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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6739/2024 depositato il 19/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via G Xxiv Maggio Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Cittadella Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024900938238000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024900938238000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342020150017874309000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342020150027451786000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Reggio Calabria, IIndirizzo_2, ricorreva contro l'Agenzia delle entrate – riscossione nonché contro la Regione Calabria avverso l'intimazione di pagamento documento n. 0342024900938238000 notificata tramite raccomandata a.r. in data 20 giugno 2024 tramite la quale la società di riscossione, intima il pagamento della complessiva somma di € 1.231,54 a seguito del presunto mancato pagamento, delle seguenti cartelle di pagamento, per quanto di competenza della
Corte di Giustizia Tributaria adita:
- Cartella n. 0342020150017874309000 presuntivamente notificata il 25.09.2015 per l'importo di
€ 738,71, per il presunto mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2009.
- Cartella n. 0342020150027451786000 presuntivamente notificata il 20.03.2016 per l'importo di
€ 492,83, per il presunto mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2012.
Evidenziava la ricorrente:
Difetto di notificazione degli atti presupposti (cartelle, avvisi di accertamento, solleciti), violando il diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost.;
Omessa comunicazione preventiva e mancanza di possibilità di contestare l'esistenza del credito;
Intervenuta prescrizione delle somme richieste, sia per le imposte principali sia per interessi e sanzioni;
Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, con violazione degli artt. 7 e 10 della L. 212/2000
(Statuto del contribuente) e dell'art. 3 L. 241/1990;
Omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi e sanzioni, con conseguente nullità degli atti.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso notificato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 220/2023, con conseguente obbligo di deposito su SIGIT entro il trentesimo giorno ex art. 22 D.Lgs. 546/1992, richiedendo il rigetto del ricorso.
Pertanto chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva rilevando:
la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese;
l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, evidenziando che i termini sono stati interrotti da notifiche di solleciti, preavvisi di fermo e pignoramenti;
la regolarità dell'intimazione di pagamento, predisposta per relationem sulla base delle cartelle e dei ruoli già notificati;
la propria estraneità alle eventuali contestazioni relative alla fase precedente la notifica delle cartelle.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione erano state regolarmente notificate negli anni 2015-2016, come da ricevute di raccomandata a.r. (cartella n. 0342020150017874309000 del 25.09.2015 e n.
0342020150027451786000 del 20.03.2016).
La Corte osserva che, in mancanza di contestazione tempestiva, la notifica produce effetti giuridici pienamente validi, e la ricorrente non ha dimostrato di non aver ricevuto gli atti.
Pertanto, il primo motivo relativo al difetto di notificazione è infondato.
La ricorrente eccepiva la prescrizione del credito.
Tuttavia, come correttamente rappresentato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, i termini prescrizionali sono stati interrotti da atti validi, tra cui:
sollecito procedurale n. 03420169003501132000; preavviso di fermo amministrativo n. 03480201600017835000; pignoramento crediti verso terzi n. 03484201700000165001; successive intimazioni di pagamento n. 03420299002230112000 e n. 03420229003380223000.
Gli atti di interruzione della prescrizione hanno determinato la ricomputazione dei termini e impedito la maturazione della prescrizione al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento del
20.06.2024.
La censura è quindi infondata.
L'intimazione di pagamento è stata predisposta per relationem sulla base delle cartelle e dei ruoli già notificati, come previsto dall'art. 50, III comma, D.P.R. 602/1973 e successive modifiche.
Secondo costante giurisprudenza, l'intimazione di pagamento non necessita di motivazione autonoma, purché il ruolo e le cartelle contengano i dati essenziali (artt. 7 e 10 L. 212/2000).
Pertanto, l'eccezione di difetto di motivazione risulta infondata.
La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non è legittimata a sindacare la correttezza delle operazioni interne dell'Amministrazione finanziaria, limitandosi a notificare le cartelle e l'intimazione di pagamento.
Eventuali vizi relativi alla formazione delle cartelle e degli atti presupposti possono essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione emittente, ma non contro il concessionario, salvo prova di propria responsabilità.
La censura è quindi infondata.
La Regione Calabria aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso notificato oltre i termini previsti per il deposito su SIGIT. La Corte rileva che, indipendentemente da tale profilo, i motivi dedotti sono comunque privi di fondamento di fatto e di diritto, e pertanto il rigetto del ricorso si impone anche sotto il profilo sostanziale.
