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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5387 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5387 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARCO Parte_1
TT e IM FA, giusta procura in atti
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire
1 accertare e dichiarare non dovuta dalla medesima la somma di €. 100.742,31 richiestale in restituzione dall' con nota del 01/08/2023. CP_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere stata riconosciuta dall' , con verbale del 17/07/2012, INVALIDA CP_1 con TOTALE e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ( L. 18/80);
- che l' , con nota del 01/08/2023, le comunicava un indebito di CP_1
€.100.742,31 maturato dal 01/06/2013 al 31/07/2023, con la seguente motivazione: “Indebita percezione della prestazione di invalidità civile a seguito di visita medico – legale del 10/04/2013 con riduzione della percentuale di invalidità. E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante.”
- di non aver mai ricevuto il verbale della visita richiamata nel suddetto provvedimento;
- di aver quindi percepito le somme richieste in assoluta buona fede, facendo affidamento sul corretto operato dell' . CP_1
Argomentando, quindi, in ordine all'irripetibilità dell'indebito assistenziale, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 18.11.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., “la regola propria del sottosistema assistenziale”
(diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente
2 dettata in materia), che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nel caso di specie, la ricorrente, già titolare di pensione di inabilità ex art. 12
L.118/71 e di indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 in forza di verbale sanitario del 17.07.2012 (doc.1 , è stata sottoposta, in data 10.04.2013, a Pt_1 visita medica di revisione, all'esito della quale è stata riconosciuta invalida nella misura dell'80% (doc.2 ). CP_1
La medesima è stata poi attinta, solo in data 1.08.2023, dalla seguente comunicazione da parte dell' : “a seguito di verifiche è emerso che lei ha CP_1 ricevuto, per il periodo dal 01/06/2013 al 31/07/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07672243 per un importo complessivo di euro
100.742,31 per i seguenti motivi:
- Indebita percezione della prestazione di invalidità civile a seguito di visita medico-legale del 10/04/2013 con riduzione della percentuale d'invalidita'
- È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante.” (doc. 5
; doc.3 . CP_1 Pt_1
Nell'argomentare in ordine all'irripetibilità dell'indebito, la ricorrente ha dedotto, da un lato, di non aver mai ricevuto il verbale sanitario del 10.04.2013; dall'altro, di aver legittimamente fatto affidamento sul corretto operato dell' , che per CP_1 oltre dieci anni ha continuato a corrisponderle tanto la pensione di inabilità civile che l'indennità di accompagnamento.
Ebbene, per quanto concerne la dedotta mancata ricezione del verbale della visita di revisione, dalla stessa documentazione prodotta dall' si evince come la CP_1 raccomandata A.R., con la quale detta verbale è stato inviato alla sig.ra non sia stata alla medesima consegnata, in quanto Parte_1
l'indirizzo ivi indicato è risultato “insufficiente” (doc.3).
3 Sotto il secondo profilo, non può non evidenziarsi come, a fronte della condotta dell' - che ha continuato a pagare l'indennità di accompagnamento e la CP_1 pensione di inabilità per oltre 10 anni dalla visita di revisione – si ponga un'esigenza di tutela dell'affidamento dell'assistito, la stessa esigenza che impone all'Istituto, in caso di venir meno del requisito sanitario, di sospendere immediatamente l'erogazione della prestazione, provvedendo alla revoca entro i successivi 90 giorni.
Quando, invece, come avvenuto nel caso di specie, l' continui ad erogare la CP_1
prestazione per un periodo ben superiore a quello entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione, “si crea una situazione che genera una vera e propria situazione di affidamento dell'assistita”, persona comunque invalida “che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Né tale affidamento – ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' potrebbe CP_1
essere escluso per il precedente visita di verifica” (in questi termini, Cass. 29419 del 15.11.2018)
Deve poi considerarsi come la mancata adozione di provvedimenti da parte dell' dopo la visita di revisione (nonché, a fortiori, nel caso di specie, la CP_1 mancata comunicazione del relativo verbale sanitario) abbia fatto sì che l'assistita omettesse a sua volta di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita, trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute. risalente ad oltre 10 anni prima.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questo giudicante che le somme richieste dall' con nota del 1.08.2023 debbano essere CP_1 dichiarate irripetibili, stante l'affidamento incolpevole dell'odierna ricorrente.
4 Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente non deve restituire all' la somma di €.100.742,31 CP_1 richiesta con nota del 01/08/2023;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore dei procuratori CP_1 antistatari della ricorrente, che si liquidano in €.4.201,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
GI Busoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa GI Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5387 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti MARCO Parte_1
TT e IM FA, giusta procura in atti
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO
CUBEDDU
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1 adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire
1 accertare e dichiarare non dovuta dalla medesima la somma di €. 100.742,31 richiestale in restituzione dall' con nota del 01/08/2023. CP_1
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere stata riconosciuta dall' , con verbale del 17/07/2012, INVALIDA CP_1 con TOTALE e permanente inabilità lavorativa (100%) e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ( L. 18/80);
- che l' , con nota del 01/08/2023, le comunicava un indebito di CP_1
€.100.742,31 maturato dal 01/06/2013 al 31/07/2023, con la seguente motivazione: “Indebita percezione della prestazione di invalidità civile a seguito di visita medico – legale del 10/04/2013 con riduzione della percentuale di invalidità. E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante.”
- di non aver mai ricevuto il verbale della visita richiamata nel suddetto provvedimento;
- di aver quindi percepito le somme richieste in assoluta buona fede, facendo affidamento sul corretto operato dell' . CP_1
Argomentando, quindi, in ordine all'irripetibilità dell'indebito assistenziale, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 18.11.2025, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, in tema di indebito assistenziale, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., “la regola propria del sottosistema assistenziale”
(diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente
2 dettata in materia), che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Nel caso di specie, la ricorrente, già titolare di pensione di inabilità ex art. 12
L.118/71 e di indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 in forza di verbale sanitario del 17.07.2012 (doc.1 , è stata sottoposta, in data 10.04.2013, a Pt_1 visita medica di revisione, all'esito della quale è stata riconosciuta invalida nella misura dell'80% (doc.2 ). CP_1
La medesima è stata poi attinta, solo in data 1.08.2023, dalla seguente comunicazione da parte dell' : “a seguito di verifiche è emerso che lei ha CP_1 ricevuto, per il periodo dal 01/06/2013 al 31/07/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07672243 per un importo complessivo di euro
100.742,31 per i seguenti motivi:
- Indebita percezione della prestazione di invalidità civile a seguito di visita medico-legale del 10/04/2013 con riduzione della percentuale d'invalidita'
- È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante.” (doc. 5
; doc.3 . CP_1 Pt_1
Nell'argomentare in ordine all'irripetibilità dell'indebito, la ricorrente ha dedotto, da un lato, di non aver mai ricevuto il verbale sanitario del 10.04.2013; dall'altro, di aver legittimamente fatto affidamento sul corretto operato dell' , che per CP_1 oltre dieci anni ha continuato a corrisponderle tanto la pensione di inabilità civile che l'indennità di accompagnamento.
Ebbene, per quanto concerne la dedotta mancata ricezione del verbale della visita di revisione, dalla stessa documentazione prodotta dall' si evince come la CP_1 raccomandata A.R., con la quale detta verbale è stato inviato alla sig.ra non sia stata alla medesima consegnata, in quanto Parte_1
l'indirizzo ivi indicato è risultato “insufficiente” (doc.3).
3 Sotto il secondo profilo, non può non evidenziarsi come, a fronte della condotta dell' - che ha continuato a pagare l'indennità di accompagnamento e la CP_1 pensione di inabilità per oltre 10 anni dalla visita di revisione – si ponga un'esigenza di tutela dell'affidamento dell'assistito, la stessa esigenza che impone all'Istituto, in caso di venir meno del requisito sanitario, di sospendere immediatamente l'erogazione della prestazione, provvedendo alla revoca entro i successivi 90 giorni.
Quando, invece, come avvenuto nel caso di specie, l' continui ad erogare la CP_1
prestazione per un periodo ben superiore a quello entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione, “si crea una situazione che genera una vera e propria situazione di affidamento dell'assistita”, persona comunque invalida “che già godeva dell'indennità di accompagnamento, che nel corso dello stesso lungo periodo di tempo poteva anche subire un mutamento delle proprie condizioni di salute;
e che non aveva però ragione di dover richiedere quella tutela assistenziale che in concreto l'ordinamento provvedeva ad erogarle. Né tale affidamento – ingenerato, si ripete, dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' potrebbe CP_1
essere escluso per il precedente visita di verifica” (in questi termini, Cass. 29419 del 15.11.2018)
Deve poi considerarsi come la mancata adozione di provvedimenti da parte dell' dopo la visita di revisione (nonché, a fortiori, nel caso di specie, la CP_1 mancata comunicazione del relativo verbale sanitario) abbia fatto sì che l'assistita omettesse a sua volta di proporre tempestivamente ricorso avverso l'esito di detta visita, trovandosi così priva di idonee tutele (amministrative e giurisdizionali) in relazione all'accertamento del proprio stato di salute. risalente ad oltre 10 anni prima.
In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, ritiene questo giudicante che le somme richieste dall' con nota del 1.08.2023 debbano essere CP_1 dichiarate irripetibili, stante l'affidamento incolpevole dell'odierna ricorrente.
4 Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara che la ricorrente non deve restituire all' la somma di €.100.742,31 CP_1 richiesta con nota del 01/08/2023;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore dei procuratori CP_1 antistatari della ricorrente, che si liquidano in €.4.201,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 11/12/2025
Il Giudice
GI Busoli
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