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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 13/01/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2512/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Via N. Fabrizi Snc 96010 Priolo Gargallo SR
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3510/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3636 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Siracusa con sentenza n. 3510/2022 ha dichiarato il difetto di legittimazione di Ricorrente_1 nel ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad IMU 2013 del Comune di Priolo Gargallo.
Ha interposto appello la contribuente deducendo, in via preliminare, la violazione del contraddittorio in primo grado, avendo il Giudice sollevato e deciso d'ufficio una questione, quella della legittimazione della ricorrente, senza sottoporla preventivamente alle parti.
Il Comune di Priolo Gargallo si è costituito in giudizio e ne ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Come è noto, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cassazione, Sentenza 9 gennaio 2024, n. 822).
Orbene, la legittimazione processuale riguarda l'essere la persona "giusta" per agire o essere convenuta in giudizio, basandosi sulla mera prospettazione della domanda, e il suo difetto è rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado, senza preclusioni;
mentre l'effettiva titolarità del diritto attiene al merito della causa e alla sua fondatezza, e la sua contestazione è una "mera difesa" che può essere sollevata dal convenuto, sebbene il giudice possa rilevarla d'ufficio se emerge dagli atti. La legittimazione è una questione di "diritto", verificata sulla base di quanto affermato, mentre la titolarità è una questione di "fatto" che richiede prove.
In effetti, l'odierna appellante ha rivendicato nel ricorso originario la propria qualità di erede del marito Nominativo_1 e, quindi, la propria legittimazione ad agire, quello che i primi giudici hanno ritenuto carente è la effettiva titolarità della qualità rivendicata, per assenza di prove.
La questione, pertanto, si presenta come questione di mero fatto o, al limite, mista di diritto e di fatto.
Da ciò consegue che averla sollevata e decisa d'ufficio, senza la preventiva sottoposizione alle parti, costituisce una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, ricadente nella sanzione di nullità della sentenza cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. e rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n.
546/1992.
Assorbito ogni altro motivo, domanda ed eccezione formulati dalle parti.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 8, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio, il quale provvederà alla regolazione delle spese anche per il presente grado.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
NO ZI
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2512/2023 depositato il 08/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Via N. Fabrizi Snc 96010 Priolo Gargallo SR
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3510/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 20/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3636 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Siracusa con sentenza n. 3510/2022 ha dichiarato il difetto di legittimazione di Ricorrente_1 nel ricorso avverso l'avviso di accertamento in epigrafe, relativo ad IMU 2013 del Comune di Priolo Gargallo.
Ha interposto appello la contribuente deducendo, in via preliminare, la violazione del contraddittorio in primo grado, avendo il Giudice sollevato e deciso d'ufficio una questione, quella della legittimazione della ricorrente, senza sottoporla preventivamente alle parti.
Il Comune di Priolo Gargallo si è costituito in giudizio e ne ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza dell'8 gennaio 2026, udito il Presidente relatore ed assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Come è noto, l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (Cassazione, Sentenza 9 gennaio 2024, n. 822).
Orbene, la legittimazione processuale riguarda l'essere la persona "giusta" per agire o essere convenuta in giudizio, basandosi sulla mera prospettazione della domanda, e il suo difetto è rilevabile d'ufficio e in ogni stato e grado, senza preclusioni;
mentre l'effettiva titolarità del diritto attiene al merito della causa e alla sua fondatezza, e la sua contestazione è una "mera difesa" che può essere sollevata dal convenuto, sebbene il giudice possa rilevarla d'ufficio se emerge dagli atti. La legittimazione è una questione di "diritto", verificata sulla base di quanto affermato, mentre la titolarità è una questione di "fatto" che richiede prove.
In effetti, l'odierna appellante ha rivendicato nel ricorso originario la propria qualità di erede del marito Nominativo_1 e, quindi, la propria legittimazione ad agire, quello che i primi giudici hanno ritenuto carente è la effettiva titolarità della qualità rivendicata, per assenza di prove.
La questione, pertanto, si presenta come questione di mero fatto o, al limite, mista di diritto e di fatto.
Da ciò consegue che averla sollevata e decisa d'ufficio, senza la preventiva sottoposizione alle parti, costituisce una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, ricadente nella sanzione di nullità della sentenza cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. e rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n.
546/1992.
Assorbito ogni altro motivo, domanda ed eccezione formulati dalle parti.
P.Q.M.
La CGT di secondo grado della Sicilia, Sez. 8, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, annulla la sentenza impugnata e rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio, il quale provvederà alla regolazione delle spese anche per il presente grado.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
NO ZI