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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/12/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3933 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/10/2025 da: 1) , nato ad [...], il [...] e residente a [...]
Vallona n. 15/B, C.F. C.F._1
2) , nata a [...] al Tagliamento (PN), il 15.01.1959 e residente in [...]Parte_2
CI (PN), Via Fratte n. 57, C.F. C.F._2 entrambi con l'Avv. Rosanna ROVERE, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fiume Veneto (PN) in data 6/9/80 (registri atti di matrimonio - anno 1980 atto n. 27 parte 2 serie A) in regime di comunione dei beni e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la separazione personale tra i signori e;
Parte_1 Parte_2
2. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nessun assegno di mantenimento sarà dovuto l'uno nei confronti dell'altra.
3. Il signor , a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, si obbliga a Parte_1 cedere alla signora le proprietà immobiliari costituite dalla casa di abitazione e dai terreni Pt_2 adiacenti, siti in Comune di ZA CI (PN), così distinti catastalmente: Comune di ZA CI (PN), Via Fratte n. 57 Piano T-1-2 a) Foglio 13, Particella 86, Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 10 vani, Rendita € 645,57; b) Foglio 13, Particella 277, Partita 12926, Reddito dominicale € 2,19, agrario € 1,23, vigneto di classe 1, superficie 170 mq;
c) Foglio 13, Particella 336, Partita 9085, Reddito dominicale € 25,82, agrario € 14,46, vigneto di classe 1, superficie 2000 mq.
4. Le parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni economiche e patrimoniali tra le stesse pendenti e di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
5. Le spese del procedimento di separazione saranno a carico del signor Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi tra e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in Fiume Veneto (PN) in data 6/9/80.
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Nulla sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiume Veneto (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale (registri atti di matrimonio - anno 1980 atto n. 27 parte 2 serie A). 5) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/10/2025 da: 1) , nato ad [...], il [...] e residente a [...]
Vallona n. 15/B, C.F. C.F._1
2) , nata a [...] al Tagliamento (PN), il 15.01.1959 e residente in [...]Parte_2
CI (PN), Via Fratte n. 57, C.F. C.F._2 entrambi con l'Avv. Rosanna ROVERE, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Fiume Veneto (PN) in data 6/9/80 (registri atti di matrimonio - anno 1980 atto n. 27 parte 2 serie A) in regime di comunione dei beni e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/10/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiararsi la separazione personale tra i signori e;
Parte_1 Parte_2
2. Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti per cui nessun assegno di mantenimento sarà dovuto l'uno nei confronti dell'altra.
3. Il signor , a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile, si obbliga a Parte_1 cedere alla signora le proprietà immobiliari costituite dalla casa di abitazione e dai terreni Pt_2 adiacenti, siti in Comune di ZA CI (PN), così distinti catastalmente: Comune di ZA CI (PN), Via Fratte n. 57 Piano T-1-2 a) Foglio 13, Particella 86, Cat. A/3, Classe 2, Consistenza 10 vani, Rendita € 645,57; b) Foglio 13, Particella 277, Partita 12926, Reddito dominicale € 2,19, agrario € 1,23, vigneto di classe 1, superficie 170 mq;
c) Foglio 13, Particella 336, Partita 9085, Reddito dominicale € 25,82, agrario € 14,46, vigneto di classe 1, superficie 2000 mq.
4. Le parti dichiarano di aver risolto tutte le questioni economiche e patrimoniali tra le stesse pendenti e di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
5. Le spese del procedimento di separazione saranno a carico del signor Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi tra e Parte_1 Parte_3 che hanno contratto matrimonio in Fiume Veneto (PN) in data 6/9/80.
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Nulla sulle spese.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiume Veneto (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale (registri atti di matrimonio - anno 1980 atto n. 27 parte 2 serie A). 5) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini