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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8364 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice dott. Mario De Simone Giudice designato sciogliendo la riserva in decisione del 17.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25115 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, vestanet n. NA0009980, CUI: (alias C.F._1 C.F._2 Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. ) residente in CodiceFiscale_3
RI (NA) alla via Matilde Serao n. 5, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Lucio Seconnino, C.F.: C.F._4
, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale,
[...] Codi isola RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto Cat.A12/2024/imm/1^sez/din/IV^/464 rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Con ricorso tempestivamente depositato il 26.11.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità. Chiedeva, dunque, di riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 32, co.3, d.lgs. 25/08 e 19, co. 1.1, TUI, come mod. dal dl. 130/2020 (applicabile al caso de quo) in favore del ricorrente e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso di durata biennale e convertibile in lavoro.
Il difensore del ricorrente depositava in data 22 gennaio 2025 dichiarazione scritta del proprio assistito, con cui egli rinunciava al ricorso.
Alla luce dell'art. 306 c.p.c., questo Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, quale effetto della rinuncia formulata dal ricorrente di persona, senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a. costituitasi in giudizio. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto a conseguire l'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato.
Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. si è costituita in giudizio tramite il Presidente della Commissione, al quale non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità; né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 17.9.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25115 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: diniego protezione speciale
TRA
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, vestanet n. NA0009980, CUI: (alias C.F._1 C.F._2 Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. ) residente in CodiceFiscale_3
RI (NA) alla via Matilde Serao n. 5, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Lucio Seconnino, C.F.: C.F._4
, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale,
[...] Codi isola RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Questore della Provincia di Napoli, con decreto Cat.A12/2024/imm/1^sez/din/IV^/464 rigettava l'istanza formalizzata dal ricorrente di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, basandosi sul parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Con ricorso tempestivamente depositato il 26.11.2024 il ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità. Chiedeva, dunque, di riconoscere la protezione speciale ai sensi degli articoli 32, co.3, d.lgs. 25/08 e 19, co. 1.1, TUI, come mod. dal dl. 130/2020 (applicabile al caso de quo) in favore del ricorrente e ordinato al Questore il rilascio del relativo permesso di durata biennale e convertibile in lavoro.
Il difensore del ricorrente depositava in data 22 gennaio 2025 dichiarazione scritta del proprio assistito, con cui egli rinunciava al ricorso.
Alla luce dell'art. 306 c.p.c., questo Collegio ritiene di potere dichiarare l'estinzione del giudizio, quale effetto della rinuncia formulata dal ricorrente di persona, senza che vi sia bisogno dell'accettazione della p.a. costituitasi in giudizio. Infatti, quest'ultima, considerato l'oggetto della causa, volto a conseguire l'accertamento del diritto alla protezione internazionale o umanitaria, che essa ha negato con il provvedimento in questa sede impugnato, non è titolare di alcun interesse giuridicamente rilevante che la possa spingere ad opporsi ad un esito in rito della presente lite, quale è quello conseguente all'estinzione per rinuncia, che cristallizza gli effetti dell'atto impugnato.
Circa le spese processuali, nulla si provvede ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., considerato che la p.a. si è costituita in giudizio tramite il Presidente della Commissione, al quale non può essere liquidato il compenso di avvocato ai sensi del d.m. Giustizia 55\2014 perché difettano le relative qualità; né si possono liquidare le spese in senso stretto perché manca una richiesta in tale senso ed una nota relativa (cfr. cass. 20980\16 circa il principio generale).
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara l'estinzione del giudizio;
• nulla sulle spese processuali;
Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 17.9.2025
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano