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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1286/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1286/2022 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. BOCCHI ALESSANDRO anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 SCHEMBRI GIAN LO Per l'avv. BOCCHI ALESSANDRO anche in sostituzione dell'avv. SCHEMBRI GIAN Parte_1 LO
Per la dott.ssa Controparte_1 Sabrina Sipione
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1286/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. BOCCHI ALESSANDRO e Parte_1 C.F._1 l'avv. SCHEMBRI GIAN LO che lo rappresentano giusta delega in atti (C.F. ), con l'avv. BOCCHI ALESSANDRO e l'avv. SCHEMBRI GIAN Parte_1 P.IVA_1 LO che la rappresenta giusta delega in atti
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio della Dott.ssa Sabrina Sipione P.IVA_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2019 il signor in proprio e in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'obbligata in solido adiva il Giudice di Pace di CP_2
chiedendo di annullare, previa sospensione, le seguenti ordinanze ingiunzione emesse tutte in CP_1 data 1° aprile 2019 dalla Prefettura di : prot. 0018402 con cui è stato ordinato al signor CP_1 in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il Parte_1 Controparte_2 pagamento della sanzione amministrativa di € 44.509,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del
D.lgs. n. 285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018404 con cui è stato ordinato al signor Per_1 in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento della
[...] Controparte_2 sanzione amministrativa di € 671,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del D.lgs. n. 285/1992;
Ordinanza-ingiunzione prot. 0018405 con cui è stato ordinato al signor in qualità di Parte_2 trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento della sanzione Controparte_2 pagina 2 di 14 amministrativa di € 671,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del
D.lgs. n. 285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018406 con cui è stato ordinato al signor Pt_3 in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento
[...] Controparte_2 della sanzione amministrativa di € 671,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del
D.lgs. n. 285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018408 con cui è stato ordinato al signor Pt_4 in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento
[...] Controparte_2 della sanzione amministrativa di € 999,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del D.lgs. n.
285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018409 con cui è stato ordinato al signor Controparte_3 in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento della Controparte_2 sanzione amministrativa di € 671,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del
D.lgs. n. 285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018411 con cui è stato ordinato al signor
[...] in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento Pt_5 Controparte_2 della sanzione amministrativa di € 343,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del D.lgs. n.
285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018413 con cui è stato ordinato al signor in Parte_6 qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento della sanzione Controparte_2 amministrativa di € 999,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del D.lgs. n. 285/1992.
Le otto ordinanze-ingiunzioni impugnate sono atti consequenziali degli altrettanti verbali di accertamento e notificazione n. GR00045/2018, prot. 13247, 13627, 13605, 13592, 13622, 13624,
13613 e 14238 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto, a mezzo dei quali, rispettivamente,
è stato contestato: con il verbale prot. 13247 al signor in qualità di trasgressore e alla Parte_1 in qualità di obbligato solidale 1) la violazione dell'art. 14 Reg. CEE n. 3821/85, come Controparte_2 modificato dal Reg. CE 561/2006 e sostituito dal Reg. UE n. 165/2014, per non avere “conservato n.
288 fogli di registrazione in ordine cronologico per il periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 19 della legge n. 727/1978, per espresso rinvio dell'art. 179 del d.lgs. 285/1992, di € 14.688,00 (ovverosia il minimo edittale, pari ad € 51,00, moltiplicato per le 288 violazioni contestate); 2) la violazione dell'art. 10 par. 2 del Reg. CE n. 561/2006 per “avere omesso di organizzare il lavoro dei conducenti sigg.
, , , , Persona_1 Controparte_3 Parte_7 Parte_4 Parte_5 [...]
, , e , e non averli messi nelle condizioni di Parte_8 Parte_2 Parte_3 Parte_6 osservare le disposizioni del regolamento n. 561/2006 e inoltre” per non avere “verificato mediante appositi controlli che venisse osservato dai conducenti in questione quanto disposto dal regolamento citato. Infatti, nelle date sotto specificate e per i conducenti indicati sopra e nella tabella in calce, non pagina 3 di 14 osservavano i periodi di pausa previsti (almeno 45 minuti dopo quattro ore e mezzo oppure una interruzione di almeno 15 minuti e una successiva di almeno 30 minuti ciascuna intercalate nel periodo di guida)”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 174 comma quattordici d.Lgs. 285/1992 di € 5.559,00 (ovverosia il minimo edittale, pari ad € 327,00, moltiplicato per le diciassette violazioni contestate); con i verbali prot. 13627, 13605, 13592, 13622, 13624, 13613
E 14238, alla in qualità di obbligato solidale e, rispettivamente, ai dipendenti Controparte_2 Per_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_3 Parte_5 [...]
, un totale di diciassette violazioni dell'art. 7 paragrafi 1 e 2 del Reg. CE 561/2006 “per aver Parte_6 eseguito più di quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti”, con conseguente applicazione della sanzione di € 164,00 per ciascuna violazione, per un totale di €
2.788,00.
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa del 26 settembre 2019 chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Con l'ordinanza 123/22, depositata in cancelleria il 16 marzo 2022 il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore in favore dell'intestato Tribunale di Grosseto compensando le spese della fase processuale.
Con ricorso depositato il 15.06.2022, il signor in proprio e nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante pro-tempore della riassumeva di fronte al Tribunale Ordinario di Controparte_2
Grosseto il giudizio di impugnazione delle Ordinanze ingiunzioni sopra descritte riportandosi integralmente a quanto già dedotto e prodotto nel corso della prima fase di giudizio e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, annullare le ordinanze-ingiunzioni descritte in epigrafe per le motivazioni di cui alla narrativa che precede. Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, e salvo gravame, si chiede che il
Tribunale adito voglia riportare le sanzioni irrogate al minimo edittale. Con vittoria dei compensi professionali di entrambe le fasi del giudizio”
A fondamento dell'opposizione lo contestava: 1) la violazione degli articoli 3 della legge n. Parte_1
241/1990 e 18 della legge n. 689/1981 per assenza di congrua motivazione;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 e dell'art. 9 del codice di comportamento degli ispettori del lavoro
(D.M. 15/01/2014) in materia di ragionevole durata delle operazioni ispettive;
3) sul verbale gr00045/2018 prot. 13247 e sulla conseguente ordinanza-ingiunzione prot. 0018402: violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 3, regolamento CEE 3281/1985 per avere l'ispettorato contestato la pagina 4 di 14 mancata produzione di dischi cronotachigrafici il cui termine di conservazione era ormai scaduto;
4) ancora sul verbale gr00045/2018 prot. 13247 e sull'ordinanza-ingiunzione prot. 0018402: eccesso di potere sotto il profilo dell'erronea contestazione della violazione dell'art. 174 comma 14 d.lgs.
285/1992, inapplicabile al caso di specie;
5) ancora sul verbale gr00045/2018 prot. 13247 e sull'ordinanza ingiunzione prot. 0018402: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n.
241 sotto il profilo della carenza di idonea motivazione in ordine all'asserita omessa organizzazione del lavoro;
6) su tutti gli atti impugnati: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 sotto il profilo della carenza di motivazione in relazione alla mancata indicazione del tipo di controlli effettuati sui dischi cronotachigrafici.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato con condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
Il Tribunale fissava l'udienza dell'11.11.2025 per la discussione, previo deposito di note conclusive, poi rinviata all'udienza del 9.12.2025.
Va premesso che all'esito dell'accertamento sono state accertate anche violazioni con sanzioni emesse dalla ITL a carico sia della ditta che di alcuni conducenti che sono state opposte con ricorso pendente sempre avanti all'odierno Giudice, che è stata rinvia all'udienza del 3.02.2026 stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
L'opposizione è infondata per quanto infra si dirà
La pretesa sanzionatoria della resistente si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata dalla
ITL con accesso del 15/01/2015 presso la esercente attività di trasporto di merci per Controparte_2 conto terzi, per il cui svolgimento si avvale di dipendenti con mansioni di conducenti. La verifica è iniziata a seguito delle richieste d'intervento dei lavoratori e , entrambe Controparte_3 Persona_1 presentate in data 11/11/2014 poi successivamente integrate dalle richieste di altri lavoratori, riguardava il periodo maggio 2013, giugno 2015. e conclusasi con in data 24.09.2018 con l'emissione del verbale di accertamento redatto in data 15.10.2018 e notificato in data 24.10.2018.
Vanno analizzati i diversi motivi del ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione. Sostiene infatti il ricorrente che il provvedimento impugnato reca una motivazione soltanto apparente, fondandosi le contestazioni all'operato del presunto trasgressore in via esclusiva sul contenuto dei pagina 5 di 14 dischi cronotachigrafici, prelevati nel corso degli accessi ispettivi e sulle dichiarazioni dei lavoratori impiegati da quest'ultima, il cui contenuto non veniva riprodotto nei provvedimenti in esame in violazione degli articoli 3 della legge n. 241/1990 e art.18 della legge n. 689/1981.
Il motivo è infondato. Almeno dalla sentenza emessa dalla Cass. Sez. Un. 1786/2010 (chiamata a pronunciarsi proprio in relazione a un'eccezione di difetto di motivazione) si è consolidata in giurisprudenza l'affermazione secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, "il giudizio è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Corollario di tale specificazione, …, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali nè al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale" (così Cass. Sez. Un.
1786/2010, cit.). Ne deriva, secondo il Giudice di legittimità, che "se l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull'atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto". Né una simile soluzione comporta alcuna violazione dei diritti del presunto trasgressore, dato che, anche nel caso di insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, tutte le sue difese, comprese quelle eventualmente svolte con esito negativo in sede amministrativa, possono essere proposte in giudizio. Secondo la citata giurisprudenza, quindi,
"deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto" (così ancora Cass Sez. Un. 1786/2010).
Facendo applicazione di tali principi, cui questo Giudice aderisce, deve perciò escludersi già in astratto che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne importi ex se la nullità e quindi l'inesistenza del diritto dell'amministrazione a pretendere la sanzione oggetto dell'ingiunzione.
pagina 6 di 14 In ogni caso, l'opponente ha pienamente compreso le ragioni del provvedimento, tanto da articolare sia nel ricorso ex art. 203 del d.lgs. n. 285/1992 del 20 dicembre 2018 sia nel presente ricorso le contestazioni in diritto e di merito, sicché non può dirsi leso il diritto di difesa.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ. n. 20189 del
22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Ed ancora si veda in tal senso la recente sentenza Cass. Civ, II, 14/12/23 N° 35025. “… L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) …”. (cfr. conformi precedenti Cass. Civ., VI,
30/07/20 N° 16316 e Cass. Civ., II, 31/07/21 N° 21924)
È allora solo per completezza che merita rilevare come la censura attrice neppure sia fondata in fatto, in quanto il provvedimento opposto è motivato a mezzo del richiamo, inequivoco, alle controdeduzioni dell'organo accertatore prodotte con nota del 22.02.2019, che sono state acquisite in data 25/03/2019 in sede di audizione da parte dell'avvocato Alessandro Bocchi.
Nel caso in esame, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione da parte dell'opposta.
Infondato anche il secondo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981
e dell'art. 9 del codice di comportamento degli ispettori del lavoro (d.m. 15/01/2014) in materia di ragionevole durata delle operazioni ispettive.
Sosteneva il ricorrente che la legittimità del verbale unico di accertamento non dipende soltanto dal periodo di tempo che trascorre fra il termine degli accertamenti e la notifica del medesimo provvedimento, ma anche dal periodo di tempo trascorso fra il primo accesso ispettivo e l'effettiva conclusione dell'accertamento, alla luce della complessità dell'indagine e delle dimensioni del soggetto pagina 7 di 14 sottoposto a controllo, come espressamente previsto dall'art. 9 del Codice di comportamento degli
Ispettori del lavoro.
Secondo l'art. 14 della legge n. 689/1981, gli estremi della violazione devono essere notificati entro 90 iorni dalla conclusione dall'accertamento dell'illecito.
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la recentissima sentenza n. 33526 del 20.12.2024, richiamando il costante indirizzo dei precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 20977/2024, Cass. n.
8326/2018, Cass. n. 6681/2014), ha chiarito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale”.
Il giudice dell'opposizione deve dunque valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro complessità, senza che egli possa sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In altre parole, l'attività di “accertamento” non si deve limitarsi alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta.
Ora nelle specie non può trascurarsi come il lungo tempo trascorso dal primo accesso avvenuto il
15.01.2015, fino alla redazione del verbale unico, avvenuta in data 24.09.2018, sia stato scandito da un'intenza attività istruttoria iniziata con gli accertamenti originati dalla presentazione della denunzia di lavoro irregolare da parte di due lavoratori entrambe presentate in data 11/11/2014 con successiva integrazione del 9/12/2014 a cui se ne sono aggiunte altre nel corso dei mesi successivi, l'ultima delle quali avvenuta in data 17.09.2015. Va detto che in data 10/03/2015 sono stati prodotti i documenti richiesti con verbale di primo accesso ispettivo, integrati in data 19.03.2015, 6.07.2015 21.07.2015,
5/08/2015, 15.03.2016, 30.01.2017, 03/09/2018, 0/09/2018. Con reiterate richieste tramite verbali interlocutori a partire dal 21.07.2015 e del 15.10.2105, la società è stata invitata ad esibire i fogli di registrazioni del cronotachigrafo di alcuni veicoli alle quali la ha continuato a non CP_2 pagina 8 di 14 ottemperare, pertanto l'Ispettorato, a febbraio 2016, ha notificato alla società verbale di prescrizione, ad esibire i fogli di registrazioni richiesti con conseguente comunicazione di notizia di reato all' olo in data 15.02.2016 gli ispettori hanno prelevato circa 3500 documenti che CP_4 sono stati poi visionati. Va aggiunto altresì che il lavoratore tra il novembre 2014 e giugno Persona_1
2015 ha presentato dei reclami alla sede dell'ispettorato Territoriale del Lavoro lamentando varie violazioni al diritto del lavoro da parte della suo datore di lavoro, che si sono aggiunti a CP_5 denunce pervenute anche da altri dipendenti della stessa società, che hanno determinato la richiesta di integrazione della documentazione aziendale avvenuta tramite numerosi verbali interlocutori. È stato inoltre necessario compiere accertamenti presso altri enti (INAIL e INPS).
Pertanto, sulla scorta di detti riscontri, dell'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione volta dell'acquisizione di elementi utili per la verifica delle numerose violazioni sanzionate (sia dalla che dalla ITL), della complessità degli accertamenti e stante la scarsa collaborazione tenuta CP_1 dalla società nel corso degli accertamenti, si deve ritenere che il periodo intercorso fra il primo accesso e la notificazione dell'illecito amministrativo non era trascorso inutilmente ma era stato impiegato dagli ispettori per assumere tutte le informazioni necessarie al fine di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata non sussistendo alcuna violazione dell'art. 14 l.
689/1981, il dies a quo dell'accertamento è dunque coinciso e realizzato con il compimento di tutte le indagini necessarie e utili nella globalità della verifica.
Entrando nel merito della questione, in ordine al terzo motivo di impugnazione, sostiene il ricorrente che i dischi relativi ad alcuni mezzi sono stati richiesti per la prima volta con il verbale interlocutorio del 19.12.2017 oltre il termine di 12 mesi previsto dall'art. 14 del Reg. CEE 3281/1985, quindi tardivamente.
Ebbene l'eccezione è infondata, va detto infatti che il suddetto art. 14 recita: “L'impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo”. Risulta documentalmente provato che per i mezzi targati BN444NR e BN731CE ITL già con il verbale di primo accesso ispettivo e nel giugno del
2015 aveva richiesto i dischetti, i quali a seguito della verifica era emerso che la società aveva prodotto solo una parte di essi. Ciò era avvenuto anche per quelli prelevati nel marzo del 2016, infatti la società veniva invitata con il verbale interlocutorio del 19.12.2017, ad integrare i fogli di registrazione relativi agli anni 2014 e 2015. Precisava infatti nel verbale che gli accertamenti, iniziati con il verbale di primo accesso ispettivo del 15 gennaio 2015, non erano ancora conclusi in quanto dovevano essere ancora pagina 9 di 14 effettuate delle verifiche documentali. Si riporta testualmente quanto richiesto: “Inoltre, questo
Ispettorato ha osservato dalla lettura di fogli di registrazione del cronotachigrafo, esibiti delle differenze di chilometraggi considerevoli, pertanto, si chiede a codesta società di controllare se nei propri archivi siano conservati altri dischetti non esibiti a questo ufficio. Se così fosse, si invita a produrre suddetti documenti entro il 15 gennaio 2018 presso gli uffici dell'intestato Ispettorato, in mancanza far avere una dichiarazione sottoscritta di non presenza in archivio di altri fogli di registrazione oltre quelli già esibiti”.
Ebbene anche detto motivo del ricorso risulta infondato seppur l'articolo prescrive che l'impresa deve conservare i dischi per almeno 1 anno, il fatto che il 15.01.2015 fosse iniziata l'attività ispettiva con l'acquisizione fin da subito dei dischi relativi ad alcuni mezzi, e la circostanza che gli stessi non fossero stati tutti prodotti e depositati a seguito delle reiterate richieste di è fuori dubbio che la società avrebbe dovuto conservare i dischi di tutti i mezzi anche oltre l'anno previsto, a nulla rileva la circostanza che la richiesta sia avvenuta trascorso l'anno, si aggiunga inoltre che nell'ultimo inciso dell'articolo in questione si precisa che “i fogli devono essere esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo”.
Deve essere esclusa pertanto la tardività eccepita;
parimenti infondata in quanto generica è la contestazione relativa alla mancata produzione dei dischi cronotachigrafici del mezzo targato
CK775PX seppur riguardanti l'attività di guida del legale rappresentante dell'azienda Parte_1
il quale risulta comunque conducente/lavoratore e pertanto sottoposto anch'esso a controllo.
[...]
Con altro motivo di impugnazione il ricorrente, in relazione al verbale gr00045/2018 prot. 13247 e sull'ordinanza-ingiunzione prot. 0018402 eccepisce l'eccesso di potere sotto il profilo dell'erronea contestazione della violazione dell'art. 174 comma 14 del d.lgs. 285/1992, inapplicabile al caso di specie. L'articolo 174, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) riguarda le violazioni commesse dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, in particolare in relazione ai tempi di guida e di riposo, e alle interruzioni previste dalla normativa.
L'Articolo sanziona le aziende di trasporto che non rispettano i regolamenti europei sui periodi di guida e riposo, prevedendo una multa da € 334 a € 1.334 per ciascun dipendente coinvolto nella violazione, anche se i documenti sono irregolari o incompleti. La responsabilità dell'azienda può derivare sia da violazioni del conducente sia dalla mancata corretta gestione dei documenti previsti dal regolamento
(CE) n. 561/2006. Vi è una corresponsabilità dell'azienda, infatti l'azienda è ritenuta responsabile anche per le violazioni commesse dai conducenti. La sanzione si applica anche nel caso in cui l'azienda non tenga i documenti prescritti, o li tenga scaduti, incompleti o alterati. pagina 10 di 14 Sicuramente legittima è dunque la sanzione elevata laddove questo comma stabilisce che ogni singola violazione dei limiti di guida o di riposo nelle 24 ore deve essere sanzionata autonomamente, non trattandosi quindi di un'unica infrazione cumulativa, ma di più infrazioni distinte, ognuna con la propria sanzione.
In ordine agli ultimi due motivi di ricorso va detto che è principio generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, di modo che è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito.
Dunque, incombe sulla ITL l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Ciò detto, è utile ricordare innanzitutto il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori ITL.
Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 23800/2014). In coerenza con tale principio, è stato affermato che i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.
10569/2001). In merito alla veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori, secondo la Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutarle nel complesso di ciò che è emerso dalla verifica ispettiva. Si veda, in tal senso, ad esempio, Cass. 9251/2010 secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari pagina 11 di 14 stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Facendo applicazione di questi principi, nella specie, si ritiene che nei verbali di accertamento le violazioni poi oggetto di contestazioni e di cui si controverte, siano state ampiamenti illustrate e circostanziate emergendo tutte in maniera univoca.
Va detto che, laddove possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021).
Un ultimo rilievo deve essere fatto in ordine all'art. 15 del Regolamento (CEE) n. 3821/1985 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 561/2006). L'art. 15 riguarda gli obblighi dei conducenti in materia di uso e gestione dell'apparecchio di controllo (tachigrafo), sia analogico che digitale. Il conducente deve essere in grado di esibire: i fogli di registrazione o le carte del conducente degli ultimi
28 giorni (come poi specificato dal Reg. 561/2006), e qualsiasi stampa o annotazione manuale richiesta in caso di verifica su strada. Il Reg. 561/2006 ha armonizzato e modernizzato le norme, chiarendo che,
l'art. 15 va letto in funzione del rispetto dei tempi di guida e di riposo (artt. 6–9 del Reg. 561/2006). Gli obblighi di registrazione e conservazione hanno valore probatorio: servono a dimostrare il rispetto dei limiti di guida e delle pause obbligatorie.
L'art. 15 del Reg. 3821/1985, letto insieme al Reg. 561/2006 e all'art. 174 C.d.S., va interpretato come un obbligo di tracciabilità continua dell'attività del conducente.
L'art. 15 del Reg. 3821/1985 disciplina gli obblighi dei conducenti sull'uso del tachigrafo
(registrazione dei tempi di guida e di riposo) e l'art. 174 C.d.S. stabilisce invece le sanzioni per chi viola tali obblighi. L'interpretazione giurisprudenziale ha dovuto chiarire quando una registrazione incompleta, errata o mancante costituisca violazione e come vadano applicate le relative sanzioni multiple.
La giurisprudenza recente europea e nazionale ha qualificato infatti la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 15, par. 7, lett. a), del Reg. (CEE) n. 3821/85 — cioè l'obbligo di inserire correttamente il foglio di registrazione o di utilizzare la carta del conducente nel tachigrafo — come infrazione unica e istantanea.
pagina 12 di 14 L'infrazione si perfeziona nel momento in cui il conducente non è in grado di esibire, durante un controllo, i fogli di registrazione (o i dati della carta del conducente) relativi al giorno corrente e ai 28 giorni precedenti.
Vediamo allora come la giurisprudenza italiana ed europea hanno interpretato l'art. 15 del Reg. CEE
3821/1985; con la decisione del 24 marzo 2021 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)
n. C‑870/19 e C‑871/19, la CGUE ha stabilito che, in caso di mancata esibizione da parte del conducente dei fogli di registrazione relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti, l'art. 15, par. 7, lett. a) deve essere interpretato come un obbligo unico applicabile all'intero periodo — dunque la violazione costituisce un'infrazione unica e non una serie di infrazioni per ogni foglio mancante.
Con la sentenza del 21 dicembre 2021, n. 41029, la Corte Suprema di Cassazione ha aderito all'interpretazione della CGUE, riconoscendo che la violazione dell'obbligo di esibire i fogli di registrazione configura un'infrazione unica e che, pertanto, non possono essere elevate più sanzioni per ogni foglio di tachigrafo mancante.
Prima della pronuncia della CGUE, la Cassazione stessa aveva sollevato la questione interpretativa — ovvero se l'art. 15, par. 7, prevedesse un unico obbligo (con singola sanzione) oppure obblighi distinti per ogni giorno (con cumulo di sanzioni) (Cassazione Civile, ordinanza interlocutoria n. 29469 del
2019)
A valle della pronuncia della CGUE, la Cassazione con la sentenza 1512/2022 (ed altre come la n.
1466/2022) ha confermato l'orientamento secondo cui la violazione dell'art. 15, par. 7, lett. a) comporta un'infrazione unica e non sanzioni multiple per ogni giorno o foglio mancante.
Tanto premesso, seppur l'infrazione debba essere considerata unica per ciascun singolo conducente che non adempie all'obbligo di esibizione ed ogni conducente è personalmente responsabile dell'obbligo di conservare e presentare i propri dati di registrazione, se il controllo rileva che più conducenti impiegati sullo stesso veicolo in tempi diversi non sono in grado di esibire i propri rispettivi fogli o dati, a ciascuno di essi verrà contestata un'infrazione separata e verrà applicata una sanzione amministrativa distinta. La logica è che l'obbligo di tenuta e custodia della documentazione è un dovere individuale del conducente;
oltre alla sanzione per i conducenti, l'impresa di trasporto deve essere ritenuta corresponsabile per non aver garantito il corretto funzionamento e uso dell'apparecchio di controllo e per non aver vigilato sull'adempimento degli obblighi da parte dei propri dipendenti.
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria, risultano pienamente dimostrati gli illeciti amministrativo pagina 13 di 14 presupposti delle ordinanze ingiunzione impugnate.
Considerato tuttavia che il ricorrente in via subordinata chiedeva l'applicazione delle sanzioni irrogate al minimo edittale e la all'udienza del 12.05.2023 dichiarava la propria disponibilità CP_1 all'applicazione del minimo edittale della sanzione contestata pari ad € 20.262,90, visto l'art. 6 comma
12. D. Lgs. 150/2011 il quale prevede che "Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale".
Tanto premesso il signor in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 dell'obbligata in solido deve essere condannato al pagamento in favore della CP_2 CP_1
della somma rideterminata di € 20.262,90.
[...]
Le spese di lite devono essere compensate stante la mancata difesa tecnica della parte resistente che non ha neanche documentato esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Condanna il signor in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 dell'obbligata in solido al pagamento in favore della della somma CP_2 Controparte_1 rideterminata di € 20.262,90.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1286/2022 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 9 dicembre 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. BOCCHI ALESSANDRO anche in sostituzione dell'avv. Parte_1 SCHEMBRI GIAN LO Per l'avv. BOCCHI ALESSANDRO anche in sostituzione dell'avv. SCHEMBRI GIAN Parte_1 LO
Per la dott.ssa Controparte_1 Sabrina Sipione
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate.
il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1286/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. BOCCHI ALESSANDRO e Parte_1 C.F._1 l'avv. SCHEMBRI GIAN LO che lo rappresentano giusta delega in atti (C.F. ), con l'avv. BOCCHI ALESSANDRO e l'avv. SCHEMBRI GIAN Parte_1 P.IVA_1 LO che la rappresenta giusta delega in atti
ATTORI contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio della Dott.ssa Sabrina Sipione P.IVA_2 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 aprile 2019 il signor in proprio e in qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore dell'obbligata in solido adiva il Giudice di Pace di CP_2
chiedendo di annullare, previa sospensione, le seguenti ordinanze ingiunzione emesse tutte in CP_1 data 1° aprile 2019 dalla Prefettura di : prot. 0018402 con cui è stato ordinato al signor CP_1 in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il Parte_1 Controparte_2 pagamento della sanzione amministrativa di € 44.509,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del
D.lgs. n. 285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018404 con cui è stato ordinato al signor Per_1 in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento della
[...] Controparte_2 sanzione amministrativa di € 671,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del D.lgs. n. 285/1992;
Ordinanza-ingiunzione prot. 0018405 con cui è stato ordinato al signor in qualità di Parte_2 trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento della sanzione Controparte_2 pagina 2 di 14 amministrativa di € 671,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del
D.lgs. n. 285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018406 con cui è stato ordinato al signor Pt_3 in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento
[...] Controparte_2 della sanzione amministrativa di € 671,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del
D.lgs. n. 285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018408 con cui è stato ordinato al signor Pt_4 in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento
[...] Controparte_2 della sanzione amministrativa di € 999,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del D.lgs. n.
285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018409 con cui è stato ordinato al signor Controparte_3 in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento della Controparte_2 sanzione amministrativa di € 671,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del
D.lgs. n. 285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018411 con cui è stato ordinato al signor
[...] in qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento Pt_5 Controparte_2 della sanzione amministrativa di € 343,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del D.lgs. n.
285/1992; Ordinanza-ingiunzione prot. 0018413 con cui è stato ordinato al signor in Parte_6 qualità di trasgressore e alla in qualità di obbligata in solido il pagamento della sanzione Controparte_2 amministrativa di € 999,90 per la violazione dell'art. 174 e/o 178/179 del D.lgs. n. 285/1992.
Le otto ordinanze-ingiunzioni impugnate sono atti consequenziali degli altrettanti verbali di accertamento e notificazione n. GR00045/2018, prot. 13247, 13627, 13605, 13592, 13622, 13624,
13613 e 14238 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto, a mezzo dei quali, rispettivamente,
è stato contestato: con il verbale prot. 13247 al signor in qualità di trasgressore e alla Parte_1 in qualità di obbligato solidale 1) la violazione dell'art. 14 Reg. CEE n. 3821/85, come Controparte_2 modificato dal Reg. CE 561/2006 e sostituito dal Reg. UE n. 165/2014, per non avere “conservato n.
288 fogli di registrazione in ordine cronologico per il periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 19 della legge n. 727/1978, per espresso rinvio dell'art. 179 del d.lgs. 285/1992, di € 14.688,00 (ovverosia il minimo edittale, pari ad € 51,00, moltiplicato per le 288 violazioni contestate); 2) la violazione dell'art. 10 par. 2 del Reg. CE n. 561/2006 per “avere omesso di organizzare il lavoro dei conducenti sigg.
, , , , Persona_1 Controparte_3 Parte_7 Parte_4 Parte_5 [...]
, , e , e non averli messi nelle condizioni di Parte_8 Parte_2 Parte_3 Parte_6 osservare le disposizioni del regolamento n. 561/2006 e inoltre” per non avere “verificato mediante appositi controlli che venisse osservato dai conducenti in questione quanto disposto dal regolamento citato. Infatti, nelle date sotto specificate e per i conducenti indicati sopra e nella tabella in calce, non pagina 3 di 14 osservavano i periodi di pausa previsti (almeno 45 minuti dopo quattro ore e mezzo oppure una interruzione di almeno 15 minuti e una successiva di almeno 30 minuti ciascuna intercalate nel periodo di guida)”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 174 comma quattordici d.Lgs. 285/1992 di € 5.559,00 (ovverosia il minimo edittale, pari ad € 327,00, moltiplicato per le diciassette violazioni contestate); con i verbali prot. 13627, 13605, 13592, 13622, 13624, 13613
E 14238, alla in qualità di obbligato solidale e, rispettivamente, ai dipendenti Controparte_2 Per_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_3 Parte_5 [...]
, un totale di diciassette violazioni dell'art. 7 paragrafi 1 e 2 del Reg. CE 561/2006 “per aver Parte_6 eseguito più di quattro ore e mezzo di guida continua, senza osservare i periodi di pausa previsti”, con conseguente applicazione della sanzione di € 164,00 per ciascuna violazione, per un totale di €
2.788,00.
La convenuta si costituiva in giudizio con comparsa del 26 settembre 2019 chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso.
Con l'ordinanza 123/22, depositata in cancelleria il 16 marzo 2022 il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per valore in favore dell'intestato Tribunale di Grosseto compensando le spese della fase processuale.
Con ricorso depositato il 15.06.2022, il signor in proprio e nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante pro-tempore della riassumeva di fronte al Tribunale Ordinario di Controparte_2
Grosseto il giudizio di impugnazione delle Ordinanze ingiunzioni sopra descritte riportandosi integralmente a quanto già dedotto e prodotto nel corso della prima fase di giudizio e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, annullare le ordinanze-ingiunzioni descritte in epigrafe per le motivazioni di cui alla narrativa che precede. Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, e salvo gravame, si chiede che il
Tribunale adito voglia riportare le sanzioni irrogate al minimo edittale. Con vittoria dei compensi professionali di entrambe le fasi del giudizio”
A fondamento dell'opposizione lo contestava: 1) la violazione degli articoli 3 della legge n. Parte_1
241/1990 e 18 della legge n. 689/1981 per assenza di congrua motivazione;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981 e dell'art. 9 del codice di comportamento degli ispettori del lavoro
(D.M. 15/01/2014) in materia di ragionevole durata delle operazioni ispettive;
3) sul verbale gr00045/2018 prot. 13247 e sulla conseguente ordinanza-ingiunzione prot. 0018402: violazione e falsa applicazione dell'art. 14 comma 3, regolamento CEE 3281/1985 per avere l'ispettorato contestato la pagina 4 di 14 mancata produzione di dischi cronotachigrafici il cui termine di conservazione era ormai scaduto;
4) ancora sul verbale gr00045/2018 prot. 13247 e sull'ordinanza-ingiunzione prot. 0018402: eccesso di potere sotto il profilo dell'erronea contestazione della violazione dell'art. 174 comma 14 d.lgs.
285/1992, inapplicabile al caso di specie;
5) ancora sul verbale gr00045/2018 prot. 13247 e sull'ordinanza ingiunzione prot. 0018402: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n.
241 sotto il profilo della carenza di idonea motivazione in ordine all'asserita omessa organizzazione del lavoro;
6) su tutti gli atti impugnati: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 sotto il profilo della carenza di motivazione in relazione alla mancata indicazione del tipo di controlli effettuati sui dischi cronotachigrafici.
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato con condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testi e l'esame della documentazione prodotta.
Il Tribunale fissava l'udienza dell'11.11.2025 per la discussione, previo deposito di note conclusive, poi rinviata all'udienza del 9.12.2025.
