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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/12/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione civile, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 57/2025 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ST LL, presso il cui studio in San Daniele del Friuli (UD), via Tagliamento n. 83 è domiciliata
APPELLANTE contro
(P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Lugugnana di Portogruaro (VE), in via Beni Comuni n. 49, in persona del legale rappresentante
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Caruso, presso il cui studio in Controparte_1
Palmanova, via Loredan n. 6/b è domiciliata
APPELLATA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Controparte_2 C.F._2
Bertolano, presso il cui studio in Martignacco, via Pagnutti n. 31 è domiciliata
APPELLATA - ER HI
(P.I. , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Coceani, presso il cui studio in Udine, piazza XX Settembre n.
23 è domiciliata
APPELLATA - ER HI
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1152/2024 pubblicata il
19.12.2024, notificata il 7.1.2025, in materia di “appalto; pagamento del corrispettivo”.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da nota di precisazione delle conclusioni del 18.9.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis: in via principale, in accoglimento dei motivi d'appello e in riforma della sentenza n. 1152/2024 emessa dal
Tribunale di Udine, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, nell'ambito del giudizio
4150/2021R.G., accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito in via principale: rigettarsi in toto la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
Spese legali e tecniche interamente rifuse.
Nel merito in via riconvenzionale: accertato che tra le parti non è intercorso alcun contratto di appalto per l'esecuzione delle opere descritte nel computo metrico del 07.12.2020 (doc. 2 cp) e contratto di appalto del 18.12.2020 (doc.1 cp) a sola firma del L.R. di accertati vizi Controparte_1 esecutivi ed i danni all'immobile così come quantificati dalla perizia di parte arch. in € Persona_1
92.548,82; accertato e quantificato il danno all'immobile per il compromesso valore storico dello stesso come da perizia di parte arch. in € 70.000,00, condannarsi nonché Persona_1 Controparte_1
i soci personalmente sig. e in solido con il progettista e Controparte_1 CP_1 [...] al pagamento dell'importo di € 92.548,92, oltre ad € 67.461,92 per il mancata erogazione CP_4 del contributo stanziato dal di San NN e revocato in data 27/12/2021 nonché di ulteriori € CP_5
70.000,00per il diminuito valore storico dell'immobile, e così in totale € 230.010,74. Con riserva di separato giudizio, qualora l'immobile nelle more dovesse subire ulteriori danni per le gravi ed errate lavorazioni realizzate dall'attrice.
Spese legali tecniche del doppio grado di giudizio e interamente rifuse.
Nel merito solo in via subordinata: solo nella denegata ipotesi per la quale venisse dimostrata la corretta realizzazione da parte di di alcune delle opere previste per il risanamento e recupero del tetto e previste nei Controparte_1 doc. 2 e 3, valorizzare le stesse secondo i reali prezzi di mercato e per l'effetto dichiararsi la totale e/o parziale compensazione con quanto dovuto alla convenuta in forza della domanda riconvenzionale di cui sopra e con quanto già versato a titolo di acconto. 2 Spese legali e tecniche interamente rifuse.
Nei confronti del progettista e D.L. terza chiamata:
Condannarsi l'arch. personalmente e/o comunque in via solidale con Controparte_2
l'impresa al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 230.010,74 Controparte_1 accertata la responsabilità civile e professionale in qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere erroneamente ed illegittimamente realizzate dall'impresa attrice. Oltre alla restituzione dell'importo di €. 17. 366,44 per le spese tecniche pagate alla professionista giusta incarico del
09.01.2020 e relativo alla progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza per le opere di manutenzione straordinaria finanziamento ristoro danni da mal tempo 2018, incarico del tutto disatteso e non proficuamente portato a termine ed € 11.678,50 per compensi pagati a soggetti terzi mai incaricati. Spese di causa e tecniche interamente rifuse.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ammettersi CTU a cui si chiede di assegnare il quesito, più volte chiesto e meglio sopra specificato di accertare i danni derivati dall'esecuzione del diverso progetto non approvato, né sottoscritto e il deprezzamento del fabbricato riferito al valore storico ambientale compromesso.”
Per l'appellata come da nota di precisazione delle conclusioni Controparte_1 dell'8.9.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
Nel merito in via principale: respingere l'appello perché manifestamente infondato in fatto in diritto non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto, con fissazione dell'udienza per la discussione orale. Spese rifuse
Nel merito in via subordinata: respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza n.
1152/2024 del Tribunale di Udine dd. 19.12.2024.
Spese rifuse.
In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori ex adversiis richiesti in quanto inammissibili, irrilevanti ed infondati.
3 - ci si oppone altresì alla produzione in giudizio dei documenti ex adversiis sub. 3 e 4 perché tardivi ex art. 345, comma 3, cpc.”
Per l'appellata come da nota di precisazione delle conclusioni del Controparte_2
17.09.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- Nel merito in via principale: rigettare l'appello promosso da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 13.5.2025 e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n.
1152/2024 del 19.12.2024 del Tribunale di Udine;
- Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande dell'appellante condannare il chiamato in causa , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, con sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda, operante in regime di stabilimento tramite la con sede in Via Benigno Controparte_3
Crespi, 23 a Milano, Codice Fiscale a garantire e manlevare l'arch. P.IVA_2 Controparte_2 da ogni pretesa formulata nei suoi confronti, ivi comprese le spese di lite, e per l'effetto condannare
l'assicurazione al pagamento delle somme che verranno eventualmente accertate e liquidate in corso di causa.
- In via istruttoria: ci si oppone alla produzione in giudizio dei documenti sub 3 e 4 di parte appellante in quanto tardivi ex art. 345 comma 3 c.p.c. Ci si oppone alle richieste istruttorie di parte appellante in quanto meramente dilatorie ed infondate nonché inconferenti ai fini della decisione.
Ci si oppone alle richieste istruttorie di in quanto meramente esplorative. Controparte_3
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per l'appellata , come da nota di precisazione delle conclusioni Controparte_3 del 15.9.2025:
“in via principale, per le causali tutte di cui in atti: respingersi integralmente l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto e confermarsi la sentenza impugnata;
Pt_1 accertarsi e dichiararsi che nessuna domanda è stata validamente/tempestivamente/efficacemente riproposta nei confronti di e che le pretese di CP_3 nei confronti della scrivente devono quindi ritenersi rinunciate e/o comunque CP_2 tardive/inammissibili/inefficaci e/o estranee a questo giudizio.
4 In denegata ipotesi di loro ritenuta tempestività/ammissibilità/efficacia, in ogni caso respingersi le domande dell'arch. nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto e non CP_2 CP_3 provate.
Nel merito in via subordinata, per le causali tutte di cui in atti: qualora all'esito del giudizio si ritenesse validamente/tempestivamente/efficacemente azionata ed altresì operante la garanzia assicurativa di , previo accertamento dell'eventuale concorso di colpa dell'arch. e CP_3 CP_2 determinata la misura percentuale della quota di responsabilità facente capo direttamente alla stessa con riferimento alle singole prestazioni svolte, contenersi le obbligazioni di nei limiti, alle CP_3 condizioni e con i massimali, le franchigie e gli scoperti di cui al contratto di assicurazione azionato.
In ogni caso: Spese, anche forfetarie ex art. 2 DM n. 55/2014 nella misura del 15%, e compensi di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre ad IVA e CNAP di legge.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova: si chiede acquisirsi il fascicolo
d'ufficio di primo grado e si ribadiscono le istanze di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2
c.p.c. ed in particolare si chiede di ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione e produzione in CP_2 giudizio delle dichiarazioni dei redditi dell'arch. relative agli anni 2019, 2020 e 2021: un CP_2 tanto al fine di verificare la veridicità delle informazioni comunicate dall'assicurata in occasione della stipula e del rinnovo della polizza azionata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. Con atto di citazione del 26.11.2021, conveniva avanti al Tribunale di Controparte_1
Udine la sig.ra chiedendone la condanna al pagamento della somma di € Parte_1
48.452,50 oltre IVA, per interventi di riqualificazione del eseguiti dall'impresa, oltre Parte_2 ad € 35.568,85 (oltre IVA e interessi), per le spese di cantiere maturate nel periodo di fermo (dal
23.2.2021 al 14.7.2021). A supporto della domanda l'attrice allegava l'attività svolta e documentava i costi sostenuti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ed istanza ex art. 269
c.p.c. del 3.3.2022, si costituiva la sig.ra la quale contestava le pretese di Pt_1 CP_1 adducendo tre motivi sostanziali:
1. l'impresa non era stata incaricata da lei, bensì, a sua CP_1 insaputa, dalla direttrice dei lavori 2. i lavori eseguiti erano difformi da quelli CP_2 commissionati, oltre che mai autorizzati e mai accettati;
3. in conseguenza di quegli interventi,
l'immobile storico risultava irrimediabilmente danneggiato;
lamentava, inoltre, la perdita, causata
5 dall'inerzia dell'impresa e della direttrice dei lavori, di un contributo pubblico erogato dal Dipartimento della Protezione civile per complessivi € 67.461,92.
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice, per il pagamento, in solido con la progettista e direttrice dei lavori , della quale chiedeva contestualmente la chiamata in causa, dell'importo di € Controparte_2
230.010,74, così composto: € 92.548,92, per i vizi esecutivi e i danni provocati all'immobile a seguito degli interventi eseguiti dalla;
€ 67.461,92 per la mancata erogazione del contributo CP_1 stanziato dal Comune di San NN al Natisone;
€ 70.000,00 per il diminuito valore storico del complesso denominato “ . Parte_2
La convenuta formulava, altresì, nei confronti della personalmente e/o comunque in CP_2 via solidale con l'impresa, domanda di restituzione dell'importo di € 17.366,44 per le spese tecniche pagate alla professionista e di € 11.678,50 per compensi corrisposti a soggetti terzi asseritamente mai incaricati dalla committente.
3. Si costituiva , la quale contestava integralmente la ricostruzione dei fatti Controparte_2 prospettata dalla convenuta e chiedeva preliminarmente la dichiarazione di improcedibilità della domanda svolta nei suoi confronti, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010: nell'accordo contrattuale stipulato con la infatti, le parti avevano Pt_1 concordato il ricorso alla mediazione convenzionale preventiva. Il tentativo di mediazione veniva in effetti esperito tardivamente, con esito negativo, solo in data 6.12.2022, successivamente alla notifica dell'atto di citazione. Nel corso del giudizio la rinunciava comunque a coltivare l'eccezione. CP_2
La terza chiamata chiedeva il totale rigetto delle domande svolte dalla convenuta e formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa in manleva della sua compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, . Quanto ai fatti di causa, allegava di aver Controparte_3 CP_2 ricevuto incarico dalla nel 2019 per la redazione di uno studio di fattibilità relativo alla Pt_1 riqualificazione del e sua successiva trasformazione in bed and breakfast; precisava Parte_2 che, per l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo, la aveva chiesto ed ottenuto un Pt_1 contributo pubblico erogato dal Dipartimento della Protezione civile, con termine per la rendicontazione consuntiva, mediante allegazione di fatture quietanzate, entro il 30.6.2020 (termine prorogato, su istanza della al 31.12.2020). CP_2
Come dichiarato dalla stessa nella sua comparsa di costituzione, “venuta a conoscenza Pt_1 durante l'estate (del 2020) dell'impresa nella persona del titolare sig. Controparte_1 CP_1
, la sig. lo ha presentato all'arch. : l'impresa procedeva con la stesura
[...] Pt_1 CP_2
6 del proprio preventivo di spesa per le opere che la committente, attraverso la direzione dei lavori, voleva far eseguire;
tale preventivo veniva accettato dalla committente.
Nell'autunno del 2020 la venuta a conoscenza della possibilità di accedere ad ulteriori Pt_1 contributi statali (cd. sismabonus, bonus infissi, cd. superbonus), incaricava (doc. 3 Toffoletti) l'ing.
di predisporre la documentazione necessaria per poterne fare richiesta e contestualmente Pt_3 forniva indicazioni sulle opere da eseguire compatibilmente con la natura degli ulteriori incentivi: la
SC presentata al Comune di San NN al Natisone si riferiva, quindi, ad un progetto di ristrutturazione del casale più complesso di quello di cui al disciplinare di incarico sottoscritto tra committente e direttrice dei lavori (doc. 6 . CP_2
La , dunque, indicata dalla committente come impresa appaltatrice nella notifica CP_1 preliminare ex art. 99 del d.lgs. n. 81/2008, firmata dalla e indirizzata all'azienda sanitaria, il Pt_1
23.12.2020 allestiva il cantiere e il successivo 6.1.2021 avviava i lavori sul fabbricato B.
Gli interventi proseguivano con alterne fortune e continue intromissioni e ripensamenti della sig.ra tanto che si rendeva necessario un incontro chiarificatore, tenutosi il 16.2.2021 tra Pt_1 direttrice dei lavori, committente e impresa appaltatrice, all'esito del quale sarebbe stato concordato di eseguire l'orditura primaria del tetto con travi “uso Fiume” e ordito secondario con travi “uso Trieste”.
Dal giorno successivo all'incontro, tuttavia, la si rendeva irreperibile sino al 14.7.2021, Pt_1 allorché comunicava all'impresa che non avrebbe proceduto con ulteriori pagamenti prima di aver ottenuto il c.d. “anticamento” delle travi del solaio.
Scaduto, nel frattempo, il termine già prorogato al 15.10.2021 per la rendicontazione del contributo erogato, il beneficio veniva revocato e l'impresa adiva l'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento degli interventi eseguiti, in relazione ai quali aveva percepito solo un acconto di €
10.000,00.
La terza chiamata concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa e di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del Controparte_3 tentativo di conciliazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, nonché, nel merito e in via principale, di respingere le domande avversarie, con condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96, comma primo o, in subordine, comma terzo, c.p.c. In via subordinata, chiedeva di condannare a Controparte_3 garantire e manlevare l'arch. da ogni pretesa formulata nei suoi confronti. CP_2
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2022 si costituiva Controparte_3
a compagnia assicurativa eccepiva, tra l'altro, la tardività e l'incompletezza della denuncia di
[...] sinistro ricevuta da nonché l'assenza di copertura assicurativa per le poste di danno lamentate CP_2
7 in causa. Concludeva, in via subordinata, chiedendo di contenersi le obbligazioni di nei limiti, CP_3 alle condizioni e con i massimali, le franchigie e gli scoperti di cui al contratto di assicurazione azionato.
5. All'udienza del 10.1.2023 venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.. Nella prima memoria, evidenziava la mancata contestazione da parte CP_1 della committente dei lavori indicati al punto 5 della citazione, opere che erano state anche verificate ed accettate dalla direttrice dei lavori e che, pertanto, dovevano intendersi come pienamente provate, così come il relativo credito;
l'unico scostamento rispetto al progetto iniziale atteneva semmai, secondo l'impresa, alla demolizione delle strutture lignee che si era resa necessaria a causa della loro marcescenza ed il cordolo era elemento indispensabile per la messa in sicurezza del fabbricato;
il progetto, infatti, autorizzava la sostituzione degli elementi dei solai in cattivo stato di manutenzione, mentre le tavole strutturali ne prevedevano un completo rifacimento.
5.1. Nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la convenuta formulava Pt_1 prova per testi, chiedeva l'ordine di esibizione in causa di tutti i documenti ed elaborati tecnici con firma autografa della committente, allegati alla SC, e il deposito degli originali della documentazione progettuale allegata alla e-mail inviatale il 30.10.2020 (doc. 14 ; chiedeva CP_2 altresì l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio; depositava sub doc. 21) un CD audio relativo a due colloqui intercorsi tra le parti in causa presso la proprietà in data 10.2.2021 e in data Pt_1
14.7.2021. Tale produzione veniva tempestivamente contestata dall'attrice e dalla terza chiamata, per mancanza di certezza sulla genuinità della provenienza dalle parti interessate. Il Giudice ammetteva il documento, salva la valutazione circa la riferibilità delle voci ai presenti.
