Ordinanza collegiale 24 settembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02848/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03986/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3986 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Renino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. Uscita n. 00032269 del 25/01/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa VI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1 - In data 13 luglio 2023 la Prefettura di Napoli emetteva nei confronti del ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 t.u.l.p.s., sul presupposto della perdita del requisito dell’affidabilità “ in considerazione della condotta per la quale la coniuge …ha sporto denuncia querela per la violazione degli obblighi di assistenza familiare ”.
Il provvedimento veniva notificato al ricorrente il successivo 20 luglio 2023.
In data 29 novembre 2023, il ricorrente presentava alla Prefettura istanza di riesame del provvedimento di cui sopra, ricevendone riscontro negativo con provvedimento in data 25 gennaio 2024, motivato con riferimento al fatto che il tempo trascorso non sarebbe stato ancora sufficiente per poter procedere a una nuova valutazione del comportamento tenuto dall'istante dall’emanazione del provvedimento in parola, nonché alla mancanza di “ positive sopravvenienze ” (giusta circolare protocollo 557/PAS/U/01 3490/10171 del 25.11.2020 del Ministero dell'Interno).
1.1 - Avverso tale riscontro negativo è insorto l'odierno ricorrente, lamentando in estrema sintesi:
a) violazione dell'articolo 3 della l. n. 241/90 con riferimento alla omessa indicazione dell'autorità a cui ricorrere e del prescritto termine, con conseguente invocazione dell'istituto della rimessione in termini;
b) eccesso di potere, in subordine, violazione o falsa applicazione di legge degli artt. 10, 11, 39, 43 del t.u.l.p.s.: il provvedimento adottato dal Questore di Napoli sarebbe abnorme in quanto fondato sulla denuncia per il reato di cui all'articolo 572 Codice Penale presentata dalla moglie del ricorrente: il procedimento penale è stato però archiviato dal Gip presso il Tribunale di Nola;
c) sul ragionevole decorso del tempo – nuovi elementi a discarico: con sentenza n. 1962 del 2024 il Tribunale di Nola ha statuito la separazione tra il ricorrente e il suo coniuge, respingendo la richiesta di addebito avanzata dalla moglie del ricorrente per difetto di prova delle presunte violenze subite;
d) violazione dell'articolo 2 della Costituzione: il diniego comprime un diritto costituzionalmente tutelato e, segnatamente, una manifestazione della personalità del ricorrente estrinsecantesi nella caccia sportiva.
2 - Si è costituito in resistenza il Ministero dell'Interno chiedendo respingersi il ricorso, non senza eccepire la tardività dei motivi di censura formulati avverso il provvedimento prefettizio del luglio 2023, nonché l’insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini con riferimento all’impugnativa del provvedimento da ultimo emesso.
3 - Con decreto numero 116/2025 l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto reclamo, sul quale la Sezione con ordinanza numero 6318/2025 ha emesso declaratoria di non luogo a provvedere.
4 - Alla pubblica udienza del 28 aprile 2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
5 - Può prescindersi dalla questione della tempestività dell’impugnativa dell’atto di riesame, essendo il gravame infondato.
6 - L’art. 11 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) dispone, al secondo e terzo comma, che “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”.
L’art. 39 del medesimo Testo Unico dà poi facoltà al TO di “vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
L'art. 43, infine, oltre alle previsioni di carattere generale contenute nell'art. 11, dispone che la licenza di portare armi non può essere concessa a chi abbia riportato una condanna per le fattispecie penali ivi previste (ad esempio, per estorsione o per delitti contro la personalità dello Stato o l’ordine pubblico) e, altresì, “a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
6.1 – Orbene, “ Come ha rilevato la Corte Costituzionale (sentenze n. 440/1993 e n. 24/1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975; il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi.
Ciò comporta che - in disparte le disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. - rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.
Oltre alle disposizioni del TULPS che riguardano i requisiti di ordine soggettivo dei richiedenti (in particolare, gli articoli 11, 39 e 43), rilevano quelle (in particolare, gli articoli 40 e 42) che attribuiscono in materia i più vasti poteri discrezionali per la gestione dell'ordine pubblico.
Difatti, per l'art. 40, "il TO può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare", quindi il TO può senz'altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da palesare nel relativo provvedimento.
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2162/2015 e n. 5398/2014) ha, inoltre, affermato che la valutazione al riguardo dell'Autorità di Pubblica Sicurezza persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che la valutazione ostativa è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2158/2015 e n. 5398/2014).
Nell'osservare come l'autorizzazione al possesso delle armi non integri un diritto, ma costituisca, piuttosto, il frutto di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive, deve ritenersi che la regola generale sia dunque rappresentata dal divieto di detenzione delle armi, che la autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della competente amministrazione prevenire.
Al riguardo, va rammentato come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant'è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall'ordinaria sfera soggettiva delle persone.
Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell'amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto a quello del privato.
Pertanto, la facoltà di vietare la detenzione delle armi nei confronti delle persone capaci di abusarne, riconosciuta al TO dall'art. 39 TULPS, è caratterizzata da un'ampia discrezionalità, e ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, non solo i delitti dolosi, ma anche i sinistri involontari che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (T.A.R. Toscana, n. 1167/2019).
Invero, una così lata discrezionalità è attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza non per finalità sanzionatorie e punitive, bensì per ragioni di prevenzione; sicché, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso (T.A.R Molise, n. 64/2021) e l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta in questa materia all'Autorità di pubblica sicurezza ne consente il sindacato giurisdizionale solo sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'illogicità manifesta.
…
La natura ampiamente discrezionale della valutazione rimessa all’amministrazione esclude, poi, che, al di fuori dei consueti limiti di evidente irragionevolezza o sproporzione, che nella specie non ricorrono, possa essere invocato un sindacato “sostitutorio” delle scelte dell’amministrazione, cui è in definitiva riservato il giudizio sulla concreta affidabilità del richiedente l’autorizzazione di polizia ” – questa Sezione, sent. n. 2534/2025
Deve ancora soggiungersi che, per orientamento generale e consolidato, “ non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo; ciò in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere. Tale orientamento si basa sulla considerazione che, se si imponesse un obbligo di provvedere, vi sarebbe l'elusione del termine di impugnazione mediante la proposizione di un'istanza all'amministrazione con compromissione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277).
Nondimeno la giurisprudenza amministrativa, formatasi nella peculiare materia in oggetto, ha più volte ribadito che "l'amministrazione sia obbligata a pronunciarsi sull'istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un'efficacia sine die, ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità; si è dunque riconosciuto al destinatario del divieto l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un riesame della propria posizione. A tal fine, tuttavia, occorre la ricorrenza di due condizioni, rispettivamente costituite dal sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo dall'adozione del medesimo provvedimento inibitorio. In particolare, il lasso di tempo ragionevole trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il TO è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di revoca della misura, è stato individuato dalla citata giurisprudenza in cinque anni e tale orientamento è stato recepito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020" (TAR Toscana, 10 ottobre 2022, n. 1143 e sezione II, 19 gennaio 2023, n. 56)” – questa Sezione, sent. n. 4765/2024.
6.2 - Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche va delibata la legittimità del gravato provvedimento di riesame.
L’atto impugnato resiste alle censure ricorsuali, siccome difettano entrambi i presupposti per il riesame del presupposto divieto.
6.2.1 - Il requisito di ordine temporale cui si è innanzi fatto cenno non è certamente maturato, dal momento che l’istanza di riesame è stata formulata nel novembre 2023 (e reiterata nel gennaio 2024) a fronte di un divieto emesso “solo” nel luglio 2023.
6.2.2. - Quanto poi alle necessarie “ positive sopravvenienze ”, si osserva che la sentenza di separazione del 2024 (non versata in atti) che - a detta del ricorrente – conterrebbe affermazioni utili ai fini di una favorevole prognosi circa la correttezza del suo comportamento, è stata emessa nel giugno 2024, dunque in epoca successiva alla presentazione dell’istanza di riesame: essa non può costituire – evidentemente – parametro per la valutazione di legittimità dell’atto impugnato (ferma restando la facoltà del ricorrente di compulsare l’Amministrazione competente ad effettuare una nuova istruttoria alla luce anche di tale “sopravvenienza” ).
6.3 - Anche la censura sub 4) va disattesa, sulla base della considerazione per cui non è configurabile, nel nostro ordinamento, una posizione di diritto soggettivo avente ad oggetto la detenzione ed il porto di armi, trattandosi di situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati, delineato dagli articoli 699 c.p. e 4, comma 1, L. n. 110 del 1975, cosicché – nel bilanciamento degli interessi – non può prevalere quello del ricorrente all’esplicazione della propria personalità attraverso l’attività venatoria.
7 - Va, infine dichiarata irricevibile la censura sub 2 che attiene alla rilevanza dell’archiviazione del procedimento penale scaturito dalla denuncia della moglie del ricorrete per il reato ex art. 572 c.p. : trattasi di circostanza risalente all’anno 2022 che, se del caso, il ricorrente avrebbe dovuto rappresentare nel corso del procedimento avviato nel 2021 finalizzato all’emissione del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente conclusosi con divieto emesso nel luglio 2023, rimasto inoppugnato.
8 - La manifesta infondatezza del ricorso, per le considerazioni sopra esposte, depone per la non ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non sussistendone i presupposti.
9 - La natura delle questioni trattate e le ragioni della decisione inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN UD, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
VI EN, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| VI EN | AN UD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.