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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5120/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.10.2025
TRA
C.F. , nato a [...], Ohio (USA), il Parte_1 C.F._1
22.10.1952;
, C.F. , nata a [...], Ohio (USA), il CP_1 Parte_2 C.F._2
23.06.1976, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
C.F nata a [...], Ohio Persona_1 C.F._3
(USA), il 02.07.2008, e , C.F. , nata CP_2 Parte_3 C.F._4
a Mayfield, Ohio (USA), l'11.11.2011;
C.F. , nato a [...], Ohio (USA), Controparte_3 C.F._5
il 04.05.1979;
, C.F. , nata a [...], Ohio Parte_4 C.F._6
(USA), il 31.05.1981, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , C.F. , nata a [...], Ohio Persona_2 C.F._7
(USA), il 16.03.2011, , C.F. , CP_4 Parte_5 C.F._8
nato a [...], Ohio (USA), il 27.10.2013, ed , C.F. Controparte_5
, nata a [...], Ohio (USA), il 19.03.2016; C.F._9 C.F. nata a [...], Ohio Controparte_6 C.F._10
(USA), il 30.12.2004;
, C.F. , nata a [...], Ohio (USA), Parte_6 C.F._11
il 30.12.2004, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Arturo Grasso
(C.F. ) e presso il suo studio legale elettivamente domiciliati, C.F._12
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 CP_8
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._13
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis
e, a fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruivano i loro rapporti intergenerazionali nei seguenti termini. In primo luogo, individuavano nella sig.ra cittadina italiana nata il [...] a [...], la loro Parte_7
ava italiana. Esponevano, quindi: che la sig.ra il 17.01.1914, contraeva Parte_7
matrimonio col sig. negli Stati Uniti d'America; che dalla loro unione Parte_8
nasceva, il 17.11.1928, la sig.ra la quale, il 16.11.1946, contraeva Parte_9
matrimonio con il sig. che dalla loro unione nasceva, il Persona_3
22.10.1952, il quale, il 20.07.1976, contraeva matrimonio con la Parte_1
sig.ra che dalla loro unione nascevano, il 23.06.1976, Controparte_9 Persona_4
il 04.05.1979, e, il 31.05.1981,
[...] Controparte_3 Parte_10
che la sig.ra l'11.10.2003, contraeva matrimonio
[...] Persona_4
con il sig. e che dalla loro unione nascevano, il 30.12.2004, le Controparte_10
ME e , il 02.07.2008, Parte_6 Controparte_6 [...] e, l'11.11.2011, ; che la sig.ra Persona_1 Persona_5 [...]
il 28.07.2007, contraeva matrimonio con il sig. Parte_10 CP_11
e che dalla loro unione nascevano, il 16.03.2011, ,
[...] Persona_2
il 27.10.2013, e, il 19.03.2016, ; Persona_6 Controparte_5
che la sig.ra rinunciava alla cittadinanza italiana nel 1953, in data Parte_7
successiva al compimento della maggiore età della figlia Da Parte_9
ultimo, in punto di interesse ad agire, i richiedenti deducevano di non poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via amministrativa a causa della pregressa vigenza della L. 555/1912.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_7
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti.
Parte resistente avanzava, altresì, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando la sua impossibilità ad applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, in assenza di un intervento del legislatore in merito.
All'udienza del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo stato accertato che il Comune di nascita dell'ascendente degli odierni istanti è IT SM (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Nel merito, occorre anzitutto ripercorrere le molteplici tappe che hanno caratterizzato l'evoluzione tanto normativa quanto giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare proprio cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Ebbene, all'interno del nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. In seguito, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, nota come la prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno del testo normativo appena richiamato non apparivano più attuali, in quanto contrastanti con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della
Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14
e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e
9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata,
l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo
2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, premesse le modifiche normative intervenute negli anni insieme ai principali indirizzi giurisprudenziali in materia e venendo al caso di specie, la domanda va accolta per i motivi che verranno di seguito evidenziati.
Sulla scorta della documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, si può, a ragione, ritenere che gli odierni istanti siano diretti discendenti della sig.ra nata il Parte_7
07.06.1894 a IT SM (ME). Nello specifico, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. è Parte_7 Parte_8
nata da quest'ultima è nato, poi, nipote dell'ava Parte_9 Parte_1
Successivamente, dal matrimonio tra e Parte_7 Parte_1 CP_9
nascevano e
[...] Persona_4 Controparte_3 [...]
