribuzione, previsto nell'ordinanza di assegnazione, dichiara non dovuta e annulla il precetto emesso limitatamente alla somma di euro 4379,19.
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Considerata la maturazione di crediti ulteriori per le mensilità successive in favore della procedente, dispone non darsi luogo a restituzione dell'indebito indicato. Compensa integralmente le spese di lite. Genova, 8 agosto 2025 Il Giudice U. des.
Dr. Roberto BRACCIALINI
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N. 7267/2024 R.C.
N......................Sent. N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di GENOVA
VII SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Roberto BRACCIALINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7267/2024 promossa da :
C.F. , parte elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. PORCHERA VALERIO che la rappresenta e difende in forza di procura a margine delle difese introduttive PARTE ATTRICE opponente CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
BARBARO ALESSANDRO e TINUZZO LUIGI ( ) C.F._1
PIAZZA DELLA VITTORIA PRESSO AVV. DEGOLA PAOLO 6/11 16121 GENOVA;
elettivamente domiciliato in VIA ORSO CORBINO 7 98124 MESSINA presso il difensore avv. BARBARO ALESSANDRO PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI per parte ATTRICE OPPONENTE
“Voglia il Tribunale adito, per i motivi sopra esposti, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: nel merito:
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento della somma di euro 13.759,19 e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo e/o annullare l'atto di precetto impugnato;
- per l'effetto ordinare, restituire alla Controparte_1 la somma di € 13.759,19 corrisposta dalla società Parte_1 opponente alla società opposta con riserva di ripetizione;
- in ogni caso:
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, comprensive degli oneri accessori”.
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CONCLUSIONI per parte CONVENUTA OPPOSTA
1) Rigettare l'avversa opposizione in quanto improcedibile, inammissibile ed infondato, per tutte le motivazioni sopra dedotte.
2) Rigettare la richiesta di restituzione delle somme in favore della in quanto infondata. Parte_1 Parte_1
3) Con vittoria di spese e compensi di causa.
***
R.G. N. 7267/2024 $1: le difese introduttive Con atto di citazione dell'11.7.2024, in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 1° comma e 617 c.p.c., Parte_1 proponeva opposizione avverso il precetto di Euro 13.759,19
[...] notificatole il precedente 25.06.2024 da , in Controparte_1 relazione a titolo esecutivo rappresentato da ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositata il 18.12.2020, con cui il Giudice dell'esecuzione aveva ordinato al terzo pignorato NS TS (poi incorporata da il pagamento di tali somme al creditore procedente Pt_1 in riferimento al debito finanziario del dipendente sig. . Controparte_2
La Società opponente premetteva che la convenuta aveva erroneamente indicato nel precetto, in qualità di terzo pignorato, NS TS S.p.A.; la quale però fin dal mese di novembre 2015 era stata acquisita dalla holding giapponese cambiando denominazione in Pt_1 Parte_1
Nel merito, chiedeva di accertare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento della somma precettata di euro 13.759,19, dichiarando nullo e/o annullando l'atto di precetto opposto;
con conseguente ordine a
[...] di restituire la somma di € 13.759,19 già corrisposta dalla CP_1 società opponente alla società opposta con riserva di ripetizione, per i seguenti motivi: a) l'atto di precetto notificato non conteneva l'avviso circa la possibilità per il debitore di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) il prelievo sulla retribuzione del dipendente – tenuto conto delle precedenti trattenute già in essere e giusta l'art. 68 del D.P.R.
6.1.1950 n. 180 – non può eccedere la metà delle competenze: limite, specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione e sicuramente superato nel caso specifico, dato il preesistente versamento diretto di euro 700 mensili dovuto dall per il mantenimento della prole e la cessione del CP_2
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quinto anteriormente convenuta con per 350 euro CP_3 mensili fino a tutto il 2026. Con comparsa in data 28.10.24 la Finanziaria convenuta si costituiva obiettando che, quanto alla presunta nullità del precetto, l'omissione dell'avvertimento ex art. 480 2° comma c.p.c. costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto. Sulla contestata illegittimità dell'intimazione di pagamento e violazione del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, confermava che la CP_1 somma richiesta trae origine dall'atto di precetto notificato al terzo NS TS s.p.a., società acquisita dalla con cambio di denominazione in Pt_1
divenuta, per incorporazione, Parte_1 Parte_1
Precisava che era stata emessa ordinanza di assegnazione somme (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) con l'ordine per terzo pignorato NS di pagare alla convenuta quote di un quinto dello stipendio netto mensile. Dopo excursus normativo sui limiti legali di pignorabilità delle retribuzioni, la convenuta concludeva di essersi attenuta a questi ultimi in quanto le era stato riconosciuto esattamente un quinto della retribuzione netta mensile;
mentre le cessioni volontarie del quinto dello stipendio non valgono a ridurre la base di calcolo per la determinazione della quota pignorabile. Da ultimo, faceva notare che le contestazioni avanzate nei confronti dell'ordinanza di assegnazione dovevano essere fatte valere con lo specifico strumento oppositivo di cui all'art. 617 c.p.c., mentre l'opposizione all'esecuzione può inerire solo fatti estintivi sopravvenuti.
$2: svolgimento del processo Radicato il contraddittorio su tali opposte prospettazioni, il procedimento è stato istruito in via esclusivamente documentale, data la natura delle tematiche controverse, e un'apposita appendice di trattazione scritta è stata dedicata al tema dell'applicabilità all'impiego privato – che rileva nel caso di specie, dato il rapporto intercorrente tra l' e CP_2
- dei diversi limiti di pignorabilità previsti dalla Parte_2 normativa speciale del 1950 per i dipendenti pubblici. La causa passava così in decisione all'udienza del 16.7 u.s. previa discussione orale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
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$3: le questioni processuali Sul versante processuale va detto che, alla rilettura degli atti necessaria in questa sede decisionale, ci si avvede – tardivamente – dell'assenza di alcun criterio di collegamento del presente contenzioso con il foro genovese, che non sia la mancata contestazione della competenza territoriale ad opera delle parti processuali e il decorso del termine preclusivo per il rilievo officioso di cui all'art. 38 c.p.c.: per il che, il giudizio oppositivo rimane incardinato nell'odierna sede. Quanto ai vizi formali del precetto, eccepiti dall'opponente, è di tutta evidenza che non aver considerato le vicende societario di ANSALDO StS ai fini esecutivi, quali concordemente riferiti nelle odierne difese, non ingenera alcun dubbio sull'identità del terzo pignorato, cioè della società che ha incorporato l'originario datore di lavoro dell . Quest'ultimo, come CP_2
ANSALDO TS, aveva reso la dichiarazione di terzo del 25.2.2019 ancora rilevante per le odierne determinazioni economiche. Il mancato avvertimento nel precetto circa la possibilità di composizione della crisi, oltre a non essere previsto a pena di nullità, potrebbe essere addirittura mortificante per una società che rientra certamente tra le
“imprese maggiori” di cui all'art. 2 CCI e certo non conoscerebbe mai, per i suoi limiti dimensionali, le procedure di sovraindebitamento o i piani del consumatore.
$4: scansione cronologica degli accadimenti rilevanti Per un corretto inquadramento dell'odierna vicenda contenziosa è opportuno riprodurre (e integrare) la scansione degli accadimenti rilevanti proposta dalla Società opponente nelle pagg. 3 e ss. della citazione introduttiva;
la quale sequenza cronologica, riscontrata dalle sue produzioni da 1 a 8, non è oggetto di contestazione. Queste, dunque, le premesse in fatto a monte del giudizio oppositivo:
1) Il debitore sig. è dipendente della Società Controparte_2 opponente presso la sua sede di Napoli, con qualifica di impiegato, a far data dal 10.07.1995;
2) In data 16.2.2016, il sig. ha sottoscritto con la società CP_2
FI BA un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per un debito complessivo pari ad € 42.000,00 (doc.3), da estinguere in 120 rate da 350 euro mensili fino tutto il febbraio 2026;
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3) Con accordo stipulato a seguito di negoziazione assistita dell'8.3.2018, con visto di autorizzazione del PM., il sig. si obbligava CP_2
a corrispondere la somma mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento dei due figli minorenni (cfr. doc. 4);
4) In data 18.2.2018, notificava atto di Controparte_1 pignoramento presso terzi all'allora NS TS S.p.A. per finanziamento insoluto fino alla concorrenza di 12.126 euro oltre accessori e spese;
5) In data 25.2.2019, sempre NS TS inviava via p.e.c la dichiarazione del terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. (doc. 5), in cui la datrice riferiva che la retribuzione mensile del sig. ammontava ad € Controparte_2
1.936,01 precisando, però, che sulla stessa già gravava una cessione del quinto dello stipendio pari ad € 350,00 (con estinzione a febbraio 2026) nonché un assegno di mantenimento per i figli minori e di € 700,00; Per_1 Per_2
6) Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento di assegnazione delle somme, in data 18.12.2020, ordinava quanto segue a fronte del pignoramento di crediti promosso da CP_1
“..
