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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 201/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, LA
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 749/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
I.c.a. - Imposte NA AF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Barone Canavese - Piazza Comunale 1-4 10010 Barone Canavese TO
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Barone Canavese 10010 Barone Canavese
TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 257/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 ID 14038419
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia Codesta Onorevole Corte di giustizia tributaria di ii grado, per i motivi sopra esplicati, in totale riforma della sentenza della Sezione n. 1 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino n. 257, pronunciata in data 26.02.2024 e depositata in data 01.03.2024, non notificata, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 2 ID Pratica 14038419 del 11.11.2022 per l'anno 2022, emesso per conto del comune di Barone Canavese, in quanto corretto nei suoi presupposti di diritto e di fatto. Vinte le spese che formano specifico punto di appello.
Resistente/Appellato: Trattandosi di opposizione a richiesta di pagamento del comune spetta al
Comune la prova circa il diritto all'entrata patrimoniale. Il Comune non indica alcuna precisa disposizione di legge ma si limita a interpretazioni contrarie all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Secondo le concessionarie, ragioni storiche riconoscerebbero al Comune un diritto quesito sulla pubblicità. Ma non
è così! segue Discutendosi di messaggio pubblicitario su strada non comunale fuori dal centro abitato, il
Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 816, 818 e 835 della L. 160/2019, non ha alcuna potestà amministrativa sull'entrata, non avendo rilasciato l'autorizzazione alla “diffusione di messaggi pubblicitari” e non avendo patito il peso dell'occupazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' I.C.A. Srl ha impugnato la sentenza 257\2024 della CGT di primo grado di Torino che aveva accolto il ricorso promosso dalla Resistente_1 avverso l'accertamento n. 2 ID Pratica 14038419 del 11.11.2022 per la riscossione di quanto dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari per l'anno 2022 su mezzi collocati su strada provinciale insistente sul territorio del comune di Barone Canavese
L'appellante richiama il non impugnato regolamento del Comune secondo cui: "La diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 2 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato".
Osseva ancora che nel Regolamento della Citta Metropolitana di Torino si legge esplicitamente che il canone è dovuto come corrispettivo per l'occupazione di suolo mentre, a livello di esposizione pubblicitaria, potrà essere richiesto il solo pagamento del corrispettivo per il rilascio del titolo autorizzativo. Da ciò argomenta che il canone per l'esposizione pubblicitaria è sempre dovuto al Comune cui appartiene
“il territorio”. In particolare evidenzia che l'art. 23 (“Pubblicità sulle strade e sui veicoli”) del d.lgs. n. 285 del
1992, dispone al comma 4, che «La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale». Evidenzia che la disposizione richiamata, rivolta alla corretta gestione della viabilità, è tuttora vigente, come si desume anche dall'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2019. In passato, quindi, convivevano sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, poteri autorizzatori tanto del Comune tanto della
Provincia, fermo restando che nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla Provincia con riferimento ai mezzi pubblicitari, fatta eccezione per il diritto ad un “corrispettivo” per il rilascio dell'autorizzazione.
L'appellante critica la decisione anche per aver affermato che il pagamento del CUP per l'esposizione di messaggi pubblicitari deve essere effettuata nei confronti dell'ente territoriale che rilascia l'autorizzazione e non nei confronti del Comune sul cui territorio avviene l'esposizione pubblicitaria. Quello che viene chiesto a titolo di CUP non è il pagamento della componente relativa all'occupazione di suolo, nel qual caso avrebbe un qualche rilievo l'Ente proprietario del tratto stradale su cui sono collocati i mezzi pubblicitari. Oggetto della richiesta di pagamento a titolo di CUP è l'esposizione pubblicitaria effettuata il cui presupposto, si ribadisce, si rinviene nel comma 819, punto b), dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che testualmente recita:
" Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato."
L'appellata nelle sue controdeduzioni osserva la L. 160/2019, articolo 1, commi 816 e 818, ha circoscritto il potere di Province e Comuni di istituire il nuovo canone unicamente sulle strade di rispettiva pertinenza.
