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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/12/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7343/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 al viale Michelangelo, 8, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cozzolino e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data 16.10.2024, parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato, in data 17.04.2023, alla competente domanda di riconoscimento del previsto requisito Controparte_2
sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile.
Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che, confermando il giudizio espresso in sede amministrativa, riconosceva l'istante invalido nella misura del 100%, ma che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta l'integrazione della consulenza, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Invero, a seguito di integrazione della perizia medico-legale, depositata in data 16.10.2025, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – indicati Persona_1 dettagliatamente nella perizia depositata in sede di ATP, da intendersi qui integralmente trascritti;
essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 100% (CENTO PER CENTO), confermando il giudizio espresso dallo stesso consulente in fase di ATP. Come già evidenziato in tale fase, tuttavia, tali patologie, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, non rappresentano requisito sanitario idoneo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento previsto dalla legge n. 18/1980.
Ed, invero, il CTU osserva che “il sottoscritto deve correttamente prendere atto di non aver riportato nella elencazione temporale della documentazione medica prodotta dal ricorrente il referto del esame Tac dell' dallo stesso praticato presso il Presidio Ospedaliero “Melorio” di Santa Per_2
IA Capua Vetere, benché fosse stato regolarmente depositato nel fascicolo telematico successivamente all'accettazione dell'incarico peritale. Su tale involontaria approssimazione
l'avvocato Cozzolino fonda il suo dissenso alle conclusioni medico-legali cui il sottoscritto ctu era giunto mostrando, egli, di non aver correttamente interpretato quanto nella relazione della tac veniva stigmatizzato. Il referto della tac dell'encefalo, datato 21/12/2023, riporta una condizione che in termini medici è stata compendiata come “… fine e diffusa granulosità parenchimale per sofferenza di circolo ... aumento degli spazi liquorali per atrofia cortico-sottocorticale”. Di queste espressioni mediche ci si appresta a fornire adeguate spiegazioni chiarendo che con tale terminologia gli specialisti radiologi riassumono quelle condizioni di modificazione strutturale del cervello riconducibili a diverse cause, prima delle quali l'età avanzata, oltre che a condizioni di ipoafflusso emetico e/o malattie neurodegenerative. Ne consegue che questo riscontro radiologico non può, e non deve, rappresentare il punto di arrivo di una diagnosi clinica bensì costituire un reperto che deve necessariamente integrarsi con quanto emergente dalla criticità sintomatologica della malattia neurologica con la quale fondersi per prospettare, qualora ritenuto necessario, un protocollo terapeutico-farmacologico rivolto sia al controllo dei sintomi quanto, più spesso, alla causa eziopatogenetica che ne è alla base. In altre parole, nel caso del ricorrente, potendosi escludere patologie cerebrali di natura infiammatoria o tumorale, la causa è da probabilmente da ricercare in una alterazione strutturale delle cellule nervose di tipo gliotico che generalmente rappresentano un fenomeno privo di significato clinico. Esse, infatti, rappresentano un processo riparativo che una categoria di cellule del sistema nervoso centrale, gli astrociti, cellule del sistema nervoso che sostengono e nutrono i neuroni mette in atto, mediante la formazione di una cicatrice, in seguito ad un insulto o danno che colpisce lo stesso sistema nervoso centrale. Pur con la necessità di ripetersi, le cause determinanti un siffatto processo ripartivo possono essere molteplici, infiammatoria, traumatica, episodi emicranici particolarmente importanti, sofferenza alla nascita che provochi danni encefalici di lieve entità, ma presumibilmente nel ricorrente riconoscono come primum movens l'origine vascolare, assolutamente non sporadiche in un soggetto come il ricorrente 86enne. In un momento così avanti nella vita di un soggetto è fisiologico che anche il tessuto nervoso, così come tutti gli altri tessuti, tende ad invecchiare, con segni maggiori se nello stesso soggetto coesistono fattori predisponenti e catalizzanti l'invecchiamento. A livello microscopico le alterazioni funzionali si caratterizzano di una deplezione neuronale, degenerazioni assonali, mieliniche e dendritiche, accumuli intra- ed extra-cellulari di materiale abnorme e gliosi sostitutiva, come le immagini alla RMN del ricorrente dimostrano. Solamente se tali aree diventano estese, numerose ed associate a sintomatologia deficitaria neurologica rappresentano motivo di ulteriore indagine. L'ulteriore elemento relazionato nella tac dell'encefalo è l'aumento degli spazi liquorali per atrofia cortico-sottocorticale. Si tratta di una dilatazione degli spazi che contengono il liquido cefalorachidiano nella base e nella volta del cervello. In generale questo fenomeno è noto come atrofia cerebrale e può essere dovuto a diversi fattori, compresi l'invecchiamento, malattie neurodegenerative
o altri disturbi neurologici. quindi in alcune situazioni non è per forza patologico. In tale relazione il sistema ventricolare, che è parte del sistema che produce e fa circolare il liquido cefalorachidiano nel cervello, sembra invece nei limiti, ossia non risulta essere dilatato rappresentando un segnale positivo, perché una dilatazione eccessiva dei ventricoli può generare vari sintomi e problemi neurologici. Riassumendo, e concludendo, occorre acquisire per corretta informazione che i dati radiologici, di per sé non patognomonici di involuzione cerebrale patologica, devono essere compendiati nel contesto del quadro clinico con le condizioni di salute neurologica complessiva. A tal proposito giova prendere atto quanto in pari data, 28 dicembre 2023, la relazione medicolegale Asl Caserta, tra l'altro, riportava
“… deficit cognitivo moderato … ridotte le autonomie adl 4/6, iadl 1/8”. È conveniente, a conclusione, un breve riepilogo sul significato dei test neurofunzionali somministrati al ricorrente.
La ADL, acronimo dell'inglese Activities of Daily Living = Attività della Vita Quotidiana, è particolarmente utile in quanto prende in considerazione le funzioni basali quotidiane di un individuo nel proprio ambiente domestico;
ossia valuta singole attività quali il lavarsi, il vestirsi, lo spostarsi, la continenza sfinteriale e l'autonomia in toilette e l'alimentazione. La scala di valutazione IADL, acronimo dell'inglese Instrumental Activities of Daily Living = Attività Strumentali della Vita
Quotidiana, enfatizza le funzioni più elementari analizzando quelle più complesse e che condizionano comunque l'autonomia personale come usare il telefono, usare i mezzi pubblici, gestire il denaro, utilizzare responsabilmente i farmaci, preparare i pasti, governare la casa, ecc. Delle due la prima,
ADL, rende maggiormente l'idea di quanto il soggetto sia autonomo o dipendente da terze persone per lo svolgimento delle attività quotidiane, Per entrambe le scale di valutazione, più basso è il punteggio finale, scaturito dalla sommatoria di un punteggio attribuito alle singole voci (1 o 0), maggiore è il bisogno di assistenza del soggetto. Tale bisogno pertanto deve scaturire da una attenta analisi di tutte le singole voci, ossia dal complesso degli atti nel loro insieme, e non solo ad uno o due di essi. Nel ricorrente la scala ADL il punteggio finale si attesta a 4/6 fornendo una chiara interpretazione delle necessità del ricorrente, ossia parziale e non continua per richiedere l'assistenza di un caregiver. Non può, e soprattutto non può essere svilito e/o ignorato quanto al primo accesso il ricorrente ha mostrato di sé, ossia capace di deambulare autonomamente seppur servendosi di un sostegno monolaterale di bastone. Altresì non necessitante di aiuto altrui per gestire in sicurezza i trasferimenti posturali resi necessari per consentire lo svolgimento della visita medica. Se tale erano
i dati compendianti la conservata efficienza del sistema muscolo-scheltrico, seppur con le aspettate limitazioni funzionali legate all'età, il ricorrente è apparso vigile, lucido, ben orientato nello spazio e nel tempo e verso la propria e altrui persone con disponendo di un eloquio nella norma. Pertanto, poiché il riconoscimento della l'indennità economica dell'accompagnamento, così come sancito dalle vigenti Leggi che ne prevedono il riconoscimento nei casi in cui si constata l'impossibilità alla deambulazione autonoma e/o alla necessita di assistenza continua non sussistendo le condizioni per
l'espletamento in autonomia dei comuni atti quotidiani della vita, e ponderato che nel caso in questione il ricorrente non versa in nessuna delle due condizioni, così come stigmatizzato nella relazione peritale e sintetizzato nella diagnosi conclusiva, VASCULOPATIA CEREBRALE
CRONICA DA DEFICIT PERFUSIVO A INIZIALE IMPEGNO FUNZIONALE,
CARDIOPATIA SCLEROIPERTENSIVA IN BUON CONTROLLO EMODINAMICO CON
CINESI GLOBALE AI LIMITI INFERIORI DELLA NORMA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE
A MODERATA INCIDENZA FUNZIONALE, ANEMIA DI NDD, è da ritenere INVALIDO
ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE
FUNZIONI ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETÀ (L.509/88) GRAVE 100%” (cfr. integrazione della perizia).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione, ha preso in considerazione tutte le patologie sofferte dal ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, nonché individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5.2.1992.
Del tutto infondato risulta, pertanto, il motivo di opposizione proposto dalla ricorrente.
Con riguardo alle censure mosse alle conclusioni del CTU, va, infatti, osservato che motivo di opposizione è la valutazione delle patologie del ricorrente ed, in particolare, della patologia neurologica, che parte ricorrente asserisce sia stata trascurata o, comunque, sottostimata dal consulente nonché di “elementi documentali di indubbia rilevanza, conclusivamente espunti dal computo deterministico - valutativo del quadro patologico, gravemente invalidante, da cui è affetto il ricorrente” (cfr. ricorso).
Va, tuttavia, evidenziato che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il CTU, in sede di integrazione, nel riconoscere di aver involontariamente omesso di valutare il referto dell'esame Tac dell'encefalo effettuato in data 21.12.2023 dal ricorrente presso il Presidio
Ospedaliero “Melorio” di Santa IA Capua Vetere, ha precisato che “questo riscontro radiologico non può, e non deve, rappresentare il punto di arrivo di una diagnosi clinica bensì costituire un reperto che deve necessariamente integrarsi con quanto emergente dalla criticità sintomatologica della malattia neurologica con la quale fondersi per prospettare, qualora ritenuto necessario, un protocollo terapeutico-farmacologico rivolto sia al controllo dei sintomi quanto, più spesso, alla causa eziopatogenetica che ne è alla base”, dovendosi, invero, tener conto altresì delle condizioni di salute neurologica complessiva, come risultanti all'esito dell'esame obiettivo.
Sul punto, il CTU ha, infatti, sottolineato che “quanto al primo accesso il ricorrente ha mostrato di sé, ossia capace di deambulare autonomamente seppur servendosi di un sostegno monolaterale di bastone. Altresì non necessitante di aiuto altrui per gestire in sicurezza i trasferimenti posturali resi necessari per consentire lo svolgimento della visita medica. Se tale erano i dati compendianti la conservata efficienza del sistema muscolo-scheltrico, seppur con le aspettate limitazioni funzionali legate all'età, il ricorrente è apparso vigile, lucido, ben orientato nello spazio e nel tempo e verso la propria e altrui persone con disponendo di un eloquio nella norma”.
Conseguentemente, appare quantomeno contraddittorio affermare che il CTU abbia omesso di valutare – o, comunque, sottostimato – la patologia richiamata.
Al riguardo, va, del resto, rilevato che, agli atti, non vi è neppure nuova documentazione comprovante un peggioramento delle condizioni dell'istante.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questa giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.,
10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Con riguardo all'indennità di accompagnamento, non si dimentichi, del resto, che la stessa
è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione. La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza
(così Cass. 2005/88).
In proposito, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, né una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (così Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche. Si veda, altresì, Cass. n. 14293 del 18/12/1999, secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto, l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano. In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, in caso di semplici difficoltà deambulatorie (cfr. deambulazione a piccoli passi) l'orientamento costante della Corte di Cassazione è nel senso di interpretare la legge nel senso che la stessa necessita “la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). (Cass. n. 15882/2015).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
La qualità delle parti induce a compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 12.12.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7343/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 al viale Michelangelo, 8, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cozzolino e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli ed Itala de Benedictis e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, CP_1
Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data 16.10.2024, parte ricorrente in epigrafe, esponeva di aver presentato, in data 17.04.2023, alla competente domanda di riconoscimento del previsto requisito Controparte_2
sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile.
Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che, confermando il giudizio espresso in sede amministrativa, riconosceva l'istante invalido nella misura del 100%, ma che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposta l'integrazione della consulenza, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione della giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, è l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale. Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 cpc e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP, dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Tanto premesso, nel merito, la domanda è infondata, non sussistendo le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata dall'odierno ricorrente.
Invero, a seguito di integrazione della perizia medico-legale, depositata in data 16.10.2025, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – indicati Persona_1 dettagliatamente nella perizia depositata in sede di ATP, da intendersi qui integralmente trascritti;
essi, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità pari al 100% (CENTO PER CENTO), confermando il giudizio espresso dallo stesso consulente in fase di ATP. Come già evidenziato in tale fase, tuttavia, tali patologie, considerate altresì le contestazioni sollevate in sede di opposizione, non rappresentano requisito sanitario idoneo ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento previsto dalla legge n. 18/1980.
