Art. 16.
La denunzia di cui al 2° comma dell'art. 83 della vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato deve essere immediata.
Il procuratore generale della Corte dei conti nelle istruttorie di sua competenza puo' disporre accertamenti diretti.
La denunzia di cui al 2° comma dell'art. 83 della vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato deve essere immediata.
Il procuratore generale della Corte dei conti nelle istruttorie di sua competenza puo' disporre accertamenti diretti.