7) La società opponente, ricevuta la notifica del provvedimento di assegnazione somme da inviava alla Finanziaria CP_1 procedente una p.e.c in data 17.3.2021, per il tramite dei propri difensori di fiducia, opposta con cui rappresentava di aver ricevuto diffida dal legale del dipendente , il quale aveva richiesto di non dare seguito a CP_2
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decurtazioni ulteriori dello stipendio dell'assistito, in quanto già gravato da prelievi che superavano la metà della retribuzione mensile;
quota, quest'ultima, che doveva essere salvaguardata in base allo stesso provvedimento di assegnazione. Per effetto di tale missiva, Pt_1 rappresentava alle parti interessate che avrebbe provveduto alle trattenute del caso una volta esaurito (febbraio 2026) il pignoramento in favore di
(evidentemente, surrogatasi a nella cessione Parte_3 CP_3 del quinto convenuta nel 2016). La situazione debitoria che precede l'odierna opposizione vede quindi lo stipendio dell interessato da tre decurtazioni: CP_2
a) Versamento diretto mensile di 700 euro per mantenimento della prole in forza di accordo in sede di negoziazione assistita ex art. 6 DL 132/2014 risalente al marzo 2018;
b) Cessione volontaria del quinto per 350 euro mensili in corso dal 2016 fino al febbraio 2026 per il mutuo decennale FI/Deutsche contratto nel 2016;
c) Pignoramento del quinto retributivo netto, con possibilità di arrivare alla metà della retribuzione (escludendo però le cessioni volontarie), in favore di COMPASS: come disposto dal Giudice dell'esecuzione di Santa Maria Capua Vetere nel dicembre 2020.
Il corso procedimentale ha visto la notifica del precetto di CP_1 in data 25.6.2024 per 13.759,19 euro (12.126,30 per debito da finanziamento non saldato, oltre accessori e spese): somma calcolata dalla Finanziaria sul quinto stipendiale netto di (euro 1936,01 diviso 5)=euro 387,20 per 35 mensilità, da febbraio 2021 al dicembre 2023, senza tenere conto del versamento diretto del contributo di mantenimento e della cessione volontaria del quinto. ha corrisposto l'intera cifra precettata con riserva di Pt_1 ripetizione come da doc. 7 prodotto dell'opponente, chiedendo poi la restituzione in questa sede.
