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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 18/02/2026, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2855/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8090/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 Muratore - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250011034358000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3072/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 29.4.2025, la srl Esotica Meridionale proponeva opposizione avverso la
CARTELLA di PAGAMENTO n. 100 2025 00110343 58 000 notificata in data 3.3.2025 da Agenzia delle
Entrate e Riscossione e relativa a tasse auto dovute alla Regione Campania per l'anno 2019, per l'importo di € 315,46.
Ha eccepito l'omessa notifica atti prodromici e prescrizione.
Si costituita ADER che si è limitata a contestare proprio difetto di legittimazione passiva
Con Ordinanza in data 15.10.2025 questo giudice, evidenziato che il ricorso era stato notificato alla
Regione Campania (non costituitasi) ad indirizzo PEC non risultante dal Registro I.P.A. ha disposto il rinnovo della notifica alla stessa entro il termine di gg. 30
In data 4.11.2025 la ricorrente ha effettuato la notifica come prescritto, ma la Regione Campania non si è costituita in giudizio
Fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nel merito va evidenziato che il termine per l'accertamento concesso alle regioni (e prima di esse all'Amministrazione Finanziaria dello Stato) è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82
(convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83) e successive modifiche. Trattasi di termine di prescrizione che spira il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Orbene dalla documentazione prodotta agli atti emerge esclusivamente che l'atto impugnato si riferisce ad un Ruolo emesso nell'anno 2019 e non è stato mai notificato alcunché prima della Cartella di cui sopra oggi impugnata (si ricordi che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Corti di Giustizia Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti).
Per tali motivi si impone l'accoglimento del ricorso.
Ricorrono giusti motivi, a parere di questo Collegio, per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio (in considerazione del fatto che l'istante non ha esibito il file .eml dell'avvenuta notifica alla
Regione bensì solo copia dello stesso in formato pdf, attestandone poi l'autenticità).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica così decide;
accoglie il ricorso e compensa le spese..
Napoli il 18/02/2026 il Presidente
(Vincenzo Del Sorbo)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL SORBO VINCENZO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8090/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 Muratore - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250011034358000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3072/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dep. in data 29.4.2025, la srl Esotica Meridionale proponeva opposizione avverso la
CARTELLA di PAGAMENTO n. 100 2025 00110343 58 000 notificata in data 3.3.2025 da Agenzia delle
Entrate e Riscossione e relativa a tasse auto dovute alla Regione Campania per l'anno 2019, per l'importo di € 315,46.
Ha eccepito l'omessa notifica atti prodromici e prescrizione.
Si costituita ADER che si è limitata a contestare proprio difetto di legittimazione passiva
Con Ordinanza in data 15.10.2025 questo giudice, evidenziato che il ricorso era stato notificato alla
Regione Campania (non costituitasi) ad indirizzo PEC non risultante dal Registro I.P.A. ha disposto il rinnovo della notifica alla stessa entro il termine di gg. 30
In data 4.11.2025 la ricorrente ha effettuato la notifica come prescritto, ma la Regione Campania non si è costituita in giudizio
Fissata l'udienza per la trattazione la causa è stata assegnata a sentenza e decisa all'odierna udienza in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Nel merito va evidenziato che il termine per l'accertamento concesso alle regioni (e prima di esse all'Amministrazione Finanziaria dello Stato) è di tre anni, fissato dall'art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/82
(convertito con modificazioni dalla L. n. 53/83) e successive modifiche. Trattasi di termine di prescrizione che spira il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Orbene dalla documentazione prodotta agli atti emerge esclusivamente che l'atto impugnato si riferisce ad un Ruolo emesso nell'anno 2019 e non è stato mai notificato alcunché prima della Cartella di cui sopra oggi impugnata (si ricordi che nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Corti di Giustizia Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti).
Per tali motivi si impone l'accoglimento del ricorso.
Ricorrono giusti motivi, a parere di questo Collegio, per l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio (in considerazione del fatto che l'istante non ha esibito il file .eml dell'avvenuta notifica alla
Regione bensì solo copia dello stesso in formato pdf, attestandone poi l'autenticità).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica così decide;
accoglie il ricorso e compensa le spese..
Napoli il 18/02/2026 il Presidente
(Vincenzo Del Sorbo)