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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 16496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16496/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LUCA' SANDRA che li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
VENARIA REALE il 06/06/2009.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/12/2009. Per_1
Con ricorso depositato il 05/07/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori (la residenza Per_1 anagrafica resterà in futuro presso la madre).
DISPONE che i genitori prendano di comune accordo le decisioni riguardanti la figlia ed inerenti la sua istruzione, l'educazione e la salute tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la responsabilità separatamente per il periodo in cui avrà la figlia con sé limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che la minore trascorra sostanzialmente pari tempo con la madre e con il padre secondo i loro liberi accordi o, in caso di disaccordo, indicativamente secondo il seguente calendario: sulla base del mese, ogni genitore terrà con sé la minore due settimane - alternando le settimane (es: prima e terza settimana con il padre;
seconda e quarta con la madre e così via).
DISPONE che le festività siano così suddivise:
1. Natale: 25 dicembre – 31 dicembre con la madre / 01 gennaio – 06 gennaio con il padre (anni alterni); la minore trascorrerà il 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il 25 dicembre;
2. Pasqua: durante la vacanza scolastica (con Pasqua e Pasquetta) con lo stesso genitore ad anni alterni;
3. Vacanze Estive: due settimane con ciascun genitore (anche non consecutive) nel periodo di chiusura della scuola o in ogni caso tra giugno e settembre, da concordarsi entro il 31.05.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a comunicare eventuali assenze, ritardi o modifiche al calendario con un congruo preavviso all'altro genitore.
pagina 2 di 3 DISPONE che i genitori si occupino direttamente del mantenimento ordinario e straordinario della figlia quando la tengano con loro, con il solo impegno di rimborso reciproco delle spese straordinarie Per_1 che sostengano.
DISPONE che, in merito alle spese straordinarie, i coniugi si facciano carico delle stesse nella seguente misura: padre 40% - madre 60%; i coniugi dichiarano di conoscere il Protocollo siglato dal Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 15/3/2016 cui fanno espresso riferimento per la natura delle spese e per la loro concertazione.
PRENDE ATTO che la figlia minore sarà da considerarsi a carico della madre nella misura del 100% con ogni conseguenza in relazione a detrazioni e A.U.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16496/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LUCA' SANDRA che li rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
VENARIA REALE il 06/06/2009.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 09/12/2009. Per_1
Con ricorso depositato il 05/07/2024, i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore sia affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori (la residenza Per_1 anagrafica resterà in futuro presso la madre).
DISPONE che i genitori prendano di comune accordo le decisioni riguardanti la figlia ed inerenti la sua istruzione, l'educazione e la salute tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni mentre ciascuno eserciterà la responsabilità separatamente per il periodo in cui avrà la figlia con sé limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che la minore trascorra sostanzialmente pari tempo con la madre e con il padre secondo i loro liberi accordi o, in caso di disaccordo, indicativamente secondo il seguente calendario: sulla base del mese, ogni genitore terrà con sé la minore due settimane - alternando le settimane (es: prima e terza settimana con il padre;
seconda e quarta con la madre e così via).
DISPONE che le festività siano così suddivise:
1. Natale: 25 dicembre – 31 dicembre con la madre / 01 gennaio – 06 gennaio con il padre (anni alterni); la minore trascorrerà il 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il 25 dicembre;
2. Pasqua: durante la vacanza scolastica (con Pasqua e Pasquetta) con lo stesso genitore ad anni alterni;
3. Vacanze Estive: due settimane con ciascun genitore (anche non consecutive) nel periodo di chiusura della scuola o in ogni caso tra giugno e settembre, da concordarsi entro il 31.05.
PRENDE ATTO che i genitori si impegnano a comunicare eventuali assenze, ritardi o modifiche al calendario con un congruo preavviso all'altro genitore.
pagina 2 di 3 DISPONE che i genitori si occupino direttamente del mantenimento ordinario e straordinario della figlia quando la tengano con loro, con il solo impegno di rimborso reciproco delle spese straordinarie Per_1 che sostengano.
DISPONE che, in merito alle spese straordinarie, i coniugi si facciano carico delle stesse nella seguente misura: padre 40% - madre 60%; i coniugi dichiarano di conoscere il Protocollo siglato dal Tribunale di Torino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 15/3/2016 cui fanno espresso riferimento per la natura delle spese e per la loro concertazione.
PRENDE ATTO che la figlia minore sarà da considerarsi a carico della madre nella misura del 100% con ogni conseguenza in relazione a detrazioni e A.U.
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e, quindi, di rinunciare all'assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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