$5: impostazione della problematica di ammissibilità in riferimento alla cessione volontaria del quinto della retribuzione. L'esigenza – e in un certo senso, l'ansia - di definire la questione che ciclicamente si riproduce nelle espropriazioni presso terzi relativamente ai limiti entro i quali può essere aggredita esecutivamente la retribuzione dei
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dipendenti, e dunque in sostanza l'applicabilità a tali situazioni debitorie delle limitazioni previste dall'articolo 68 del D.P.R. 180 del 1950, estendendone la portata applicativa dal solo impiego pubblico anche all'impiego privato - ha fin qui fatto perdere di vista allo scrivente una problematica specifica e pregiudiziale posta dall'odierno caso: vale a dire la sindacabilità in sede oppositiva dell'ordinanza di assegnazione di somme disposta in quel di Santa Maria Capua Vetere nel dicembre 2020 per quanto riguarda la cessione volontaria del quinto dello stipendio. La vicenda qui in discussione non si presta ad essere il favorevole terreno su cui fondare un radicale ripensamento della giurisprudenza locale relativa al combinato disposto di tale norma speciale, unitamente agli artt. 1 e 2 dello stesso D.P.R. 180/1950, con la previsione generale di cui all'articolo 545 c.p.c., per la pregiudiziale considerazione che si sta discutendo di un titolo di formazione giudiziale, come l'ordinanza di assegnazione, che non è stato seguito nell'appropriata sede dalle contestazioni ammissibili per tale genere di provvedimento;
posto che l'ordinanza del G.E. viene sostanzialmente contestata per il mancato rispetto dei margini di pignorabilità della retribuzione del dipendente, data la mancata inclusione tra i crediti “a deconto” della porzione aggredibile in sede pignoratizia della cessione volontaria del quinto della retribuzione negoziata con CP_3 nel 2016. L'ordinanza del 18.12.2020 contiene elementi argomentativi che ne chiariscono la portata precettiva, nel senso essa tiene evidente conto del versamento diretto previsto a carico del dipendente in favore della prole, in forza della composizione negoziata intervenuta con l'ex coniuge 2018, come meglio si dirà nel successivo paragrafo: da tale punto di vista, il provvedimento di assegnazione è molto chiaro nel prevedere testualmente la precedenza dei pignoramenti anteriori e – si ritiene - in tale contesto, anche del versamento diretto in questione. Il discorso cambia radicalmente per quanto riguarda la cessione volontaria del quinto stipendiale, oggetto di finanziamento CP_3 risalente al 2016 e comportante una decurtazione mensile di 350 euro. Tale cessione, sommata al versamento periodico ai figli, porterebbe il totale dei prelievi mensili a carico dell' a 1.050 euro e, così, ad un livello CP_2 superiore alla metà della retribuzione netta che era in percezione al dipendente fino a tutto il giugno 2024 (euro 1936,01 diviso 2= euro 968,00). Dopo tale data, la datrice opponente riferisce di un incremento stipendiale che avrebbe
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consentito una differenza positiva a favore della procedente di CP_1
122,83 euro mensili anche considerando la precedente cessione del quinto, da giugno 2024 e poi di 469,133 euro da febbraio 2026. Il nodo di causa evocato dall'opposizione a precetto è presto detto: in tesi di della rata mensile della cessione volontaria del quinto si Pt_1 dovrebbe tenere conto nella determinazione della soglia non aggredibile dello stipendio ai sensi dell'articolo 68 citato, da apprezzarsi in relazione ai precedenti artt. 1 e 2 del D.P.R. 180/1950, dalle quali norme si desume una disciplina specifica del concorso tra cessioni stipendiali volontarie e pignoramenti subiti o prossimi a valere sulle retribuzioni dei lavoratori subordinati e equiparati. In effetti, tale questione seriale esigerà auspicabilmente a breve un momento di approfondimento e possibile concertazione all'interno della Sezione giudicante, nelle forme previste dall'articolo 47 quater dell'Ordinamento giudiziario, in relazione alle ragionevoli indicazioni giurisprudenziali fornite nelle sue difese da la quale sottolinea a Pt_1 chiare tinte la progressiva evoluzione della materia espropriativa verso una totale equiparazione dei più benevoli limiti di impignorabilità previsti per i dipendenti pubblici dalla normativa speciale del 1950, ampiamente rimaneggiata nel corso degli anni, anche ai dipendenti privati (vedi in particolare: Cassazione Sez. III, 18.1.2012 n. 685; Cassazione Sezioni Unite 20.1.2017 n. 1545). In particolare, sarebbe il co. 1 dell'art. 1 del DPR che, nella sua ultima formulazione, prevederebbe testualmente l'applicabilità della disciplina speciale per i pubblici dipendenti anche all'impiego privato. A tale rilievo testuale, potrebbe aggiungersi – a sostegno degli argomenti dell'opponente - che è vero che l'art. 545 c.p.c., l'ultima disposizione processuale modificata riguardo al concorso di pignoramenti, non prende in esame la compresenza con pignoramenti anteriori o successivi di trattenute volontarie, che non avrebbero la dignità di un precedente vaglio giudiziale: argomento tipicamente evocato per giustificare l'esclusione delle cessioni del quinto dalla base di calcolo delle soglie di pignorabilità. Ma è altrettanto vero che le cessioni volontarie in questione sono oggetto di una particolare disciplina nel D.P.R. più volte richiamato, il quale prevede quali soggetti possono erogare i prestiti in questione ed entro quali limiti di importo e di durata;
per poi articolare nell'art. 68 il seguente regime di coabitazione tra trattenute volontarie e pignoramenti precedenti o successivi come segue:
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per cui ritenere che tale regime sia un'eccezione applicabile ai soli dipendenti pubblici, quanto l'art. 1 in esordio di D.P.R. precisa che il suo campo di applicazione si estende ai dipendenti di “aziende private” come segue:
esporrebbe l'interpretazione restrittiva ad una censura di illegittimità costituzionale per una diversità di trattamento davvero ingiustificata rispetto all'identica a natura dei crediti e oggetto dei pignoramenti/trattenute contestuali;
obliterando il complesso percorso che, proprio grazie a pronunce della Corte Costituzionale, ha portato ad una progressiva diluizione della specialità della normativa per i pubblici dipendenti estendendone i più favorevoli limiti di pignorabilità anche ai dipendenti privati: come da ultimo testimonia la versione novellata dell'art. 545 c.p.c.. Ciò detto sulla ragionevolezza della lettura del quadro normativo relativo al trattamento della compresenza dei debiti in esame proposta dall'attrice, appare tuttavia sintomatico che, nel riferire il contenuto del provvedimento campano, la Società opponente non si soffermi con la
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necessaria attenzione sul passaggio in cui il Giudice dell'esecuzione di Santa Maria escludeva espressamente che, nel computo della metà delle retribuzioni, indicata quale soglia invalicabile per il nuovo pignoramento di si CP_1 dovesse tenere conto anche di cessioni volontarie come, nella specie, quella che riguarda il vecchio finanziamento da 350 euro mensili. CP_3
Il problema che si pone a questo punto è il seguente. Se tale statuizione determinativa non era palesemente condivisa dalla Società attrice, come da lei esplicitamente dichiarato alle controparti interessate nella comunicazione p.e.c. del 17 Marzo 2021, allora non poteva limitarsi ad una Pt_1 generica contestazione epistolare, ma doveva promuovere l'opposizione agli atti esecutivi con le forme dell'articolo 617 c.p.c.: non avendo assunto tale iniziativa per tempo, non le è consentito proporre in oggi motivi oppositivi relativi ai limiti di pignorabilità utilizzando il diverso strumento di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c. Tale limite di ammissibilità preclude inevitabilmente ogni ulteriore considerazione sulla ragionevolezza e condivisibilità delle tesi illustrate da circa la dilatata portata dell'art. 68 citato e la sua applicabilità alla Pt_1 fattispecie per la cessione del quinto. La giurisprudenza di legittimità, come pure la miglior dottrina, che si sono largamente interrogate sull'interpretazione da dare all'art. 548 c.p.c. dopo le più recenti modifiche, sono fermamente orientate nel senso che la natura di titolo esecutivo di matrice giudiziale, proprio dell'ordinanza di assegnazione, con funzione definitoria dell'intera procedura espropriativa, non consenta “recuperi” successivi di questioni, non dibattute davanti al giudice che l'ha emessa, nelle forme oppositive di cui all'art. 615 c.p.c.. Si vedano, al riguardo le decisioni del 17.2.2011 n. 3851 e, più diffusamente, la successiva Cassaz.
5.5.2017 n. 10912, in cui si precisa che l'ordinanza di assegnazione non tempestivamente opposta da parte del terzo diventa intangibile ed azionabile in suo danno, in questi precisi termini:
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A conclusione della precedente esemplificazione, certo non esaustiva e non includente tutti i casi in cui si prospetti un vizio genetico dell'ordinanza di assegnazione – quale può essere, nella specie, il mancato rispetto dei limiti di
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pignorabilità delle retribuzioni – la Corte rammenta la natura preclusiva dei termini per le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. Questo orientamento si trova da ultimo esplicitato, con non minore persuasività e chiarezza, anche nella decisione della III Sezione del 6.6.2023 n. 15822, con richiamo dei precedenti conformi, in cui si legge:
$6: la non corrispondenza del precetto notificato al titolo esecutivo. Si è detto che nelle sue argomentate difese eccepisce la Pt_1 presenza di una soglia di impignorabilità retributiva commisurata a metà dello
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stipendio, in essa considerato anche il versamento diretto del contributo di mantenimento previsto dall'accordo raggiunto l'8.3.2018 in sede di negoziazione assistita, cui è seguito il visto di autorizzazione del P.M. il successivo 12.3. Il precetto spiccato da però non tiene minimamente conto CP_1 di tale precedente onere finanziario dell perché, come si legge in CP_2 tale atto di impulso, il totale di euro 13.759,19 viene richiesto calcolando semplicemente il quinto della retribuzione in godimento al dipendente stesso all'epoca della dichiarazione di terzo del 2019. Non si ritiene tale metodica determinativa conforme al titolo esecutivo il quale, come già accennato, fa salva “la precedenza” di pignoramenti anteriori. L'ordinanza di assegnazione è sul punto imprecisa, ma non fino al punto da tale da risultare ineseguibile, dal momento che con la formula generica adottata in termini di “pignoramenti eseguiti anteriormente” ha palesemente inteso riferirsi al versamento diretto a carico del datore di lavoro, discendente dall'accordo del marzo 2018: accordo ex art. 6 D.L. 132/2014, comunicato ad con p.e.c. del legale che assisteva il Parte_2 dipendente nella negoziazione trasmessa e ricevuta il 14.3.2018 (doc. 4). Se infatti il Giudice dell'esecuzione avesse del tutto obliterato l'obbligo famigliare in questione, si sarebbe limitato a prevedere l'assegnazione a dell'intero quinto della retribuzione, senza CP_1 appendici ulteriori sull'impignorabilità della retribuzione con relativo limite fino alla metà. Siccome ha invece chiaramente escluso la computabilità della cessione volontaria, e ha confermato il limite impignorabile di metà della retribuzione in presenza di plurimi titoli, ne discende all'evidenza che intendeva riferirsi - perché se ne tenesse conto per definire la porzione aggredibile esecutivamente - proprio al versamento mensile di 700 euro (rivalutabili) per la prole previsto nell'accordo con cui venivano rideterminati gli obblighi di assistenza genitoriale. Tale statuizione giudiziale è assolutamente in linea con l'art. 473bis co. 37 cod. civ., quale introdotto con la “riforma Cartabia” (D. Lgs. 149 del 2022), che lo scrivente ritiene applicabile ratione temporis in base all'art. 35 dello stesso Decreto, anche per i titoli esecutivi di formazione anteriore alla Novella, in quanto la procedura espropriativa è stata preannunciata con il precetto del giugno 2024, ben dopo l'entrata in vigore “a regime” della riforma stessa.
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Ora, è vero che non consta una disposizione espressa che equipari l'accordo di negoziazione assistita comportante versamento diretto di (quota della) retribuzione, debitamente autorizzato dal P.m. e comunicato alla parte datrice, al pignoramento presso terzi;
ma è indubbio che l'efficacia di titolo esecutivo dell'accordo stesso e la sua materiale eseguibilità dopo le comunicazioni del caso non può essere contestata, nella misura in cui la disposizione in questione testualmente prevede:
L'ultimo comma della norma è perfettamente sovrapponibile alla più recente versione dell'art. 545 c.p.c. che, nel disciplinare l'ipotesi di concorrenza tra crediti alimentari, come i contributi di mantenimento per la prole, ed altri crediti, dispone nei suoi commi 3,4,5:
“… Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (6) (7). Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.
…” Se, conclusivamente, il versamento diretto in esame va necessariamente ricondotto alla generica previsione di salvezza dei
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pignoramenti anteriori, prevista nell'ordinanza di assegnazione, ciò comporta un deciso ricalcolo delle spettanze della Finanziaria procedente per tenere conto della necessaria decurtazione stipendiale derivante dall'obbligo alimentare in discussione. Seguendo i dati di calcolo esplicitati nel precetto, e quindi considerando solo le 35 mensilità intercorse tra la notifica dell'ordinanza di assegnazione (febbraio 2021) fino al 31.12.2023 – ultimo caposaldo temporale considerato nel precetto stesso - si può concludere che in tale lasso di tempo aveva diritto ad incassare (1936,01:2 meno 700= 268 euro x 35 CP_1 mesi)= 9380 euro e non i 13.759,19 precettati. Non vi è però da procedere a restituzione dell'eccedenza indebita di 4379,19 euro perché ampiamente assorbita dall'ulteriore credito che, con la stessa metodica e per la medesima differenza aggredibile di 268 euro, avrebbe avuto titolo ad CP_1 incamerare in base all'ordinanza campana dall'1.1.2024 fino al 31.7.2025 (19 mensilità sono pari ad euro 5092).
$7: statuizioni conclusive e dispositivo – spese Il giudizio oppositivo introdotto in questa sede da Parte_1
- che riguarda in ultima analisi i limiti entro cui i pignoramenti/prelievi/trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti possono coesistere tra di loro senza intaccare il “limite vitale” (normativamente previsto per le pensioni) consentendo così ancora al lavoratore e alla sua famiglia quell'esistenza “libera e dignitosa” voluta dall'art. 36 Costituz. – si conclude necessariamente con soluzioni diversificate a seconda delle tipologie di debiti del dipendente sig. anteriori al pignoramento di CP_2 CP_1
[...]
Per quanto riguarda la cessione volontaria del quinto, dalla precedente disamina del quadro giurisprudenziale che riguarda i presupposti e le forme di sindacabilità dei provvedimenti di assegnazione nel pignoramento presso terzi, discende che la soluzione obbligata per il caso in esame è l'inammissibilità della contestazione di merito sul mancato scomputo a deconto della trattenuta volontaria. La ragione di inammissibilità, meglio illustrata nel precedente paragrafo 5 e a suo tempo già segnalata dalla Finanziaria convenuta come fattore preclusivo a pag. 5 della sua comparsa di risposta, si riflette infatti negativamente sull'odierna opposizione esecutiva impedendo la disamina ulteriore (e conseguenti statuizioni eventualmente rettificatrici) delle questioni
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in diritto prospettate sulla questione di fondo evocata quanto ai limiti di pignorabilità delle retribuzioni in presenza contemporanea di pignoramenti e cessioni volontarie del quinto stipendiale. All'opposto, risulta accoglibile – perché collegata a statuizione riconducibile all'ordinanza di assegnazione - la contestazione di Pt_1 che riguarda la mancata applicazione nei calcoli debitori, su cui si basa il precetto notificato, del versamento diretto di 700 euro mensili per contributo di mantenimento, quale determinato nell'accordo di negoziazione assistita stipulato dal dipendente con l'ex coniuge, del tutto assimilabile a CP_2 pignoramento anteriore: cui il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 18.12.2020 assegnava in ogni caso “la precedenza”. La differenza monetaria, rispetto al corretto calcolo della porzione pignorabile del 50%, porterebbe ad una restituzione a favore dell'attrice di 4379,19 euro, che risulterebbe però elisa dall'ulteriore credito maturato da per le mensilità posteriori all'1.1.2024. Si ritiene perciò CP_1 preferibile limitarsi a dare atto in questa sede della non completa congruenza del precetto di COMPASS con le determinazioni del G.E., senza innescare contenziosi giudiziari ulteriori con non assennate restituzioni;
confidando che le parti processuali condivideranno identica prudente valutazione. Sussistono ragioni evidenti, nelle precedenti osservazioni;
all'esito complessivo della lite e in relazione alla problematicità delle questioni qui discusse, non ancora direttamente ed esplicitamente trattate in precedenti di legittimità che prendano in specifico esame l'applicabilità dell'art. 68 D.P.R. 180/1950 agli stipendi dei dipendenti privati, per potersi disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o difesa disattesa, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
in riferimento al motivo concernente la computabilità nel limite del
[...]
50% della retribuzione pignorabile della cessione volontaria del quinto della retribuzione, stante la mancata opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del 18.12.2020. In parziale accoglimento del motivo inerente il limite di pignorabilità della metà della retribuzione, previsto nell'ordinanza di assegnazione, dichiara non dovuta e annulla il precetto emesso limitatamente alla somma di euro 4379,19.
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Considerata la maturazione di crediti ulteriori per le mensilità successive in favore della procedente, dispone non darsi luogo a restituzione dell'indebito indicato. Compensa integralmente le spese di lite. Genova, 8 agosto 2025 Il Giudice U. des.
Dr. Roberto BRACCIALINI
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