La pertinenza è quella individuata nel comma 818 in virtù del quale sono di competenza del comune non solo le strade comunali ma anche quelle di enti terzi all'interno dei centri abitati con abitanti superiori a
10.000. Sulla scorta della potestà amministrativa delineata dai citati commi il Comune non avrebbe dunque alcun titolo nel formulare la pretesa riguardo a cartelli su strade fuori dal centro abitato
L'appellata esclude che vi sia nella legge 160\2019 una norma che riservi sempre e solo al Comune il Canone per una presunta diffusione dei messaggi pubblicitari. La nuova disciplina è innovativa rispetto al passato e non vi può essere continuità. Osserva che il comma 819 lettera b) nulla dispone in ordine a una riserva del canone per la pubblicità a favore del Comune. La lettera b) riporta tre distinti presupposti (attività rilevanti) il primo dei quali costituito dalla “ diffusione di mezzi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti”. I successivi presupposti sono: la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Laddove il comma b) fa riferimento a messaggi pubblicitari “visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale”, .si riporta solo ad uno dei tre presupposti di cui alla stessa lettera b), ossia a messaggi diffusi su “beni privati”.
Sino al 2021 il posizionamento di impianti pubblicitari era soggetto all'Imposta Comunale sulla Pubblicità.
In forza del Decreto legislativo del 15.11.1993, n. 507, articolo 1, l'imposta era comunale, ossia riservata ai comuni a prescindere dal soggetto proprietario della strada e titolato a rilasciare l'autorizzazione. Si trattava di un tributo non legato a una sorta di controprestazione. Una simile disposizione di legge non esiste più.
La formula pubblicità\comune non è riproposta nella L. 160/2019. Tanto è vero che il canone sul presupposto pubblicitario (autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada) può spettare, ad esempio, anche alla provincia. Non è possibile rivendicare una sorta di diritto quesito a favore del Comune, legato a ragioni storiche, occorrendo attenersi al testo della legge.
L'articolo 1, comma 816, dispone che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria “è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti»” in sostituzione delle entrate patrimoniali abrogate “limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”. Se la Strada non è di “pertinenza” del Comune l'Ente locale non può istituire e pretendere il pagamento del canone (non sopporta il peso del cartello e non rilascia l'autorizzazione pubblicitaria).
La “pertinenza” delle aree, ossia la “competenza”, è sviluppata dall'articolo 1 comma 818 della L.160/2019 dove è precisato che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Sulla scorta del combinato disposto dell'art. 1 comma 816 e comma 818, i comuni sono dunque titolati a istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari: (a) su strade comunali;
(b) su strade non comunali quando queste siano all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 (l'inciso si riferisce indistintamente a tutti “i tratti di strada situati all'interno di centri abitati”).
Nel caso di specie siamo su strada fuori dal centro abitato, pertanto il Comune non ha, ai sensi dei commi
816 e 818 alcuna competenza. L'Ente comunale, fuori dal centro abitato, non ha una relazione con la pubblicità non subendone il peso e non rilasciando l'autorizzazione pubblicitaria ai sensi dell'art. 23 Codice della Strada. Ai sensi dell'articolo 1, comma 835, il versamento del canone “è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”. L'Ente chiamato a beneficiare della somma di denaro deve essere o il soggetto che rilascia la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o l'Ente che rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.
Su strada di ente terzo fuori dal centro abitato, il comune non è né il soggetto che autorizza l'installazione dell'impianto (dunque non rilascia la “concessione”), né il soggetto che autorizza la diffusione del messaggio pubblicitario ex art. 23 Codice della Strada, quindi non può pretendere ai sensi del comma 835 l'entrata.
Con memoria l'appellante ha ulteriormente argomentato le proprie tesi cosa che ha ha fatto anche l'appellata con propria memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' bene da subito osservare che le norme che disciplinano il caso in esame sono oggetto di varie e contrapposte interpretazioni nei vari gradi di merito e nelle diverse giurisdizioni. Al momento non è nemmeno possibile individuare un orientamento maggioritario tanto è difficile per l'interprete travore appaganti ed unitarie ragioni interpretative.
Fatta questa premessa il collegio ritiene di accogliere l'appello osservando in primo luogo che il canone unico così come prescrive il comma 816 dell'art. 1 della legge 160 del 2019 "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."
Il comma 817 della citata legge stabilisce che .." Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone" mentre il comma 819 precisa che :" . Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato."
Il successivo comma 820 stabilisce che ."L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma."
Il comma 835 a sua volta precisa che :"Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.."
Dal coordinamento delle suddette disposizioni può ricavarsi che la nuova disciplina assegna al comune la titolarità per la riscossione del canone per la pubblicità nella misura idonea a coprire gli introiti in precedenza ricavati dai tributi sostituiti. La nuova normativa si pone dunque in continuità con quella precedente e comunque esclude una duplicazione dell'imposta laddove con il comma 820 dispone che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
L'impianto su strada provinciale installato fuori dal centro abitato, ma nell'ambito del territorio comunale integra, sia l'occupazione di suolo pubblico, sia la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune.
Conseguentemente mentre la titolarità per l'occupazione resterà in capo alla Provincia quella per la pubblicità farà capo al Comune.
La suddette conclusioni hanno trovato il conforto anche da parte delle stesse organizzazioni degli enti interessati. Così l'Unione delle Province Italiane con la sua Circolare 18\2\2021 ha precisato che :"Le
Province restano titolari del canone unico riferito alla occupazione del suolo pubblico e non anche alla parte riferita al presupposto pubblicitario che resta, come nel previgente quadro normativo, di titolarità del Comune."
Anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale istituito dall'Associazione Nazionale del Comuni Italiani ha avuto modo di chiarire che ." Il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma
820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere: a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico."
Il Collegio per quanto innanzi ritiene meritevole di accoglimento il proposto appello con conseguente riforma della decisione di primo grado in uno con la conferma dell'accertamento impugnato. Le spese stante la perdurante contrastante giurisprudenza in materia sono compensate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
CASCINI PROSPERO, LA
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 749/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
I.c.a. - Imposte NA AF - Spa - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Barone Canavese - Piazza Comunale 1-4 10010 Barone Canavese TO
elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Barone Canavese 10010 Barone Canavese
TO
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 257/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2 ID 14038419
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia Codesta Onorevole Corte di giustizia tributaria di ii grado, per i motivi sopra esplicati, in totale riforma della sentenza della Sezione n. 1 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino n. 257, pronunciata in data 26.02.2024 e depositata in data 01.03.2024, non notificata, confermare l'avviso di accertamento esecutivo n. 2 ID Pratica 14038419 del 11.11.2022 per l'anno 2022, emesso per conto del comune di Barone Canavese, in quanto corretto nei suoi presupposti di diritto e di fatto. Vinte le spese che formano specifico punto di appello.
Resistente/Appellato: Trattandosi di opposizione a richiesta di pagamento del comune spetta al
Comune la prova circa il diritto all'entrata patrimoniale. Il Comune non indica alcuna precisa disposizione di legge ma si limita a interpretazioni contrarie all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. Secondo le concessionarie, ragioni storiche riconoscerebbero al Comune un diritto quesito sulla pubblicità. Ma non
è così! segue Discutendosi di messaggio pubblicitario su strada non comunale fuori dal centro abitato, il
Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 816, 818 e 835 della L. 160/2019, non ha alcuna potestà amministrativa sull'entrata, non avendo rilasciato l'autorizzazione alla “diffusione di messaggi pubblicitari” e non avendo patito il peso dell'occupazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' I.C.A. Srl ha impugnato la sentenza 257\2024 della CGT di primo grado di Torino che aveva accolto il ricorso promosso dalla Resistente_1 avverso l'accertamento n. 2 ID Pratica 14038419 del 11.11.2022 per la riscossione di quanto dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari per l'anno 2022 su mezzi collocati su strada provinciale insistente sul territorio del comune di Barone Canavese
L'appellante richiama il non impugnato regolamento del Comune secondo cui: "La diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 2 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato".
