TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott.ssa Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1303/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gabicce Mare (PU), Via L. Da Vinci, n. 9, presso lo studio dell'avv. Orioli
Patrizia, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: All'udienza del 7/11/2024, il difensore di parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
hanno contratto matrimonio in Lak Si (Thailandia), in data Parte_1 Controparte_1
26/09/2017, trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del Comune di San Giovanni in Marignano (RN); dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 08/05/2024, a chiesto che sia pronunciata la separazione Parte_1 personale dei coniugi e che, passata in giudicato la sentenza di separazione, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio dallo stesso contratto con (cfr. ricorso introduttivo). Controparte_1
All'udienza del 24/10/2024, innanzi al Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento, è comparso il solo difensore del ricorrente, il quale ha chiesto breve termine per produrre la documentazione attestante l'avvenuta notifica alla convenuta.
Concesso il richiesto rinvio, all'udienza del 7/11/2024 sono comparsi il solo ricorrente unitamente al proprio difensore;
il Giudice, dato atto che la mancata comparizione della resistente ha impedito di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e non adotta provvedimenti temporanei e urgenti non ravvisandone i presupposti;
ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore del ricorrente a precisare le proprie conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore del ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi e che sia fissata una successiva udienza ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio;
all'esito, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va rilevato che non si è costituita nel presente giudizio, Controparte_1 nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Ciò posto, va pronunciata la separazione personale dei coniugi sussistendo, nel caso di specie, i presupposti a tal fine richiesti dall'art. 151 c.c.
E' documentato, infatti, che hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Lak Si (Thailandia), in data 26/09/2017. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio e la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).
Non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica questione del presente procedimento, non essendo state richieste statuizioni di natura economica.
La regolazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
08/05/2024 da ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Lak Si (Thailandia), in data 26/09/2017, trascritto al n. 27, parte II, serie C dell'anno
2017 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni in Marignano (RN);
b) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
d) spese alla definizione del giudizio.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Chiara Zito Presidente
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
Dott.ssa Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 1303/2024 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Gabicce Mare (PU), Via L. Da Vinci, n. 9, presso lo studio dell'avv. Orioli
Patrizia, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: All'udienza del 7/11/2024, il difensore di parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
hanno contratto matrimonio in Lak Si (Thailandia), in data Parte_1 Controparte_1
26/09/2017, trascritto nel Registro degli atti del matrimonio del Comune di San Giovanni in Marignano (RN); dall'unione dei coniugi non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 08/05/2024, a chiesto che sia pronunciata la separazione Parte_1 personale dei coniugi e che, passata in giudicato la sentenza di separazione, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio dallo stesso contratto con (cfr. ricorso introduttivo). Controparte_1
All'udienza del 24/10/2024, innanzi al Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento, è comparso il solo difensore del ricorrente, il quale ha chiesto breve termine per produrre la documentazione attestante l'avvenuta notifica alla convenuta.
Concesso il richiesto rinvio, all'udienza del 7/11/2024 sono comparsi il solo ricorrente unitamente al proprio difensore;
il Giudice, dato atto che la mancata comparizione della resistente ha impedito di esperire il tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e non adotta provvedimenti temporanei e urgenti non ravvisandone i presupposti;
ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato il difensore del ricorrente a precisare le proprie conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il difensore del ricorrente ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi e che sia fissata una successiva udienza ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio;
all'esito, il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tutto ciò premesso, va rilevato che non si è costituita nel presente giudizio, Controparte_1 nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Ciò posto, va pronunciata la separazione personale dei coniugi sussistendo, nel caso di specie, i presupposti a tal fine richiesti dall'art. 151 c.c.
E' documentato, infatti, che hanno contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1
Lak Si (Thailandia), in data 26/09/2017. Dagli atti di causa, inoltre, emerge che è venuta meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio e la convivenza non è oltremodo tollerabile (cfr. gli atti di causa).
Non vanno adottati provvedimenti ulteriori in quanto quella sullo status è l'unica questione del presente procedimento, non essendo state richieste statuizioni di natura economica.
La regolazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
08/05/2024 da ei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Lak Si (Thailandia), in data 26/09/2017, trascritto al n. 27, parte II, serie C dell'anno
2017 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni in Marignano (RN);
b) ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Marignano (RN), di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
d) spese alla definizione del giudizio.
Così è deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito