Art. 22.
La sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio e' inflitta, previa inchiesta formale, per fatti di notevole gravita' per i quali non si ritenga di infliggere la sanzione prevista dalla lettera d) del successivo articolo 61; la sua durata non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a dodici.
La sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio e' inflitta, previa inchiesta formale, per fatti di notevole gravita' per i quali non si ritenga di infliggere la sanzione prevista dalla lettera d) del successivo articolo 61; la sua durata non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a dodici.