Art. 26.
Le norme della presente legge si applicano agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, per i quali sono fatte salve le speciali disposizioni.
Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.
Le norme della presente legge si applicano agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, per i quali sono fatte salve le speciali disposizioni.
Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.