TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2848
TAR
Ordinanza collegiale 24 settembre 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere/Violazione di legge (artt. 10, 11, 39, 43 TULPS)

    Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione dell'affidabilità del soggetto per la detenzione di armi non richieda necessariamente una condanna penale o la sussistenza di misure di pubblica sicurezza, ma sia sufficiente una valutazione discrezionale dell'amministrazione basata su circostanze che non denotano una 'buona condotta'. Il porto d'armi non è un diritto assoluto e l'interesse pubblico alla sicurezza prevale su quello del privato. La discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza è ampia e sindacabile solo per irragionevolezza o illogicità manifesta, che non ricorrono nel caso di specie. Inoltre, l'istanza di riesame è stata presentata troppo presto rispetto all'emissione del divieto originale.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 L. 241/90 (omessa indicazione autorità a cui ricorrere e termine)

    La censura è stata ritenuta irricevibile in quanto attinente a un provvedimento risalente nel tempo e non impugnato nei termini. La decisione si concentra sull'infondatezza del ricorso nel merito.

  • Rigettato
    Ragionevole decorso del tempo e nuovi elementi a discarico (sentenza di separazione)

    La sentenza di separazione è stata emessa in epoca successiva alla presentazione dell'istanza di riesame, quindi non poteva essere considerata dall'amministrazione al momento del diniego. Il Tribunale ha altresì precisato che il lasso di tempo ragionevole per una nuova valutazione è di cinque anni, e tale termine non era ancora maturato.

  • Rigettato
    Violazione art. 2 Costituzione (compressione diritto personalità - caccia sportiva)

    Il Tribunale ha disatteso tale censura richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la detenzione e il porto d'armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma una situazione eccezionale rispetto al divieto generale, e che l'interesse pubblico alla sicurezza prevale su quello del privato all'esplicazione della propria personalità tramite attività venatoria.

  • Rigettato
    Presupposti per l'ammissione al patrocinio

    La domanda è stata respinta in quanto il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, non sussistendo i presupposti per l'ammissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2848
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2848
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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