Va premesso che all'esito dell'accertamento sono state accertate anche violazioni con sanzioni emesse dalla ITL a carico sia della ditta che di alcuni conducenti che sono state opposte con ricorso pendente sempre avanti all'odierno Giudice, che è stata rinvia all'udienza del 3.02.2026 stante la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
L'opposizione è infondata per quanto infra si dirà
La pretesa sanzionatoria della resistente si fondava sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata dalla
ITL con accesso del 15/01/2015 presso la esercente attività di trasporto di merci per Controparte_2 conto terzi, per il cui svolgimento si avvale di dipendenti con mansioni di conducenti. La verifica è iniziata a seguito delle richieste d'intervento dei lavoratori e , entrambe Controparte_3 Persona_1 presentate in data 11/11/2014 poi successivamente integrate dalle richieste di altri lavoratori, riguardava il periodo maggio 2013, giugno 2015. e conclusasi con in data 24.09.2018 con l'emissione del verbale di accertamento redatto in data 15.10.2018 e notificato in data 24.10.2018.
Vanno analizzati i diversi motivi del ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione. Sostiene infatti il ricorrente che il provvedimento impugnato reca una motivazione soltanto apparente, fondandosi le contestazioni all'operato del presunto trasgressore in via esclusiva sul contenuto dei pagina 5 di 14 dischi cronotachigrafici, prelevati nel corso degli accessi ispettivi e sulle dichiarazioni dei lavoratori impiegati da quest'ultima, il cui contenuto non veniva riprodotto nei provvedimenti in esame in violazione degli articoli 3 della legge n. 241/1990 e art.18 della legge n. 689/1981.
Il motivo è infondato. Almeno dalla sentenza emessa dalla Cass. Sez. Un. 1786/2010 (chiamata a pronunciarsi proprio in relazione a un'eccezione di difetto di motivazione) si è consolidata in giurisprudenza l'affermazione secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, "il giudizio è solo introdotto dall'atto che ha irrogato la sanzione e si svolge sul rapporto, cioè sull'accertamento della conformità della sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere sottoposto a una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente previsti dalla legge stessa. Corollario di tale specificazione, …, è quello secondo cui l'atto in questione non soggiace alle regole motivazionali nè al rigore del rispetto assoluto dell'iter procedimentale che valgono per gli atti amministrativi discrezionali e, comunque, di natura provvedimentale" (così Cass. Sez. Un.
1786/2010, cit.). Ne deriva, secondo il Giudice di legittimità, che "se l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice siccome si tratta di un giudizio solo su di un rapporto, soltanto introdotto da un atto, con effetto devolutivo pieno, appare ineludibile l'esigenza di evitare interpretazioni che involgano i vizi solo formali dell'atto, e risultino da tanto condizionate, più intensamente o meno, a seconda dei profili che si vogliano assumere a parametro del giudizio sull'atto, e conducano ad abuso del mezzo processuale che potrebbe risultare ancorato unicamente ai vizi dell'atto". Né una simile soluzione comporta alcuna violazione dei diritti del presunto trasgressore, dato che, anche nel caso di insufficienza della motivazione dell'ordinanza ingiunzione, tutte le sue difese, comprese quelle eventualmente svolte con esito negativo in sede amministrativa, possono essere proposte in giudizio. Secondo la citata giurisprudenza, quindi,
"deve affermarsi il principio secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto" (così ancora Cass Sez. Un. 1786/2010).
Facendo applicazione di tali principi, cui questo Giudice aderisce, deve perciò escludersi già in astratto che un eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza opposta ne importi ex se la nullità e quindi l'inesistenza del diritto dell'amministrazione a pretendere la sanzione oggetto dell'ingiunzione.
pagina 6 di 14 In ogni caso, l'opponente ha pienamente compreso le ragioni del provvedimento, tanto da articolare sia nel ricorso ex art. 203 del d.lgs. n. 285/1992 del 20 dicembre 2018 sia nel presente ricorso le contestazioni in diritto e di merito, sicché non può dirsi leso il diritto di difesa.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va, infatti, individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Inoltre, è ammissibile la motivazione "per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass. civ. n. 20189 del
22/07/2008; Cass civ. n. 17345 del 23/07/2009).
Ed ancora si veda in tal senso la recente sentenza Cass. Civ, II, 14/12/23 N° 35025. “… L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) …”. (cfr. conformi precedenti Cass. Civ., VI,
30/07/20 N° 16316 e Cass. Civ., II, 31/07/21 N° 21924)
È allora solo per completezza che merita rilevare come la censura attrice neppure sia fondata in fatto, in quanto il provvedimento opposto è motivato a mezzo del richiamo, inequivoco, alle controdeduzioni dell'organo accertatore prodotte con nota del 22.02.2019, che sono state acquisite in data 25/03/2019 in sede di audizione da parte dell'avvocato Alessandro Bocchi.
Nel caso in esame, in applicazione delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, deve ritenersi senz'altro soddisfatto l'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione da parte dell'opposta.
Infondato anche il secondo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 14 l. 689/1981
e dell'art. 9 del codice di comportamento degli ispettori del lavoro (d.m. 15/01/2014) in materia di ragionevole durata delle operazioni ispettive.
Sosteneva il ricorrente che la legittimità del verbale unico di accertamento non dipende soltanto dal periodo di tempo che trascorre fra il termine degli accertamenti e la notifica del medesimo provvedimento, ma anche dal periodo di tempo trascorso fra il primo accesso ispettivo e l'effettiva conclusione dell'accertamento, alla luce della complessità dell'indagine e delle dimensioni del soggetto pagina 7 di 14 sottoposto a controllo, come espressamente previsto dall'art. 9 del Codice di comportamento degli
Ispettori del lavoro.
Secondo l'art. 14 della legge n. 689/1981, gli estremi della violazione devono essere notificati entro 90 iorni dalla conclusione dall'accertamento dell'illecito.
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la recentissima sentenza n. 33526 del 20.12.2024, richiamando il costante indirizzo dei precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 20977/2024, Cass. n.
8326/2018, Cass. n. 6681/2014), ha chiarito che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale”.
Il giudice dell'opposizione deve dunque valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato, tenuto conto della loro complessità, senza che egli possa sindacare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.
In altre parole, l'attività di “accertamento” non si deve limitarsi alla percezione iniziale del fatto illecito, ma richiede una verifica approfondita e ponderata di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, utili per una corretta qualificazione della condotta.
Ora nelle specie non può trascurarsi come il lungo tempo trascorso dal primo accesso avvenuto il
15.01.2015, fino alla redazione del verbale unico, avvenuta in data 24.09.2018, sia stato scandito da un'intenza attività istruttoria iniziata con gli accertamenti originati dalla presentazione della denunzia di lavoro irregolare da parte di due lavoratori entrambe presentate in data 11/11/2014 con successiva integrazione del 9/12/2014 a cui se ne sono aggiunte altre nel corso dei mesi successivi, l'ultima delle quali avvenuta in data 17.09.2015. Va detto che in data 10/03/2015 sono stati prodotti i documenti richiesti con verbale di primo accesso ispettivo, integrati in data 19.03.2015, 6.07.2015 21.07.2015,
5/08/2015, 15.03.2016, 30.01.2017, 03/09/2018, 0/09/2018. Con reiterate richieste tramite verbali interlocutori a partire dal 21.07.2015 e del 15.10.2105, la società è stata invitata ad esibire i fogli di registrazioni del cronotachigrafo di alcuni veicoli alle quali la ha continuato a non CP_2 pagina 8 di 14 ottemperare, pertanto l'Ispettorato, a febbraio 2016, ha notificato alla società verbale di prescrizione, ad esibire i fogli di registrazioni richiesti con conseguente comunicazione di notizia di reato all' olo in data 15.02.2016 gli ispettori hanno prelevato circa 3500 documenti che CP_4 sono stati poi visionati. Va aggiunto altresì che il lavoratore tra il novembre 2014 e giugno Persona_1
2015 ha presentato dei reclami alla sede dell'ispettorato Territoriale del Lavoro lamentando varie violazioni al diritto del lavoro da parte della suo datore di lavoro, che si sono aggiunti a CP_5 denunce pervenute anche da altri dipendenti della stessa società, che hanno determinato la richiesta di integrazione della documentazione aziendale avvenuta tramite numerosi verbali interlocutori. È stato inoltre necessario compiere accertamenti presso altri enti (INAIL e INPS).
Pertanto, sulla scorta di detti riscontri, dell'attività istruttoria svolta dall'Amministrazione volta dell'acquisizione di elementi utili per la verifica delle numerose violazioni sanzionate (sia dalla che dalla ITL), della complessità degli accertamenti e stante la scarsa collaborazione tenuta CP_1 dalla società nel corso degli accertamenti, si deve ritenere che il periodo intercorso fra il primo accesso e la notificazione dell'illecito amministrativo non era trascorso inutilmente ma era stato impiegato dagli ispettori per assumere tutte le informazioni necessarie al fine di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata non sussistendo alcuna violazione dell'art. 14 l.
689/1981, il dies a quo dell'accertamento è dunque coinciso e realizzato con il compimento di tutte le indagini necessarie e utili nella globalità della verifica.
Entrando nel merito della questione, in ordine al terzo motivo di impugnazione, sostiene il ricorrente che i dischi relativi ad alcuni mezzi sono stati richiesti per la prima volta con il verbale interlocutorio del 19.12.2017 oltre il termine di 12 mesi previsto dall'art. 14 del Reg. CEE 3281/1985, quindi tardivamente.
Ebbene l'eccezione è infondata, va detto infatti che il suddetto art. 14 recita: “L'impresa conserva i fogli di registrazione in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta. I fogli sono esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo”. Risulta documentalmente provato che per i mezzi targati BN444NR e BN731CE ITL già con il verbale di primo accesso ispettivo e nel giugno del
2015 aveva richiesto i dischetti, i quali a seguito della verifica era emerso che la società aveva prodotto solo una parte di essi. Ciò era avvenuto anche per quelli prelevati nel marzo del 2016, infatti la società veniva invitata con il verbale interlocutorio del 19.12.2017, ad integrare i fogli di registrazione relativi agli anni 2014 e 2015. Precisava infatti nel verbale che gli accertamenti, iniziati con il verbale di primo accesso ispettivo del 15 gennaio 2015, non erano ancora conclusi in quanto dovevano essere ancora pagina 9 di 14 effettuate delle verifiche documentali. Si riporta testualmente quanto richiesto: “Inoltre, questo
Ispettorato ha osservato dalla lettura di fogli di registrazione del cronotachigrafo, esibiti delle differenze di chilometraggi considerevoli, pertanto, si chiede a codesta società di controllare se nei propri archivi siano conservati altri dischetti non esibiti a questo ufficio. Se così fosse, si invita a produrre suddetti documenti entro il 15 gennaio 2018 presso gli uffici dell'intestato Ispettorato, in mancanza far avere una dichiarazione sottoscritta di non presenza in archivio di altri fogli di registrazione oltre quelli già esibiti”.
Ebbene anche detto motivo del ricorso risulta infondato seppur l'articolo prescrive che l'impresa deve conservare i dischi per almeno 1 anno, il fatto che il 15.01.2015 fosse iniziata l'attività ispettiva con l'acquisizione fin da subito dei dischi relativi ad alcuni mezzi, e la circostanza che gli stessi non fossero stati tutti prodotti e depositati a seguito delle reiterate richieste di è fuori dubbio che la società avrebbe dovuto conservare i dischi di tutti i mezzi anche oltre l'anno previsto, a nulla rileva la circostanza che la richiesta sia avvenuta trascorso l'anno, si aggiunga inoltre che nell'ultimo inciso dell'articolo in questione si precisa che “i fogli devono essere esibiti o consegnati a richiesta degli agenti incaricati del controllo”.
Deve essere esclusa pertanto la tardività eccepita;
parimenti infondata in quanto generica è la contestazione relativa alla mancata produzione dei dischi cronotachigrafici del mezzo targato
CK775PX seppur riguardanti l'attività di guida del legale rappresentante dell'azienda Parte_1
il quale risulta comunque conducente/lavoratore e pertanto sottoposto anch'esso a controllo.
[...]
Con altro motivo di impugnazione il ricorrente, in relazione al verbale gr00045/2018 prot. 13247 e sull'ordinanza-ingiunzione prot. 0018402 eccepisce l'eccesso di potere sotto il profilo dell'erronea contestazione della violazione dell'art. 174 comma 14 del d.lgs. 285/1992, inapplicabile al caso di specie. L'articolo 174, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) riguarda le violazioni commesse dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, in particolare in relazione ai tempi di guida e di riposo, e alle interruzioni previste dalla normativa.
L'Articolo sanziona le aziende di trasporto che non rispettano i regolamenti europei sui periodi di guida e riposo, prevedendo una multa da € 334 a € 1.334 per ciascun dipendente coinvolto nella violazione, anche se i documenti sono irregolari o incompleti. La responsabilità dell'azienda può derivare sia da violazioni del conducente sia dalla mancata corretta gestione dei documenti previsti dal regolamento
(CE) n. 561/2006. Vi è una corresponsabilità dell'azienda, infatti l'azienda è ritenuta responsabile anche per le violazioni commesse dai conducenti. La sanzione si applica anche nel caso in cui l'azienda non tenga i documenti prescritti, o li tenga scaduti, incompleti o alterati. pagina 10 di 14 Sicuramente legittima è dunque la sanzione elevata laddove questo comma stabilisce che ogni singola violazione dei limiti di guida o di riposo nelle 24 ore deve essere sanzionata autonomamente, non trattandosi quindi di un'unica infrazione cumulativa, ma di più infrazioni distinte, ognuna con la propria sanzione.
In ordine agli ultimi due motivi di ricorso va detto che è principio generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, di modo che è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito.
Dunque, incombe sulla ITL l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Ciò detto, è utile ricordare innanzitutto il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori ITL.
Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale redatto dal funzionario ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. che testualmente recita: “L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, in presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”. Conseguentemente al verbale si applica il regime probatorio di cui all'art. 2700 c.c. secondo il quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La Corte di Cassazione ha quindi più volte affermato che nei giudizi il verbale di accertamento ispettivo fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale procedente come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 23800/2014). In coerenza con tale principio, è stato affermato che i verbali non fanno fede dei fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, né dei fatti della cui verità essi si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n.
10569/2001). In merito alla veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori, secondo la Suprema Corte, spetta al giudice di merito valutarle nel complesso di ciò che è emerso dalla verifica ispettiva. Si veda, in tal senso, ad esempio, Cass. 9251/2010 secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari pagina 11 di 14 stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Facendo applicazione di questi principi, nella specie, si ritiene che nei verbali di accertamento le violazioni poi oggetto di contestazioni e di cui si controverte, siano state ampiamenti illustrate e circostanziate emergendo tutte in maniera univoca.
Va detto che, laddove possa nascere un contrasto fra le dichiarazioni rese agli ispettori e quelle rese in giudizio, secondo la giurisprudenza di legittimità, la valutazione dei verbali ispettivi e delle relative dichiarazioni può da sola fondare la decisione, all'esito di una complessiva valutazione delle posizioni controverse (Cass. n. 5144/2021).
Un ultimo rilievo deve essere fatto in ordine all'art. 15 del Regolamento (CEE) n. 3821/1985 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 561/2006). L'art. 15 riguarda gli obblighi dei conducenti in materia di uso e gestione dell'apparecchio di controllo (tachigrafo), sia analogico che digitale. Il conducente deve essere in grado di esibire: i fogli di registrazione o le carte del conducente degli ultimi
28 giorni (come poi specificato dal Reg. 561/2006), e qualsiasi stampa o annotazione manuale richiesta in caso di verifica su strada. Il Reg. 561/2006 ha armonizzato e modernizzato le norme, chiarendo che,
l'art. 15 va letto in funzione del rispetto dei tempi di guida e di riposo (artt. 6–9 del Reg. 561/2006). Gli obblighi di registrazione e conservazione hanno valore probatorio: servono a dimostrare il rispetto dei limiti di guida e delle pause obbligatorie.
L'art. 15 del Reg. 3821/1985, letto insieme al Reg. 561/2006 e all'art. 174 C.d.S., va interpretato come un obbligo di tracciabilità continua dell'attività del conducente.
L'art. 15 del Reg. 3821/1985 disciplina gli obblighi dei conducenti sull'uso del tachigrafo
(registrazione dei tempi di guida e di riposo) e l'art. 174 C.d.S. stabilisce invece le sanzioni per chi viola tali obblighi. L'interpretazione giurisprudenziale ha dovuto chiarire quando una registrazione incompleta, errata o mancante costituisca violazione e come vadano applicate le relative sanzioni multiple.
La giurisprudenza recente europea e nazionale ha qualificato infatti la violazione dell'obbligo prescritto dall'art. 15, par. 7, lett. a), del Reg. (CEE) n. 3821/85 — cioè l'obbligo di inserire correttamente il foglio di registrazione o di utilizzare la carta del conducente nel tachigrafo — come infrazione unica e istantanea.
pagina 12 di 14 L'infrazione si perfeziona nel momento in cui il conducente non è in grado di esibire, durante un controllo, i fogli di registrazione (o i dati della carta del conducente) relativi al giorno corrente e ai 28 giorni precedenti.
Vediamo allora come la giurisprudenza italiana ed europea hanno interpretato l'art. 15 del Reg. CEE
3821/1985; con la decisione del 24 marzo 2021 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)
n. C‑870/19 e C‑871/19, la CGUE ha stabilito che, in caso di mancata esibizione da parte del conducente dei fogli di registrazione relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti, l'art. 15, par. 7, lett. a) deve essere interpretato come un obbligo unico applicabile all'intero periodo — dunque la violazione costituisce un'infrazione unica e non una serie di infrazioni per ogni foglio mancante.
Con la sentenza del 21 dicembre 2021, n. 41029, la Corte Suprema di Cassazione ha aderito all'interpretazione della CGUE, riconoscendo che la violazione dell'obbligo di esibire i fogli di registrazione configura un'infrazione unica e che, pertanto, non possono essere elevate più sanzioni per ogni foglio di tachigrafo mancante.
Prima della pronuncia della CGUE, la Cassazione stessa aveva sollevato la questione interpretativa — ovvero se l'art. 15, par. 7, prevedesse un unico obbligo (con singola sanzione) oppure obblighi distinti per ogni giorno (con cumulo di sanzioni) (Cassazione Civile, ordinanza interlocutoria n. 29469 del
2019)
A valle della pronuncia della CGUE, la Cassazione con la sentenza 1512/2022 (ed altre come la n.
1466/2022) ha confermato l'orientamento secondo cui la violazione dell'art. 15, par. 7, lett. a) comporta un'infrazione unica e non sanzioni multiple per ogni giorno o foglio mancante.
Tanto premesso, seppur l'infrazione debba essere considerata unica per ciascun singolo conducente che non adempie all'obbligo di esibizione ed ogni conducente è personalmente responsabile dell'obbligo di conservare e presentare i propri dati di registrazione, se il controllo rileva che più conducenti impiegati sullo stesso veicolo in tempi diversi non sono in grado di esibire i propri rispettivi fogli o dati, a ciascuno di essi verrà contestata un'infrazione separata e verrà applicata una sanzione amministrativa distinta. La logica è che l'obbligo di tenuta e custodia della documentazione è un dovere individuale del conducente;
oltre alla sanzione per i conducenti, l'impresa di trasporto deve essere ritenuta corresponsabile per non aver garantito il corretto funzionamento e uso dell'apparecchio di controllo e per non aver vigilato sull'adempimento degli obblighi da parte dei propri dipendenti.
Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria, risultano pienamente dimostrati gli illeciti amministrativo pagina 13 di 14 presupposti delle ordinanze ingiunzione impugnate.
Considerato tuttavia che il ricorrente in via subordinata chiedeva l'applicazione delle sanzioni irrogate al minimo edittale e la all'udienza del 12.05.2023 dichiarava la propria disponibilità CP_1 all'applicazione del minimo edittale della sanzione contestata pari ad € 20.262,90, visto l'art. 6 comma
12. D. Lgs. 150/2011 il quale prevede che "Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale".
Tanto premesso il signor in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 dell'obbligata in solido deve essere condannato al pagamento in favore della CP_2 CP_1
della somma rideterminata di € 20.262,90.
[...]
Le spese di lite devono essere compensate stante la mancata difesa tecnica della parte resistente che non ha neanche documentato esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Condanna il signor in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 dell'obbligata in solido al pagamento in favore della della somma CP_2 Controparte_1 rideterminata di € 20.262,90.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Bechi
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