In seguito, e Parte_10 CP_1 Persona_4 Controparte_10
generavano , , Parte_6 Controparte_6 Persona_1
e . e
[...] Persona_5 Parte_10 CP_11
generavano, infine, ,
[...] Persona_2 Persona_6
e . Controparte_5
Dai documenti versati in atti vi è prova, inoltre, della naturalizzazione dell'ascendente quale cittadina americana, conferita nel 1953 (v. allegato Parte_7
n. 3) e intervenuta quando la figlia aveva già ampiamente raggiunto la Pt_10
maggiore età. A parere di questo decidente, la naturalizzazione della madre non ha in alcun modo inciso sulla continuità della linea trasmissiva, né interrompendola né inficiando la trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis. Infatti, come anticipato, la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della capostipite Parte_7
è intervenuta nel 1953 quando la figlia aveva già circa venticinque anni;
Pt_10
pertanto, avendo l'ava conservato lo status di cittadina italiana durante tutta la minore età della figlia, glielo ha trasmesso. Il caso di specie ricade, difatti, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale “Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi”. La norma appena richiamata si riferisce ai casi di c.d. doppia cittadinanza e prevede che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera possa, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana. Non trova, di contro, applicazione, nel caso in esame, l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”, che si riferisce ad un'ipotesi ben diversa, ossia al caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge;
l'effetto caducatorio descritto dalla norma de quo opera, dunque, soltanto nei confronti dei figli minori non emancipati e non anche nei riguardi dei figli già maggiorenni. Dalla lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n.
555/1912 si ricava, dunque, che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la sig.ra ha Parte_9
conservato la cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da parte della madre;
la sig.ra ha poi comunicato lo status civitatis italiano al Parte_9
figlio ai nipoti Parte_1 Persona_4 Controparte_3
e ai pronipoti , Parte_10 Parte_6 Controparte_6
,
[...] Persona_1 CP_2 Parte_3 Persona_2
, ed .
[...] Persona_6 Controparte_5
Pertanto, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, altresì esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, va dichiarato, in applicazione della giurisprudenza richiamata in premessa, che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_7
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5120/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 7 novembre 2025
Il Giudice on.
(D.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5120/2024 R.G. trattenuto per la decisione in esito alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 06.10.2025
TRA
C.F. , nato a [...], Ohio (USA), il Parte_1 C.F._1
22.10.1952;
, C.F. , nata a [...], Ohio (USA), il CP_1 Parte_2 C.F._2
23.06.1976, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
C.F nata a [...], Ohio Persona_1 C.F._3
(USA), il 02.07.2008, e , C.F. , nata CP_2 Parte_3 C.F._4
a Mayfield, Ohio (USA), l'11.11.2011;
C.F. , nato a [...], Ohio (USA), Controparte_3 C.F._5
il 04.05.1979;
, C.F. , nata a [...], Ohio Parte_4 C.F._6
(USA), il 31.05.1981, in proprio e n.q. di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , C.F. , nata a [...], Ohio Persona_2 C.F._7
(USA), il 16.03.2011, , C.F. , CP_4 Parte_5 C.F._8
nato a [...], Ohio (USA), il 27.10.2013, ed , C.F. Controparte_5
, nata a [...], Ohio (USA), il 19.03.2016; C.F._9 C.F. nata a [...], Ohio Controparte_6 C.F._10
(USA), il 30.12.2004;
, C.F. , nata a [...], Ohio (USA), Parte_6 C.F._11
il 30.12.2004, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Arturo Grasso
(C.F. ) e presso il suo studio legale elettivamente domiciliati, C.F._12
ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_7 P.IVA_1 CP_8
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F.