Non sussistono, pertanto, motivi per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e della Regione Calabria, che liquida in complessivi € 640.00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 21.01.2026
Il Giudice monocratico
NI NI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6739/2024 depositato il 19/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via G Xxiv Maggio Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Cittadella Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024900938238000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0342024900938238000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342020150017874309000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342020150027451786000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Reggio Calabria, IIndirizzo_2, ricorreva contro l'Agenzia delle entrate – riscossione nonché contro la Regione Calabria avverso l'intimazione di pagamento documento n. 0342024900938238000 notificata tramite raccomandata a.r. in data 20 giugno 2024 tramite la quale la società di riscossione, intima il pagamento della complessiva somma di € 1.231,54 a seguito del presunto mancato pagamento, delle seguenti cartelle di pagamento, per quanto di competenza della
Corte di Giustizia Tributaria adita:
- Cartella n. 0342020150017874309000 presuntivamente notificata il 25.09.2015 per l'importo di
€ 738,71, per il presunto mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2009.
- Cartella n. 0342020150027451786000 presuntivamente notificata il 20.03.2016 per l'importo di
€ 492,83, per il presunto mancato pagamento della Tassa automobilistica relativa all'anno 2012.
Evidenziava la ricorrente:
Difetto di notificazione degli atti presupposti (cartelle, avvisi di accertamento, solleciti), violando il diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost.;
Omessa comunicazione preventiva e mancanza di possibilità di contestare l'esistenza del credito;
Intervenuta prescrizione delle somme richieste, sia per le imposte principali sia per interessi e sanzioni;
Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, con violazione degli artt. 7 e 10 della L. 212/2000
(Statuto del contribuente) e dell'art. 3 L. 241/1990;
Omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi e sanzioni, con conseguente nullità degli atti.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso.
La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso notificato successivamente all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 220/2023, con conseguente obbligo di deposito su SIGIT entro il trentesimo giorno ex art. 22 D.Lgs. 546/1992, richiedendo il rigetto del ricorso.
Pertanto chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva rilevando:
la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese;
l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, evidenziando che i termini sono stati interrotti da notifiche di solleciti, preavvisi di fermo e pignoramenti;
la regolarità dell'intimazione di pagamento, predisposta per relationem sulla base delle cartelle e dei ruoli già notificati;
la propria estraneità alle eventuali contestazioni relative alla fase precedente la notifica delle cartelle.
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risulta che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione erano state regolarmente notificate negli anni 2015-2016, come da ricevute di raccomandata a.r. (cartella n. 0342020150017874309000 del 25.09.2015 e n.
0342020150027451786000 del 20.03.2016).
La Corte osserva che, in mancanza di contestazione tempestiva, la notifica produce effetti giuridici pienamente validi, e la ricorrente non ha dimostrato di non aver ricevuto gli atti.
Pertanto, il primo motivo relativo al difetto di notificazione è infondato.
La ricorrente eccepiva la prescrizione del credito.
Tuttavia, come correttamente rappresentato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, i termini prescrizionali sono stati interrotti da atti validi, tra cui:
sollecito procedurale n. 03420169003501132000; preavviso di fermo amministrativo n. 03480201600017835000; pignoramento crediti verso terzi n. 03484201700000165001; successive intimazioni di pagamento n. 03420299002230112000 e n. 03420229003380223000.
Gli atti di interruzione della prescrizione hanno determinato la ricomputazione dei termini e impedito la maturazione della prescrizione al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento del
20.06.2024.
La censura è quindi infondata.
L'intimazione di pagamento è stata predisposta per relationem sulla base delle cartelle e dei ruoli già notificati, come previsto dall'art. 50, III comma, D.P.R. 602/1973 e successive modifiche.
Secondo costante giurisprudenza, l'intimazione di pagamento non necessita di motivazione autonoma, purché il ruolo e le cartelle contengano i dati essenziali (artt. 7 e 10 L. 212/2000).
Pertanto, l'eccezione di difetto di motivazione risulta infondata.
La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non è legittimata a sindacare la correttezza delle operazioni interne dell'Amministrazione finanziaria, limitandosi a notificare le cartelle e l'intimazione di pagamento.
Eventuali vizi relativi alla formazione delle cartelle e degli atti presupposti possono essere fatti valere nei confronti dell'Amministrazione emittente, ma non contro il concessionario, salvo prova di propria responsabilità.
La censura è quindi infondata.
La Regione Calabria aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso notificato oltre i termini previsti per il deposito su SIGIT. La Corte rileva che, indipendentemente da tale profilo, i motivi dedotti sono comunque privi di fondamento di fatto e di diritto, e pertanto il rigetto del ricorso si impone anche sotto il profilo sostanziale.
Non sussistono, pertanto, motivi per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza sez. II così dispone:
rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e della Regione Calabria, che liquida in complessivi € 640.00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza li 21.01.2026
Il Giudice monocratico
NI NI