5.2. Anche e formulavano prova per testi e quest'ultima formulava CP_1 CP_2 altresì richiesta di interrogatorio formale della convenuta.
5.3. Con ordinanza del 19.4.2023 il Giudice ammetteva le prove orali richieste e l'interrogatorio formale, riservandosi all'esito di disporre c.t.u..
5.4. All'udienza del 28.6.2023, proseguita il successivo 11.10.2023, veniva esperito l'interrogatorio formale della convenuta, la quale, tra l'altro, disconosceva le firme apposte sui documenti 59.1, 59, 60, 60DI2 e 61 (tutti depositati in originale da in esecuzione dell'ordine CP_2 di esibizione disposto dal Giudice) e una firma apposta sui progetti allegati alla SC. La terza chiamata dichiarava di non volersi avvalere di tali documenti. Nel corso dell'interrogatorio, CP_2 la convenuta dichiarava in più occasioni di essere rimasta all'insaputa sia del conferimento dell'incarico alla sia del contenuto dell'incarico professionale alla e al di lei CP_1 CP_2
8 marito ing. ; negava il conferimento di incarichi professionali in generale;
affermava di essere Pt_3 stata indotta a firmare documenti dei quali ignorava il contenuto o dei quali comunque disconosceva l'autografia.
Successivamente, all'udienza dell'11.3.2024 veniva sentito il teste indicato da parte il CP_2
Testi sig. dipendente della e responsabile di cantiere. CP_1
Testi Il teste descriveva lo stato pericolante dell'edificio, prima dell'intervento dell'impresa, il grave deterioramento delle strutture lignee del fabbricato, le cui travi di copertura erano “ammalorate e non recuperabili”; precisava che “è stata conservata la sola capriata, mentre tutte le altre travi della copertura erano marce come riscontrabile dal loro aspetto spugnoso”; confermava che l'impresa si decideva a sospendere i lavori, dopo l'arrivo in cantiere dei materiali ordinati dalla perché “in Pt_1 quel periodo la sig.ra non si faceva più vedere e probabilmente visto che in precedenza si era Pt_1 verificato che su alcuni particolari non vi erano idee chiare si è deciso di fermarsi”.
Il teste, citato dalla committente, sig. amministratore della impresa Testimone_2 CP_7 produttrice di tetti in legno, escusso nella medesima udienza, riferiva di un accesso effettuato presso il cantiere su richiesta della in tale occasione, il teste aveva rilevato che il materiale acquistato Pt_1 per l'intervento sul tetto del casale corrispondeva al progetto (“che era nel cantiere e che mi è stato mostrato”), mentre la messa in opera non corrispondeva alla previsione progettuale e aggiungeva che la “era molto adirata perché lei desiderava il tipo di travatura vecchio;
io le feci presente che Pt_1 il progetto prevedeva l'installazione di travi nuove;
il progetto prevedeva anche il mantenimento del solaio, che invece era stato demolito”. Il teste dichiarava comunque di non essere a conoscenza dell'esistenza di varianti successive al progetto originario.
L'insoddisfazione della committente per il lavoro sul tetto del fabbricato veniva riportata anche dal teste artigiano che collaborava sporadicamente con e al quale la Testimone_3 CP_1 spiegò “il suo progetto culturale e artistico stava restaurando il fabbricato per farne la sede Pt_1 di un centro culturale e artistico, mantenendo la storicità dell'ambiente”.
Lo stato di generale degrado del complesso immobiliare veniva confermato anche dal teste di parte , escusso all'udienza del 18.3.2024, il quale dichiarava “quando mi recai in CP_2 Tes_4 sopralluogo, vidi i due fabbricati da riqualificare;
uno si trovava in discreto stato di conservazione,
l'altro presentava il tetto crollato ed era puntellato, ricordo la presenza di un ponteggio mi sembra di ricordare che il fabbricato fosse stato in parte imbragato;
non sono entrato in tale fabbricato perché era pericolante […]; ricordo che all'interno sembrava essere crollato tutto”.
9 Nel corso della medesima udienza veniva dato inizio all'escussione, conclusasi alla successiva udienza del 3.6.2024, del teste ing. , citato da parte il quale riferiva Testimone_5 CP_2 dettagliatamente sia sul contenuto dell'incarico conferito (verbalmente, per quanto a sua conoscenza) dalla all'arch. alla quale la committente aveva chiesto la predisposizione dello Pt_1 CP_2 studio di fattibilità, circostanza a lui nota per essere stato presente all'incontro tra le parti;
sia sul contenuto dell'incarico professionale che la gli aveva conferito per la presentazione della Pt_1
SC per il risanamento conservativo del casale, precisando che la procura speciale rilasciatagli dalla convenuta era quella necessaria a consentire il deposito telematico sul portale SUAP del Comune di
San NN al Natisone. Il teste dettagliava la procedura inerente alla richiesta degli ulteriori contributi pubblici della cui esistenza la era stata informata proprio da lui;
elencava le Pt_1 denominazioni delle imprese alle quali erano stati inviati il progetto e il computo metrico al fine di ottenere dei preventivi di spesa, che venivano successivamente sottoposti all'attenzione e al vaglio della sig.ra Sarebbe stata proprio la committente ad aver “personalmente contattato il titolare Pt_1 dell'impresa , il quale ha poi chiamato l'arch. per ottenere copia dei progetti e CP_1 CP_2 il computo metrico per formulare un'offerta” e, successivamente, la “ha presentato il legale Pt_1 rappresentante di dicendo che avrebbe voluto che quell'impresa facesse i lavori;
l'arch. CP_1 ed io abbiamo consigliato l'acquisizione di altri preventivi perché non conoscevamo CP_2
l'impresa”.
5.5. Il Tribunale di Udine, ritenute esaustive le prove assunte, con ordinanza del 21.7.2024, disponeva consulenza tecnica d'ufficio e assegnava al nominato c.t.u. arch. il seguente quesito: Per_2
“esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, letti i verbali delle testimonianze raccolte, espletati gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari presso i pubblici uffici, il consulente provveda a: - verificare l'effettiva esecuzione da parte di Controparte_1
delle opere elencate nell'atto di citazione;
-accertare se l'esecuzione di tali opere sia
[...] avvenuta in conformità a quanto indicato negli elaborati allegati alla SC e nel progetto strutturale, nonché nel rispetto delle regole dell'arte, tenendo peraltro conto di quanto riferito dai testimoni in relazione alle richieste di variazioni da parte della committente;
-determinare il corrispettivo per le opere eseguite dalla società attrice, sulla base delle tariffe correnti alla fine dell'anno 2020 nel mercato degli appalti privati, nonché gli attuali costi di ripristino di eventuali difetti o difformità rilevati;
-determinare le spese sostenute dalla società attrice per il mantenimento del cantiere dal marzo al luglio 2021, sulla base della documentazione prodotta e dei prezzi correnti di mercato in tale periodo”. 10 L'elaborato peritale veniva depositato in data 10.11.2024 e le risultanze della c.t.u. hanno confermato che:
1) aveva realizzato tutte le 27 opere elencate nell'atto di citazione, ad eccezione di CP_1 quella di cui al punto n. 20;
2) l'esecuzione delle opere è avvenuta: a) in alcuni casi in conformità sia agli elaborati allegati alla SC che al progetto strutturale iniziale e alla successiva variante non sostanziale;
b) in alcuni casi in conformità agli elaborati allegati alla SC;
c) in alcuni casi, trattandosi di opere non aventi valenza architettonica e/o strutturale, non sono emersi elementi di non conformità rispetto alle regole dell'arte e, in base a quanto riferito dai testimoni in udienza, non risultano richieste di variazioni da parte della committente prima dell'esecuzione dell'opera; d) in alcuni casi in conformità agli elaborati allegati alla
SC, in difformità rispetto al progetto strutturale iniziale, ma in conformità alla successiva variante non sostanziale;
e) in alcuni casi in difformità sia agli elaborati allegati alla SC che al progetto strutturale iniziale, ma in conformità rispetto alla successiva variante non sostanziale;
in alcuni casi in difformità sia agli elaborati allegati alla SC che al progetto strutturale iniziale.
Il consulente, inoltre, dava atto che non erano emersi difetti e/o difformità che necessitassero di interventi di ripristino e, infine, quantificava in € 60.075,62 il corrispettivo per le opere eseguite e in €
29.409,14 le spese per mantenimento del cantiere fino al luglio 2021.
6. Seguiva il deposito di note conclusive e all'udienza del 19.12.2024, precisate le conclusioni, si dava corso alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito, veniva data lettura della sentenza.
6.1. Con la sentenza appellata, il Tribunale di Udine ha accolto la domanda formulata dall'attrice e in particolare:
• ha preliminarmente dichiarato l'inammissibilità della produzione dell'atto di querela sporta dalla sig.ra il 13.5.2023 nei confronti dell'arch. e dell'ing. , dalla quale, Pt_1 CP_2 Pt_3 secondo la prospettazione della convenuta, sarebbe dovuta conseguire la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale;
• ha messo in luce la contraddittorietà della posizione della convenuta, la quale, da un lato, ha sostenuto di essere rimasta estranea ai fatti e, dall'altro lato, ha affermato di aver inteso “agire e interagire” con la direttrice dei lavori e con l'impresa per gli interventi edilizi di cui al contributo;
• ha negato valore probatorio alle registrazioni audio in quanto tempestivamente contestate;
• ha respinto l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre del teste;
Pt_3
11 Testi
• ha sintetizzato le testimonianze rese dai testi escussi ( , ), i quali Pt_3 Tes_3 Tes_4 hanno riferito di un'assidua presenza della sig.ra nel cantiere e hanno ricondotto alla Pt_1 committente le firme apposte sulla SC e sui relativi allegati, poi trasmessi telematicamente dall'ing. ; Pt_3
• ha evidenziato la contraddittorietà del comportamento della la quale, pur abitando nel Pt_1 fabbricato attiguo, non aveva contestato i lavori e anzi aveva pagato un acconto di € 10.000,00 e chiesto di non rimuovere il ponteggio, come paventato dall'impresa a fronte del mancato pagamento per i lavori eseguiti. Da tali circostanze si poteva desumere, ad avviso del primo giudice, l'intervenuta conclusione di un contratto verbale di appalto tra la ed Pt_1
; CP_1
• ha ripercorso gli esiti della c.t.u., la quale ha confermato che le opere eseguite, a regola d'arte, da erano conformi a quelle di cui al progetto strutturale e alla variante non sostanziale CP_1 presentata per esaudire le richieste espresse in corso d'opera dalla sig.ra Pt_1
• ha rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla di risarcimento del danno in quanto: - Pt_1
i vizi esecutivi lamentati erano stati esclusi dalla c.t.u.; - del compromesso valore storico del casale non era stata fornita alcuna prova (né dell'esistenza né dell'entità del danno), anzi era stato Testi descritto dal teste uno stato di estremo degrado dell'immobile, puntellato e pericolante;
- quanto, poi, alla somma richiesta a titolo di contributo per danni da maltempo, la richiesta non teneva conto del fatto che la perdita del contributo era stata determinata dalla condotta della che non aveva né depositato la documentazione a rendicontazione, né chiesto proroga del Pt_1 termine per il deposito né presentato deduzioni una volta ricevuta la comunicazione di revoca;
• ha rigettato, inoltre, la domanda di ripetizione della somma di € 17.366,44 nei confronti dell'arch.
corrisposta dalla a titolo di competenze professionali, in quanto CP_2 Pt_1
l'inadempimento della professionista non aveva trovato alcun riscontro probatorio né era stata formulata domanda di risoluzione;
• ha rigettato le domande svolte da e ai sensi degli artt. 89, 96, commi primo CP_1 CP_2
e terzo, c.p.c..
6.2. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il Tribunale di Udine ha condannato la sig.ra a pagare a l'importo di € 46.231,37 (per i lavori eseguiti), oltre IVA e Pt_1 CP_1 interessi dal dovuto al saldo, nonché l'importo di € 29.409,14 (per il fermo cantiere), oltre IVA e interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
ha rigettato la domanda
12 riconvenzionale svolta da nei confronti di e di ha rigettato la Pt_1 CP_1 CP_2 domanda di ripetizione svolta da nei confronti di ha posto a carico di il Pt_1 CP_2 Pt_1 compenso, comprensivo di accessori, liquidato a favore del consulente tecnico d'ufficio; ha condannato a rifondere le spese processuali in favore delle altre parti costituite. Pt_1
II. IL GIUDIZIO DI APPELLO
7. Con atto di appello del 5.2.2024, la sig.ra ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pt_1
Udine articolando quattro motivi d'impugnazione e contestualmente chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva:
7.1. ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE PROVE ASSUNTE CON RIFERIMENTO AL CAPO 5 DELLA
SENTENZA-ERRORE DI FATTO
Il motivo d'impugnazione si fonda sulla SC prodotta dall'arch. (doc. 13), che, ad CP_2 avviso dell'appellante, non corrisponderebbe al documento trasmesso al Controparte_8
e che mai sarebbe stato sottoscritto dalla committente. Si evidenzia, inoltre, che la firma
[...] apposta sui documenti allegati e prodotti in originale nel corso dell'udienza del 28.6.2023 è stata disconosciuta e per tali fatti è stato instaurato procedimento penale avanti al Tribunale di Udine (sub n.
2620/23 R.G.N.R.). Per contro, la prodotta dalla difesa (doc. 12), nella quale viene CP_9 Pt_1 indicato il nome dell'impresa , non risulterebbe firmata dalla committente. Ancora, la e- CP_1 mail inviata dall'ing. il 30.10.2020, con la quale sarebbero stati inoltrati alla gli Pt_3 Pt_1 elaborati progettuali (poi disconosciuti), non sarebbe mai stata ricevuta dalla committente (la circostanza smentirebbe la testimonianza resa proprio dall'ing. ). Secondo l'appellante, infatti, Pt_3 gli unici documenti sottoscritti riguardavano le opere di risanamento e di ripristino dei danni che la committente voleva fossero eseguiti. Tale circostanza sarebbe confermata dalla causale (risanamento e ripristino) relativa all'acconto versato alla in data 18.1.2021. CP_1
7.2. ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL VALORE DELLA PROCURA SPECIALE RILASCTA ALL'ING.
CON RIFERIMENTO AL CAPO 5.5 DELLA SENTENZA – USO ILLECITO DELLA STESSA – Pt_3
INUTILIZZABILITÀ
L'appellante contesta la qualificazione operata dal giudice di primo grado in merito alla procura rilasciata all'ing. ; tale procura, invero, sarebbe stata rilasciata per consentire al professionista Pt_3 di inoltrare progetti e documenti firmati in originale e da allegare alla SC, ma gli unici documenti allegati ed esibiti in originale sono stati disconosciuti e non ne sono stati prodotti altri di autografi. Da ciò deriva, ad avviso dell'appellante, che l'attività posta in essere dal falsus procurator, mai ratificata,
13 oltre ad integrare gli estremi di reato, non produrrebbe effetti nei confronti del dominus, che, pertanto, non può rimanerne vincolato nei confronti dei terzi.
7.3. OMESSA AMMISSIONE DI UNO O PIÙ MEZZI ISTRUTTORI CHE AVREBBERO SICURAMENTO
CONSENTITO DI DIRIMERE LA VERTENZA, OMESSA PRONUNCIA
L'appellante contesta il quesito sottoposto al c.t.u., limitato al vaglio dei lavori svolti in conformità alla SC ed alla successiva variante non essenziale, ma non esteso all'accertamento dei danni derivati dall'esecuzione del diverso progetto approvato e al deprezzamento del fabbricato riferito al valore storico compromesso;
eccepisce, inoltre, la mancata ammissione quali prove delle registrazioni audio depositate e aventi, a suo dire, valore confessorio.
Lamenta, altresì, l'ammissione della testimonianza dell'ing. , nonostante l'eccezione di Pt_3 incapacità; in quanto procuratore speciale della sig.ra infatti, egli sarebbe teste inattendibile e Pt_1 la sua deposizione sarebbe stata smentita dalla documentazione originale acquisita (che non risulta firmata dalla committente). In via istruttoria, pertanto, l'appellante chiede sia il rinnovo della c.t.u. che l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado.
7.4. ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PER RITENUTA INSUSSISTENZA E
DIFETTO DI PROVA – ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI
L'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale, decisione alla quale il giudice di primo grado è pervenuto sulla scorta di una c.t.u. che avrebbe escluso l'esistenza di vizi esecutivi e sull'ulteriore rilievo che la convenuta non avrebbe fornito alcuna prova del danno subìto. L'appellante ritiene, al contrario, di aver provato l'an del danno, essendo stata documentalmente provata la natura di immobile di interesse storico, mentre il quantum doveva essere calcolato dallo stesso c.t.u.
7.5. L'appellante conclude, quindi, per la riforma della sentenza impugnata nei termini sopra riportati.
8. Con comparsa di costituzione e risposta del 13.5.2025, si è costituita l'arch. CP_2 contestando, in primis, la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
In secondo luogo, rileva la mancata contestazione da parte della sig.ra in primo grado, Pt_1 dei fatti esposti dalla nel proprio atto introduttivo: fatti che, quindi, devono ritenersi provati. CP_2
Nel contestare il primo motivo d'impugnazione, poi, l'appellata sostiene che le censure sono generiche, confuse, scevre da riscontri pratici, oltre che prive di prova circa il compromesso valore storico dell'immobile.
14 Quanto al rilievo della mancata conoscenza della documentazione (SC, elaborati e progetti),
l'appellata sostiene che la committente ha sempre avuto a disposizione tutta la documentazione progettuale. Quanto al disconoscimento delle firme, esso ha riguardato solo cinque documenti aventi rilievo esclusivamente amministrativo e privi di valore progettuale1. In ogni caso, è pure documentato che in corso di incarico i progetti erano stati visionati dalla committente, la quale, con messaggio del Per 25.11.2020, aveva confermato di averli ricevuti (“Ciao [ing. ] ho girato per la Testimone_5 stampa in ufficio, lo vedrò stasera”, v. all. 9 comparsa di costituzione . CP_2
Ribadisce la validità delle risultanze della c.t.u. sia in merito agli interventi eseguiti dall'impresa sia sull'assenza di difetti tali da richiedere interventi di ripristino. CP_1
Quanto alle registrazioni audio, ne ribadisce l'inammissibilità (per essere stati introdotti con modalità non conformi alle specifiche tecniche sul Processo civile telematico) e ne contesta, in ogni caso, il contenuto e la riferibilità stessa alle parti in causa.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale e a quella di ripetizione, l'appellata ritiene che correttamente siano state entrambe rigettate dal Tribunale. Quanto alla prima, infatti, non è stata fornita la prova dell'asserito danno e la c.t.u., al contrario, ha confermato che le opere eseguite dall'impresa risultano avvenute in conformità con la e/o con il progetto strutturale iniziale e/o con la CP_9 successiva variante non sostanziale. Quanto alla domanda di ripetizione, invece, si osserva che i pagamenti sono stati eseguiti dalla sulla base della lettera di incarico sottoscritta il 16.5.2019 Pt_1 per la predisposizione dello studio di fattibilità per il recupero e la ristrutturazione di tre immobili di proprietà della convenuta a Dolegnano;
la stessa ha prodotto il contratto da lei sottoscritto in Pt_1 data 9.1.2020, avente ad oggetto l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, certificazione della regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili siti a Dolegnano: in conclusione, non vi sarebbe stato inadempimento né la committente ha formulato domanda di risoluzione del contratto.
8.1. L'appellata conclude, quindi, per la conferma della sentenza impugnata, pronunciata all'esito di istruttoria e c.t.u. già rispondente ai rilievi del quesito proposto nuovamente dall'appellante: conformità delle opere rispetto alla regola dell'arte e insussistenza di vizi e difetti. Con successivo atto di “Precisazione in merito al contenuto della comparsa di costituzione e risposta”, precisa CP_2 infine le conclusioni anche nei confronti di , dalla quale chiede di essere manlevata. CP_3
9. Con comparsa del 21.5.2025 si è costituita Controparte_3
Preliminarmente la compagnia assicurativa dichiara di non accettare il contraddittorio in merito alle domande “precisate” nell'atto depositato successivamente alla costituzione in giudizio da parte dell'assicurata concludendo che nessuna domanda è stata svolta dall'appellata nei confronti CP_2 di in questo grado di giudizio. CP_3
Ripropone le eccezioni svolte in primo grado: non conformità alle previsioni contrattuali della denuncia di sinistro presentata da per assoluta genericità e tardività della denuncia CP_2
(trasmessa il 3.8.2022 a fronte della notifica della citazione avvenuta il 20.5.2022). La tardività e l'incompletezza della denuncia comportano la perdita di ogni astratto diritto all'indennizzo e, in ogni caso, per le poste di danno lamentate dall'appellante, la copertura assicurativa non sarebbe comunque operativa: i danni non sono derivati da “gravi vizi e difetti” ai sensi di polizza e non sono indennizzabili dalla assicurazione.
Ripropone la contestazione del regime fiscale al quale sarebbe assoggettata la CP_2 ordinario e non forfettario come invece risulterebbe dalle dichiarazioni dalla stessa rese alla , CP_3 informazioni prodromiche alla determinazione della polizza.
Si oppone alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per difetto dei presupposti.
Quanto al merito, deduce che sia le prove testimoniali assunte che la c.t.u. hanno inconfutabilmente riconosciuto che fu l'appellante a conferire incarico di eseguire quei lavori che poi sono stati effettivamente realizzati in conformità con i progetti iniziali e la SC e successive varianti,
a regola d'arte.
Rileva, infine, che la sig.ra ha reiterato, solo nelle conclusioni, la domanda di Pt_1 restituzione dell'importo di € 17.366,44 per spese tecniche pagate all'arch. e di € 11.678,50 CP_2 per compensi pagati a terzi, ma non ha formulato alcuno specifico motivo di appello relativamente ai capi della sentenza, sicché su tali statuizioni si sarebbe formato il giudicato.
9.1. Conclude quindi per il rigetto dell'appello proposto dalla sig.ra e per la conferma Pt_1 della sentenza impugnata, chiedendo, in subordine, di accertare che nessuna domanda è stata riproposta 16 nei confronti di , e, in ogni caso, di respingere le domande formulate nei suoi confronti dalla CP_3 in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate. CP_2
10. Con comparsa del 29.5.2025 si è costituita . L'impresa appellata ripercorre i CP_1 fatti di causa, mettendo in rilievo la circostanza della costante presenza della sig.ra in cantiere Pt_1 almeno sino all'incontro del 16.2.2021 tra la direttrice dei lavori e la committente e le continue variazioni al progetto originario richieste dalla committente in corso d'opera.
Eccepisce la pretestuosità, oltre che l'infondatezza, dei motivi di appello, a fronte delle univoche risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado e valorizzate nella sentenza impugnata.
L'impresa appellata ribadisce la versione dei fatti prospettata in primo grado: fu la ad Pt_1 incaricare l'impresa di eseguire le opere di risanamento dei fabbricati A e B per i quali aveva ottenuto un contributo “alluvione” successivamente revocato dal Comune di San NN al Natisone, per non avere rendicontato con fatture i lavori eseguiti;
lavori che il c.t.u. ha confermato essere stati eseguiti a regola d'arte, senza difetti o vizi, valutazione sulla quale ha concordato pure il consulente di parte della arch. L'appellata si oppone alla richiesta di espletamento di nuova consulenza Pt_1 Persona_1 tecnica in quanto ritiene che il quesito sottoposto al c.t.u. fosse già comprensivo dei rilievi proposti dall'appellante.
Quanto alla richiesta sospensiva, si oppone alla concessione per difetto dei presupposti, rilevando in particolare, quanto al periculum, che è titolare di proprietà immobiliari per CP_1
€ 500.000,00, per nulla intaccati dalla pendenza dell'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di
Pordenone. A tale proposito, si oppone alla produzione dei documenti sub 3 (estratto procedura esecutiva) e 4 in quanto tardivi (visure immobiliari ). CP_1
10.1. Conclude, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso proposto perché infondato nel merito.
11. All'udienza del 10.6.2025, l'appellante ha insistito per la concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Con ordinanza di pari data, la Corte d'appello ha rigettato l'istanza per difetto dei presupposti e con successivo provvedimento dell'11.6.2025 il
Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di disporre mezzi istruttori, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione al 18.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. Infine, all'udienza del 18.11.205, il Presidente istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 17 12. Si deve preliminarmente dichiarare l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, del documento depositato dall'appellante con la propria comparsa conclusionale, trattandosi di produzione documentale tardiva ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c.
13.1. Nel merito, i primi due motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente per l'identità di questioni in essi trattate. Ed invero, con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale considerato che “buona parte degli allegati alla SC (…) e della “notifica preliminare” all'Azienda Sanitaria e alla
[...]
(…) sono stati disconosciuti” dalla sig.ra in quanto recanti firme Controparte_10 Pt_1 apocrife. Si evidenzia, poi, che la SC prodotta in giudizio dalla difesa (doc. 13), pur CP_2 essendo firmata dalla committente, è tuttavia priva della indicazione dell'impresa appaltatrice. Ad avviso dell'appellante, in particolare, l'indicazione dell'impresa sarebbe contenuta in una successiva
SC mai firmata dalla sig.ra e contenente degli allegati grafici diversi da quelli concordati e Pt_1 le cui firme sono state in seguito dalla medesima formalmente disconosciute. Si censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sig.ra avesse ricevuto la e-mail del Pt_1
30.10.2020 inviatale dall'ing. e contenente gli elaborati progettuali. Secondo la tesi Pt_3 dell'appellante, invece, tale messaggio non sarebbe mai pervenuto alla sig.ra la quale, in Pt_1 ragione di ciò, non avrebbe mai potuto firmare i documenti allegati alla e-mail e che a sua insaputa sarebbero stati trasmessi unitamente alla SC. In sintesi, la sig.ra avrebbe sottoscritto i soli Pt_1 documenti (cfr. doc. 10, 11 e 12 afferenti alle “opere di ripristino danni che si volevano CP_2 effettuare”. Lo stesso acconto versato dalla odierna appellante, del resto, riporterebbe nella causale il riferimento a lavori di risanamento e di ripristino danni.
Oltre a ciò, parte appellante si duole della decisione del giudice di primo grado di non utilizzare le audio-registrazioni dalla stessa dimesse in atti e rileva altresì che gli interventi descritti nella dichiarazione di variante non sostanziale, consistenti nella modifica del tetto con diversa orditura e orientamento (doc. 62 , non possono certamente essere considerati una variante non CP_2 sostanziale.
13.2. Con il secondo motivo, l'appellante specifica ulteriormente che l'ing. avrebbe Pt_3 utilizzato la procura speciale rilasciata in suo favore dalla sig.ra per inoltrare al SUAP Pt_1 documenti dalla stessa mai firmati. In tal modo, il progetto consegnato dall'ing. avrebbe Pt_3 consentito all'impresa incaricata di eseguire dei lavori diversi da quelli - di tipo esclusivamente conservativo - voluti dall'appellante, oltre che in “palese violazione” alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici. 18 13.3. Entrambi i motivi sono infondati.
13.4. La tesi dell'appellante è volta a dimostrare che gli unici interventi edilizi autorizzati dalla committente sarebbero consistiti nelle “opere di ripristino danni” di cui ai documenti 10, 11 e 12 depositati in primo grado dalla difesa CP_2
Rileva anzitutto la Corte che dei tre documenti richiamati i primi due si riferiscono alle richieste di autorizzazione paesaggistica, mentre il terzo (doc. 12) ha ad oggetto la “dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive (L.R.
12/02/2001, n. 3)” indirizzata al Comune di San NN al Natisone. Dalla lettura dei documenti citati si evince che i lavori “di ripristino danni” ai quali l'odierna appellante fa riferimento sono i seguenti: a) rifacimento del solaio e del manto di copertura;
b) rifacimento capriate e travi in legno;
c) consolidamento solaio con tavolato chiodato e tiranti in acciaio connessi alla muratura;
d) sostituzione porte e finestre;
consolidamento murario con fibra di vetro rinforzato con intonaco a base di calce naturale interno ed esterno;
e) realizzazione controparete da 100mm e cappotto interno (pagg.
1-2 doc.
10).
Appurato, dunque, che tali interventi sono stati autorizzati dalla sig.ra - avendolo lei Pt_1 stessa affermato nel proprio atto di gravame -, i motivi di appello non consentono tuttavia di cogliere le ragioni per le quali le ulteriori opere realizzate dall'impresa appaltatrice sarebbero state eseguite a insaputa della committente.
Ed invero, le argomentazioni svolte dall'appellante, che, in sintesi, possono essere ricondotte, da un lato, alla esistenza di documenti asseritamente apocrifi e, dall'altro, alla mancata ricezione della documentazione progettuale, sono smentite dagli esiti della completa ed esaustiva istruzione probatoria svolta in primo grado. Il Tribunale di Udine, infatti, ha ricostruito in dettaglio i fatti di causa, valorizzando le numerose deposizioni testimoniali assunte, le quali consentono di ritenere provato che la sig.ra fosse perfettamente a conoscenza degli interventi edilizi che erano in corso nella sua Pt_1 proprietà.
In particolare, il teste , dipendente di e responsabile del cantiere, ha Tes_6 CP_1 riferito di diversi incontri avvenuti con la sig.ra e la direttrice dei lavori, specificando, inoltre, Pt_1 che le travi uso “Fiume” erano state ordinate proprio su richiesta della committente e che, in seguito, i lavori si erano fermati “in attesa di indicazioni da parte della sig.ra . Anche il teste Pt_1 [...]
artigiano che collaborava con , ha riferito di un incontro avvenuto nel Tes_3 CP_1 cantiere alla presenza della sig.ra la quale gli spiegò che “stava restaurando il fabbricato per Pt_1 farne la sede di un centro culturale e artistico, mantenendo la storicità dell'ambiente”. 19 Il teste , titolare dello studio professionale al quale l'appellante aveva Testimone_5 rilasciato procura speciale per la presentazione della SC, nonché marito dell'arch. ha CP_2 raccontato di aver conosciuto la sig.ra per il tramite della moglie e di essere stato presente a Pt_1 più incontri nel corso dei quali l'odierna appellante chiese la predisposizione dello studio di fattibilità per un intervento di riqualificazione degli edifici di sua proprietà. Ha poi precisato di aver ricevuto dalla sig.ra la procura speciale necessaria a consentire il deposito telematico degli elaborati Pt_1 relativi alla SC tramite il portare SUAP del Comune. Il teste ha anche riferito che la sig.ra Pt_1 aveva versato all'arch. un importo di circa 10.000,00-15.000,00 euro per la realizzazione CP_2 dello studio di fattibilità e che, in seguito, la stessa aveva “personalmente contattato il titolare dell'impresa ”, dicendo che avrebbe voluto che fosse quell'impresa a realizzare i lavori. CP_1
A seguito della concessione di un contributo pubblico, la sig.ra decise quindi di dare avvio ad Pt_1 una prima fase dei lavori “nell'ottica di una realizzazione progressiva dello studio di fattibilità”.