, presso i cui uffici in Via dei Mille isol. 221, è ope legis C.F._13
domiciliato, resistente avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, i ricorrenti adivano l'intestato
Tribunale per ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis
e, a fondamento della pretesa azionata in giudizio, ricostruivano i loro rapporti intergenerazionali nei seguenti termini. In primo luogo, individuavano nella sig.ra cittadina italiana nata il [...] a [...], la loro Parte_7
ava italiana. Esponevano, quindi: che la sig.ra il 17.01.1914, contraeva Parte_7
matrimonio col sig. negli Stati Uniti d'America; che dalla loro unione Parte_8
nasceva, il 17.11.1928, la sig.ra la quale, il 16.11.1946, contraeva Parte_9
matrimonio con il sig. che dalla loro unione nasceva, il Persona_3
22.10.1952, il quale, il 20.07.1976, contraeva matrimonio con la Parte_1
sig.ra che dalla loro unione nascevano, il 23.06.1976, Controparte_9 Persona_4
il 04.05.1979, e, il 31.05.1981,
[...] Controparte_3 Parte_10
che la sig.ra l'11.10.2003, contraeva matrimonio
[...] Persona_4
con il sig. e che dalla loro unione nascevano, il 30.12.2004, le Controparte_10
ME e , il 02.07.2008, Parte_6 Controparte_6 [...] e, l'11.11.2011, ; che la sig.ra Persona_1 Persona_5 [...]
il 28.07.2007, contraeva matrimonio con il sig. Parte_10 CP_11
e che dalla loro unione nascevano, il 16.03.2011, ,
[...] Persona_2
il 27.10.2013, e, il 19.03.2016, ; Persona_6 Controparte_5
che la sig.ra rinunciava alla cittadinanza italiana nel 1953, in data Parte_7
successiva al compimento della maggiore età della figlia Da Parte_9
ultimo, in punto di interesse ad agire, i richiedenti deducevano di non poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via amministrativa a causa della pregressa vigenza della L. 555/1912.
Trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, che emetteva il visto.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_7
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti.
Parte resistente avanzava, altresì, richiesta di compensazione delle spese di lite, evidenziando la sua impossibilità ad applicare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna, in assenza di un intervento del legislatore in merito.
All'udienza del 06.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
In via preliminare, va affermata la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano,
a far data dal 22.06.2022. Pertanto, essendo stato accertato che il Comune di nascita dell'ascendente degli odierni istanti è IT SM (ME), il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Nel merito, occorre anzitutto ripercorrere le molteplici tappe che hanno caratterizzato l'evoluzione tanto normativa quanto giurisprudenziale in materia di cittadinanza. Innanzitutto, giova evidenziare come, in virtù dei principi di diritto internazionale stabiliti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione de L'Aja del 12 aprile 1930, ratificata con legge 5 giugno 1934, “Spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini” e “Ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato”, di talché i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis devono essere individuati unicamente dal legislatore nazionale, non avendo alcuna rilevanza le scelte legislative compiute dai legislatori dei
Paesi terzi, i quali possono decidere chi considerare proprio cittadino, ma non possono condizionare le scelte legislative degli altri Stati. Ebbene, all'interno del nostro ordinamento giuridico, l'iniziale assetto normativo in materia di cittadinanza risale al codice civile del 1865, i cui articoli da 1 a 15 ne regolavano l'acquisto e la perdita, prevedendo, nello specifico, che la cittadinanza si acquistasse per discendenza iure sanguinis dal figlio di padre cittadino e si perdesse per rinuncia o in forza dell'ottenimento di una cittadinanza straniera. In seguito, è intervenuta la legge n. 555 del 1912, nota come la prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre. In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno del testo normativo appena richiamato non apparivano più attuali, in quanto contrastanti con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della
Costituzione. Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n.
