Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00969/2025REG.PROV.COLL.
N. 01029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pr o tempore , Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 382 del 1° febbraio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Siciliana e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. IU CH e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia, notificato il 26 novembre 2021 e depositato il giorno successivo, l’odierno appellante, già nominato componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ha agito per l’annullamento del decreto del Presidente del C.G.A.R.S. n. 47 del 15 ottobre 2021, recante il calendario delle udienze previste per l'anno 2022, nella parte in cui avrebbe illegittimamente omesso di inserire il ricorrente tra i magistrati chiamati a comporre i collegi delle singole udienze ivi indicate, a causa della sua cessazione dal servizio dal mese di settembre 2022. Con il medesimo mezzo, ha inoltre impugnato l'implicito mancato riconoscimento della qualifica di “ Consigliere di Stato ” e ha chiesto l’accertamento dello status di magistrato a tempo indeterminato, con piena equiparazione ai Consiglieri di Stato di nomina governativa nazionale ai sensi dell'art. 106 della Costituzione e dell'art. 19 della legge 186 del 1982, nonché il ristoro dei danni asseritamente patiti.
2. Ha, in particolare, esposto il ricorrente di essere stato nominato componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede consultiva con d.P.R. 7 luglio 2016 e di avere esercitato le relative funzioni di magistrato amministrativo.
Pertanto, con il mezzo di gravame ha lamentato la asserita ingiustificata disparità di trattamento che patirebbero i componenti del C.G.A.R.S. designati dal Presidente della Regione Siciliana, rispetto ai Consiglieri di Stato di nomina governativa e agli omologhi Consiglieri nominati presso il T.R.G.A. di Bolzano, e della circostanza che, a differenza dei citati magistrati, ai componenti laici del C.G.A.R.S. viene negata la qualifica di “ Consigliere di Stato ” e, di conseguenza, il diritto alla permanenza in servizio a tempo indeterminato, sino al limite massimo di età previsto dalla legge.
Sotto diverso profilo ha lamentato l’illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 373 del 2003 in relazione agli artt. 3, 38, 97, 102, 104, 106, terzo comma, e 108 della Costituzione, all’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana e in relazione alla legge n. 303 del 1998 e n. 186 del 1982, nella parte in cui prevedono la durata in carica per sei anni dei componenti laici del C.G.A.R.S. Rammentato il divieto costituzionale di istituire giudici speciali, il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità costituzionale delle citate disposizioni che perimetrano la durata temporale dell’incarico evidenziando, per un verso, la asserita piena equiparazione dei predetti componenti laici del C.G.A.R.S. ai Consiglieri di Stato e, per altro verso, la circostanza che i Consiglieri (nazionali, della Provincia Autonoma di Bolzano e siciliani) di nomina governativa sono soggetti allo stesso iter di nomina, che include la valutazione di idoneità all’esercizio delle funzioni da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica.
In sostanza, a dire del ricorrente, considerata l’analogia del procedimento di nomina e delle funzioni concretamente esercitate, non sarebbe comprensibile la ratio della contestata disparità di trattamento, della quale il ricorrente si duole non solo con riferimento alla durata temporale dell’incarico, ma anche in relazione alla circostanza che, concluso quest’ultimo, l’ordinamento non garantirebbe a tali magistrati né un trattamento pensionistico, né l’inserimento a tempo indeterminato nei ruoli della magistratura amministrativa.
Ha, in ultimo, denunciato la non conformità al diritto dell’Unione europea della durata temporanea dell’incarico di componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, per violazione della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) e dell’art. 267, paragrafo 3, del TFUE, in relazione alla citata direttiva concernente il lavoro a tempo determinato, ad avviso del ricorrente applicabile anche ai magistrati onorari, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE.
3. Dopo la rituale costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti, il TAR Sicilia, con la sentenza n. 382 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando integralmente tra le parti le spese del grado.
4. Tale sentenza è appellata dalla parte soccombente nel primo giudizio, per la integrale riforma e la sospensione cautelare dell’efficacia, mediante l’articolazione di un unico motivo di doglianza teso a contestare la dichiarata inammissibilità per carenza di interesse del ricorso di primo grado.
Con lo stesso mezzo, parte appellante ripropone “ affinché non si intendano rinunciati ” i motivi formulati dinanzi al primo giudice.
5. Per resistere al gravame, si sono costituiti nel giudizio di secondo grado le Amministrazioni appellate, depositando atto di mera forma in data 29 agosto 2024.
6. In prossimità della camera di consiglio fissata per la delibazione della istanza cautelare, parte appellante ha depositato ulteriore scritto difensivo in data 12 settembre 2024.
7. Con ordinanza n. 322 del 23 settembre 2024, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo l’assenza del necessario presupposto del fumus boni iuris .
8. Prima della udienza pubblica per la trattazione del merito del proposto gravame, parte appellante ha depositato ulteriori scritti difensivi, rispettivamente in data 24 giugno 2025 e 17 ottobre 2025, per insistere nelle già rassegnate conclusioni.
9. Con atto depositato in data 11 novembre 2025, parte appellante, per il tramite del difensore costituito, ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame, richiedendo a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa “ dichiararsi l’improcedibilità del presente ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse con la possibile compensazione delle spese di giudizio ”.
10. Alla udienza pubblica del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
11. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11.1. E invero, con l’atto depositato in giudizio in data 11 novembre 2025, parte appellante ha dichiarato di non avere più alcun interesse a coltivare il proposto gravame.
Alla luce di tale dichiarazione al Collegio non resta che dichiarare - ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. – l’improcedibile dell’appello (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 21 luglio 2025, n. 6404).
12. Quanto alle spese del grado, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, applicabile anche in caso di declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6336), esse vanno poste a carico della parte appellante.
12.1. Rileva, in primo luogo, il Collegio che l’atto di impugnazione della sentenza di prime cure è stato nella specie proposto nonostante, con l’ordinanza n. 174 del 1° giugno 2023, la Sezione – pronunciando sull’appello avverso l’ordinanza cautelare del TAR n. 168 del 2023 – avesse già rilevato la manifesta inammissibilità e infondatezza delle doglianze formulate, anche sollevando eccezioni di incostituzionalità, con il ricorso proposto dinanzi al primo giudice.
12.2. In secondo luogo, nel presente processo, dinanzi al giudice di primo grado, l’odierno appellante ha impugnato un atto (i.e.: calendario delle udienze dinanzi al C.G.A.R.S. adottato dal Presidente pro tempore ) all’evidenza privo di immediata lesività per le proprie posizioni soggettive, giacché queste ultime – secondo la stessa prospettazione del ricorrente – risultano direttamente lese da specifiche previsioni legislative, di cui quest’ultimo ha infatti lamentato l’incostituzionalità: con rinveniente evidente difetto, ab origine , di qualsiasi interesse all’impugnazione del calendario, giacché esso è atto che si limita a distribuire i magistrati tra le udienze previste, senza alcuna refluenza, né connessione, con la (legittimità della) relativa quiescenza o permanenza in servizio.
12.3. Ne discende che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del grado vanno poste a carico dell’appellante.
12.4. Poiché l’attività difensiva spiegata in giudizio dall’Avvocatura erariale per le Amministrazioni appellate è stata limitata all’atto formale di costituzione, alla produzione di documenti e alla discussione in udienza pubblica, la liquidazione delle spese può comunque essere contenuta nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 (mille/00), oltre s.g. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de NC, Presidente
IU CH, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU CH | NO de NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.