Quanto alla e-mail inviata all'appellante e contenente i progetti architettonico, termico ed elettrico, il teste ha riferito di essersi accertato sia telefonicamente che con sms della avvenuta ricezione del messaggio di posta elettronica da parte della destinataria, la quale, infatti, dopo aver visionato la documentazione, chiese di apportare delle modifiche, poi recepite, al progetto architettonico. Il teste, infine, ha esposto che, una volta iniziati i lavori, la committente aveva manifestato in più occasioni la volontà di apportare modifiche al progetto, modifiche che in un caso richiesero anche una variante strutturale al progetto.
13.5. La tesi sostenuta dall'appellante, dunque, non è supportata, neppure parzialmente, dagli esiti della istruttoria condotta dal primo giudice, essendo emerso, da un lato, che era stata la stessa sig.ra a individuare quale impresa a cui affidare l'esecuzione dei lavori e, Pt_1 CP_1 dall'altro, che la committente aveva ricevuto tutta la documentazione progettuale da parte dell'ing,
, al quale, infatti, aveva pure chiesto di apportare delle modifiche rispetto al progetto inviatole. Pt_3
Lo stesso professionista ha poi spiegato di aver sottoposto i preventivi forniti da CP_1 all'appellante, la quale decise di dare avvio all'esecuzione dei lavori a seguito dell'ottenimento di un contributo pubblico. I testi sentiti, inoltre, hanno riferito di numerosi incontri avvenuti in cantiere alla presenza della committente, la quale, peraltro, aveva richiesto in più d'una occasione l'esecuzione di varianti in corso d'opera al progetto.
Nessun dubbio, pertanto, sussiste in ordine alla conoscenza, da parte dell'appellante, della natura e delle caratteristiche dei lavori che erano in corso nel complesso immobiliare di sua proprietà, dovendosi, più in generale, inquadrare il rapporto tra la sig.ra e l'impresa Pt_1 CP_11
[... nell'ambito di un contratto (verbale) d'appalto volto alla esecuzione - in più fasi - del progetto di risanamento conservativo degli edifici di proprietà della committente.
13.6. Ciò posto, la circostanza secondo la quale sarebbero stati trasmessi, in allegato alla SC, alcuni documenti apocrifi, oltre a essere indimostrata, risulta del tutto irrilevante ai fini della prova dell'esistenza del contratto di appalto concluso verbalmente tra la committente ed . A ben CP_1 vedere, infatti, la presenza di eventuali irregolarità nella documentazione trasmessa in via telematica dal professionista a ciò abilitato, potrebbe, al più, rilevare sul piano amministrativo o nei rapporti tra la committente e il professionista. Non è dato comprendere, invece, in che modo tali presunte e non dimostrate irregolarità possano incidere, a monte, sulla esistenza e sulla validità del contratto di appalto concluso con l'impresa . CP_1
Giova, in ogni caso, rammentare che il Tribunale, nel fondare la propria decisione, non ha tenuto conto dei documenti disconosciuti dall'odierna appellante, sicché ogni ulteriore contestazione in merito appare meramente pretestuosa.
Per le stesse ragioni, risulta parimenti infondata la contestazione in ordine alla asserita esistenza di una versione apocrifa della , trattandosi, peraltro, di contestazione tardiva in quanto sollevata CP_9 per la prima volta in grado di appello.
14.1. Con il terzo motivo l'appellante invoca la necessità di rinnovare o, comunque, d'integrare la c.t.u. espletata in primo grado al fine di stabilire se “con riferimento alla domanda di contributo per danni da maltempo (docc. 14, 15, 15 bis e allegati , le opere ivi previste elencate nel computo Pt_1 metrico di data 4/6/19 (doc.2 siano state eseguite e o presentino i vizi e difetti lamentati, Pt_5 indicando e quantificando gli eventuali costi per i ripristini;
stabilisca se le opere descritte nel computo metrico del 7/12/2020 (doc.15b bis 8 , nelle dichiarazioni e negli elaborati tecnici Pt_1 allegati alla SC 159706/20 del 23/12/20, compresi quelli di rilievo strutturale depositati presso i SS.
TT. Regione FVG, sono stati realizzati in conformità al progetto architettonico e strutturale e se esse presentino i vizi e i difetti lamentati indicando e quantificando coti e possibili ripristini”.
Con il medesimo motivo d'impugnazione, poi, parte appellante reitera la richiesta di utilizzare, ai fini della decisione, le registrazioni audio depositate in primo grado ed eccepisce nuovamente l'asserita incapacità a testimoniare del teste , che, in qualità di procuratore speciale ex art. 1392 Pt_3
c.c. della sig.ra avrebbe assunto il ruolo di pubblico ufficiale nella pratica relativa alla SC e Pt_1 avrebbe altresì “abusato” della procura speciale conferitagli.
14.2. Il motivo è infondato.
21 14.3. Ed invero, con riferimento alla richiesta d'integrare la consulenza tecnica al fine di accertare se le opere realizzate dall'impresa appaltatrice fossero state eseguite correttamente o se, invece, presentassero vizi o difetti strutturali, anche al fine di quantificare eventuali costi di ripristino, occorre rilevare che il quesito formulato dal Tribunale di Udine comprendeva non solo la verifica della
“effettiva esecuzione da parte di Controparte_1
delle opere elencate nell'atto di citazione”, ma richiedeva anche di “2) accertare se
[...]
l'esecuzione di tali opere sia avvenuta in conformità a quanto indicato negli elaborati allegati alla
SC e nel progetto strutturale, nonché nel rispetto delle regole dell'arte, tenendo peraltro conto di quanto riferito dai testimoni in relazione alle richieste di variazioni da parte della committente”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, dunque, il quesito sottoposto al consulente tecnico nominato dal Tribunale era volto ad accertare l'effettiva e corretta esecuzione, anche in relazione alla documentazione progettuale, delle opere edìli realizzate dall'impresa appaltatrice;
per tale ragione, non può trovare accoglimento la richiesta d'integrare la c.t.u. espletata in primo grado, trattandosi di un supplemento istruttorio sul quale, in realtà, il consulente si era già compiutamente espresso.
14.4. Quanto alle registrazioni audio depositate in primo grado dall'appellante, occorre premettere, in termini generali, che le <Riproduzioni meccaniche>>, disciplinate dall'art. 2712 c.c., appartengono alla categoria delle prove precostituite, vale a dire di quelle prove che si formano al di fuori, e generalmente prima, del processo. Le registrazioni di colloqui, in particolare, non necessitano del consenso tra i presenti e, nel bilanciamento tra le contrapposte istanze della riservatezza, da una parte, e della tutela giurisdizionale del diritto, dall'altra, possono legittimamente essere utilizzate per precostituirsi un mezzo di prova (v. Cass. n. 11322 del 2018, nonché Cass. n. 29829 del 2024).
Più in dettaglio, l'art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, in assenza di tempestivo disconoscimento da parte di colui contro il quale sono prodotte, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”. Tale disconoscimento, a differenza di quanto previsto per l'efficacia delle scritture private, deve essere inteso come una contestazione specifica e circostanziata, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (v., in questi termini, Cass. n. 12794 del 2021, nonché, di recente, Cass. n. 30977 del 2024, secondo cui “in tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa”). Soltanto un 22 disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, dunque, ha l'effetto di degradare l'efficacia probatoria della riproduzione meccanica, rendendola, così, non più una “piena prova” bensì e soltanto una presunzione semplice liberamente valutabile dal giudice ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 116, primo comma, c.p.c.
Ciò premesso in termini generali, ritiene questa Corte che l'onere di contestazione specifica sussista soltanto se e in quanto il documento che incorpora la riproduzione meccanica sia giudicato rilevante e, quindi, utilizzabile ai fini della decisione. La peculiarità di questo documento impone, a differenza di altri documenti di portata e dimensione e natura più circoscritte e delimitate, che venga con chiarezza indicato preventivamente cosa si intenda dimostrare e con quale specifica parte di un così vasto documento, magari operando delle trascrizioni provvisorie.
Nel caso di specie, le registrazioni audio costituiscono una produzione documentale priva di rilevanza ai fini della decisione, atteso che le allegazioni poste a sostegno di tale produzione, contenute nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., sono estremamente generiche e, in ogni caso, si riferiscono a circostanze estranee al thema decidendum.
La sig.ra infatti, ha indicato come rilevanti ai fini istruttori i passaggi delle Pt_1 registrazioni in cui “la convenuta provvede ad informare ed a rammostrare alla DL, sino in allora mai presente in cantiere, tutti i vizi, danni e difformità causati all'immobile dall'Impresa”, nonché quelli in cui “con fermezza ribadisce i danni causati all'immobile, evidenzia la latitanza del DL e concorda con
l'impresa gli interventi ripristinatori da eseguire” e, infine, il passaggio nel quale “il sig. CP_1
contraddicendo quanto detto prima, dichiara di non avere potere decisionale in merito agli
[...] interventi ripristinatori in quanto la decisione è rimessa al Socio dell'Impresa e suo legale”.
Ora, è evidente che tali circostanze non assumono alcuna rilevanza rispetto alla prova della asserita assenza di un accordo contrattuale tra la committente e l'impresa appaltatrice. Gli stessi capitoli di prova per testi sub nn. 7), 8) e 11), formulati al fine di confermare il contenuto delle registrazioni audio, poi, non rendono la produzione documentale rilevante e, così, utilizzabile ai fini della decisione. Dei tre capitoli citati, infatti, soltanto quello sub n. 7) fa riferimento alla circostanza che gli interventi edilizi “riguardavano solo l'esecuzione delle opere relative al contributo della protezione civile per danni da maltempo (…)”. Anche tale allegazione, tuttavia, non esclude - e, anzi, presuppone - l'esistenza di un accordo tra la sig.ra e l'impresa avente ad Pt_1 CP_1 oggetto l'esecuzione di lavori di ripristino dei fabbricati di proprietà dell'appellante, che però non forma dichiaratamente oggetto del dialogo.
23 14.5. Con riferimento, infine, alla questione relativa alla capacità a testimoniare del teste
, è sufficiente rammentare che nel processo civile l'incapacità a testimoniare sussiste Pt_3 unicamente nell'ipotesi in cui il testimone sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile (cfr., ex multis, Cass. n. 7171 del 2024).
Così restrittivamente intesa la disposizione di cui all'art. 246 c.p.c., certamente non sussiste alcun interesse ad agire in capo al teste in relazione alle domande introdotte col presente Pt_3 giudizio, le quali attengono esclusivamente ai rapporti contrattuali in corso tra la committente,
l'appaltatrice e la direttrice dei lavori. Quanto al contenuto della dichiarazione resa, poi, questa Corte si richiama alla positiva valutazione che il Tribunale ha effettuato in ordine al giudizio di attendibilità del testimone, le cui dichiarazioni sono risultate coerenti con la documentazione acquisita e con le ulteriori prove testimoniali assunte.
15.1. Con l'ultimo motivo d'impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
a suo avviso, infatti, il danno risulterebbe provato quanto meno nell'an poiché i lavori eseguiti avrebbero compromesso il valore storico dell'immobile.
15.2. Il motivo è infondato.
15.3. La domanda formulata dall'appellante, invero, si scontra con gli esiti delle risultanze istruttorie e, in particolare, con i risultati della c.t.u., dove si legge che “non sono emersi difetti e/o difformità che necessitino di interventi di ripristino: infatti le difformità, rilevate in alcuni casi rispetto agli elaborati allegati alla SC e al progetto strutturale iniziale, sono, ad avviso dello scrivente, sostanzialmente riconducibili - stante la documentazione agli atti di causa e le dichiarazioni rese in udienza dai testimoni - o a richieste di variazioni della parte convenuta (committente) o alle condizioni
(risultate in fase esecutiva peggiori rispetto a quanto rilevato al momento della progettazione) gravemente deteriorate delle strutture lignee del fabbricato B che non ne hanno consentito, nel rispetto delle norme tecniche, il recupero” (c.t.u., pag. 51).
Il consulente tecnico, dunque, ha accertato che le opere sono state eseguite dall'impresa appaltatrice in assenza di difformità o vizi tali da richiedere interventi di ripristino, con la conseguenza che, sotto questo profilo, non è neppure ipotizzabile la sussistenza di un danno risarcibile in favore della committente.
Né sono emersi elementi per ritenere che i lavori, ancorché eseguiti a regola d'arte, abbiano nondimeno compromesso l'asserito valore storico dell'immobile, non avendo l'odierna appellante 24 fornito la prova che l'immobile fosse sottoposto a un vincolo d'interesse storico-culturale o fosse, comunque, dotato di un qualche “valore storico”.
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, al contrario, è emerso che la presentazione della relazione paesaggistica, dalla quale l'appellante pretenderebbe di far discendere il valore storico del fabbricato, era stata redatta unicamente perché il complesso immobiliare risulta collocato in prossimità di un corso d'acqua, sottoposto in quanto tale a tutela ex lege. Tale circostanza è del resto confermata dal contenuto stesso della relazione paesaggistica in atti (doc. 59.2 , CP_2 firmata dalla sig.ra e mai disconosciuta. In essa, infatti, si fa esclusivo riferimento alla Pt_1 presenza di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 (nel caso di specie: “fiumi, torrenti, corsi d'acqua”), non essendovi, al contrario, menzione alcuna degli estremi di un provvedimento di tutela ex artt. 136, 141 o 157 del citato decreto legislativo.
16. Al rigetto integrale dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti costituite, tenendo conto, ai fini della determinazione del valore della causa, anche di quello della domanda riconvenzionale (v. Cass. n. 1210 del 1970). I compensi sono determinati in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e sono liquidati, quanto alle appellate e in misura intermedia tra quella minima e CP_1 CP_2 quella media. I compensi spettanti a , invece, sono liquidati in misura corrispondente a quella CP_3 minima, e ciò in ragione del suo più circoscritto impegno difensivo.
17. Infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 57/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Udine n. 1152/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata il 19.12.2024;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore delle altre parti costituite, liquidandole come segue: quanto a euro 15.090,00 per competenze, oltre esborsi documentati, oltre Controparte_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
25 quanto a , euro 15.090,00 per competenze, oltre esborsi documentati, spese Controparte_2 generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto a , euro 10.060,00 per competenze, oltre spese generali, Controparte_3 oltre esborsi documentati I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Trieste, il 25 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
Il provvedimento è stato esteso con la collaborazione del dott. Matteo Ciarfella, M.O.T. in servizio presso la Corte d'Appello di Trieste.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - doc. 59 denominato “firme scheda”: trattasi dell'ultima pagina di cui al doc. 59.2 anch'esso oggetto di disconoscimento;
- doc. 59.1: istanza di autorizzazione paesaggistica, documento con rilievo meramente amministrativo e non tecnico/ progettuale.
- doc. 59.2: trattasi della “scheda paesaggistica”, documento con rilievo meramente amministrativo e non tecnico/progettuale,
- doc. 60. si tratta del documento “notifica preliminare”, un avviso all' in merito all'inizio delle opere Pt_4
- doc. 60DI2 trattasi dell'istanza di autorizzazione al deposito progetto strutturale, documentazione amministrativa senza rilievo tecnico progettuale.
- doc. 61 “deposito strutture”. 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione civile, composta da: dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere dott. Alberto Valle Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 57/2025 da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ST LL, presso il cui studio in San Daniele del Friuli (UD), via Tagliamento n. 83 è domiciliata
APPELLANTE contro
(P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Lugugnana di Portogruaro (VE), in via Beni Comuni n. 49, in persona del legale rappresentante
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Caruso, presso il cui studio in Controparte_1
Palmanova, via Loredan n. 6/b è domiciliata
APPELLATA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Controparte_2 C.F._2
Bertolano, presso il cui studio in Martignacco, via Pagnutti n. 31 è domiciliata
APPELLATA - ER HI
(P.I. , Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Michele Coceani, presso il cui studio in Udine, piazza XX Settembre n.
