Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 563/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: risarcimento danni da lesione personale
VERTENTE
FRA
, codice fiscale: elettivamente domiciliata in Marsala nella via Parte_1 C.F._1
Mario Nuccio 132, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Giacalone ( codice fiscale: - fax: C.F._2
0923716102 - Pec: , dalla quale è rappresentata e difesa, Email_1 giusto mandato in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA di Marsala n.
1540/2021 del 07/12/2021 .
//Attrice//
E
- , residente in [...]nella c/da Matarocco n. 341/Bis Controparte_1
-MAGGIO codice fiscale: , elettivamente domiciliato in Marsala nella via CP_2 C.F._3
Mario Nuccio n. 79, presso lo studio dell'Avv. Andrea Accardi ( codice fiscale: - pec: C.F._4
), dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato in atti Email_2
//Convenuti-contumace la prima//
E
,P. iva: , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_1
Giulio IGnorello (C.F.: – – fax – 0923- CodiceFiscale_5 Email_3
714652) per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Marsala, Piazza Paolo Borsellino n. 8, presso il suo studio.
//Terza chiamata in causa //
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 03.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non si costituiva la sig.ra e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_1
Si costituiva in giudizio il signor , il quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzato Parte_2 alla chiamata in causa della compagnia con la quale aveva stipulato una polizza RCT, Controparte_4 nel merito ed in via principale di voler rigettare integralmente la domanda attorea ed in via secondaria di voler contenere il chiesto risarcimento nella misura che risulterà dovuta all'esito della chiesta CTU medica;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la compagnia convenuta, eccependo preliminarmente l'insussistenza di copertura assicurativa per il sinistro in questione, chiedendo quindi di essere estromessa e di rigettare la domanda o, in subordine, di rideterminare al ribasso il quantum della pretesa tenendo conto dei pregressi esiti invalidanti e del concorso di colpa della danneggiata nella causazione dell'evento.
In sede istruttoria, veniva ammessa prova documentale, ammessi ma non assunti interrogatori formali dell'attrice e della convenuta , assunta prova testimoniale ed espletata Controparte_1
CTU medico-legale; quindi la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva assunta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
La domanda dell'attrice non essendo fondata non merita accoglimento.
Va però preliminarmente respinta l'istanza di di rimessione della causa sul ruolo per Controparte_3 assumere l'interrogatorio formale del convenuto , che non si ritiene necessario assumere, Parte_2 poichè vertente su circostanze private documentalmente e/o non contestate e pertanto ex art.115 cpc provate.
Ciò detto, nel merito va intanto detto che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, ricavabili dall'art.2697 c.c., incombe, su chi fa valere il diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, secondo il noto brocardo honus probandi incubit ei qui dicit.
L'odierna attrice si è sottratta all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Invvero, da una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, esaminati i doumenti in atti e l'esito delle prove orali assunte, non può ritenersi provato che la caduta sia avvenuta in quelle circostanze di tempo e di luogo descritte in citazione.
Infatti, a parte un'asettica e sterile prova testimonianle attraverso la madre del convenuto, che nulla ha aggiunto o precisato in ordine alla dinamica del sinistro molto generica indicata in citazione (teste
[...]
verbale d'udienza 08.04.2024 “vero è che in data 8 marzo 2020 la signora Testimone_1 [...]
si trovava presso l'abitazione dei signori e Pt_1 Parte_2 Controparte_1 quando, mentre camminava per andare in bagno, la signora , che stava passando l'aspirapolvere, CP_1 inavvertitamente tirava il filo dell'aspirapolvere non accorgendosi che nel frangente passava la signora facendola inciampare sul predetto filo e provocandone la caduta per terra?” DR :”SI è vero, l'ho Pt_1 visto perché ero presente”) non si hanno evidenze che depongano per la fondatezza della domanda. Invero l'attrice, che non ha neppure provato il modello dell'aspirapolvere incriminata, né il relativo punto di ubicazione del cavo di corrente nell'elettrodomestico o la lunghezza del cavo o il punto esatto in cui si trovava la al momento in cui “avrebbe” tirato il filo, non ha soprattutto provato il necessario CP_1 rapporto di causalità fra la manovra compiuta dalla , e la caduta della essendo di contro CP_1 Pt_1 probabile che la sia caduta per suo fatto e colpa esclusivi, stante che la stessa, pur avendo perfetta Pt_1 conoscenza dei luoghi (abitazione della propria figlia) e, pur rendendosi conto del fatto che vi fossero le pulizie in corso con l'utilizzo dell'aspirapolvere (fonte di rumore), non ha prestato la dovuta attenzione nel transito dell'area in questione avvenuto in condizioni di visibilità ottimali (pieno giorno ) .