Ed, invero, il CTU osserva che “il sottoscritto deve correttamente prendere atto di non aver riportato nella elencazione temporale della documentazione medica prodotta dal ricorrente il referto del esame Tac dell' dallo stesso praticato presso il Presidio Ospedaliero “Melorio” di Santa Per_2
IA Capua Vetere, benché fosse stato regolarmente depositato nel fascicolo telematico successivamente all'accettazione dell'incarico peritale. Su tale involontaria approssimazione
l'avvocato Cozzolino fonda il suo dissenso alle conclusioni medico-legali cui il sottoscritto ctu era giunto mostrando, egli, di non aver correttamente interpretato quanto nella relazione della tac veniva stigmatizzato. Il referto della tac dell'encefalo, datato 21/12/2023, riporta una condizione che in termini medici è stata compendiata come “… fine e diffusa granulosità parenchimale per sofferenza di circolo ... aumento degli spazi liquorali per atrofia cortico-sottocorticale”. Di queste espressioni mediche ci si appresta a fornire adeguate spiegazioni chiarendo che con tale terminologia gli specialisti radiologi riassumono quelle condizioni di modificazione strutturale del cervello riconducibili a diverse cause, prima delle quali l'età avanzata, oltre che a condizioni di ipoafflusso emetico e/o malattie neurodegenerative. Ne consegue che questo riscontro radiologico non può, e non deve, rappresentare il punto di arrivo di una diagnosi clinica bensì costituire un reperto che deve necessariamente integrarsi con quanto emergente dalla criticità sintomatologica della malattia neurologica con la quale fondersi per prospettare, qualora ritenuto necessario, un protocollo terapeutico-farmacologico rivolto sia al controllo dei sintomi quanto, più spesso, alla causa eziopatogenetica che ne è alla base. In altre parole, nel caso del ricorrente, potendosi escludere patologie cerebrali di natura infiammatoria o tumorale, la causa è da probabilmente da ricercare in una alterazione strutturale delle cellule nervose di tipo gliotico che generalmente rappresentano un fenomeno privo di significato clinico. Esse, infatti, rappresentano un processo riparativo che una categoria di cellule del sistema nervoso centrale, gli astrociti, cellule del sistema nervoso che sostengono e nutrono i neuroni mette in atto, mediante la formazione di una cicatrice, in seguito ad un insulto o danno che colpisce lo stesso sistema nervoso centrale. Pur con la necessità di ripetersi, le cause determinanti un siffatto processo ripartivo possono essere molteplici, infiammatoria, traumatica, episodi emicranici particolarmente importanti, sofferenza alla nascita che provochi danni encefalici di lieve entità, ma presumibilmente nel ricorrente riconoscono come primum movens l'origine vascolare, assolutamente non sporadiche in un soggetto come il ricorrente 86enne. In un momento così avanti nella vita di un soggetto è fisiologico che anche il tessuto nervoso, così come tutti gli altri tessuti, tende ad invecchiare, con segni maggiori se nello stesso soggetto coesistono fattori predisponenti e catalizzanti l'invecchiamento. A livello microscopico le alterazioni funzionali si caratterizzano di una deplezione neuronale, degenerazioni assonali, mieliniche e dendritiche, accumuli intra- ed extra-cellulari di materiale abnorme e gliosi sostitutiva, come le immagini alla RMN del ricorrente dimostrano. Solamente se tali aree diventano estese, numerose ed associate a sintomatologia deficitaria neurologica rappresentano motivo di ulteriore indagine. L'ulteriore elemento relazionato nella tac dell'encefalo è l'aumento degli spazi liquorali per atrofia cortico-sottocorticale. Si tratta di una dilatazione degli spazi che contengono il liquido cefalorachidiano nella base e nella volta del cervello. In generale questo fenomeno è noto come atrofia cerebrale e può essere dovuto a diversi fattori, compresi l'invecchiamento, malattie neurodegenerative
o altri disturbi neurologici. quindi in alcune situazioni non è per forza patologico. In tale relazione il sistema ventricolare, che è parte del sistema che produce e fa circolare il liquido cefalorachidiano nel cervello, sembra invece nei limiti, ossia non risulta essere dilatato rappresentando un segnale positivo, perché una dilatazione eccessiva dei ventricoli può generare vari sintomi e problemi neurologici. Riassumendo, e concludendo, occorre acquisire per corretta informazione che i dati radiologici, di per sé non patognomonici di involuzione cerebrale patologica, devono essere compendiati nel contesto del quadro clinico con le condizioni di salute neurologica complessiva. A tal proposito giova prendere atto quanto in pari data, 28 dicembre 2023, la relazione medicolegale Asl Caserta, tra l'altro, riportava
“… deficit cognitivo moderato … ridotte le autonomie adl 4/6, iadl 1/8”. È conveniente, a conclusione, un breve riepilogo sul significato dei test neurofunzionali somministrati al ricorrente.
La ADL, acronimo dell'inglese Activities of Daily Living = Attività della Vita Quotidiana, è particolarmente utile in quanto prende in considerazione le funzioni basali quotidiane di un individuo nel proprio ambiente domestico;
ossia valuta singole attività quali il lavarsi, il vestirsi, lo spostarsi, la continenza sfinteriale e l'autonomia in toilette e l'alimentazione. La scala di valutazione IADL, acronimo dell'inglese Instrumental Activities of Daily Living = Attività Strumentali della Vita
Quotidiana, enfatizza le funzioni più elementari analizzando quelle più complesse e che condizionano comunque l'autonomia personale come usare il telefono, usare i mezzi pubblici, gestire il denaro, utilizzare responsabilmente i farmaci, preparare i pasti, governare la casa, ecc. Delle due la prima,
ADL, rende maggiormente l'idea di quanto il soggetto sia autonomo o dipendente da terze persone per lo svolgimento delle attività quotidiane, Per entrambe le scale di valutazione, più basso è il punteggio finale, scaturito dalla sommatoria di un punteggio attribuito alle singole voci (1 o 0), maggiore è il bisogno di assistenza del soggetto. Tale bisogno pertanto deve scaturire da una attenta analisi di tutte le singole voci, ossia dal complesso degli atti nel loro insieme, e non solo ad uno o due di essi. Nel ricorrente la scala ADL il punteggio finale si attesta a 4/6 fornendo una chiara interpretazione delle necessità del ricorrente, ossia parziale e non continua per richiedere l'assistenza di un caregiver. Non può, e soprattutto non può essere svilito e/o ignorato quanto al primo accesso il ricorrente ha mostrato di sé, ossia capace di deambulare autonomamente seppur servendosi di un sostegno monolaterale di bastone. Altresì non necessitante di aiuto altrui per gestire in sicurezza i trasferimenti posturali resi necessari per consentire lo svolgimento della visita medica. Se tale erano
i dati compendianti la conservata efficienza del sistema muscolo-scheltrico, seppur con le aspettate limitazioni funzionali legate all'età, il ricorrente è apparso vigile, lucido, ben orientato nello spazio e nel tempo e verso la propria e altrui persone con disponendo di un eloquio nella norma. Pertanto, poiché il riconoscimento della l'indennità economica dell'accompagnamento, così come sancito dalle vigenti Leggi che ne prevedono il riconoscimento nei casi in cui si constata l'impossibilità alla deambulazione autonoma e/o alla necessita di assistenza continua non sussistendo le condizioni per
l'espletamento in autonomia dei comuni atti quotidiani della vita, e ponderato che nel caso in questione il ricorrente non versa in nessuna delle due condizioni, così come stigmatizzato nella relazione peritale e sintetizzato nella diagnosi conclusiva, VASCULOPATIA CEREBRALE
CRONICA DA DEFICIT PERFUSIVO A INIZIALE IMPEGNO FUNZIONALE,
CARDIOPATIA SCLEROIPERTENSIVA IN BUON CONTROLLO EMODINAMICO CON
CINESI GLOBALE AI LIMITI INFERIORI DELLA NORMA, ARTROSI POLIDISTRETTUALE
A MODERATA INCIDENZA FUNZIONALE, ANEMIA DI NDD, è da ritenere INVALIDO
ULTRASESSANTACINQUENNE CON DIFFICOLTÀ PERSISTENTI A SVOLGERE LE
FUNZIONI ED I COMPITI PROPRI DELLA SUA ETÀ (L.509/88) GRAVE 100%” (cfr. integrazione della perizia).
Orbene, rileva la giudicante come le conclusioni cui giunge il CTU in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Infatti, il CTU, con adeguata motivazione, ha preso in considerazione tutte le patologie sofferte dal ricorrente, valutando compiutamente tutta la documentazione sanitaria in atti, nonché individuando correttamente i codici di riferimento e le relative percentuali di invalidità ai sensi del D.M. 5.2.1992.
Del tutto infondato risulta, pertanto, il motivo di opposizione proposto dalla ricorrente.
Con riguardo alle censure mosse alle conclusioni del CTU, va, infatti, osservato che motivo di opposizione è la valutazione delle patologie del ricorrente ed, in particolare, della patologia neurologica, che parte ricorrente asserisce sia stata trascurata o, comunque, sottostimata dal consulente nonché di “elementi documentali di indubbia rilevanza, conclusivamente espunti dal computo deterministico - valutativo del quadro patologico, gravemente invalidante, da cui è affetto il ricorrente” (cfr. ricorso).
Va, tuttavia, evidenziato che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il CTU, in sede di integrazione, nel riconoscere di aver involontariamente omesso di valutare il referto dell'esame Tac dell'encefalo effettuato in data 21.12.2023 dal ricorrente presso il Presidio
Ospedaliero “Melorio” di Santa IA Capua Vetere, ha precisato che “questo riscontro radiologico non può, e non deve, rappresentare il punto di arrivo di una diagnosi clinica bensì costituire un reperto che deve necessariamente integrarsi con quanto emergente dalla criticità sintomatologica della malattia neurologica con la quale fondersi per prospettare, qualora ritenuto necessario, un protocollo terapeutico-farmacologico rivolto sia al controllo dei sintomi quanto, più spesso, alla causa eziopatogenetica che ne è alla base”, dovendosi, invero, tener conto altresì delle condizioni di salute neurologica complessiva, come risultanti all'esito dell'esame obiettivo.
Sul punto, il CTU ha, infatti, sottolineato che “quanto al primo accesso il ricorrente ha mostrato di sé, ossia capace di deambulare autonomamente seppur servendosi di un sostegno monolaterale di bastone. Altresì non necessitante di aiuto altrui per gestire in sicurezza i trasferimenti posturali resi necessari per consentire lo svolgimento della visita medica. Se tale erano i dati compendianti la conservata efficienza del sistema muscolo-scheltrico, seppur con le aspettate limitazioni funzionali legate all'età, il ricorrente è apparso vigile, lucido, ben orientato nello spazio e nel tempo e verso la propria e altrui persone con disponendo di un eloquio nella norma”.
Conseguentemente, appare quantomeno contraddittorio affermare che il CTU abbia omesso di valutare – o, comunque, sottostimato – la patologia richiamata.
Al riguardo, va, del resto, rilevato che, agli atti, non vi è neppure nuova documentazione comprovante un peggioramento delle condizioni dell'istante.
Ritiene, pertanto, la giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Ebbene, al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, ritiene la giudicante come la relazione del CTU appaia ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure, così come non appare idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente la documentazione sanitaria depositata in atti;
pertanto, questa giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass.,
10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Al riguardo, deve anche osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del CTU hanno, infatti, una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del
20/02/2009).
Con riguardo all'indennità di accompagnamento, non si dimentichi, del resto, che la stessa
è una prestazione che viene riconosciuta, come dice la stessa parola, a coloro che per sopravvivere hanno bisogno dell'aiuto del prossimo e non a coloro che hanno difficoltà nella vita di relazione e/o nella deambulazione. La situazione di non autosufficienza richiesta dall'art. 1 della legge 18/80 per godere della indennità di accompagnamento è caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza
(così Cass. 2005/88).
In proposito, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che, ai fini della valutazione delle condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 (nel testo modificato dalla L. 21 novembre 988, n. 508, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento (impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza) per la sussistenza del diritto è necessario che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza continua assistenza o che si trovi nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
infatti le norme di cui alla L. n. 18 del 1988, art. 1 e alla
L. n. 508 del 1988, art. 1 con l'uso degli aggettivi qualificativi "continua" e "permanente" intendono precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita deve essere assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, né una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita (così Cass. n. 15663/2010 in motivazione che richiama anche. Si veda, altresì, Cass. n. 14293 del 18/12/1999, secondo cui deve escludersi la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto, l'invalido civile non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano. In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, in caso di semplici difficoltà deambulatorie (cfr. deambulazione a piccoli passi) l'orientamento costante della Corte di Cassazione è nel senso di interpretare la legge nel senso che la stessa necessita “la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). (Cass. n. 15882/2015).
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
La qualità delle parti induce a compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V., 12.12.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico