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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/09/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/ /2024 - 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 70 COMMA 7 CCII
nella causa iscritta al n. 25/2024 – 1 R.G., introdotta da:
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2
RICORRENTI
Con l'ausilio del dott. , nella qualità di Persona_1 Parte_3
OGGETTO: proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
__________ sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.09.2025; esaminata la proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse dei coniugi e con l'ausilio Parte_1 Parte_2 dell'OCC, dott. , ai sensi degli artt. 66 e ss. del d.lgs. n. 14/2019; Persona_1
letta la relazione redatta dal professionista nominato con funzioni di OCC;
considerata la successiva integrazione della proposta e l'integrazione della relazione particolareggiata, come da ultimo depositata il 27.06.2025 a seguito delle osservazioni trasmesse da taluni creditori;
considerato che
, con provvedimento del 13.12.2024, il Giudice Delegato ha (preliminarmente) valutato l'ammissibilità della proposta e disposto la pubblicazione di essa e la trasmissione a tutti i creditori;
pagina1 di 6
considerato che
la proposta e la successiva integrazione (di cui al deposito del 07.04.2025) sono state comunicate a tutti i creditori nelle forme prescritte;
ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;
ritenuto provato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che i debitori non dispongono di un reddito sufficiente al pagamento regolare di tutti i debiti, avuto riguardo anche alle spese necessarie al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, come attestate dall'OCC;
ritenuto che i ricorrenti sono coniugi conviventi e che il sovraindebitamento ha un'origine prevalentemente comune (essendo essenzialmente riconducibile al mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi in data 11.10.2007 con per l'acquisto dell'immobile adibito a Controparte_1 casa familiare, e a successivi contratti di finanziamento al consumo contratti sempre da entrambi);
ritenuto che i ricorrenti vanno considerati consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII;
ritenuto che il Giudice omologa il piano se ne verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità, risolvendo, altresì, ogni eventuale contestazione;
OSSERVA
Va valuto, preliminarmente, il presupposto della meritevolezza che costituisce uno dei requisiti di ammissibilità della proposta, essendo richiesto (ex art. 69 comma 1 CCII) che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Dagli atti e documenti versati in atti emerge che lo stato di crisi dei ricorrenti, consistente nella incapacità di far fronte regolarmente al pagamento dei debiti contratti, appare riconducibile a fatti sopravvenuti ed incolpevoli.
Risulta provato, invero, che in data 11.05.2017 il sig. subiva la revoca del mandato Parte_1 di agente di commercio dalla società per la quale lavorava e che, già prima, nel 2013, la sig.ra aveva subito il licenziamento dal suo posto di lavoro (come può evincersi dalla riduzione Pt_2 delle entrate reddituali del nucleo familiare, ricavabile anche dalla tabella 1 della relazione particolareggiata).
A causa di detti eventi sopravvenuti il reddito familiare subiva una effettiva contrazione e, successivamente il sig. non riusciva più a collocarsi adeguatamente nel mondo del lavoro, Pt_1 svolgendo solo lavori saltuari e poco remunerativi, risultando ad oggi ancora disoccupato, mentre la sig. dopo una breve parentesi di attività professionale in proprio, svolta dal 2013, Pt_2 attività che non generava incassi sufficienti, solo nel 2023 veniva assunta con contratto a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione.
Il mutuo ipotecario (contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare ove allo stato risiedono) veniva concluso in data antecedente al licenziamento, quando il rapporto rata/reddito era pagina2 di 6 tale da consentire ai debitori il regolare pagamento dei loro debiti, come da attestazione resa dall'OCC.
Analizzando l'andamento della situazione reddituale dei debitori nell'intero arco temporale considerato (ossia dalla data di contrazione dei finanziamenti alla data di deposito del ricorso), come analiticamente descritta dall'OCC nella relazione particolareggiata, viene in evidenza che prima il licenziamento subito dalla moglie e poi la revoca del mandato subita dal marito, con la conseguente progressiva riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, hanno - di fatto - inciso sulla capacità dei debitori di provvedere al puntuale pagamento dei debiti, restringendo le risorse finanziarie a disposizione della famiglia.
Va aggiunto, altresì, che dalla documentazione in atti risulta che le parti abbiano sempre provveduto al pagamento del mutuo ipotecario, avendo un debito insoluto già scaduto di soli € 2.566,36 e che, quanto meno sino al giorno 01.06.2020, abbiano provveduto al puntuale pagamento anche dei finanziamenti chirografari sempre contratti con rispettivamente nel 2016 e nel 2017 Controparte_1
(si vedano gli allegati nn. 8 e 9).
