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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/10/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2539/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 30.10.2025, la seguente Parte_ S E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 2539/2021 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._1
Foggia alla Via Fraticelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Wladimiro
Cimaduomo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. e , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
c.f. elettivamente domiciliata in Foggia alla via C.F._3
Gramsci n. 103 presso lo studio degli avv.ti Giulio Pignatiello e Giulio D.
D'Antuono, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA – TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
L'attrice, deducendo di essere titolare, unitamente ai suoi fratelli, CP_2
e , del conto corrente cointestato n. 2268741,
[...] Controparte_1 acceso presso la – Filiale di Foggia, ha lamentato che i convenuti CP_3 avrebbero arbitrariamente prelevato somme dal conto corrente comune, eccedendo la quota di loro spettanza e senza la sua autorizzazione ed ha chiesto, pertanto, la condanna dei medesimi alla restituzione delle somme indebitamente riscosse per un ammontare complessivo di € 18.234,36.
I convenuti, regolarmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto della domanda, sostenendo in particolare che le somme depositate sul conto corrente provenivano dall'estinzione di libretti di deposito postale n. 42578
e n. 53995, originariamente sottoscritti dai genitori, e che le somme versate sul conto corrente, cointestato ai tre fratelli, erano state utilizzate esclusivamente per finalità di gestione familiare, e, in particolare, per il soddisfacimento delle esigenze dei genitori.
La domanda è fondata e va accolta. .
Va premesso che, a norma dell'art. 1298, comma 2, c.c., la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità delle somme ivi depositate, salva la prova contraria che grava sulla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel
“conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 comma 2 c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
Proc. n. 2539/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. n. 77/2018;
Cass. n. 26991/2013). Inoltre, benché la cointestazione del conto corrente faccia presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, “tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa» (Cass. N. 11375/2019; Cass.
n. 18777/2015; Cass. n. 28839/2008).
La presunzione in esame, nel caso di specie, non può ritenersi superata per il solo fatto che il conto cointestato ai fratelli sia stato alimentato mediante conferimenti provenienti dai loro genitori, né per la circostanza che le somme così depositate siano state successivamente prelevate dai convenuti per far fronte alle esigenze di vita e di cura dei medesimi genitori.
Tale circostanza, oltre ad essere generica e priva di adeguato supporto probatorio — avendo i convenuti prodotto in atti una serie di certificati medici senza tuttavia allegare una specifica rendicontazione delle spese sanitarie sostenute — non è idonea a superare la presunzione di parità delle quote in capo ai germani.
Infatti, il versamento delle somme da parte dei genitori sul conto cointestato dei tre fratelli vale da pagamento e, quindi, conferma la contitolarità delle quote in capo ai cointestatari: al momento dell'accredito, tutti i titolari del conto sono divenuti comproprietari delle somme versate, in virtù della presunzione di uguaglianza delle quote.
Proc. n. 2539/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Né può ritenersi superata la presunzione di parità delle quote del conto corrente sulla base della sola dichiarazione del padre dei fratelli, prodotta in atti, secondo cui le somme depositate sul conto cointestato sarebbero state prelevate dai convenuti esclusivamente su suo ordine e per suo conto.
Il fatto in sé che i convenuti abbiano prelevato le somme su ordine e per conto del padre, seppure possa ritenersi provato, non è idoneo di per sé a dimostrare l'accordo a monte, intervenuto tra il padre e tutti i fratelli, al momento del versamento delle somme in conto corrente, in virtù del quale questi ultimi sarebbero stati obbligati a restituire i soldi in favore del padre.
In sostanza, non vi è prova del fatto che il padre, al momento del versamento delle somme sul conto corrente, abbia imposto ai figli di utilizzare i soldi solo per il soddisfacimento delle esigenze genitoriali o abbia loro imposto un obbligo di restituzione.
Dunque, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi dimostrato che, al momento del versamento, tutti i cointestatari sono divenuti comproprietari dell'intera somma in parti uguali.
Ciò posto, vi è prova in atti dei prelievi in supero eseguiti dai convenuti: parte attrice ha depositato in atti copia del contratto di apertura di conto corrente cointestato n. 2268741 presso la – Filiale di Foggia, allegando CP_3
i singoli prelievi effettuati dai cointestatari in misura superiore alla quota di loro titolarità.
Pertanto, in applicazione della presunzione di parità delle quote tra i cointestatari, essi sono tenuti a restituire le somme prelevate, eccedenti le quote di rispettiva spettanza.
Ne deriva, quindi, la condanna di , al pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice, della somma parti all'importo di € 11.417,69, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo;
e la condanna di Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari all'importo di €
6.816,66, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Proc. n. 2539/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
All'accoglimento della domanda segue la condanna dei convenuti, siccome soccombenti (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore di parte attrice degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi, con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
Non sussistono i presupposti per la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo parte attrice provato dolo o colpa grave dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna al Controparte_2 pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 11.417,69, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ. dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
b) in accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 6.816,66, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ. dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
c) condanna i convenuti al rimborso delle spese di lite, in favore di parte attrice, pari all'importo di € 300,00 a titolo di esborsi e € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 2539/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 30.10.2025, la seguente Parte_ S E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 2539/2021 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._1
Foggia alla Via Fraticelli n. 2, presso lo studio dell'avv. Wladimiro
Cimaduomo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. e , Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
c.f. elettivamente domiciliata in Foggia alla via C.F._3
Gramsci n. 103 presso lo studio degli avv.ti Giulio Pignatiello e Giulio D.
D'Antuono, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA – TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che la sentenza è redatta ex art. 281 sexies cod. proc. civ., prescindendo dalla concisa esposizione dello svolgimento del processo (art. 132, n. 4 cod. proc. civ.), siccome ricostruibile dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. Civ. n.
27002 del 15/12/2011; n. 7268 del 11/05/2012).
L'attrice, deducendo di essere titolare, unitamente ai suoi fratelli, CP_2
e , del conto corrente cointestato n. 2268741,
[...] Controparte_1 acceso presso la – Filiale di Foggia, ha lamentato che i convenuti CP_3 avrebbero arbitrariamente prelevato somme dal conto corrente comune, eccedendo la quota di loro spettanza e senza la sua autorizzazione ed ha chiesto, pertanto, la condanna dei medesimi alla restituzione delle somme indebitamente riscosse per un ammontare complessivo di € 18.234,36.
I convenuti, regolarmente costituitisi, hanno chiesto il rigetto della domanda, sostenendo in particolare che le somme depositate sul conto corrente provenivano dall'estinzione di libretti di deposito postale n. 42578
e n. 53995, originariamente sottoscritti dai genitori, e che le somme versate sul conto corrente, cointestato ai tre fratelli, erano state utilizzate esclusivamente per finalità di gestione familiare, e, in particolare, per il soddisfacimento delle esigenze dei genitori.
La domanda è fondata e va accolta. .
Va premesso che, a norma dell'art. 1298, comma 2, c.c., la cointestazione del conto corrente fa presumere la contitolarità delle somme ivi depositate, salva la prova contraria che grava sulla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel
“conto corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298 comma 2 c.c. in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente;
Proc. n. 2539/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
sicché, non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto” (Cass. n. 77/2018;
Cass. n. 26991/2013). Inoltre, benché la cointestazione del conto corrente faccia presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, “tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa» (Cass. N. 11375/2019; Cass.
n. 18777/2015; Cass. n. 28839/2008).
La presunzione in esame, nel caso di specie, non può ritenersi superata per il solo fatto che il conto cointestato ai fratelli sia stato alimentato mediante conferimenti provenienti dai loro genitori, né per la circostanza che le somme così depositate siano state successivamente prelevate dai convenuti per far fronte alle esigenze di vita e di cura dei medesimi genitori.
Tale circostanza, oltre ad essere generica e priva di adeguato supporto probatorio — avendo i convenuti prodotto in atti una serie di certificati medici senza tuttavia allegare una specifica rendicontazione delle spese sanitarie sostenute — non è idonea a superare la presunzione di parità delle quote in capo ai germani.
Infatti, il versamento delle somme da parte dei genitori sul conto cointestato dei tre fratelli vale da pagamento e, quindi, conferma la contitolarità delle quote in capo ai cointestatari: al momento dell'accredito, tutti i titolari del conto sono divenuti comproprietari delle somme versate, in virtù della presunzione di uguaglianza delle quote.
Proc. n. 2539/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Né può ritenersi superata la presunzione di parità delle quote del conto corrente sulla base della sola dichiarazione del padre dei fratelli, prodotta in atti, secondo cui le somme depositate sul conto cointestato sarebbero state prelevate dai convenuti esclusivamente su suo ordine e per suo conto.
Il fatto in sé che i convenuti abbiano prelevato le somme su ordine e per conto del padre, seppure possa ritenersi provato, non è idoneo di per sé a dimostrare l'accordo a monte, intervenuto tra il padre e tutti i fratelli, al momento del versamento delle somme in conto corrente, in virtù del quale questi ultimi sarebbero stati obbligati a restituire i soldi in favore del padre.
In sostanza, non vi è prova del fatto che il padre, al momento del versamento delle somme sul conto corrente, abbia imposto ai figli di utilizzare i soldi solo per il soddisfacimento delle esigenze genitoriali o abbia loro imposto un obbligo di restituzione.
Dunque, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi dimostrato che, al momento del versamento, tutti i cointestatari sono divenuti comproprietari dell'intera somma in parti uguali.
Ciò posto, vi è prova in atti dei prelievi in supero eseguiti dai convenuti: parte attrice ha depositato in atti copia del contratto di apertura di conto corrente cointestato n. 2268741 presso la – Filiale di Foggia, allegando CP_3
i singoli prelievi effettuati dai cointestatari in misura superiore alla quota di loro titolarità.
Pertanto, in applicazione della presunzione di parità delle quote tra i cointestatari, essi sono tenuti a restituire le somme prelevate, eccedenti le quote di rispettiva spettanza.
Ne deriva, quindi, la condanna di , al pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice, della somma parti all'importo di € 11.417,69, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo;
e la condanna di Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari all'importo di €
6.816,66, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Proc. n. 2539/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
All'accoglimento della domanda segue la condanna dei convenuti, siccome soccombenti (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore di parte attrice degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi, con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
Non sussistono i presupposti per la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo parte attrice provato dolo o colpa grave dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna al Controparte_2 pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 11.417,69, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ. dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
b) in accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 6.816,66, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ. dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
c) condanna i convenuti al rimborso delle spese di lite, in favore di parte attrice, pari all'importo di € 300,00 a titolo di esborsi e € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 2539/2021 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5