Osseva ancora che nel Regolamento della Citta Metropolitana di Torino si legge esplicitamente che il canone è dovuto come corrispettivo per l'occupazione di suolo mentre, a livello di esposizione pubblicitaria, potrà essere richiesto il solo pagamento del corrispettivo per il rilascio del titolo autorizzativo. Da ciò argomenta che il canone per l'esposizione pubblicitaria è sempre dovuto al Comune cui appartiene
“il territorio”. In particolare evidenzia che l'art. 23 (“Pubblicità sulle strade e sui veicoli”) del d.lgs. n. 285 del
1992, dispone al comma 4, che «La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale». Evidenzia che la disposizione richiamata, rivolta alla corretta gestione della viabilità, è tuttora vigente, come si desume anche dall'art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2019. In passato, quindi, convivevano sia in materia di occupazione di suolo pubblico sia in materia di mezzi pubblicitari, poteri autorizzatori tanto del Comune tanto della
Provincia, fermo restando che nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dalla Provincia con riferimento ai mezzi pubblicitari, fatta eccezione per il diritto ad un “corrispettivo” per il rilascio dell'autorizzazione.
L'appellante critica la decisione anche per aver affermato che il pagamento del CUP per l'esposizione di messaggi pubblicitari deve essere effettuata nei confronti dell'ente territoriale che rilascia l'autorizzazione e non nei confronti del Comune sul cui territorio avviene l'esposizione pubblicitaria. Quello che viene chiesto a titolo di CUP non è il pagamento della componente relativa all'occupazione di suolo, nel qual caso avrebbe un qualche rilievo l'Ente proprietario del tratto stradale su cui sono collocati i mezzi pubblicitari. Oggetto della richiesta di pagamento a titolo di CUP è l'esposizione pubblicitaria effettuata il cui presupposto, si ribadisce, si rinviene nel comma 819, punto b), dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che testualmente recita:
" Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato."
L'appellata nelle sue controdeduzioni osserva la L. 160/2019, articolo 1, commi 816 e 818, ha circoscritto il potere di Province e Comuni di istituire il nuovo canone unicamente sulle strade di rispettiva pertinenza.
La pertinenza è quella individuata nel comma 818 in virtù del quale sono di competenza del comune non solo le strade comunali ma anche quelle di enti terzi all'interno dei centri abitati con abitanti superiori a
10.000. Sulla scorta della potestà amministrativa delineata dai citati commi il Comune non avrebbe dunque alcun titolo nel formulare la pretesa riguardo a cartelli su strade fuori dal centro abitato
L'appellata esclude che vi sia nella legge 160\2019 una norma che riservi sempre e solo al Comune il Canone per una presunta diffusione dei messaggi pubblicitari. La nuova disciplina è innovativa rispetto al passato e non vi può essere continuità. Osserva che il comma 819 lettera b) nulla dispone in ordine a una riserva del canone per la pubblicità a favore del Comune. La lettera b) riporta tre distinti presupposti (attività rilevanti) il primo dei quali costituito dalla “ diffusione di mezzi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti”. I successivi presupposti sono: la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Laddove il comma b) fa riferimento a messaggi pubblicitari “visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale”, .si riporta solo ad uno dei tre presupposti di cui alla stessa lettera b), ossia a messaggi diffusi su “beni privati”.
Sino al 2021 il posizionamento di impianti pubblicitari era soggetto all'Imposta Comunale sulla Pubblicità.
In forza del Decreto legislativo del 15.11.1993, n. 507, articolo 1, l'imposta era comunale, ossia riservata ai comuni a prescindere dal soggetto proprietario della strada e titolato a rilasciare l'autorizzazione. Si trattava di un tributo non legato a una sorta di controprestazione. Una simile disposizione di legge non esiste più.
La formula pubblicità\comune non è riproposta nella L. 160/2019. Tanto è vero che il canone sul presupposto pubblicitario (autorizzazione ex art. 23 del Codice della Strada) può spettare, ad esempio, anche alla provincia. Non è possibile rivendicare una sorta di diritto quesito a favore del Comune, legato a ragioni storiche, occorrendo attenersi al testo della legge.
L'articolo 1, comma 816, dispone che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria “è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti»” in sostituzione delle entrate patrimoniali abrogate “limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province”. Se la Strada non è di “pertinenza” del Comune l'Ente locale non può istituire e pretendere il pagamento del canone (non sopporta il peso del cartello e non rilascia l'autorizzazione pubblicitaria).
La “pertinenza” delle aree, ossia la “competenza”, è sviluppata dall'articolo 1 comma 818 della L.160/2019 dove è precisato che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Sulla scorta del combinato disposto dell'art. 1 comma 816 e comma 818, i comuni sono dunque titolati a istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari: (a) su strade comunali;
(b) su strade non comunali quando queste siano all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 (l'inciso si riferisce indistintamente a tutti “i tratti di strada situati all'interno di centri abitati”).
Nel caso di specie siamo su strada fuori dal centro abitato, pertanto il Comune non ha, ai sensi dei commi
816 e 818 alcuna competenza. L'Ente comunale, fuori dal centro abitato, non ha una relazione con la pubblicità non subendone il peso e non rilasciando l'autorizzazione pubblicitaria ai sensi dell'art. 23 Codice della Strada. Ai sensi dell'articolo 1, comma 835, il versamento del canone “è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”. L'Ente chiamato a beneficiare della somma di denaro deve essere o il soggetto che rilascia la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o l'Ente che rilascia l'autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada.
Su strada di ente terzo fuori dal centro abitato, il comune non è né il soggetto che autorizza l'installazione dell'impianto (dunque non rilascia la “concessione”), né il soggetto che autorizza la diffusione del messaggio pubblicitario ex art. 23 Codice della Strada, quindi non può pretendere ai sensi del comma 835 l'entrata.
Con memoria l'appellante ha ulteriormente argomentato le proprie tesi cosa che ha ha fatto anche l'appellata con propria memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' bene da subito osservare che le norme che disciplinano il caso in esame sono oggetto di varie e contrapposte interpretazioni nei vari gradi di merito e nelle diverse giurisdizioni. Al momento non è nemmeno possibile individuare un orientamento maggioritario tanto è difficile per l'interprete travore appaganti ed unitarie ragioni interpretative.
Fatta questa premessa il collegio ritiene di accogliere l'appello osservando in primo luogo che il canone unico così come prescrive il comma 816 dell'art. 1 della legge 160 del 2019 "è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."
Il comma 817 della citata legge stabilisce che .." Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone" mentre il comma 819 precisa che :" . Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato."
Il successivo comma 820 stabilisce che ."L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma."
Il comma 835 a sua volta precisa che :"Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari.."
Dal coordinamento delle suddette disposizioni può ricavarsi che la nuova disciplina assegna al comune la titolarità per la riscossione del canone per la pubblicità nella misura idonea a coprire gli introiti in precedenza ricavati dai tributi sostituiti. La nuova normativa si pone dunque in continuità con quella precedente e comunque esclude una duplicazione dell'imposta laddove con il comma 820 dispone che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
L'impianto su strada provinciale installato fuori dal centro abitato, ma nell'ambito del territorio comunale integra, sia l'occupazione di suolo pubblico, sia la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del comune.
Conseguentemente mentre la titolarità per l'occupazione resterà in capo alla Provincia quella per la pubblicità farà capo al Comune.
La suddette conclusioni hanno trovato il conforto anche da parte delle stesse organizzazioni degli enti interessati. Così l'Unione delle Province Italiane con la sua Circolare 18\2\2021 ha precisato che :"Le
Province restano titolari del canone unico riferito alla occupazione del suolo pubblico e non anche alla parte riferita al presupposto pubblicitario che resta, come nel previgente quadro normativo, di titolarità del Comune."
Anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale istituito dall'Associazione Nazionale del Comuni Italiani ha avuto modo di chiarire che ." Il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi;
ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria;
il principio dell'assorbimento stabilito dal comma
820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere: a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all'interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l'occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all'applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l'occupazione del suolo pubblico."
Il Collegio per quanto innanzi ritiene meritevole di accoglimento il proposto appello con conseguente riforma della decisione di primo grado in uno con la conferma dell'accertamento impugnato. Le spese stante la perdurante contrastante giurisprudenza in materia sono compensate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello. Spese compensate.