555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la
Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data. Ai rapporti risalenti ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto. La Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, sostiene che il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva la trasmissione dello status civitatis. Giova, peraltro, evidenziare che la giurisprudenza successiva (v., tra le altre, Cass. n. 7127/2011 e Cass. n. 22608/2015) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto. Attualmente, la disciplina sulla cittadinanza nell'ordinamento italiano è affidata alla legge n. 91/1992, della quale meritano attenzione, in questa sede: l'art. 1, a mente del quale il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti ha diritto alla cittadinanza italiana se nasce sul territorio nazionale (iure sanguinis e iure soli); l'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze (principio, peraltro, già previsto dall'art. 3 della
Convenzione de L'Aja del 1930); l'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Da ultimo, il D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 ha modificato la L. n. 91/1992, ponendo un limite all'acquisto della cittadinanza italiana per discendenza attraverso l'introduzione dell'art. 3 bis. Tale nuova disposizione, entrata in vigore in data 29.03.2025, stabilisce che “In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14
e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e
9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo
2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un genitore o adottante cittadino è nato in [...]; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in [...]”. Sicché, in virtù della riforma appena richiamata,
l'acquisto della cittadinanza italiana per i nati all'estero da ascendenti italiani non è automatico, salvo che non ricorra una delle seguenti condizioni: presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis entro il 27 marzo
2025; pendenza di un procedimento giudiziale alla stessa data;
nascita in Italia di un genitore o adottante cittadino;
residenza in Italia per almeno due anni continuativi di un genitore o adottante cittadino prima della nascita o adozione;
nascita in Italia di un ascendente di primo grado dei genitori o adottanti cittadini.
Orbene, premesse le modifiche normative intervenute negli anni insieme ai principali indirizzi giurisprudenziali in materia e venendo al caso di specie, la domanda va accolta per i motivi che verranno di seguito evidenziati.
Sulla scorta della documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, si può, a ragione, ritenere che gli odierni istanti siano diretti discendenti della sig.ra nata il Parte_7
07.06.1894 a IT SM (ME). Nello specifico, è stato documentalmente dimostrato che dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. è Parte_7 Parte_8
nata da quest'ultima è nato, poi, nipote dell'ava Parte_9 Parte_1
Successivamente, dal matrimonio tra e Parte_7 Parte_1 CP_9
nascevano e
[...] Persona_4 Controparte_3 [...]
In seguito, e Parte_10 CP_1 Persona_4 Controparte_10
generavano , , Parte_6 Controparte_6 Persona_1
e . e
[...] Persona_5 Parte_10 CP_11
generavano, infine, ,
[...] Persona_2 Persona_6
e . Controparte_5
Dai documenti versati in atti vi è prova, inoltre, della naturalizzazione dell'ascendente quale cittadina americana, conferita nel 1953 (v. allegato Parte_7
n. 3) e intervenuta quando la figlia aveva già ampiamente raggiunto la Pt_10
maggiore età. A parere di questo decidente, la naturalizzazione della madre non ha in alcun modo inciso sulla continuità della linea trasmissiva, né interrompendola né inficiando la trasmissione dello status civitatis italiano iure sanguinis. Infatti, come anticipato, la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte della capostipite Parte_7
è intervenuta nel 1953 quando la figlia aveva già circa venticinque anni;
Pt_10
pertanto, avendo l'ava conservato lo status di cittadina italiana durante tutta la minore età della figlia, glielo ha trasmesso. Il caso di specie ricade, difatti, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale “Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi”. La norma appena richiamata si riferisce ai casi di c.d. doppia cittadinanza e prevede che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera possa, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana. Non trova, di contro, applicazione, nel caso in esame, l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”, che si riferisce ad un'ipotesi ben diversa, ossia al caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge;
l'effetto caducatorio descritto dalla norma de quo opera, dunque, soltanto nei confronti dei figli minori non emancipati e non anche nei riguardi dei figli già maggiorenni. Dalla lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n.
555/1912 si ricava, dunque, che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la sig.ra ha Parte_9
conservato la cittadinanza italiana nonostante la perdita di tale status da parte della madre;
la sig.ra ha poi comunicato lo status civitatis italiano al Parte_9
figlio ai nipoti Parte_1 Persona_4 Controparte_3
e ai pronipoti , Parte_10 Parte_6 Controparte_6
,
[...] Persona_1 CP_2 Parte_3 Persona_2
, ed .
[...] Persona_6 Controparte_5
Pertanto, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, altresì esclusa l'applicabilità del nuovo art. 3 bis l. n. 91/1992 al caso di specie, va dichiarato, in applicazione della giurisprudenza richiamata in premessa, che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_7
Attesa la natura del procedimento e la non opposizione di parte resistente si stima equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5120/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al , e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_7
competente, di procedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. compensa le spese di lite.
Messina, 7 novembre 2025
Il Giudice on.
(D.ssa Francescaromana Puglisi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Ilenia
Celesti, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di Messina.