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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5447 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16869/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Parte_1 C.F._1
MA CA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 19 novembre 2024 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 533/2024 r.g.l.
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L.
104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., ribandendo la gravità delle sue condizioni (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata l'1 dicembre 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
1 Chiarite le rispettive posizioni, va rilevato come nella prima fase del procedimento la ricorrente agiva in giudizio per l'accertamento dei soli requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e non anche per quelli ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 (cfr. ricorso del 14 gennaio 2024: “A parere di questa difesa la Sig.ra avrebbe diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento perché incapace di compiere i compiti e le funzioni proprie della propria vita. – Che
l'istante intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione assistenziale negata”): pertanto, è del tutto evidente che in questa fase di opposizione non possa far valere una pretesa estranea alla prima fase del procedimento (restando irrilevante l'ultrapetizione dell'accertamento peritale).
Ciò detto, l'opposizione, già ai limiti dell'ammissibilità per l'assenza di specifici motivi di contestazione, va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Letta la relazione di consulenza, infatti, il ragionamento del c.t.u. appare immune da vizi logici, mentre con l'opposizione la ricorrente si è limitata a riproporre le medesime considerazioni già svolte con l'atto introduttivo della prima fase del procedimento, senza censurare specificatamente alcun passaggio valutativo dell'ausiliario del giudice.
Per quanto concerne la nuova documentazione allegata al ricorso in opposizione, invece, va rilevato come la ricorrente non abbia neppure dedotto un aggravamento della sua situazione (sempre valutabile ex art. 149 disp. att. c.p.c.), cosicché detta documentazione va ritenuta meramente integrativa e, come tale, tardiva ed inammissibile. Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va ulteriormente rilevato come i risultati della recente visita fisiatrica, neppure supportati da una relazione di c.t.p., si limitino a confermare la situazione già rilevata dal c.t.u. in sede di esame obiettivo (cfr. relazione: “Dolenti alla digito-pressione le apofisi spinose delle vertebre-cervicodorso-lombari con limitazione funzionale ai gradi medi dei movimenti articolari di flesso estensione e rotazione del tronco sul bacino. Si suscita dolenzia alle articolazioni coxofemorali ed alle ginocchia, dolenti le articolazioni gleno acromion omero claveare bilateralmente con lieve
2 limitazione funzionale ai gradi medi. Non deficit di forza prensile”) e ritenuta insufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le stesse considerazioni valgono per l'ulteriore documentazione prodotta in data 11 dicembre 2025, da cui risulta dalla visita ginecologia sintomatologia da menopausa e dalla visita endocrinologica soltanto dei noduli ed una riferita “instabilità ponderale”, cioè situazioni cliniche certamente invalidanti (magari anche gravemente), ma che altrettanto certamente non integrano ictu oculi i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, mentre la domanda avente ad oggetto i requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 va dichiarata inammissibile.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
(sebbene, va detto, l'opposizione si ponga ai limiti della colpa grave). Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto i requisiti sanitari ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI AL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16869/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Parte_1 C.F._1
MA CA;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 12/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 19 novembre 2024 Pt_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 533/2024 r.g.l.
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma 3, L.
104/1992. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., ribandendo la gravità delle sue condizioni (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata l'1 dicembre 2025 l' ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
1 Chiarite le rispettive posizioni, va rilevato come nella prima fase del procedimento la ricorrente agiva in giudizio per l'accertamento dei soli requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e non anche per quelli ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 (cfr. ricorso del 14 gennaio 2024: “A parere di questa difesa la Sig.ra avrebbe diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento perché incapace di compiere i compiti e le funzioni proprie della propria vita. – Che
l'istante intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento del proprio diritto alla prestazione assistenziale negata”): pertanto, è del tutto evidente che in questa fase di opposizione non possa far valere una pretesa estranea alla prima fase del procedimento (restando irrilevante l'ultrapetizione dell'accertamento peritale).
Ciò detto, l'opposizione, già ai limiti dell'ammissibilità per l'assenza di specifici motivi di contestazione, va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Letta la relazione di consulenza, infatti, il ragionamento del c.t.u. appare immune da vizi logici, mentre con l'opposizione la ricorrente si è limitata a riproporre le medesime considerazioni già svolte con l'atto introduttivo della prima fase del procedimento, senza censurare specificatamente alcun passaggio valutativo dell'ausiliario del giudice.
Per quanto concerne la nuova documentazione allegata al ricorso in opposizione, invece, va rilevato come la ricorrente non abbia neppure dedotto un aggravamento della sua situazione (sempre valutabile ex art. 149 disp. att. c.p.c.), cosicché detta documentazione va ritenuta meramente integrativa e, come tale, tardiva ed inammissibile. Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va ulteriormente rilevato come i risultati della recente visita fisiatrica, neppure supportati da una relazione di c.t.p., si limitino a confermare la situazione già rilevata dal c.t.u. in sede di esame obiettivo (cfr. relazione: “Dolenti alla digito-pressione le apofisi spinose delle vertebre-cervicodorso-lombari con limitazione funzionale ai gradi medi dei movimenti articolari di flesso estensione e rotazione del tronco sul bacino. Si suscita dolenzia alle articolazioni coxofemorali ed alle ginocchia, dolenti le articolazioni gleno acromion omero claveare bilateralmente con lieve
2 limitazione funzionale ai gradi medi. Non deficit di forza prensile”) e ritenuta insufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le stesse considerazioni valgono per l'ulteriore documentazione prodotta in data 11 dicembre 2025, da cui risulta dalla visita ginecologia sintomatologia da menopausa e dalla visita endocrinologica soltanto dei noduli ed una riferita “instabilità ponderale”, cioè situazioni cliniche certamente invalidanti (magari anche gravemente), ma che altrettanto certamente non integrano ictu oculi i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento.
Pertanto, considerato che appare del tutto superfluo disporre la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e che non sussistono gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.), il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, mentre la domanda avente ad oggetto i requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 va dichiarata inammissibile.
Nonostante l'esito della lite, infine, parte ricorrente non va condannata al pagamento delle spese sostenute dall' in conseguenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_1
(sebbene, va detto, l'opposizione si ponga ai limiti della colpa grave). Per la stessa regola processuale, inoltre, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto i requisiti sanitari ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di parte ricorrente;
CP_1 pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 12/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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