Emerge, infine, che il debito con l' è già oggetto di dilazione di pagamento e che tutte le rate CP_2 risultano tempestivamente saldate.
Per tutto quanto sopra non può dirsi che i debitori abbiano fatto ricorso al credito in maniera assai imprudente o irragionevole, sì che sussiste il presupposto della meritevolezza.
Risulta provato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che i debitori non dispongono di un reddito sufficiente al pagamento regolare di tutti i debiti, prendendo per di più in considerazione anche le spese necessarie al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, come attestate dall'OCC.
Ciò premesso, va evidenziato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi
€ 149.704,16, di cui
✓ per debiti a carico di entrambi i ricorrenti:
- € 54.021,97 quale importo residuo del mutuo ipotecario contratto con Controparte_1
- € 28.210,35 quale importo relativo al finanziamento per credito al consumo contratto con
Controparte_1
- € 21.183,88 quale importo relativo al finanziamento per credito al consumo contratto con
Controparte_1
- € 34.629,77 quale importo relativo al finanziamento per credito al consumo contratto con
Compass Banca s.p.a.;
✓ per debiti a carico della sola Parte_2
- € 1.001,40 verso;
CP_2
pagina3 di 6 - € 7.639,71 verso;
Controparte_3
✓ per debiti a carico del solo Parte_1
- € 3.017,06 verso Controparte_1
A quanto sopra deve aggiungersi l'importo di € 6.122,88, quali competenze dovute in favore dell'OCC e spese della procedura.
I ricorrenti hanno proposto un piano di pagamenti che si articola nell'arco temporale di circa otto anni e mezzo e che prevede la corresponsione in favore dei creditori di una rata mensile di circa €
700,00 (che sarà pagata con il reddito da lavoro della ricorrente ), oltre che la messa Pt_2
a disposizione della procedura della somma di € 604,00 per il pagamento del debito verso CP_1 del solo ricorrente , mediante intervento di un terzo.
[...] Pt_1
La determinazione dell'importo della suddetta rata, messo a disposizione del piano, tiene conto delle necessità della famiglia, atteso che è prevista la trattenuta del reddito mensile residuo, quale somma adeguata e necessaria al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
La rata mensile prevista risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori - come attestato dall'OCC – e, considerata l'origine del reddito messo a disposizione del piano (retribuzione derivante da lavoro subordinato), può ritenersi sussistente una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste, anche avuto riguardo all'età della ricorrente
(di anni cinquantadue). Pt_2
Quanto alle percentuali di soddisfacimento dei creditori, è previsto il pagamento integrale degli oneri in prededuzione, il pagamento parziale del creditore con privilegio ipotecario immobiliare nella percentuale del 74,50%, il pagamento parziale dei creditori con privilegio generale mobiliare nella percentuale del 50% ed il pagamento dei creditori chirografari al 10%.
È stato proposto anche il pagamento del credito privilegiato falcidiato nella percentuale del 20%, quale credito degradato a chirografo.
È correttamente mantenuta ferma, nel piano, la distinzione tra masse attive e passive dei due debitori, sì che risulta adeguatamente osservato il principio della responsabilità patrimoniale personale di cui all'art. 2740 c.c.
L'attivo derivante dal reddito da lavoro della moglie, invero, è stato riservato per il riparto – sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni – a favore dei pagina4 di 6 creditori di esclusiva pertinenza della singola ricorrente e di quelli da soddisfare in comune.
Mentre per il debito a carico esclusivamente del marito è previsto l'apporto di un terzo.
Per tutto quanto sopra, risulta positivamente superato il vaglio sulla ammissibilità giuridica e sulla fattibilità del piano proposto.
Passando, ora all'esame delle osservazioni al piano mosse dal creditore , va rilevato che CP_2 quest'ultimo ha essenzialmente contestato la non idoneità del piano dal punto di vista del soddisfacimento parziale (al 50%) del debito già peraltro ceduto ad . CP_4
La contestazione, genericamente formulata, non è accoglibile.
Il professionista, invero, ha espressamente attestato che la percentuale di soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio mobiliare generale non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato della vendita dei beni sui quali insiste la causa di prelazione.
Dalla relazione emerge, effettivamente, che la proposta di soddisfacimento dei creditori, ivi compreso il creditore che ha sollevato contestazioni, è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, stante che in quest'ultima ipotesi i creditori privilegiati mobiliari non otterrebbero soddisfacimento alcuno.
Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, essendo il soddisfacimento previsto nel piano in favore del creditore opponente superiore a quello realizzabile nel caso di liquidazione controllata e ciò perché gli unici beni da liquidare sono gli immobili su cui insiste il privilegio immobiliare, stante che i beni mobili in proprietà dei ricorrenti o sono privi di effettivo valore di mercato o sono necessari per lo svolgimento delle ordinarie esigenze di vita degli stessi.
Quanto alle doglianze mosse da e da Compass s.p.a., va rilevato che il piano Controparte_3
è stato adeguatamente modificato mediante la rideterminazione del debito come precisata dai Contr suddetti creditori e l' ha attestato che la modifica apportata non incide sulla tenuta economica della proposta, né sulla sostenibilità dei pagamenti.
È stato, infine, provato che il debito verso comunicato dalla Parte_1 CP_3
in sede di osservazioni, risulta integralmente pagato (salvo errore formale nella
[...] compilazione del modello f24).
Va evidenziato, conclusivamente, che la durata del piano, pari a circa otto anni e mezzo, appare ragionevole, avuto riguardo alle circostanze già sopra evidenziate ed altresì tenendo conto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'ammissibilità di piani con durata superiore al quinquennio, non potendosi “aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche
pagina5 di 6 superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni” (si veda Cass., 28 ottobre 2019, n. 27544).
Nel caso di specie, infatti, la durata proposta appare accettabile, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate e la consistenza economica della proposta nel suo insieme.
Per tutto quanto sopra il piano proposto va omologato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Ester Rita
Difrancesco, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto, omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
- dispone che il piano sia eseguito dai ricorrenti sotto la vigilanza dell'OCC, secondo le modalità e le scadenza previste nella relazione a firma di quest'ultimo;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione (in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze previste nel piano);
- dispone che, all'esito del piano, l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 comma
4 CCII;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dispone che la sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Caltanissetta, per estratto,
a cura dell'OCC;
- dispone che la sentenza sia comunicata ai creditori mediante pec, a cura dell'OCC;
- dispone che la sentenza sia trascritta sull'immobile in comproprietà dei proponenti, a cura dell'OCC;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori e al gestore della crisi.
Caltanissetta, 17.09.2025
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Ester Rita Difrancesco, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 70 COMMA 7 CCII
nella causa iscritta al n. 25/2024 – 1 R.G., introdotta da:
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2
RICORRENTI
Con l'ausilio del dott. , nella qualità di Persona_1 Parte_3
OGGETTO: proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
__________ sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.09.2025; esaminata la proposta familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata nell'interesse dei coniugi e con l'ausilio Parte_1 Parte_2 dell'OCC, dott. , ai sensi degli artt. 66 e ss. del d.lgs. n. 14/2019; Persona_1
letta la relazione redatta dal professionista nominato con funzioni di OCC;
considerata la successiva integrazione della proposta e l'integrazione della relazione particolareggiata, come da ultimo depositata il 27.06.2025 a seguito delle osservazioni trasmesse da taluni creditori;
considerato che
, con provvedimento del 13.12.2024, il Giudice Delegato ha (preliminarmente) valutato l'ammissibilità della proposta e disposto la pubblicazione di essa e la trasmissione a tutti i creditori;
pagina1 di 6
considerato che
la proposta e la successiva integrazione (di cui al deposito del 07.04.2025) sono state comunicate a tutti i creditori nelle forme prescritte;
ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale;
ritenuto provato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che i debitori non dispongono di un reddito sufficiente al pagamento regolare di tutti i debiti, avuto riguardo anche alle spese necessarie al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, come attestate dall'OCC;
ritenuto che i ricorrenti sono coniugi conviventi e che il sovraindebitamento ha un'origine prevalentemente comune (essendo essenzialmente riconducibile al mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi in data 11.10.2007 con per l'acquisto dell'immobile adibito a Controparte_1 casa familiare, e a successivi contratti di finanziamento al consumo contratti sempre da entrambi);
ritenuto che i ricorrenti vanno considerati consumatori, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII;
ritenuto che il Giudice omologa il piano se ne verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità, risolvendo, altresì, ogni eventuale contestazione;
OSSERVA
Va valuto, preliminarmente, il presupposto della meritevolezza che costituisce uno dei requisiti di ammissibilità della proposta, essendo richiesto (ex art. 69 comma 1 CCII) che il consumatore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Dagli atti e documenti versati in atti emerge che lo stato di crisi dei ricorrenti, consistente nella incapacità di far fronte regolarmente al pagamento dei debiti contratti, appare riconducibile a fatti sopravvenuti ed incolpevoli.
Risulta provato, invero, che in data 11.05.2017 il sig. subiva la revoca del mandato Parte_1 di agente di commercio dalla società per la quale lavorava e che, già prima, nel 2013, la sig.ra aveva subito il licenziamento dal suo posto di lavoro (come può evincersi dalla riduzione Pt_2 delle entrate reddituali del nucleo familiare, ricavabile anche dalla tabella 1 della relazione particolareggiata).
A causa di detti eventi sopravvenuti il reddito familiare subiva una effettiva contrazione e, successivamente il sig. non riusciva più a collocarsi adeguatamente nel mondo del lavoro, Pt_1 svolgendo solo lavori saltuari e poco remunerativi, risultando ad oggi ancora disoccupato, mentre la sig. dopo una breve parentesi di attività professionale in proprio, svolta dal 2013, Pt_2 attività che non generava incassi sufficienti, solo nel 2023 veniva assunta con contratto a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione.
Il mutuo ipotecario (contratto da entrambi i coniugi per l'acquisto della casa familiare ove allo stato risiedono) veniva concluso in data antecedente al licenziamento, quando il rapporto rata/reddito era pagina2 di 6 tale da consentire ai debitori il regolare pagamento dei loro debiti, come da attestazione resa dall'OCC.
Analizzando l'andamento della situazione reddituale dei debitori nell'intero arco temporale considerato (ossia dalla data di contrazione dei finanziamenti alla data di deposito del ricorso), come analiticamente descritta dall'OCC nella relazione particolareggiata, viene in evidenza che prima il licenziamento subito dalla moglie e poi la revoca del mandato subita dal marito, con la conseguente progressiva riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, hanno - di fatto - inciso sulla capacità dei debitori di provvedere al puntuale pagamento dei debiti, restringendo le risorse finanziarie a disposizione della famiglia.
Va aggiunto, altresì, che dalla documentazione in atti risulta che le parti abbiano sempre provveduto al pagamento del mutuo ipotecario, avendo un debito insoluto già scaduto di soli € 2.566,36 e che, quanto meno sino al giorno 01.06.2020, abbiano provveduto al puntuale pagamento anche dei finanziamenti chirografari sempre contratti con rispettivamente nel 2016 e nel 2017 Controparte_1
(si vedano gli allegati nn. 8 e 9).
Emerge, infine, che il debito con l' è già oggetto di dilazione di pagamento e che tutte le rate CP_2 risultano tempestivamente saldate.
Per tutto quanto sopra non può dirsi che i debitori abbiano fatto ricorso al credito in maniera assai imprudente o irragionevole, sì che sussiste il presupposto della meritevolezza.
Risulta provato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che i debitori non dispongono di un reddito sufficiente al pagamento regolare di tutti i debiti, prendendo per di più in considerazione anche le spese necessarie al mantenimento di un tenore di vita dignitoso, come attestate dall'OCC.
Ciò premesso, va evidenziato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi
€ 149.704,16, di cui
✓ per debiti a carico di entrambi i ricorrenti:
- € 54.021,97 quale importo residuo del mutuo ipotecario contratto con Controparte_1
- € 28.210,35 quale importo relativo al finanziamento per credito al consumo contratto con
Controparte_1
- € 21.183,88 quale importo relativo al finanziamento per credito al consumo contratto con
Controparte_1
- € 34.629,77 quale importo relativo al finanziamento per credito al consumo contratto con
Compass Banca s.p.a.;
✓ per debiti a carico della sola Parte_2
- € 1.001,40 verso;
CP_2
pagina3 di 6 - € 7.639,71 verso;
Controparte_3
✓ per debiti a carico del solo Parte_1
- € 3.017,06 verso Controparte_1
A quanto sopra deve aggiungersi l'importo di € 6.122,88, quali competenze dovute in favore dell'OCC e spese della procedura.
I ricorrenti hanno proposto un piano di pagamenti che si articola nell'arco temporale di circa otto anni e mezzo e che prevede la corresponsione in favore dei creditori di una rata mensile di circa €
700,00 (che sarà pagata con il reddito da lavoro della ricorrente ), oltre che la messa Pt_2
a disposizione della procedura della somma di € 604,00 per il pagamento del debito verso CP_1 del solo ricorrente , mediante intervento di un terzo.