L'odierna attrice, nell'atto dell'attraversamento dell'area della casa oggetto di pulizie, anche in ragione della conoscenza dei luoghi (e dell'ubicazione delle prese elettriche) e del rumore proveniente dall'elettrodomestico in funzione, avrebbe dunque potuto/dovuto avvedersi del fatto che lo strumento fosse in funzione e dunque utilizzare quel grado di diligenza minima, verificando la presenza di eventuali ostacoli sul tragitto. Tale onere di diligenza, di per sé esigibile da chiunque in condizioni di normale deambulazione, risulta di particolare pregnanza in una condizione (nota all'attrice) in cui erano in corso le attività di pulizia che comportano l'utilizzo di elettrodomestici e/o comunque di ostacoli che possono costituire fonti di pericolo.
Né il rapporto di causalità può ritenersi provato, come pretenderebbe l'attrice, dall'esito della ctu medico legale fatta espletare.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu dott. in punto nesso di causalità se denotano Persona_1 un'astratta compatibilità tra i pregiudizi lamentati e “una” caduta, non consentono di desumere la prova che “quella caduta”, generatrice del pregiudizio lamentato, si sia verificata con la dinamica descritta in citazione.
Del resto, neppure il perito incaricato in fase stragiudiziale dalla compagnia chiamata in causa ha Tes_2 potuto effettuare l'esame modale e quindi accertare la reale dinamica del sinistro , non essendo stato neppure esibito l'elettrodomestico che avrebbe cagionato la caduta, né alcuna documentazione attestante la proprietà del suddetto bene, né documentazione di relativa giacenza presso il centro assistenza (cfr. verbale d' udienza 22.04.2024 teste ) e ciò senza sottacere la circostanza che il convenuto , Tes_2 Pt_2 costituendosi, ha contestato la dinamica del sinistro e che l'attrice senza giustificato motivo si è sottratta all'interrogatorio formale a lei deferito da , rendendo con ciò possibile ex art.232 cpc, tenuto conto CP_3 delle altre risultanze istruttorie acquisite, ritenere ammessa la natura autonoma della caduta .
Un tanto basta al rigetto della domanda.
La qual cosa non esime però dall'esaminare la fondatezza o meno della chiamata in causa, da parte del convenuto , della compagnia assicuratrice, essendo comunque ciò rilevante ai fini della Pt_2 regolamentazione delle spese di lite.
L' costituendosi, ha eccepito l' insussistenza di copertura assicurativa in relazione al Controparte_3 sinistro per cui è causa, stante l'inoperatività della polizza per i genitori dell'assicurato.
Detta eccezione, essendo fondata, merita accoglimento.
Risulta infatti per tabulas (all.ti 3 e 4 comparsa responsiva) che il convenuto ha stipulato con Parte_2 la (oggi la polizza n. 60339126 avente ad oggetto le coperture incendio, Controparte_5 Controparte_3 furto e responsabilità civile (all.3 comparsa ). CP_3 Dall'esame del fascicolo informativo (all.4 comparsa ), contenente condizioni contrattuali, alle pp. 14 CP_3
e ss che disciplinano gli obblighi della compagnia in caso di sinistro è dato leggere:
“SETTORE C CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato inteso come:
• il Contraente, il coniuge convivente od il convivente more-uxorio;
• i componenti il suo nucleo famigliare purché conviventi nella medesima ubicazione, i figli minorenni del
Contraente/ Assicurato, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio nonché i minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo di affidamento;
• persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza;
di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.
L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, è prestata in tutto il mondo e vale per i danni che si verifichino in relazione a(….)”
E alL'art. 3.2., sotto la rubrica: “Esclusioni e delimitazioni” è dato leggere:
“Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie di cui al presente Settore:
• l'Assicurato, come descritto all'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione;
• i figli ed i genitori dell'Assicurato come descritto all'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione, nonché i familiari con essi conviventi;
• le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l' subiscano il danno in occasione lavoro Parte_3
o di servizio, salvo quanto previsto ai punti 12) e 13) dell'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione;
• tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione”
Dal combinato disposto delle due disposizioni ora richiamate ne deriva che : - La Compagnia ha assunto l'obbligo di risarcire (e/o manlevare all'esito di eventuale condanna in giudizio dell'assicurato cioè stipulante e coniuge/convivente more uxorio) il danneggiato solo ove si tratti di un soggetto terzo e dunque non rientrante nelle esclusioni previste dalle condizioni di contratto (cfr, art. 3.2.); - Non assume la qualifica di terzo (e dunque non è risarcibile) il soggetto danneggiato legato da rapporto di genitorialità con l'assicurato.
Nel caso in esame l 'attrice , come emerge dagli atti di causa, è incontestatamente madre Parte_1 dell'assicurata (tale essendo, giusta previsione dell 'art. 3.1., la convenuta IG.ra ) e, in CP_1 conseguenza, non figura tra i soggetti terzi risarcibili giusta termini contrattuali.
