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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2024, n. 28410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28410 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 2 gennaio 2024, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da IA ON ai fini del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: a) sentenza del Tribunale di Napoli del 13.10.2010, irrevocabile il 20.9.2013, in relazione al reato di estorsione aggravata ex art. 7, I. n. 203 del 1991, continuata, con condotta contestata come commessa a Napoli fino al 23.10.2006; b) sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 14.1.2014, irrevocabile il 24.3.2015 per il delitto di porto d'armi aggravato ex art. 7, I. n. 203 del 1991, pe -r 27_ fatto consumato in data 11.12.2005. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28410 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 23/04/2024 La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso rilevando che la difesa non aveva addotto elementi specifici in tal senso, e che le condotte erano del tutto sganciate sia da un punto di vista temporale che spaziale, essendo l'unico elemento comune costituito dal medesimo contesto criminale costituito dal clan di appartenenza del IA. 2. Avverso tale ordinanza il IA ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale deduce il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello negato con motivazione apparente la sussistenza del vincolo della continuazione. Il ricorrente rileva che i due reati oggetto delle sentenze indicate nell'istanza erano stati accertati mediante intercettazioni svolte nel medesimo filone di indagini e che lo sdoppiamento in due processi distinti era avvenuta solo per l'anomalo sviluppo temporale dei procedimenti. Inoltre, la difesa aveva evidenziato che si trattava di violazione commesse nello stesso arco spaziale e temporale e che esse erano state concepite, nelle loro linee generali, fin dal momento della adesione del IA al sodalizio criminoso, il quale aveva lo scopo primario di svolgere estorsioni nel quartiere di Fuorigrotta. In tal senso vi era un collegamento tra il porto d'arma e l'estorsione ai danni di Guerriero Gennaro;
inoltre, il luogo ove era stato commesso il primo reato, cioè Pinetamare, è il luogo di dimora del ricorrente, che si trova poco distante da Fuorigrotta, ove è stata commessa l'estorsione. L'ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza degli indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, da ravvisarsi nella stretta coincidenza del contesto criminale dei due reati, i quali sono stati commessi agevolando lo stesso sodalizio, nello stesso territorio e dalle stesse persone. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto raccoglimento del ricorso, evidenziando la genericità della motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale non avrebbe analizzato nel dettaglio le fattispecie contestate, compatibili con l'appartenenza del IA al gruppo criminoso di Fuorigrotta. Inoltre, le condotte sarebbero state poste in essere in tempi ravvicinati, durante la vita dell'associazione e sarebbero coerenti con la natura armata della stessa, sicché il possesso dell'arma ben potrebbe rientrare nell'iniziale programma criminale di commettere estorsioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2 2. Il ricorrente, nel censurare l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, ha sostenuto che gli indici della esistenza di un medesimo disegno criminoso tra il reato di estorsione e quello di porto d'arma sarebbero da individuarsi nell'essere tali reati commessi nello stesso periodo in cui il IA faceva parte del clan TI IA-Baratto (in relazione al quale era stato condannato), nel costituire reati-fine di detto sodalizio criminoso e nell'essere commessi agevolando il medesimo, nello stesso territorio e dalle stesse persone. Benché la commissione delle estorsioni possa ritenersi parte del programma criminoso dell'associazione camorristica, e l'utilizzo di un'arma da sparo costituisca lo strumento utilizzato per commettere dette estorsioni, ciò ancora non risulta sufficiente a ravvisare in concreto i presupposti della continuazione. Inoltre, e soprattutto, l'indagine cui era chiamata la Corte d'appello non atteneva alla verifica del medesimo disegno criminoso tra l'associazione a delinquere e i reati-fine, bensì tra questi, e specificamente tra il reato di porto d'arma, commesso in data 11.12.2005 e quello di estorsione, commesso quasi un anno dopo (23.10.2006). Pertanto, correttamente l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza della continuazione, sul rilievo che l'unico elemento evidenziato dai ricorrente fosse l'identità del contesto criminale, costituito dalle attività del clan di appartenenza, nel cui ambito il IA aveva posto in essere i reati. E poiché l'unicità del disegno criminoso andava accertata in relazione al reato di estorsione commesso nel 2006 ,k faíiquello di porto d'arma commesso nel 2005, in modo del tutto coerente e con motivazione ineccepibile, la Corte d'appello ha ritenuto che tali condotte fossero sganciate dal punto di vista temporale e non riconducibili ad un'unica risoluzione criminosa. A fronte di tale conclusione, il ricorrente non ha allegato elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onere il cui adempimento è indispensabile per scongiurare che la previsione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Non costituisce elemento determinante per comprovare la sussistenza di un unitario disegno criminoso la circostanza che le condotte di ricettazione aggravata e il porto d'armi, entrambi aggravati ex art. 7, I. n. 203 del 1991, fossero strumentali e finalisticamente oriente al rafforzamento del sodalizio criminoso per il quale il IA era già stato in passato condannato. Invero, questa Corte, con indirizzo condiviso dal Collegio, ha affermato che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi 3 siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie associativa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01; conf.: Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 - 01). Conseguentemente, la commissione dei reati-fine nell'interesse o comunque in vista del consolidamento del sodalizio criminoso costituisce un elemento privo di univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla adesione all'associazione. Nella specie, la difesa non ha allegato elementi sintomatici del fatto che il IA, al momento in cui, nel dicembre 2005, aveva commesso il delitto di porto d'armi avesse già programmato la commissione della estorsione posta poi in essere nell'ottobre 2006, sicché la censura risulta formulata in termini del tutto generici. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.
lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 2 gennaio 2024, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da IA ON ai fini del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze: a) sentenza del Tribunale di Napoli del 13.10.2010, irrevocabile il 20.9.2013, in relazione al reato di estorsione aggravata ex art. 7, I. n. 203 del 1991, continuata, con condotta contestata come commessa a Napoli fino al 23.10.2006; b) sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 14.1.2014, irrevocabile il 24.3.2015 per il delitto di porto d'armi aggravato ex art. 7, I. n. 203 del 1991, pe -r 27_ fatto consumato in data 11.12.2005. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28410 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 23/04/2024 La Corte territoriale ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso rilevando che la difesa non aveva addotto elementi specifici in tal senso, e che le condotte erano del tutto sganciate sia da un punto di vista temporale che spaziale, essendo l'unico elemento comune costituito dal medesimo contesto criminale costituito dal clan di appartenenza del IA. 2. Avverso tale ordinanza il IA ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo di censura con il quale deduce il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello negato con motivazione apparente la sussistenza del vincolo della continuazione. Il ricorrente rileva che i due reati oggetto delle sentenze indicate nell'istanza erano stati accertati mediante intercettazioni svolte nel medesimo filone di indagini e che lo sdoppiamento in due processi distinti era avvenuta solo per l'anomalo sviluppo temporale dei procedimenti. Inoltre, la difesa aveva evidenziato che si trattava di violazione commesse nello stesso arco spaziale e temporale e che esse erano state concepite, nelle loro linee generali, fin dal momento della adesione del IA al sodalizio criminoso, il quale aveva lo scopo primario di svolgere estorsioni nel quartiere di Fuorigrotta. In tal senso vi era un collegamento tra il porto d'arma e l'estorsione ai danni di Guerriero Gennaro;
inoltre, il luogo ove era stato commesso il primo reato, cioè Pinetamare, è il luogo di dimora del ricorrente, che si trova poco distante da Fuorigrotta, ove è stata commessa l'estorsione. L'ordinanza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza degli indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, da ravvisarsi nella stretta coincidenza del contesto criminale dei due reati, i quali sono stati commessi agevolando lo stesso sodalizio, nello stesso territorio e dalle stesse persone. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto raccoglimento del ricorso, evidenziando la genericità della motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale non avrebbe analizzato nel dettaglio le fattispecie contestate, compatibili con l'appartenenza del IA al gruppo criminoso di Fuorigrotta. Inoltre, le condotte sarebbero state poste in essere in tempi ravvicinati, durante la vita dell'associazione e sarebbero coerenti con la natura armata della stessa, sicché il possesso dell'arma ben potrebbe rientrare nell'iniziale programma criminale di commettere estorsioni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2 2. Il ricorrente, nel censurare l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, ha sostenuto che gli indici della esistenza di un medesimo disegno criminoso tra il reato di estorsione e quello di porto d'arma sarebbero da individuarsi nell'essere tali reati commessi nello stesso periodo in cui il IA faceva parte del clan TI IA-Baratto (in relazione al quale era stato condannato), nel costituire reati-fine di detto sodalizio criminoso e nell'essere commessi agevolando il medesimo, nello stesso territorio e dalle stesse persone. Benché la commissione delle estorsioni possa ritenersi parte del programma criminoso dell'associazione camorristica, e l'utilizzo di un'arma da sparo costituisca lo strumento utilizzato per commettere dette estorsioni, ciò ancora non risulta sufficiente a ravvisare in concreto i presupposti della continuazione. Inoltre, e soprattutto, l'indagine cui era chiamata la Corte d'appello non atteneva alla verifica del medesimo disegno criminoso tra l'associazione a delinquere e i reati-fine, bensì tra questi, e specificamente tra il reato di porto d'arma, commesso in data 11.12.2005 e quello di estorsione, commesso quasi un anno dopo (23.10.2006). Pertanto, correttamente l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza della continuazione, sul rilievo che l'unico elemento evidenziato dai ricorrente fosse l'identità del contesto criminale, costituito dalle attività del clan di appartenenza, nel cui ambito il IA aveva posto in essere i reati. E poiché l'unicità del disegno criminoso andava accertata in relazione al reato di estorsione commesso nel 2006 ,k faíiquello di porto d'arma commesso nel 2005, in modo del tutto coerente e con motivazione ineccepibile, la Corte d'appello ha ritenuto che tali condotte fossero sganciate dal punto di vista temporale e non riconducibili ad un'unica risoluzione criminosa. A fronte di tale conclusione, il ricorrente non ha allegato elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onere il cui adempimento è indispensabile per scongiurare che la previsione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451). Non costituisce elemento determinante per comprovare la sussistenza di un unitario disegno criminoso la circostanza che le condotte di ricettazione aggravata e il porto d'armi, entrambi aggravati ex art. 7, I. n. 203 del 1991, fossero strumentali e finalisticamente oriente al rafforzamento del sodalizio criminoso per il quale il IA era già stato in passato condannato. Invero, questa Corte, con indirizzo condiviso dal Collegio, ha affermato che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi 3 siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie associativa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01; conf.: Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984 - 01). Conseguentemente, la commissione dei reati-fine nell'interesse o comunque in vista del consolidamento del sodalizio criminoso costituisce un elemento privo di univoca valenza, ben potendo la relativa deliberazione criminosa essere maturata successivamente alla adesione all'associazione. Nella specie, la difesa non ha allegato elementi sintomatici del fatto che il IA, al momento in cui, nel dicembre 2005, aveva commesso il delitto di porto d'armi avesse già programmato la commissione della estorsione posta poi in essere nell'ottobre 2006, sicché la censura risulta formulata in termini del tutto generici. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.