[...] Pt_1
La determinazione dell'importo della suddetta rata, messo a disposizione del piano, tiene conto delle necessità della famiglia, atteso che è prevista la trattenuta del reddito mensile residuo, quale somma adeguata e necessaria al soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
La rata mensile prevista risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori - come attestato dall'OCC – e, considerata l'origine del reddito messo a disposizione del piano (retribuzione derivante da lavoro subordinato), può ritenersi sussistente una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste, anche avuto riguardo all'età della ricorrente
(di anni cinquantadue). Pt_2
Quanto alle percentuali di soddisfacimento dei creditori, è previsto il pagamento integrale degli oneri in prededuzione, il pagamento parziale del creditore con privilegio ipotecario immobiliare nella percentuale del 74,50%, il pagamento parziale dei creditori con privilegio generale mobiliare nella percentuale del 50% ed il pagamento dei creditori chirografari al 10%.
È stato proposto anche il pagamento del credito privilegiato falcidiato nella percentuale del 20%, quale credito degradato a chirografo.
È correttamente mantenuta ferma, nel piano, la distinzione tra masse attive e passive dei due debitori, sì che risulta adeguatamente osservato il principio della responsabilità patrimoniale personale di cui all'art. 2740 c.c.
L'attivo derivante dal reddito da lavoro della moglie, invero, è stato riservato per il riparto – sempre nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni – a favore dei pagina4 di 6 creditori di esclusiva pertinenza della singola ricorrente e di quelli da soddisfare in comune.
Mentre per il debito a carico esclusivamente del marito è previsto l'apporto di un terzo.
Per tutto quanto sopra, risulta positivamente superato il vaglio sulla ammissibilità giuridica e sulla fattibilità del piano proposto.
Passando, ora all'esame delle osservazioni al piano mosse dal creditore , va rilevato che CP_2 quest'ultimo ha essenzialmente contestato la non idoneità del piano dal punto di vista del soddisfacimento parziale (al 50%) del debito già peraltro ceduto ad . CP_4
La contestazione, genericamente formulata, non è accoglibile.
Il professionista, invero, ha espressamente attestato che la percentuale di soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio mobiliare generale non è inferiore a quella realizzabile sul ricavato della vendita dei beni sui quali insiste la causa di prelazione.
Dalla relazione emerge, effettivamente, che la proposta di soddisfacimento dei creditori, ivi compreso il creditore che ha sollevato contestazioni, è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, stante che in quest'ultima ipotesi i creditori privilegiati mobiliari non otterrebbero soddisfacimento alcuno.
Analoghe considerazioni vanno svolte rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, essendo il soddisfacimento previsto nel piano in favore del creditore opponente superiore a quello realizzabile nel caso di liquidazione controllata e ciò perché gli unici beni da liquidare sono gli immobili su cui insiste il privilegio immobiliare, stante che i beni mobili in proprietà dei ricorrenti o sono privi di effettivo valore di mercato o sono necessari per lo svolgimento delle ordinarie esigenze di vita degli stessi.
Quanto alle doglianze mosse da e da Compass s.p.a., va rilevato che il piano Controparte_3
è stato adeguatamente modificato mediante la rideterminazione del debito come precisata dai Contr suddetti creditori e l' ha attestato che la modifica apportata non incide sulla tenuta economica della proposta, né sulla sostenibilità dei pagamenti.
È stato, infine, provato che il debito verso comunicato dalla Parte_1 CP_3
in sede di osservazioni, risulta integralmente pagato (salvo errore formale nella
[...] compilazione del modello f24).
Va evidenziato, conclusivamente, che la durata del piano, pari a circa otto anni e mezzo, appare ragionevole, avuto riguardo alle circostanze già sopra evidenziate ed altresì tenendo conto che la stessa giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l'ammissibilità di piani con durata superiore al quinquennio, non potendosi “aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche
pagina5 di 6 superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni” (si veda Cass., 28 ottobre 2019, n. 27544).
Nel caso di specie, infatti, la durata proposta appare accettabile, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate e la consistenza economica della proposta nel suo insieme.
Per tutto quanto sopra il piano proposto va omologato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Ester Rita
Difrancesco, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto, omologa il piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai coniugi e Parte_1 Parte_2
- dispone che il piano sia eseguito dai ricorrenti sotto la vigilanza dell'OCC, secondo le modalità e le scadenza previste nella relazione a firma di quest'ultimo;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione (in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze previste nel piano);
- dispone che, all'esito del piano, l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 comma
4 CCII;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- dispone che la sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Caltanissetta, per estratto,
a cura dell'OCC;
- dispone che la sentenza sia comunicata ai creditori mediante pec, a cura dell'OCC;
- dispone che la sentenza sia trascritta sull'immobile in comproprietà dei proponenti, a cura dell'OCC;
- dichiara chiusa la procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai debitori e al gestore della crisi.
Caltanissetta, 17.09.2025
Il Giudice Delegato
Dott.ssa Ester Rita Difrancesco
pagina6 di 6