23 è domiciliata
APPELLATA - ER HI
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1152/2024 pubblicata il
19.12.2024, notificata il 7.1.2025, in materia di “appalto; pagamento del corrispettivo”.
CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da nota di precisazione delle conclusioni del 18.9.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, contrariis reiectis: in via principale, in accoglimento dei motivi d'appello e in riforma della sentenza n. 1152/2024 emessa dal
Tribunale di Udine, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, nell'ambito del giudizio
4150/2021R.G., accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito in via principale: rigettarsi in toto la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
Spese legali e tecniche interamente rifuse.
Nel merito in via riconvenzionale: accertato che tra le parti non è intercorso alcun contratto di appalto per l'esecuzione delle opere descritte nel computo metrico del 07.12.2020 (doc. 2 cp) e contratto di appalto del 18.12.2020 (doc.1 cp) a sola firma del L.R. di accertati vizi Controparte_1 esecutivi ed i danni all'immobile così come quantificati dalla perizia di parte arch. in € Persona_1
92.548,82; accertato e quantificato il danno all'immobile per il compromesso valore storico dello stesso come da perizia di parte arch. in € 70.000,00, condannarsi nonché Persona_1 Controparte_1
i soci personalmente sig. e in solido con il progettista e Controparte_1 CP_1 [...] al pagamento dell'importo di € 92.548,92, oltre ad € 67.461,92 per il mancata erogazione CP_4 del contributo stanziato dal di San NN e revocato in data 27/12/2021 nonché di ulteriori € CP_5
70.000,00per il diminuito valore storico dell'immobile, e così in totale € 230.010,74. Con riserva di separato giudizio, qualora l'immobile nelle more dovesse subire ulteriori danni per le gravi ed errate lavorazioni realizzate dall'attrice.
Spese legali tecniche del doppio grado di giudizio e interamente rifuse.
Nel merito solo in via subordinata: solo nella denegata ipotesi per la quale venisse dimostrata la corretta realizzazione da parte di di alcune delle opere previste per il risanamento e recupero del tetto e previste nei Controparte_1 doc. 2 e 3, valorizzare le stesse secondo i reali prezzi di mercato e per l'effetto dichiararsi la totale e/o parziale compensazione con quanto dovuto alla convenuta in forza della domanda riconvenzionale di cui sopra e con quanto già versato a titolo di acconto. 2 Spese legali e tecniche interamente rifuse.
Nei confronti del progettista e D.L. terza chiamata:
Condannarsi l'arch. personalmente e/o comunque in via solidale con Controparte_2
l'impresa al pagamento in favore della convenuta dell'importo di € 230.010,74 Controparte_1 accertata la responsabilità civile e professionale in qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere erroneamente ed illegittimamente realizzate dall'impresa attrice. Oltre alla restituzione dell'importo di €. 17. 366,44 per le spese tecniche pagate alla professionista giusta incarico del
09.01.2020 e relativo alla progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza per le opere di manutenzione straordinaria finanziamento ristoro danni da mal tempo 2018, incarico del tutto disatteso e non proficuamente portato a termine ed € 11.678,50 per compensi pagati a soggetti terzi mai incaricati. Spese di causa e tecniche interamente rifuse.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico ammettersi CTU a cui si chiede di assegnare il quesito, più volte chiesto e meglio sopra specificato di accertare i danni derivati dall'esecuzione del diverso progetto non approvato, né sottoscritto e il deprezzamento del fabbricato riferito al valore storico ambientale compromesso.”
Per l'appellata come da nota di precisazione delle conclusioni Controparte_1 dell'8.9.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
Nel merito in via principale: respingere l'appello perché manifestamente infondato in fatto in diritto non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto, con fissazione dell'udienza per la discussione orale. Spese rifuse
Nel merito in via subordinata: respingere l'appello e confermare integralmente la sentenza n.
1152/2024 del Tribunale di Udine dd. 19.12.2024.
Spese rifuse.
In via istruttoria:
- ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori ex adversiis richiesti in quanto inammissibili, irrilevanti ed infondati.
3 - ci si oppone altresì alla produzione in giudizio dei documenti ex adversiis sub. 3 e 4 perché tardivi ex art. 345, comma 3, cpc.”
Per l'appellata come da nota di precisazione delle conclusioni del Controparte_2
17.09.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis:
- Nel merito in via principale: rigettare l'appello promosso da in quanto Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta dd. 13.5.2025 e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n.
1152/2024 del 19.12.2024 del Tribunale di Udine;
- Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale e/o parziale delle domande dell'appellante condannare il chiamato in causa , in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, con sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda, operante in regime di stabilimento tramite la con sede in Via Benigno Controparte_3
Crespi, 23 a Milano, Codice Fiscale a garantire e manlevare l'arch. P.IVA_2 Controparte_2 da ogni pretesa formulata nei suoi confronti, ivi comprese le spese di lite, e per l'effetto condannare
l'assicurazione al pagamento delle somme che verranno eventualmente accertate e liquidate in corso di causa.
- In via istruttoria: ci si oppone alla produzione in giudizio dei documenti sub 3 e 4 di parte appellante in quanto tardivi ex art. 345 comma 3 c.p.c. Ci si oppone alle richieste istruttorie di parte appellante in quanto meramente dilatorie ed infondate nonché inconferenti ai fini della decisione.
Ci si oppone alle richieste istruttorie di in quanto meramente esplorative. Controparte_3
- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per l'appellata , come da nota di precisazione delle conclusioni Controparte_3 del 15.9.2025:
“in via principale, per le causali tutte di cui in atti: respingersi integralmente l'appello di in quanto infondato in fatto e in diritto e confermarsi la sentenza impugnata;
Pt_1 accertarsi e dichiararsi che nessuna domanda è stata validamente/tempestivamente/efficacemente riproposta nei confronti di e che le pretese di CP_3 nei confronti della scrivente devono quindi ritenersi rinunciate e/o comunque CP_2 tardive/inammissibili/inefficaci e/o estranee a questo giudizio.
4 In denegata ipotesi di loro ritenuta tempestività/ammissibilità/efficacia, in ogni caso respingersi le domande dell'arch. nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto e non CP_2 CP_3 provate.
Nel merito in via subordinata, per le causali tutte di cui in atti: qualora all'esito del giudizio si ritenesse validamente/tempestivamente/efficacemente azionata ed altresì operante la garanzia assicurativa di , previo accertamento dell'eventuale concorso di colpa dell'arch. e CP_3 CP_2 determinata la misura percentuale della quota di responsabilità facente capo direttamente alla stessa con riferimento alle singole prestazioni svolte, contenersi le obbligazioni di nei limiti, alle CP_3 condizioni e con i massimali, le franchigie e gli scoperti di cui al contratto di assicurazione azionato.
In ogni caso: Spese, anche forfetarie ex art. 2 DM n. 55/2014 nella misura del 15%, e compensi di entrambi i gradi di giudizio rifusi, oltre ad IVA e CNAP di legge.
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova: si chiede acquisirsi il fascicolo
d'ufficio di primo grado e si ribadiscono le istanze di cui alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2
c.p.c. ed in particolare si chiede di ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione e produzione in CP_2 giudizio delle dichiarazioni dei redditi dell'arch. relative agli anni 2019, 2020 e 2021: un CP_2 tanto al fine di verificare la veridicità delle informazioni comunicate dall'assicurata in occasione della stipula e del rinnovo della polizza azionata.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. Con atto di citazione del 26.11.2021, conveniva avanti al Tribunale di Controparte_1
Udine la sig.ra chiedendone la condanna al pagamento della somma di € Parte_1
48.452,50 oltre IVA, per interventi di riqualificazione del eseguiti dall'impresa, oltre Parte_2 ad € 35.568,85 (oltre IVA e interessi), per le spese di cantiere maturate nel periodo di fermo (dal
23.2.2021 al 14.7.2021). A supporto della domanda l'attrice allegava l'attività svolta e documentava i costi sostenuti.
2. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale ed istanza ex art. 269
c.p.c. del 3.3.2022, si costituiva la sig.ra la quale contestava le pretese di Pt_1 CP_1 adducendo tre motivi sostanziali:
1. l'impresa non era stata incaricata da lei, bensì, a sua CP_1 insaputa, dalla direttrice dei lavori 2. i lavori eseguiti erano difformi da quelli CP_2 commissionati, oltre che mai autorizzati e mai accettati;
3. in conseguenza di quegli interventi,
l'immobile storico risultava irrimediabilmente danneggiato;
lamentava, inoltre, la perdita, causata
5 dall'inerzia dell'impresa e della direttrice dei lavori, di un contributo pubblico erogato dal Dipartimento della Protezione civile per complessivi € 67.461,92.
La convenuta concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della pretesa attorea e svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice, per il pagamento, in solido con la progettista e direttrice dei lavori , della quale chiedeva contestualmente la chiamata in causa, dell'importo di € Controparte_2
230.010,74, così composto: € 92.548,92, per i vizi esecutivi e i danni provocati all'immobile a seguito degli interventi eseguiti dalla;
€ 67.461,92 per la mancata erogazione del contributo CP_1 stanziato dal Comune di San NN al Natisone;
€ 70.000,00 per il diminuito valore storico del complesso denominato “ . Parte_2
La convenuta formulava, altresì, nei confronti della personalmente e/o comunque in CP_2 via solidale con l'impresa, domanda di restituzione dell'importo di € 17.366,44 per le spese tecniche pagate alla professionista e di € 11.678,50 per compensi corrisposti a soggetti terzi asseritamente mai incaricati dalla committente.
3. Si costituiva , la quale contestava integralmente la ricostruzione dei fatti Controparte_2 prospettata dalla convenuta e chiedeva preliminarmente la dichiarazione di improcedibilità della domanda svolta nei suoi confronti, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010: nell'accordo contrattuale stipulato con la infatti, le parti avevano Pt_1 concordato il ricorso alla mediazione convenzionale preventiva. Il tentativo di mediazione veniva in effetti esperito tardivamente, con esito negativo, solo in data 6.12.2022, successivamente alla notifica dell'atto di citazione. Nel corso del giudizio la rinunciava comunque a coltivare l'eccezione. CP_2
La terza chiamata chiedeva il totale rigetto delle domande svolte dalla convenuta e formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa in manleva della sua compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, . Quanto ai fatti di causa, allegava di aver Controparte_3 CP_2 ricevuto incarico dalla nel 2019 per la redazione di uno studio di fattibilità relativo alla Pt_1 riqualificazione del e sua successiva trasformazione in bed and breakfast; precisava Parte_2 che, per l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo, la aveva chiesto ed ottenuto un Pt_1 contributo pubblico erogato dal Dipartimento della Protezione civile, con termine per la rendicontazione consuntiva, mediante allegazione di fatture quietanzate, entro il 30.6.2020 (termine prorogato, su istanza della al 31.12.2020). CP_2
Come dichiarato dalla stessa nella sua comparsa di costituzione, “venuta a conoscenza Pt_1 durante l'estate (del 2020) dell'impresa nella persona del titolare sig. Controparte_1 CP_1
, la sig. lo ha presentato all'arch. : l'impresa procedeva con la stesura
[...] Pt_1 CP_2
6 del proprio preventivo di spesa per le opere che la committente, attraverso la direzione dei lavori, voleva far eseguire;
tale preventivo veniva accettato dalla committente.
Nell'autunno del 2020 la venuta a conoscenza della possibilità di accedere ad ulteriori Pt_1 contributi statali (cd. sismabonus, bonus infissi, cd. superbonus), incaricava (doc. 3 Toffoletti) l'ing.
di predisporre la documentazione necessaria per poterne fare richiesta e contestualmente Pt_3 forniva indicazioni sulle opere da eseguire compatibilmente con la natura degli ulteriori incentivi: la
SC presentata al Comune di San NN al Natisone si riferiva, quindi, ad un progetto di ristrutturazione del casale più complesso di quello di cui al disciplinare di incarico sottoscritto tra committente e direttrice dei lavori (doc. 6 . CP_2
La , dunque, indicata dalla committente come impresa appaltatrice nella notifica CP_1 preliminare ex art. 99 del d.lgs. n. 81/2008, firmata dalla e indirizzata all'azienda sanitaria, il Pt_1
23.12.2020 allestiva il cantiere e il successivo 6.1.2021 avviava i lavori sul fabbricato B.
Gli interventi proseguivano con alterne fortune e continue intromissioni e ripensamenti della sig.ra tanto che si rendeva necessario un incontro chiarificatore, tenutosi il 16.2.2021 tra Pt_1 direttrice dei lavori, committente e impresa appaltatrice, all'esito del quale sarebbe stato concordato di eseguire l'orditura primaria del tetto con travi “uso Fiume” e ordito secondario con travi “uso Trieste”.
Dal giorno successivo all'incontro, tuttavia, la si rendeva irreperibile sino al 14.7.2021, Pt_1 allorché comunicava all'impresa che non avrebbe proceduto con ulteriori pagamenti prima di aver ottenuto il c.d. “anticamento” delle travi del solaio.
Scaduto, nel frattempo, il termine già prorogato al 15.10.2021 per la rendicontazione del contributo erogato, il beneficio veniva revocato e l'impresa adiva l'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento degli interventi eseguiti, in relazione ai quali aveva percepito solo un acconto di €
10.000,00.
La terza chiamata concludeva chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa e di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del Controparte_3 tentativo di conciliazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, nonché, nel merito e in via principale, di respingere le domande avversarie, con condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96, comma primo o, in subordine, comma terzo, c.p.c. In via subordinata, chiedeva di condannare a Controparte_3 garantire e manlevare l'arch. da ogni pretesa formulata nei suoi confronti. CP_2
4. Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2022 si costituiva Controparte_3
a compagnia assicurativa eccepiva, tra l'altro, la tardività e l'incompletezza della denuncia di
[...] sinistro ricevuta da nonché l'assenza di copertura assicurativa per le poste di danno lamentate CP_2
7 in causa. Concludeva, in via subordinata, chiedendo di contenersi le obbligazioni di nei limiti, CP_3 alle condizioni e con i massimali, le franchigie e gli scoperti di cui al contratto di assicurazione azionato.
5. All'udienza del 10.1.2023 venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.. Nella prima memoria, evidenziava la mancata contestazione da parte CP_1 della committente dei lavori indicati al punto 5 della citazione, opere che erano state anche verificate ed accettate dalla direttrice dei lavori e che, pertanto, dovevano intendersi come pienamente provate, così come il relativo credito;
l'unico scostamento rispetto al progetto iniziale atteneva semmai, secondo l'impresa, alla demolizione delle strutture lignee che si era resa necessaria a causa della loro marcescenza ed il cordolo era elemento indispensabile per la messa in sicurezza del fabbricato;
il progetto, infatti, autorizzava la sostituzione degli elementi dei solai in cattivo stato di manutenzione, mentre le tavole strutturali ne prevedevano un completo rifacimento.
5.1. Nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la convenuta formulava Pt_1 prova per testi, chiedeva l'ordine di esibizione in causa di tutti i documenti ed elaborati tecnici con firma autografa della committente, allegati alla SC, e il deposito degli originali della documentazione progettuale allegata alla e-mail inviatale il 30.10.2020 (doc. 14 ; chiedeva CP_2 altresì l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio; depositava sub doc. 21) un CD audio relativo a due colloqui intercorsi tra le parti in causa presso la proprietà in data 10.2.2021 e in data Pt_1
14.7.2021. Tale produzione veniva tempestivamente contestata dall'attrice e dalla terza chiamata, per mancanza di certezza sulla genuinità della provenienza dalle parti interessate. Il Giudice ammetteva il documento, salva la valutazione circa la riferibilità delle voci ai presenti.
5.2. Anche e formulavano prova per testi e quest'ultima formulava CP_1 CP_2 altresì richiesta di interrogatorio formale della convenuta.
5.3. Con ordinanza del 19.4.2023 il Giudice ammetteva le prove orali richieste e l'interrogatorio formale, riservandosi all'esito di disporre c.t.u..
5.4. All'udienza del 28.6.2023, proseguita il successivo 11.10.2023, veniva esperito l'interrogatorio formale della convenuta, la quale, tra l'altro, disconosceva le firme apposte sui documenti 59.1, 59, 60, 60DI2 e 61 (tutti depositati in originale da in esecuzione dell'ordine CP_2 di esibizione disposto dal Giudice) e una firma apposta sui progetti allegati alla SC. La terza chiamata dichiarava di non volersi avvalere di tali documenti. Nel corso dell'interrogatorio, CP_2 la convenuta dichiarava in più occasioni di essere rimasta all'insaputa sia del conferimento dell'incarico alla sia del contenuto dell'incarico professionale alla e al di lei CP_1 CP_2
8 marito ing. ; negava il conferimento di incarichi professionali in generale;
affermava di essere Pt_3 stata indotta a firmare documenti dei quali ignorava il contenuto o dei quali comunque disconosceva l'autografia.
Successivamente, all'udienza dell'11.3.2024 veniva sentito il teste indicato da parte il CP_2
Testi sig. dipendente della e responsabile di cantiere. CP_1
Testi Il teste descriveva lo stato pericolante dell'edificio, prima dell'intervento dell'impresa, il grave deterioramento delle strutture lignee del fabbricato, le cui travi di copertura erano “ammalorate e non recuperabili”; precisava che “è stata conservata la sola capriata, mentre tutte le altre travi della copertura erano marce come riscontrabile dal loro aspetto spugnoso”; confermava che l'impresa si decideva a sospendere i lavori, dopo l'arrivo in cantiere dei materiali ordinati dalla perché “in Pt_1 quel periodo la sig.ra non si faceva più vedere e probabilmente visto che in precedenza si era Pt_1 verificato che su alcuni particolari non vi erano idee chiare si è deciso di fermarsi”.
Il teste, citato dalla committente, sig. amministratore della impresa Testimone_2 CP_7 produttrice di tetti in legno, escusso nella medesima udienza, riferiva di un accesso effettuato presso il cantiere su richiesta della in tale occasione, il teste aveva rilevato che il materiale acquistato Pt_1 per l'intervento sul tetto del casale corrispondeva al progetto (“che era nel cantiere e che mi è stato mostrato”), mentre la messa in opera non corrispondeva alla previsione progettuale e aggiungeva che la “era molto adirata perché lei desiderava il tipo di travatura vecchio;
io le feci presente che Pt_1 il progetto prevedeva l'installazione di travi nuove;
il progetto prevedeva anche il mantenimento del solaio, che invece era stato demolito”. Il teste dichiarava comunque di non essere a conoscenza dell'esistenza di varianti successive al progetto originario.
L'insoddisfazione della committente per il lavoro sul tetto del fabbricato veniva riportata anche dal teste artigiano che collaborava sporadicamente con e al quale la Testimone_3 CP_1 spiegò “il suo progetto culturale e artistico stava restaurando il fabbricato per farne la sede Pt_1 di un centro culturale e artistico, mantenendo la storicità dell'ambiente”.
Lo stato di generale degrado del complesso immobiliare veniva confermato anche dal teste di parte , escusso all'udienza del 18.3.2024, il quale dichiarava “quando mi recai in CP_2 Tes_4 sopralluogo, vidi i due fabbricati da riqualificare;
uno si trovava in discreto stato di conservazione,
l'altro presentava il tetto crollato ed era puntellato, ricordo la presenza di un ponteggio mi sembra di ricordare che il fabbricato fosse stato in parte imbragato;
non sono entrato in tale fabbricato perché era pericolante […]; ricordo che all'interno sembrava essere crollato tutto”.
9 Nel corso della medesima udienza veniva dato inizio all'escussione, conclusasi alla successiva udienza del 3.6.2024, del teste ing. , citato da parte il quale riferiva Testimone_5 CP_2 dettagliatamente sia sul contenuto dell'incarico conferito (verbalmente, per quanto a sua conoscenza) dalla all'arch. alla quale la committente aveva chiesto la predisposizione dello Pt_1 CP_2 studio di fattibilità, circostanza a lui nota per essere stato presente all'incontro tra le parti;
sia sul contenuto dell'incarico professionale che la gli aveva conferito per la presentazione della Pt_1
SC per il risanamento conservativo del casale, precisando che la procura speciale rilasciatagli dalla convenuta era quella necessaria a consentire il deposito telematico sul portale SUAP del Comune di
San NN al Natisone. Il teste dettagliava la procedura inerente alla richiesta degli ulteriori contributi pubblici della cui esistenza la era stata informata proprio da lui;
elencava le Pt_1 denominazioni delle imprese alle quali erano stati inviati il progetto e il computo metrico al fine di ottenere dei preventivi di spesa, che venivano successivamente sottoposti all'attenzione e al vaglio della sig.ra Sarebbe stata proprio la committente ad aver “personalmente contattato il titolare Pt_1 dell'impresa , il quale ha poi chiamato l'arch. per ottenere copia dei progetti e CP_1 CP_2 il computo metrico per formulare un'offerta” e, successivamente, la “ha presentato il legale Pt_1 rappresentante di dicendo che avrebbe voluto che quell'impresa facesse i lavori;
l'arch. CP_1 ed io abbiamo consigliato l'acquisizione di altri preventivi perché non conoscevamo CP_2
l'impresa”.
5.5. Il Tribunale di Udine, ritenute esaustive le prove assunte, con ordinanza del 21.7.2024, disponeva consulenza tecnica d'ufficio e assegnava al nominato c.t.u. arch. il seguente quesito: Per_2
“esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, letti i verbali delle testimonianze raccolte, espletati gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari presso i pubblici uffici, il consulente provveda a: - verificare l'effettiva esecuzione da parte di Controparte_1
delle opere elencate nell'atto di citazione;
-accertare se l'esecuzione di tali opere sia
[...] avvenuta in conformità a quanto indicato negli elaborati allegati alla SC e nel progetto strutturale, nonché nel rispetto delle regole dell'arte, tenendo peraltro conto di quanto riferito dai testimoni in relazione alle richieste di variazioni da parte della committente;
-determinare il corrispettivo per le opere eseguite dalla società attrice, sulla base delle tariffe correnti alla fine dell'anno 2020 nel mercato degli appalti privati, nonché gli attuali costi di ripristino di eventuali difetti o difformità rilevati;
-determinare le spese sostenute dalla società attrice per il mantenimento del cantiere dal marzo al luglio 2021, sulla base della documentazione prodotta e dei prezzi correnti di mercato in tale periodo”. 10 L'elaborato peritale veniva depositato in data 10.11.2024 e le risultanze della c.t.u. hanno confermato che:
1) aveva realizzato tutte le 27 opere elencate nell'atto di citazione, ad eccezione di CP_1 quella di cui al punto n. 20;
2) l'esecuzione delle opere è avvenuta: a) in alcuni casi in conformità sia agli elaborati allegati alla SC che al progetto strutturale iniziale e alla successiva variante non sostanziale;
b) in alcuni casi in conformità agli elaborati allegati alla SC;
c) in alcuni casi, trattandosi di opere non aventi valenza architettonica e/o strutturale, non sono emersi elementi di non conformità rispetto alle regole dell'arte e, in base a quanto riferito dai testimoni in udienza, non risultano richieste di variazioni da parte della committente prima dell'esecuzione dell'opera; d) in alcuni casi in conformità agli elaborati allegati alla
SC, in difformità rispetto al progetto strutturale iniziale, ma in conformità alla successiva variante non sostanziale;
e) in alcuni casi in difformità sia agli elaborati allegati alla SC che al progetto strutturale iniziale, ma in conformità rispetto alla successiva variante non sostanziale;
in alcuni casi in difformità sia agli elaborati allegati alla SC che al progetto strutturale iniziale.
Il consulente, inoltre, dava atto che non erano emersi difetti e/o difformità che necessitassero di interventi di ripristino e, infine, quantificava in € 60.075,62 il corrispettivo per le opere eseguite e in €
29.409,14 le spese per mantenimento del cantiere fino al luglio 2021.
6. Seguiva il deposito di note conclusive e all'udienza del 19.12.2024, precisate le conclusioni, si dava corso alla discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'esito, veniva data lettura della sentenza.
6.1. Con la sentenza appellata, il Tribunale di Udine ha accolto la domanda formulata dall'attrice e in particolare:
• ha preliminarmente dichiarato l'inammissibilità della produzione dell'atto di querela sporta dalla sig.ra il 13.5.2023 nei confronti dell'arch. e dell'ing. , dalla quale, Pt_1 CP_2 Pt_3 secondo la prospettazione della convenuta, sarebbe dovuta conseguire la sospensione del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale;
• ha messo in luce la contraddittorietà della posizione della convenuta, la quale, da un lato, ha sostenuto di essere rimasta estranea ai fatti e, dall'altro lato, ha affermato di aver inteso “agire e interagire” con la direttrice dei lavori e con l'impresa per gli interventi edilizi di cui al contributo;
• ha negato valore probatorio alle registrazioni audio in quanto tempestivamente contestate;
• ha respinto l'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre del teste;
Pt_3
11 Testi
• ha sintetizzato le testimonianze rese dai testi escussi ( , ), i quali Pt_3 Tes_3 Tes_4 hanno riferito di un'assidua presenza della sig.ra nel cantiere e hanno ricondotto alla Pt_1 committente le firme apposte sulla SC e sui relativi allegati, poi trasmessi telematicamente dall'ing. ; Pt_3
• ha evidenziato la contraddittorietà del comportamento della la quale, pur abitando nel Pt_1 fabbricato attiguo, non aveva contestato i lavori e anzi aveva pagato un acconto di € 10.000,00 e chiesto di non rimuovere il ponteggio, come paventato dall'impresa a fronte del mancato pagamento per i lavori eseguiti. Da tali circostanze si poteva desumere, ad avviso del primo giudice, l'intervenuta conclusione di un contratto verbale di appalto tra la ed Pt_1
; CP_1
• ha ripercorso gli esiti della c.t.u., la quale ha confermato che le opere eseguite, a regola d'arte, da erano conformi a quelle di cui al progetto strutturale e alla variante non sostanziale CP_1 presentata per esaudire le richieste espresse in corso d'opera dalla sig.ra Pt_1
• ha rigettato la domanda riconvenzionale svolta dalla di risarcimento del danno in quanto: - Pt_1
i vizi esecutivi lamentati erano stati esclusi dalla c.t.u.; - del compromesso valore storico del casale non era stata fornita alcuna prova (né dell'esistenza né dell'entità del danno), anzi era stato Testi descritto dal teste uno stato di estremo degrado dell'immobile, puntellato e pericolante;
- quanto, poi, alla somma richiesta a titolo di contributo per danni da maltempo, la richiesta non teneva conto del fatto che la perdita del contributo era stata determinata dalla condotta della che non aveva né depositato la documentazione a rendicontazione, né chiesto proroga del Pt_1 termine per il deposito né presentato deduzioni una volta ricevuta la comunicazione di revoca;
• ha rigettato, inoltre, la domanda di ripetizione della somma di € 17.366,44 nei confronti dell'arch.
corrisposta dalla a titolo di competenze professionali, in quanto CP_2 Pt_1
l'inadempimento della professionista non aveva trovato alcun riscontro probatorio né era stata formulata domanda di risoluzione;
• ha rigettato le domande svolte da e ai sensi degli artt. 89, 96, commi primo CP_1 CP_2
e terzo, c.p.c..
6.2. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il Tribunale di Udine ha condannato la sig.ra a pagare a l'importo di € 46.231,37 (per i lavori eseguiti), oltre IVA e Pt_1 CP_1 interessi dal dovuto al saldo, nonché l'importo di € 29.409,14 (per il fermo cantiere), oltre IVA e interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo;
ha rigettato la domanda
12 riconvenzionale svolta da nei confronti di e di ha rigettato la Pt_1 CP_1 CP_2 domanda di ripetizione svolta da nei confronti di ha posto a carico di il Pt_1 CP_2 Pt_1 compenso, comprensivo di accessori, liquidato a favore del consulente tecnico d'ufficio; ha condannato a rifondere le spese processuali in favore delle altre parti costituite. Pt_1
II. IL GIUDIZIO DI APPELLO
7. Con atto di appello del 5.2.2024, la sig.ra ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pt_1
Udine articolando quattro motivi d'impugnazione e contestualmente chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva:
7.1. ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DELLE PROVE ASSUNTE CON RIFERIMENTO AL CAPO 5 DELLA
SENTENZA-ERRORE DI FATTO
Il motivo d'impugnazione si fonda sulla SC prodotta dall'arch. (doc. 13), che, ad CP_2 avviso dell'appellante, non corrisponderebbe al documento trasmesso al Controparte_8
e che mai sarebbe stato sottoscritto dalla committente. Si evidenzia, inoltre, che la firma
[...] apposta sui documenti allegati e prodotti in originale nel corso dell'udienza del 28.6.2023 è stata disconosciuta e per tali fatti è stato instaurato procedimento penale avanti al Tribunale di Udine (sub n.
2620/23 R.G.N.R.). Per contro, la prodotta dalla difesa (doc. 12), nella quale viene CP_9 Pt_1 indicato il nome dell'impresa , non risulterebbe firmata dalla committente. Ancora, la e- CP_1 mail inviata dall'ing. il 30.10.2020, con la quale sarebbero stati inoltrati alla gli Pt_3 Pt_1 elaborati progettuali (poi disconosciuti), non sarebbe mai stata ricevuta dalla committente (la circostanza smentirebbe la testimonianza resa proprio dall'ing. ). Secondo l'appellante, infatti, Pt_3 gli unici documenti sottoscritti riguardavano le opere di risanamento e di ripristino dei danni che la committente voleva fossero eseguiti. Tale circostanza sarebbe confermata dalla causale (risanamento e ripristino) relativa all'acconto versato alla in data 18.1.2021. CP_1
7.2. ERRONEA INTERPRETAZIONE DEL VALORE DELLA PROCURA SPECIALE RILASCTA ALL'ING.
CON RIFERIMENTO AL CAPO 5.5 DELLA SENTENZA – USO ILLECITO DELLA STESSA – Pt_3
INUTILIZZABILITÀ
L'appellante contesta la qualificazione operata dal giudice di primo grado in merito alla procura rilasciata all'ing. ; tale procura, invero, sarebbe stata rilasciata per consentire al professionista Pt_3 di inoltrare progetti e documenti firmati in originale e da allegare alla SC, ma gli unici documenti allegati ed esibiti in originale sono stati disconosciuti e non ne sono stati prodotti altri di autografi. Da ciò deriva, ad avviso dell'appellante, che l'attività posta in essere dal falsus procurator, mai ratificata,
13 oltre ad integrare gli estremi di reato, non produrrebbe effetti nei confronti del dominus, che, pertanto, non può rimanerne vincolato nei confronti dei terzi.
7.3. OMESSA AMMISSIONE DI UNO O PIÙ MEZZI ISTRUTTORI CHE AVREBBERO SICURAMENTO
CONSENTITO DI DIRIMERE LA VERTENZA, OMESSA PRONUNCIA
L'appellante contesta il quesito sottoposto al c.t.u., limitato al vaglio dei lavori svolti in conformità alla SC ed alla successiva variante non essenziale, ma non esteso all'accertamento dei danni derivati dall'esecuzione del diverso progetto approvato e al deprezzamento del fabbricato riferito al valore storico compromesso;
eccepisce, inoltre, la mancata ammissione quali prove delle registrazioni audio depositate e aventi, a suo dire, valore confessorio.
Lamenta, altresì, l'ammissione della testimonianza dell'ing. , nonostante l'eccezione di Pt_3 incapacità; in quanto procuratore speciale della sig.ra infatti, egli sarebbe teste inattendibile e Pt_1 la sua deposizione sarebbe stata smentita dalla documentazione originale acquisita (che non risulta firmata dalla committente). In via istruttoria, pertanto, l'appellante chiede sia il rinnovo della c.t.u. che l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado.
7.4. ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PER RITENUTA INSUSSISTENZA E
DIFETTO DI PROVA – ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI FATTI
L'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale, decisione alla quale il giudice di primo grado è pervenuto sulla scorta di una c.t.u. che avrebbe escluso l'esistenza di vizi esecutivi e sull'ulteriore rilievo che la convenuta non avrebbe fornito alcuna prova del danno subìto. L'appellante ritiene, al contrario, di aver provato l'an del danno, essendo stata documentalmente provata la natura di immobile di interesse storico, mentre il quantum doveva essere calcolato dallo stesso c.t.u.
7.5. L'appellante conclude, quindi, per la riforma della sentenza impugnata nei termini sopra riportati.
8. Con comparsa di costituzione e risposta del 13.5.2025, si è costituita l'arch. CP_2 contestando, in primis, la sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata.
In secondo luogo, rileva la mancata contestazione da parte della sig.ra in primo grado, Pt_1 dei fatti esposti dalla nel proprio atto introduttivo: fatti che, quindi, devono ritenersi provati. CP_2
Nel contestare il primo motivo d'impugnazione, poi, l'appellata sostiene che le censure sono generiche, confuse, scevre da riscontri pratici, oltre che prive di prova circa il compromesso valore storico dell'immobile.
14 Quanto al rilievo della mancata conoscenza della documentazione (SC, elaborati e progetti),
l'appellata sostiene che la committente ha sempre avuto a disposizione tutta la documentazione progettuale. Quanto al disconoscimento delle firme, esso ha riguardato solo cinque documenti aventi rilievo esclusivamente amministrativo e privi di valore progettuale1. In ogni caso, è pure documentato che in corso di incarico i progetti erano stati visionati dalla committente, la quale, con messaggio del Per 25.11.2020, aveva confermato di averli ricevuti (“Ciao [ing. ] ho girato per la Testimone_5 stampa in ufficio, lo vedrò stasera”, v. all. 9 comparsa di costituzione . CP_2
Ribadisce la validità delle risultanze della c.t.u. sia in merito agli interventi eseguiti dall'impresa sia sull'assenza di difetti tali da richiedere interventi di ripristino. CP_1
Quanto alle registrazioni audio, ne ribadisce l'inammissibilità (per essere stati introdotti con modalità non conformi alle specifiche tecniche sul Processo civile telematico) e ne contesta, in ogni caso, il contenuto e la riferibilità stessa alle parti in causa.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale e a quella di ripetizione, l'appellata ritiene che correttamente siano state entrambe rigettate dal Tribunale. Quanto alla prima, infatti, non è stata fornita la prova dell'asserito danno e la c.t.u., al contrario, ha confermato che le opere eseguite dall'impresa risultano avvenute in conformità con la e/o con il progetto strutturale iniziale e/o con la CP_9 successiva variante non sostanziale. Quanto alla domanda di ripetizione, invece, si osserva che i pagamenti sono stati eseguiti dalla sulla base della lettera di incarico sottoscritta il 16.5.2019 Pt_1 per la predisposizione dello studio di fattibilità per il recupero e la ristrutturazione di tre immobili di proprietà della convenuta a Dolegnano;
la stessa ha prodotto il contratto da lei sottoscritto in Pt_1 data 9.1.2020, avente ad oggetto l'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, certificazione della regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili siti a Dolegnano: in conclusione, non vi sarebbe stato inadempimento né la committente ha formulato domanda di risoluzione del contratto.
8.1. L'appellata conclude, quindi, per la conferma della sentenza impugnata, pronunciata all'esito di istruttoria e c.t.u. già rispondente ai rilievi del quesito proposto nuovamente dall'appellante: conformità delle opere rispetto alla regola dell'arte e insussistenza di vizi e difetti. Con successivo atto di “Precisazione in merito al contenuto della comparsa di costituzione e risposta”, precisa CP_2 infine le conclusioni anche nei confronti di , dalla quale chiede di essere manlevata. CP_3
9. Con comparsa del 21.5.2025 si è costituita Controparte_3
Preliminarmente la compagnia assicurativa dichiara di non accettare il contraddittorio in merito alle domande “precisate” nell'atto depositato successivamente alla costituzione in giudizio da parte dell'assicurata concludendo che nessuna domanda è stata svolta dall'appellata nei confronti CP_2 di in questo grado di giudizio. CP_3
Ripropone le eccezioni svolte in primo grado: non conformità alle previsioni contrattuali della denuncia di sinistro presentata da per assoluta genericità e tardività della denuncia CP_2
(trasmessa il 3.8.2022 a fronte della notifica della citazione avvenuta il 20.5.2022). La tardività e l'incompletezza della denuncia comportano la perdita di ogni astratto diritto all'indennizzo e, in ogni caso, per le poste di danno lamentate dall'appellante, la copertura assicurativa non sarebbe comunque operativa: i danni non sono derivati da “gravi vizi e difetti” ai sensi di polizza e non sono indennizzabili dalla assicurazione.
Ripropone la contestazione del regime fiscale al quale sarebbe assoggettata la CP_2 ordinario e non forfettario come invece risulterebbe dalle dichiarazioni dalla stessa rese alla , CP_3 informazioni prodromiche alla determinazione della polizza.
Si oppone alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per difetto dei presupposti.
Quanto al merito, deduce che sia le prove testimoniali assunte che la c.t.u. hanno inconfutabilmente riconosciuto che fu l'appellante a conferire incarico di eseguire quei lavori che poi sono stati effettivamente realizzati in conformità con i progetti iniziali e la SC e successive varianti,
a regola d'arte.
Rileva, infine, che la sig.ra ha reiterato, solo nelle conclusioni, la domanda di Pt_1 restituzione dell'importo di € 17.366,44 per spese tecniche pagate all'arch. e di € 11.678,50 CP_2 per compensi pagati a terzi, ma non ha formulato alcuno specifico motivo di appello relativamente ai capi della sentenza, sicché su tali statuizioni si sarebbe formato il giudicato.
9.1. Conclude quindi per il rigetto dell'appello proposto dalla sig.ra e per la conferma Pt_1 della sentenza impugnata, chiedendo, in subordine, di accertare che nessuna domanda è stata riproposta 16 nei confronti di , e, in ogni caso, di respingere le domande formulate nei suoi confronti dalla CP_3 in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate. CP_2
10. Con comparsa del 29.5.2025 si è costituita . L'impresa appellata ripercorre i CP_1 fatti di causa, mettendo in rilievo la circostanza della costante presenza della sig.ra in cantiere Pt_1 almeno sino all'incontro del 16.2.2021 tra la direttrice dei lavori e la committente e le continue variazioni al progetto originario richieste dalla committente in corso d'opera.
Eccepisce la pretestuosità, oltre che l'infondatezza, dei motivi di appello, a fronte delle univoche risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio di primo grado e valorizzate nella sentenza impugnata.
L'impresa appellata ribadisce la versione dei fatti prospettata in primo grado: fu la ad Pt_1 incaricare l'impresa di eseguire le opere di risanamento dei fabbricati A e B per i quali aveva ottenuto un contributo “alluvione” successivamente revocato dal Comune di San NN al Natisone, per non avere rendicontato con fatture i lavori eseguiti;
lavori che il c.t.u. ha confermato essere stati eseguiti a regola d'arte, senza difetti o vizi, valutazione sulla quale ha concordato pure il consulente di parte della arch. L'appellata si oppone alla richiesta di espletamento di nuova consulenza Pt_1 Persona_1 tecnica in quanto ritiene che il quesito sottoposto al c.t.u. fosse già comprensivo dei rilievi proposti dall'appellante.
Quanto alla richiesta sospensiva, si oppone alla concessione per difetto dei presupposti, rilevando in particolare, quanto al periculum, che è titolare di proprietà immobiliari per CP_1
€ 500.000,00, per nulla intaccati dalla pendenza dell'esecuzione immobiliare avanti il Tribunale di
Pordenone. A tale proposito, si oppone alla produzione dei documenti sub 3 (estratto procedura esecutiva) e 4 in quanto tardivi (visure immobiliari ). CP_1
10.1. Conclude, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso proposto perché infondato nel merito.
11. All'udienza del 10.6.2025, l'appellante ha insistito per la concessione della sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata. Con ordinanza di pari data, la Corte d'appello ha rigettato l'istanza per difetto dei presupposti e con successivo provvedimento dell'11.6.2025 il
Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di disporre mezzi istruttori, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione al 18.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., assegnando i termini ex art. 352 c.p.c. Infine, all'udienza del 18.11.205, il Presidente istruttore ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 17 12. Si deve preliminarmente dichiarare l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, del documento depositato dall'appellante con la propria comparsa conclusionale, trattandosi di produzione documentale tardiva ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c.
13.1. Nel merito, i primi due motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente per l'identità di questioni in essi trattate. Ed invero, con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale considerato che “buona parte degli allegati alla SC (…) e della “notifica preliminare” all'Azienda Sanitaria e alla
[...]
(…) sono stati disconosciuti” dalla sig.ra in quanto recanti firme Controparte_10 Pt_1 apocrife. Si evidenzia, poi, che la SC prodotta in giudizio dalla difesa (doc. 13), pur CP_2 essendo firmata dalla committente, è tuttavia priva della indicazione dell'impresa appaltatrice. Ad avviso dell'appellante, in particolare, l'indicazione dell'impresa sarebbe contenuta in una successiva
SC mai firmata dalla sig.ra e contenente degli allegati grafici diversi da quelli concordati e Pt_1 le cui firme sono state in seguito dalla medesima formalmente disconosciute. Si censura, inoltre, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sig.ra avesse ricevuto la e-mail del Pt_1
30.10.2020 inviatale dall'ing. e contenente gli elaborati progettuali. Secondo la tesi Pt_3 dell'appellante, invece, tale messaggio non sarebbe mai pervenuto alla sig.ra la quale, in Pt_1 ragione di ciò, non avrebbe mai potuto firmare i documenti allegati alla e-mail e che a sua insaputa sarebbero stati trasmessi unitamente alla SC. In sintesi, la sig.ra avrebbe sottoscritto i soli Pt_1 documenti (cfr. doc. 10, 11 e 12 afferenti alle “opere di ripristino danni che si volevano CP_2 effettuare”. Lo stesso acconto versato dalla odierna appellante, del resto, riporterebbe nella causale il riferimento a lavori di risanamento e di ripristino danni.
Oltre a ciò, parte appellante si duole della decisione del giudice di primo grado di non utilizzare le audio-registrazioni dalla stessa dimesse in atti e rileva altresì che gli interventi descritti nella dichiarazione di variante non sostanziale, consistenti nella modifica del tetto con diversa orditura e orientamento (doc. 62 , non possono certamente essere considerati una variante non CP_2 sostanziale.
13.2. Con il secondo motivo, l'appellante specifica ulteriormente che l'ing. avrebbe Pt_3 utilizzato la procura speciale rilasciata in suo favore dalla sig.ra per inoltrare al SUAP Pt_1 documenti dalla stessa mai firmati. In tal modo, il progetto consegnato dall'ing. avrebbe Pt_3 consentito all'impresa incaricata di eseguire dei lavori diversi da quelli - di tipo esclusivamente conservativo - voluti dall'appellante, oltre che in “palese violazione” alle previsioni contenute negli strumenti urbanistici. 18 13.3. Entrambi i motivi sono infondati.
13.4. La tesi dell'appellante è volta a dimostrare che gli unici interventi edilizi autorizzati dalla committente sarebbero consistiti nelle “opere di ripristino danni” di cui ai documenti 10, 11 e 12 depositati in primo grado dalla difesa CP_2
Rileva anzitutto la Corte che dei tre documenti richiamati i primi due si riferiscono alle richieste di autorizzazione paesaggistica, mentre il terzo (doc. 12) ha ad oggetto la “dichiarazione autocertificativa unica per la realizzazione di un intervento relativo ad attività produttive (L.R.
12/02/2001, n. 3)” indirizzata al Comune di San NN al Natisone. Dalla lettura dei documenti citati si evince che i lavori “di ripristino danni” ai quali l'odierna appellante fa riferimento sono i seguenti: a) rifacimento del solaio e del manto di copertura;
b) rifacimento capriate e travi in legno;
c) consolidamento solaio con tavolato chiodato e tiranti in acciaio connessi alla muratura;
d) sostituzione porte e finestre;
consolidamento murario con fibra di vetro rinforzato con intonaco a base di calce naturale interno ed esterno;
e) realizzazione controparete da 100mm e cappotto interno (pagg.
1-2 doc.
10).
Appurato, dunque, che tali interventi sono stati autorizzati dalla sig.ra - avendolo lei Pt_1 stessa affermato nel proprio atto di gravame -, i motivi di appello non consentono tuttavia di cogliere le ragioni per le quali le ulteriori opere realizzate dall'impresa appaltatrice sarebbero state eseguite a insaputa della committente.
Ed invero, le argomentazioni svolte dall'appellante, che, in sintesi, possono essere ricondotte, da un lato, alla esistenza di documenti asseritamente apocrifi e, dall'altro, alla mancata ricezione della documentazione progettuale, sono smentite dagli esiti della completa ed esaustiva istruzione probatoria svolta in primo grado. Il Tribunale di Udine, infatti, ha ricostruito in dettaglio i fatti di causa, valorizzando le numerose deposizioni testimoniali assunte, le quali consentono di ritenere provato che la sig.ra fosse perfettamente a conoscenza degli interventi edilizi che erano in corso nella sua Pt_1 proprietà.
In particolare, il teste , dipendente di e responsabile del cantiere, ha Tes_6 CP_1 riferito di diversi incontri avvenuti con la sig.ra e la direttrice dei lavori, specificando, inoltre, Pt_1 che le travi uso “Fiume” erano state ordinate proprio su richiesta della committente e che, in seguito, i lavori si erano fermati “in attesa di indicazioni da parte della sig.ra . Anche il teste Pt_1 [...]
artigiano che collaborava con , ha riferito di un incontro avvenuto nel Tes_3 CP_1 cantiere alla presenza della sig.ra la quale gli spiegò che “stava restaurando il fabbricato per Pt_1 farne la sede di un centro culturale e artistico, mantenendo la storicità dell'ambiente”. 19 Il teste , titolare dello studio professionale al quale l'appellante aveva Testimone_5 rilasciato procura speciale per la presentazione della SC, nonché marito dell'arch. ha CP_2 raccontato di aver conosciuto la sig.ra per il tramite della moglie e di essere stato presente a Pt_1 più incontri nel corso dei quali l'odierna appellante chiese la predisposizione dello studio di fattibilità per un intervento di riqualificazione degli edifici di sua proprietà. Ha poi precisato di aver ricevuto dalla sig.ra la procura speciale necessaria a consentire il deposito telematico degli elaborati Pt_1 relativi alla SC tramite il portare SUAP del Comune. Il teste ha anche riferito che la sig.ra Pt_1 aveva versato all'arch. un importo di circa 10.000,00-15.000,00 euro per la realizzazione CP_2 dello studio di fattibilità e che, in seguito, la stessa aveva “personalmente contattato il titolare dell'impresa ”, dicendo che avrebbe voluto che fosse quell'impresa a realizzare i lavori. CP_1
A seguito della concessione di un contributo pubblico, la sig.ra decise quindi di dare avvio ad Pt_1 una prima fase dei lavori “nell'ottica di una realizzazione progressiva dello studio di fattibilità”.
Quanto alla e-mail inviata all'appellante e contenente i progetti architettonico, termico ed elettrico, il teste ha riferito di essersi accertato sia telefonicamente che con sms della avvenuta ricezione del messaggio di posta elettronica da parte della destinataria, la quale, infatti, dopo aver visionato la documentazione, chiese di apportare delle modifiche, poi recepite, al progetto architettonico. Il teste, infine, ha esposto che, una volta iniziati i lavori, la committente aveva manifestato in più occasioni la volontà di apportare modifiche al progetto, modifiche che in un caso richiesero anche una variante strutturale al progetto.
13.5. La tesi sostenuta dall'appellante, dunque, non è supportata, neppure parzialmente, dagli esiti della istruttoria condotta dal primo giudice, essendo emerso, da un lato, che era stata la stessa sig.ra a individuare quale impresa a cui affidare l'esecuzione dei lavori e, Pt_1 CP_1 dall'altro, che la committente aveva ricevuto tutta la documentazione progettuale da parte dell'ing,
, al quale, infatti, aveva pure chiesto di apportare delle modifiche rispetto al progetto inviatole. Pt_3
Lo stesso professionista ha poi spiegato di aver sottoposto i preventivi forniti da CP_1 all'appellante, la quale decise di dare avvio all'esecuzione dei lavori a seguito dell'ottenimento di un contributo pubblico. I testi sentiti, inoltre, hanno riferito di numerosi incontri avvenuti in cantiere alla presenza della committente, la quale, peraltro, aveva richiesto in più d'una occasione l'esecuzione di varianti in corso d'opera al progetto.
Nessun dubbio, pertanto, sussiste in ordine alla conoscenza, da parte dell'appellante, della natura e delle caratteristiche dei lavori che erano in corso nel complesso immobiliare di sua proprietà, dovendosi, più in generale, inquadrare il rapporto tra la sig.ra e l'impresa Pt_1 CP_11
[... nell'ambito di un contratto (verbale) d'appalto volto alla esecuzione - in più fasi - del progetto di risanamento conservativo degli edifici di proprietà della committente.
13.6. Ciò posto, la circostanza secondo la quale sarebbero stati trasmessi, in allegato alla SC, alcuni documenti apocrifi, oltre a essere indimostrata, risulta del tutto irrilevante ai fini della prova dell'esistenza del contratto di appalto concluso verbalmente tra la committente ed . A ben CP_1 vedere, infatti, la presenza di eventuali irregolarità nella documentazione trasmessa in via telematica dal professionista a ciò abilitato, potrebbe, al più, rilevare sul piano amministrativo o nei rapporti tra la committente e il professionista. Non è dato comprendere, invece, in che modo tali presunte e non dimostrate irregolarità possano incidere, a monte, sulla esistenza e sulla validità del contratto di appalto concluso con l'impresa . CP_1
Giova, in ogni caso, rammentare che il Tribunale, nel fondare la propria decisione, non ha tenuto conto dei documenti disconosciuti dall'odierna appellante, sicché ogni ulteriore contestazione in merito appare meramente pretestuosa.
Per le stesse ragioni, risulta parimenti infondata la contestazione in ordine alla asserita esistenza di una versione apocrifa della , trattandosi, peraltro, di contestazione tardiva in quanto sollevata CP_9 per la prima volta in grado di appello.
14.1. Con il terzo motivo l'appellante invoca la necessità di rinnovare o, comunque, d'integrare la c.t.u. espletata in primo grado al fine di stabilire se “con riferimento alla domanda di contributo per danni da maltempo (docc. 14, 15, 15 bis e allegati , le opere ivi previste elencate nel computo Pt_1 metrico di data 4/6/19 (doc.2 siano state eseguite e o presentino i vizi e difetti lamentati, Pt_5 indicando e quantificando gli eventuali costi per i ripristini;
stabilisca se le opere descritte nel computo metrico del 7/12/2020 (doc.15b bis 8 , nelle dichiarazioni e negli elaborati tecnici Pt_1 allegati alla SC 159706/20 del 23/12/20, compresi quelli di rilievo strutturale depositati presso i SS.
TT. Regione FVG, sono stati realizzati in conformità al progetto architettonico e strutturale e se esse presentino i vizi e i difetti lamentati indicando e quantificando coti e possibili ripristini”.
Con il medesimo motivo d'impugnazione, poi, parte appellante reitera la richiesta di utilizzare, ai fini della decisione, le registrazioni audio depositate in primo grado ed eccepisce nuovamente l'asserita incapacità a testimoniare del teste , che, in qualità di procuratore speciale ex art. 1392 Pt_3
c.c. della sig.ra avrebbe assunto il ruolo di pubblico ufficiale nella pratica relativa alla SC e Pt_1 avrebbe altresì “abusato” della procura speciale conferitagli.
14.2. Il motivo è infondato.
21 14.3. Ed invero, con riferimento alla richiesta d'integrare la consulenza tecnica al fine di accertare se le opere realizzate dall'impresa appaltatrice fossero state eseguite correttamente o se, invece, presentassero vizi o difetti strutturali, anche al fine di quantificare eventuali costi di ripristino, occorre rilevare che il quesito formulato dal Tribunale di Udine comprendeva non solo la verifica della
“effettiva esecuzione da parte di Controparte_1
delle opere elencate nell'atto di citazione”, ma richiedeva anche di “2) accertare se
[...]
l'esecuzione di tali opere sia avvenuta in conformità a quanto indicato negli elaborati allegati alla
SC e nel progetto strutturale, nonché nel rispetto delle regole dell'arte, tenendo peraltro conto di quanto riferito dai testimoni in relazione alle richieste di variazioni da parte della committente”.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, dunque, il quesito sottoposto al consulente tecnico nominato dal Tribunale era volto ad accertare l'effettiva e corretta esecuzione, anche in relazione alla documentazione progettuale, delle opere edìli realizzate dall'impresa appaltatrice;
per tale ragione, non può trovare accoglimento la richiesta d'integrare la c.t.u. espletata in primo grado, trattandosi di un supplemento istruttorio sul quale, in realtà, il consulente si era già compiutamente espresso.
14.4. Quanto alle registrazioni audio depositate in primo grado dall'appellante, occorre premettere, in termini generali, che le <Riproduzioni meccaniche>>, disciplinate dall'art. 2712 c.c., appartengono alla categoria delle prove precostituite, vale a dire di quelle prove che si formano al di fuori, e generalmente prima, del processo. Le registrazioni di colloqui, in particolare, non necessitano del consenso tra i presenti e, nel bilanciamento tra le contrapposte istanze della riservatezza, da una parte, e della tutela giurisdizionale del diritto, dall'altra, possono legittimamente essere utilizzate per precostituirsi un mezzo di prova (v. Cass. n. 11322 del 2018, nonché Cass. n. 29829 del 2024).
Più in dettaglio, l'art. 2712 c.c. prevede che le riproduzioni meccaniche, in assenza di tempestivo disconoscimento da parte di colui contro il quale sono prodotte, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate”. Tale disconoscimento, a differenza di quanto previsto per l'efficacia delle scritture private, deve essere inteso come una contestazione specifica e circostanziata, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (v., in questi termini, Cass. n. 12794 del 2021, nonché, di recente, Cass. n. 30977 del 2024, secondo cui “in tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa”). Soltanto un 22 disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, dunque, ha l'effetto di degradare l'efficacia probatoria della riproduzione meccanica, rendendola, così, non più una “piena prova” bensì e soltanto una presunzione semplice liberamente valutabile dal giudice ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 116, primo comma, c.p.c.
Ciò premesso in termini generali, ritiene questa Corte che l'onere di contestazione specifica sussista soltanto se e in quanto il documento che incorpora la riproduzione meccanica sia giudicato rilevante e, quindi, utilizzabile ai fini della decisione. La peculiarità di questo documento impone, a differenza di altri documenti di portata e dimensione e natura più circoscritte e delimitate, che venga con chiarezza indicato preventivamente cosa si intenda dimostrare e con quale specifica parte di un così vasto documento, magari operando delle trascrizioni provvisorie.
Nel caso di specie, le registrazioni audio costituiscono una produzione documentale priva di rilevanza ai fini della decisione, atteso che le allegazioni poste a sostegno di tale produzione, contenute nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., sono estremamente generiche e, in ogni caso, si riferiscono a circostanze estranee al thema decidendum.
La sig.ra infatti, ha indicato come rilevanti ai fini istruttori i passaggi delle Pt_1 registrazioni in cui “la convenuta provvede ad informare ed a rammostrare alla DL, sino in allora mai presente in cantiere, tutti i vizi, danni e difformità causati all'immobile dall'Impresa”, nonché quelli in cui “con fermezza ribadisce i danni causati all'immobile, evidenzia la latitanza del DL e concorda con
l'impresa gli interventi ripristinatori da eseguire” e, infine, il passaggio nel quale “il sig. CP_1
contraddicendo quanto detto prima, dichiara di non avere potere decisionale in merito agli
[...] interventi ripristinatori in quanto la decisione è rimessa al Socio dell'Impresa e suo legale”.
Ora, è evidente che tali circostanze non assumono alcuna rilevanza rispetto alla prova della asserita assenza di un accordo contrattuale tra la committente e l'impresa appaltatrice. Gli stessi capitoli di prova per testi sub nn. 7), 8) e 11), formulati al fine di confermare il contenuto delle registrazioni audio, poi, non rendono la produzione documentale rilevante e, così, utilizzabile ai fini della decisione. Dei tre capitoli citati, infatti, soltanto quello sub n. 7) fa riferimento alla circostanza che gli interventi edilizi “riguardavano solo l'esecuzione delle opere relative al contributo della protezione civile per danni da maltempo (…)”. Anche tale allegazione, tuttavia, non esclude - e, anzi, presuppone - l'esistenza di un accordo tra la sig.ra e l'impresa avente ad Pt_1 CP_1 oggetto l'esecuzione di lavori di ripristino dei fabbricati di proprietà dell'appellante, che però non forma dichiaratamente oggetto del dialogo.
23 14.5. Con riferimento, infine, alla questione relativa alla capacità a testimoniare del teste
, è sufficiente rammentare che nel processo civile l'incapacità a testimoniare sussiste Pt_3 unicamente nell'ipotesi in cui il testimone sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire e a contraddire di cui all'art. 100 c.p.c., con riferimento alla domanda in concreto formulata, e non ad altra eventuale domanda ipoteticamente proponibile (cfr., ex multis, Cass. n. 7171 del 2024).
Così restrittivamente intesa la disposizione di cui all'art. 246 c.p.c., certamente non sussiste alcun interesse ad agire in capo al teste in relazione alle domande introdotte col presente Pt_3 giudizio, le quali attengono esclusivamente ai rapporti contrattuali in corso tra la committente,
l'appaltatrice e la direttrice dei lavori. Quanto al contenuto della dichiarazione resa, poi, questa Corte si richiama alla positiva valutazione che il Tribunale ha effettuato in ordine al giudizio di attendibilità del testimone, le cui dichiarazioni sono risultate coerenti con la documentazione acquisita e con le ulteriori prove testimoniali assunte.
15.1. Con l'ultimo motivo d'impugnazione, l'appellante si duole del rigetto della propria domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
a suo avviso, infatti, il danno risulterebbe provato quanto meno nell'an poiché i lavori eseguiti avrebbero compromesso il valore storico dell'immobile.
15.2. Il motivo è infondato.
15.3. La domanda formulata dall'appellante, invero, si scontra con gli esiti delle risultanze istruttorie e, in particolare, con i risultati della c.t.u., dove si legge che “non sono emersi difetti e/o difformità che necessitino di interventi di ripristino: infatti le difformità, rilevate in alcuni casi rispetto agli elaborati allegati alla SC e al progetto strutturale iniziale, sono, ad avviso dello scrivente, sostanzialmente riconducibili - stante la documentazione agli atti di causa e le dichiarazioni rese in udienza dai testimoni - o a richieste di variazioni della parte convenuta (committente) o alle condizioni
(risultate in fase esecutiva peggiori rispetto a quanto rilevato al momento della progettazione) gravemente deteriorate delle strutture lignee del fabbricato B che non ne hanno consentito, nel rispetto delle norme tecniche, il recupero” (c.t.u., pag. 51).
Il consulente tecnico, dunque, ha accertato che le opere sono state eseguite dall'impresa appaltatrice in assenza di difformità o vizi tali da richiedere interventi di ripristino, con la conseguenza che, sotto questo profilo, non è neppure ipotizzabile la sussistenza di un danno risarcibile in favore della committente.
Né sono emersi elementi per ritenere che i lavori, ancorché eseguiti a regola d'arte, abbiano nondimeno compromesso l'asserito valore storico dell'immobile, non avendo l'odierna appellante 24 fornito la prova che l'immobile fosse sottoposto a un vincolo d'interesse storico-culturale o fosse, comunque, dotato di un qualche “valore storico”.
Dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, al contrario, è emerso che la presentazione della relazione paesaggistica, dalla quale l'appellante pretenderebbe di far discendere il valore storico del fabbricato, era stata redatta unicamente perché il complesso immobiliare risulta collocato in prossimità di un corso d'acqua, sottoposto in quanto tale a tutela ex lege. Tale circostanza è del resto confermata dal contenuto stesso della relazione paesaggistica in atti (doc. 59.2 , CP_2 firmata dalla sig.ra e mai disconosciuta. In essa, infatti, si fa esclusivo riferimento alla Pt_1 presenza di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. n. 42/2004 (nel caso di specie: “fiumi, torrenti, corsi d'acqua”), non essendovi, al contrario, menzione alcuna degli estremi di un provvedimento di tutela ex artt. 136, 141 o 157 del citato decreto legislativo.
16. Al rigetto integrale dell'appello consegue la conferma della sentenza impugnata, nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore di ciascuna delle parti costituite, tenendo conto, ai fini della determinazione del valore della causa, anche di quello della domanda riconvenzionale (v. Cass. n. 1210 del 1970). I compensi sono determinati in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e sono liquidati, quanto alle appellate e in misura intermedia tra quella minima e CP_1 CP_2 quella media. I compensi spettanti a , invece, sono liquidati in misura corrispondente a quella CP_3 minima, e ciò in ragione del suo più circoscritto impegno difensivo.
17. Infine, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 57/2025 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'impugnazione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Udine n. 1152/2024 del Tribunale di Udine, pubblicata il 19.12.2024;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite a favore delle altre parti costituite, liquidandole come segue: quanto a euro 15.090,00 per competenze, oltre esborsi documentati, oltre Controparte_1 spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
25 quanto a , euro 15.090,00 per competenze, oltre esborsi documentati, spese Controparte_2 generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
quanto a , euro 10.060,00 per competenze, oltre spese generali, Controparte_3 oltre esborsi documentati I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Trieste, il 25 novembre 2025.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
Il provvedimento è stato esteso con la collaborazione del dott. Matteo Ciarfella, M.O.T. in servizio presso la Corte d'Appello di Trieste.
Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - doc. 59 denominato “firme scheda”: trattasi dell'ultima pagina di cui al doc. 59.2 anch'esso oggetto di disconoscimento;
- doc. 59.1: istanza di autorizzazione paesaggistica, documento con rilievo meramente amministrativo e non tecnico/ progettuale.
- doc. 59.2: trattasi della “scheda paesaggistica”, documento con rilievo meramente amministrativo e non tecnico/progettuale,
- doc. 60. si tratta del documento “notifica preliminare”, un avviso all' in merito all'inizio delle opere Pt_4
- doc. 60DI2 trattasi dell'istanza di autorizzazione al deposito progetto strutturale, documentazione amministrativa senza rilievo tecnico progettuale.
- doc. 61 “deposito strutture”. 15