Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 588
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di notificazione degli atti presupposti

    Le cartelle di pagamento sottese all'intimazione risultano regolarmente notificate negli anni 2015-2016, come da ricevute di raccomandata a.r. In mancanza di contestazione tempestiva, la notifica produce effetti giuridici pienamente validi, e la ricorrente non ha dimostrato di non aver ricevuto gli atti.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione preventiva e mancanza di possibilità di contestare il credito

    La Corte rileva che, indipendentemente da tale profilo, i motivi dedotti sono comunque privi di fondamento di fatto e di diritto, e pertanto il rigetto del ricorso si impone anche sotto il profilo sostanziale.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione delle somme richieste

    I termini prescrizionali sono stati interrotti da atti validi, tra cui sollecito procedurale, preavviso di fermo amministrativo e pignoramento crediti verso terzi. Gli atti di interruzione della prescrizione hanno determinato la ricomputazione dei termini e impedito la maturazione della prescrizione al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    L'intimazione di pagamento è stata predisposta per relationem sulla base delle cartelle e dei ruoli già notificati, come previsto dall'art. 50, III comma, D.P.R. 602/1973. L'intimazione di pagamento non necessita di motivazione autonoma, purché il ruolo e le cartelle contengano i dati essenziali.

  • Rigettato
    Omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi e sanzioni

    La Corte rileva che, indipendentemente da tale profilo, i motivi dedotti sono comunque privi di fondamento di fatto e di diritto, e pertanto il rigetto del ricorso si impone anche sotto il profilo sostanziale.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per deposito tardivo su SIGIT

    Indipendentemente da tale profilo, i motivi dedotti sono comunque privi di fondamento di fatto e di diritto, e pertanto il rigetto del ricorso si impone anche sotto il profilo sostanziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 588
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 588
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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