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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.14306/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Lucia Rotondi
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Maria Lucia Rotondi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 depositate il 26.11.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: ““1) dichiarare la separazione personale dei coniugi che saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (essendo già maggiorenne) impegnandosi a curarlo, istruirlo ed educarlo Per_1 Per_2 con costanza e continuità. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio - ovvero l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente;
4) la casa coniugale sita in Roma, via
Casal Tidei n. 57, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, sarà assegnata alla signora Pt_1 con tutto quanto in essa ivi contenuto ed ove i figli manterranno la loro residenza ed il collocamento prevalente;
5) il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale asportando tutti i propri effetti Pt_2 personali, ed ha comunicato l'indirizzo dell'immobile condotto in locazione sito in via Vito La
Mantia, Roma, 6) Per quanto attiene ai tempi di frequenza e di permanenza dei figli con i genitori, le parti concordano che il padre prenderà e terrà con sé secondo le più ampie e libere Per_1 modalità di frequentazione, ogniqualvolta egli lo vorrà, considerata la sua maturità e capacità di discernimento, cercando di far coincidere anche la permanenza con , comunque, in caso di Per_2 disaccordo, si regoleranno come segue. • durante la settimana sarà con il padre per almeno Per_1 due giorni (sino all'orario di cena) da concordare anche rispetto agli impegni scolastici, con eventuale pernotto;
dopodichè a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio ( dall'uscita di scuola) alla domenica sera;
• per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà, ad Per_1
anni alterni, la settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (ad iniziare per il 2024 per il primo di detto periodo con la madre). Le parti concordano che nel caso in cui il genitore in quel momento collocatario non partisse, Per_1 potrà trascorrere con il genitore non collocatario, il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, e parimenti per il 31 dicembre, 1° gennaio;
• le festività pasquali, da intendersi dal giovedì al mercoledi mattina, saranno alternate di anno in anno in modo tale da suddividere in due periodi di cui il primo dal giovedi alla domenica sera e il secondo dalla domenica sera al mercoledi mattina;
• le festività nazionali verranno alternate di anno in anno;
• durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio;
• i genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli;
• trascorrerà con la Per_1 mamma il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della mamma, parimenti con
4 il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno del papà, a prescindere dal collocamento settimanale;
8) In considerazione delle modalità e tempi di frequentazione e delle rispettive condizioni lavorative, le parti concordano che il Sig. contribuirà al mantenimento Pt_2 di e di mediante un versamento mensile sul conto corrente della madre di euro Per_1 Per_2
500,00 mensili ( 250,00 euro per ciascun figli), entro il giorno 5 di ogni mese, assegno che sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori parteciperanno nella misura del 50 % alle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del 17 dicembre 2014 attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere e accettarne il contenuto;
9) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e convengono di non avere null'altro in comune che possa formare oggetto di reciproche pretese;
10) Il mutuo cointestato gravante sull'immobile familiare, sarà rimborsato mensilmente, in parti uguali, sino alla definitiva estinzione. 11) I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] l'[...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], coniugati in Roma il 31.8.2002, alle condizioni come
[...] integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n.01280, parte 2, serie
A03;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G.14306/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Maria Lucia Rotondi
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Maria Lucia Rotondi
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 depositate il 26.11.2025;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: ““1) dichiarare la separazione personale dei coniugi che saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore (essendo già maggiorenne) impegnandosi a curarlo, istruirlo ed educarlo Per_1 Per_2 con costanza e continuità. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio - ovvero l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del medesimo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e limitatamente ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente;
4) la casa coniugale sita in Roma, via
Casal Tidei n. 57, di cui i coniugi sono comproprietari al 50%, sarà assegnata alla signora Pt_1 con tutto quanto in essa ivi contenuto ed ove i figli manterranno la loro residenza ed il collocamento prevalente;
5) il sig. si è già allontanato dalla casa coniugale asportando tutti i propri effetti Pt_2 personali, ed ha comunicato l'indirizzo dell'immobile condotto in locazione sito in via Vito La
Mantia, Roma, 6) Per quanto attiene ai tempi di frequenza e di permanenza dei figli con i genitori, le parti concordano che il padre prenderà e terrà con sé secondo le più ampie e libere Per_1 modalità di frequentazione, ogniqualvolta egli lo vorrà, considerata la sua maturità e capacità di discernimento, cercando di far coincidere anche la permanenza con , comunque, in caso di Per_2 disaccordo, si regoleranno come segue. • durante la settimana sarà con il padre per almeno Per_1 due giorni (sino all'orario di cena) da concordare anche rispetto agli impegni scolastici, con eventuale pernotto;
dopodichè a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio ( dall'uscita di scuola) alla domenica sera;
• per quanto riguarda le festività natalizie, trascorrerà, ad Per_1
anni alterni, la settimana dal 23 al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore (ad iniziare per il 2024 per il primo di detto periodo con la madre). Le parti concordano che nel caso in cui il genitore in quel momento collocatario non partisse, Per_1 potrà trascorrere con il genitore non collocatario, il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, e parimenti per il 31 dicembre, 1° gennaio;
• le festività pasquali, da intendersi dal giovedì al mercoledi mattina, saranno alternate di anno in anno in modo tale da suddividere in due periodi di cui il primo dal giovedi alla domenica sera e il secondo dalla domenica sera al mercoledi mattina;
• le festività nazionali verranno alternate di anno in anno;
• durante le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio;
• i genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli;
• trascorrerà con la Per_1 mamma il giorno della festa della mamma e il giorno del compleanno della mamma, parimenti con
4 il padre il giorno della festa del papà e il giorno del compleanno del papà, a prescindere dal collocamento settimanale;
8) In considerazione delle modalità e tempi di frequentazione e delle rispettive condizioni lavorative, le parti concordano che il Sig. contribuirà al mantenimento Pt_2 di e di mediante un versamento mensile sul conto corrente della madre di euro Per_1 Per_2
500,00 mensili ( 250,00 euro per ciascun figli), entro il giorno 5 di ogni mese, assegno che sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. I genitori parteciperanno nella misura del 50 % alle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del 17 dicembre 2014 attualmente in uso presso il Tribunale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere e accettarne il contenuto;
9) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e convengono di non avere null'altro in comune che possa formare oggetto di reciproche pretese;
10) Il mutuo cointestato gravante sull'immobile familiare, sarà rimborsato mensilmente, in parti uguali, sino alla definitiva estinzione. 11) I coniugi si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nata a [...] l'[...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], coniugati in Roma il 31.8.2002, alle condizioni come
[...] integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002, atto n.01280, parte 2, serie
A03;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi