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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/12/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1731/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1731/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELINA FUCCI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv Beatrice ARGANESE presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, il P.M. in sede, in data 6.10.2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 10.7.2025, e esponevano di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 2.9.2018 e che dalla loro unione non erano nati figli;
di vivere già da tempo separati;
di aver adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
di
1 essere entrambi economicamente autonomi e, quindi, di rinunciare al reciproco mantenimento;
di essersi determinati a separarsi e divorziare consensualmente per il venir meno dell'affectio coniugalis e a causa di incomprensioni maturate negli anni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, i ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano omologarsi la loro separazione alle condizioni di seguito indicate:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Campoli del Monte Taburno (BN) alla via
Roma, 11, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata al marito CP_1
.
[...]
3. rinuncia al reciproco mantenimento in quanto i coniugi sono economicamente autonomi.
4. I ricorrenti danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale ed economico, per cui dichiarano di non avere nulla a pretendere o far pretendere, per ogni causa, titolo o ragione, pure in virtù di somme depositate in precedenza su conti correnti e/o libretti cointestati, di somme eventualmente sborsate per
l'estinzione di debito contratti nell'interesse della famiglia o individualmente”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata l'11.11.2025, insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Infine, poiché con ricorso introduttivo ex art. 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto non solo la pronuncia di separazione alle condizioni sopra meglio indicate, ma anche quella relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando le relative condizioni, la
2 causa deve essere rimessa sul ruolo, non essendo tale ultima domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70.
A tal fine, il Giudice relatore provvederà ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/70; con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già allegate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al riguardo, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, co. 2, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non dovessero raggiungere un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c..
Quanto alle spese di lite, la relativa pronuncia è differita all'esito del giudizio, cioè quando il Tribunale si pronunzierà sull'ulteriore domanda avanzata dalle parti in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e c.f. (atto n. 3 C.F._1 CP_1 C.F._2 parte 2 serie A Reg. Atti di Matrimonio anno 2018);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Tocco Caudio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.396;
V. spese di lite all'esito del giudizio;
VI. come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Benevento, 20.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1731/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELINA FUCCI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv Beatrice ARGANESE presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, il P.M. in sede, in data 6.10.2025, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 10.7.2025, e esponevano di aver Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 2.9.2018 e che dalla loro unione non erano nati figli;
di vivere già da tempo separati;
di aver adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
di
1 essere entrambi economicamente autonomi e, quindi, di rinunciare al reciproco mantenimento;
di essersi determinati a separarsi e divorziare consensualmente per il venir meno dell'affectio coniugalis e a causa di incomprensioni maturate negli anni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, i ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano omologarsi la loro separazione alle condizioni di seguito indicate:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Campoli del Monte Taburno (BN) alla via
Roma, 11, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata al marito CP_1
.
[...]
3. rinuncia al reciproco mantenimento in quanto i coniugi sono economicamente autonomi.
4. I ricorrenti danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale ed economico, per cui dichiarano di non avere nulla a pretendere o far pretendere, per ogni causa, titolo o ragione, pure in virtù di somme depositate in precedenza su conti correnti e/o libretti cointestati, di somme eventualmente sborsate per
l'estinzione di debito contratti nell'interesse della famiglia o individualmente”.
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata l'11.11.2025, insistendo per l'accoglimento della domanda proposta.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le condizioni di cui sopra non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Infine, poiché con ricorso introduttivo ex art. 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto non solo la pronuncia di separazione alle condizioni sopra meglio indicate, ma anche quella relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegando le relative condizioni, la
2 causa deve essere rimessa sul ruolo, non essendo tale ultima domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70.
A tal fine, il Giudice relatore provvederà ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/70; con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già allegate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al riguardo, il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza dell'allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473 bis.19, co. 2, c.p.c.: in tale ipotesi, se le parti non dovessero raggiungere un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c..
Quanto alle spese di lite, la relativa pronuncia è differita all'esito del giudizio, cioè quando il Tribunale si pronunzierà sull'ulteriore domanda avanzata dalle parti in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e c.f. (atto n. 3 C.F._1 CP_1 C.F._2 parte 2 serie A Reg. Atti di Matrimonio anno 2018);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Tocco Caudio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.396;
V. spese di lite all'esito del giudizio;
VI. come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Benevento, 20.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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