Illegittima è quindi la chiamata in causa di effettuata dall'odierno convenuto, attesa l'inoperatività CP_3 della polizza per i genitori dell'assicurato; né può validamente sostenersi la natura vessatoria della clausola di cui all'art.
3.2 delle condizioni generali di polizza;
ed infatti la clausola de qua non rientra fra le clausole limitative della responsabilità, ma fra le clausole che delimitano il rischio garantito, che, al contrario, non sono vessatorie e non richiedono alcuna specifica approvazione.
Ed invero con tale clausola (art.
3.2 CGA) le parti hanno previsto un'ipotesi volta a delimitare il rischio garantito in presenza di un legame parentale/genitoriale dei soggetti eventualmente attinti dall'illecito imputabile all'assicurato, escludendo dal novero dei soggetti risarcibili: “i figli ed i genitori dell' Parte_3 come descritto all'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione, nonché i familiari con essi conviventi”.
Al riguardo vale la pena richiamare che (in materia di circolazione stradale ma il principio è applicabile al caso di specie con riferimento alla natura della clausola che delimiti il rischio garantito in ragione del grado parentale (genitore) con il soggetto attinto dall'illecito) che: “Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (n. 7524 del 1987, n. 2974 del 1993) la clausola che nella polizza di assicurazione esclude la garanzia assicurativa per danni ai terzi non rientra tra quelle indicate dall'art. 1341 c.c. perché non riduce l'ambito obiettivo della responsabilità rispetto alle previsioni di legge o del contratto, ma determina soltanto i limiti entro i quali l'obbligazione assunta deve ritenersi operante fissando con la esclusione di alcuni casi la effettiva portata della copertura assicurativa. Tali clausole non sono, pertanto, soggette alla specifica approvazione per iscritto richiesta dall'art. 1341 c.c., secondo comma.”
In ogni caso, pur a voler ritenere vessatoria la clausola di cui all'art.32.2 occorre dire che Il IG. , Pt_2 contestualmente alla polizza, in data 16 febbraio 2017, ha sottoscritto il questionario (Cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta pag. 5) per la valutazione e l'adeguatezza delle polizze rami elementari in cui ha dichiarato di essere consapevole delle esclusioni previste dalla polizza.
Da ciò consegue l 'espressa accettazione anche della suddetta clausola 32.2 e, pertanto, la sua piena efficacia in punto di inoperatività della copertura assicurativa.
Conclusivamente va rigettata poiché infondata la domanda di chiamata in garanzia.
Infine, in ordine al regolamento delle spese di lite, non vi è motivo per derogare al principio generale della soccombenza e pertanto esse vengono poste a carico dell'attrice ed in favore del convenuto costituito e a carico del convenuto costituito ed in favore di e si liquidano come in Parte_2 Controparte_3 dispositivo, ex DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente posta in essere dalle parti e della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate (valori medi per ogni fase opportunamente dimidiati per la semplicità delle questioni trattate).
Parte chiamata in causa ha chiesto anche la condanna ex art. 96 c.p.c del convenuto ad Parte_2 una somma equitativamente determinata per averla infondatamente chiamato in causa
A tal proposito occorre rammentare che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ex art.96 comma 3 cpc non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della pretesa/difesa) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel caso di specie è possibile rinvenire, se non la mala fede, almeno la colpa grave per avere il convenuto chiamato in causa la compagnia assicuratrice omettendo quel grado minimo ed elementare di diligenza richiesta. Invero, non solo il convenuto conosceva le limitazioni di polizza ma anche la compagnia convenuta con lettera del 11.10.2021 (cfr. all.23 comparsa ) ha reiterato la reiezione della richiesta risarcitoria CP_3 stante l'inoperatività della polizza in quanto : “l'evento descritto in denuncia non risulta garantito da alcuna garanzia stipulata in polizza”, abusando del processo per non aver vagliato l'inoperatività della polizza.
Da quanto premesso consegue la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c della compagnia convenuta, come determinata in dispositivo, nella misura, ritenuta equa, di ¼ delle spese liquidate a titolo di compensi professionali.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando nel giudizio portante il n. 563/2022 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide:
-Rigetta la domanda attorea.
-Rigetta la domanda spiegata dal convenuto nei confronti della chiamata in causa.
-Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del convenuto , che liquida Parte_2 complessivamente in € 3.808,00 per compensi , oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
--Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, in favore della compagnia Parte_2 assicuratrice chiamata in causa, che liquida complessivamente in € 3.808,00 per compensi , oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge
-Condanna il convenuto al pagamento in favore della compagnia assicuratrice chiamata in Parte_2 causa della somma di € 952,00 equitativamente determinata ex art.96, comma 3, cpc,
Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU, come in atti liquidate.
Marsala, 25.06.2025
Dott.ssa Marchesina Palermo