Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/06/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
1960 / 2024 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 11996600 //22002244 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 2299..33..22002244 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CHITO' Parte_1 C.F._1
DIEGO del foro di Bergamo;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente ha concluso come precisazione delle conclusioni assunte per l'udienza ex art. 473bis-28 cpc del 7.5.25, che qui si intendono richiamati.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 9
In fatto premetteva di essersi sposata con il resistente in data i quali hanno contratto matrimonio in data 15/08/1993 nel Comune di Saint Luois (Senegal) con rito civile, debitamente trascritto in Italia, che dall'unione sono i figli: il 13.6.1994, Per_1
il 29.4.1997 e il 25.1.2001, tutti maggiorenni ed autonomi, ed il Per_2 Per_3 Per_4
18.9.2009, ancora minore. Si soffermava in particolare sul venir meno di ogni comunione sentimentale tra i coniugi tanto che da anni le parti vivevano separate, lei con i figli in altro immobile. Dopo aver evidenziato di lavorare presso la Casa di Riposo di RN
(addetta alle pulizie) con un reddito mensile di € 700,00 ed un canone di locazione di €
400,00, mentre il marito era operario, non conoscendo però né il reddito né il canone del suo affitto. Concludeva chiedendo , oltre alla pronuncia di separazione, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso di lei, ipotizzava il diritto di visita paterno, chiedeva un assegno per il mantenimento della minore di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, con l'integrale percezione dell'AU ed il rinnovo per i documenti validi per l'espatrio.
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica.
All'esito dell'udienza del 14.11.2024 il giudice delegato , dichiarata la contumacia del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava in via condivisa la figlia minore con collocamento presso la residenza della madre, disponeva visite libere tra padre e figlia e poneva a carico di detto genitore un assegno di mantenimento di € 250,00 in assenza di certificazioni economiche del resistente oltre al 50% delle spese straordinarie. In istruttoria il procuratore di parte ricorrente era autorizzato a richiedere al datore di lavoro del resistente contumace l'ultima dichiarazione dei redditi.
All'esito di detto deposito la causa si rinviava all'udienza ex art. 473bis-28 cpc al 7.5.25.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno alla prima udienza questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di pagina 2 di 9 vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale, vivendo le parti fin dal 2020 in modo separato presso due diversi immobili e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Non si hanno elementi ostativi per ipotizzare una forma di affido che non sia quello condiviso della figlia minore (18.9.2009), forma che il nostro legislatore impone Per_4
come forma migliore per lo svolgimento della cd bigenitorialità.
La figlia viene collocata presso la residenza della madre non avendosi una casa coniugale cui fare riferimento.
Le visite tra padre e figlia vengono lasciate alla libera scelta delle stesse parti.
Relativamente all'obbligo di mantenimento da porre a carico del padre si rileva come l'importo stabilità dal giudice delegato in prima udienza era collegato alla mancanza di dichiarazioni relative al reddito del resistente.
Infatti l'importo di € 250,00 corrisponde alla somma minima che per prassi questo
Tribunale impone ai genitori ogni qualvolta gli stessi rimangano contumaci e non si abbiano notizie relativamente alla rispettiva capacità economica.
Il procuratore di parte ricorrente, previa autorizzazione del giudicante, ha depositato su
Consolle il CUD 2024 (relativo all'anno 2023) da parte della datrice di lavoro del resistente – NIRA spa, società unipersonale,- da cui si trae un reddito annuale da lavoro dipendente di € 37.129,66 . Se tale reddito lo si pone a confronto di quello della ricorrente di € 800,00 mensile e si applichi il principio proporzionale contributivo per cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli in proporzione dei redditi percepiti allora appare fondata, e viene così accolta, la richiesta di porre a capo del padre un assegno di €
400,00 al mese da versare entro il 15 di ogni mese e con rivalutazione monetaria ISTAT annuale, cui aggiungere il 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo di questo Tribunale riportato per esteso in seno al dispositivo.
pagina 3 di 9 Le spese di lite devono porsi a carico del resistente che, con la sua contumacia, ha imposto l'intera attività giudiziale. Si liquidano come da dispositivo in conformità al dm 147/22
(causa di valore indeterminabile con complessità bassa, ai valori minimi e con tutte le fasi del giudizio)
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] (atto n. 16, CP_1
parte II°, serie C, registro del Comune di ADRARA SAN NO , Atti di
Matrimonio dell'anno 2023)
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ADRARA SAN
NO (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
- Autorizza i coniugi a vivere separati;
- Affida in via condivisa la figlia minore ad entrambi i coniugi con collocazione Per_4
prevalente presso la madre;
- Riconosce il diritto di visita al padre liberamente previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e non della minore stessa
- Pone a carico del padre l'onere di versare € 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese per il mantenimento ordinario della figlia minore a favore della ricorrente pagina 4 di 9 - Pone a carico dei genitori l'onere di versare, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla figlia minore come da Protocollo di questo Tribunale;
- La casa coniugale viene assegnata alla ricorrente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono;
- il padre dovrà versare alla madre, entro il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei due figli, maggiorenni non autonomi, l'importo totale di € 700,00 mensili (€ 350,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative ai figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta integralmente:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché
pagina 5 di 9 prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 6 di 9 - a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto pagina 7 di 9 nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate” pagina 8 di 9 - Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite a favore della ricorrente che si liquidano in € 98,00 per spese e € 3.809,00 per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso generale spese 15%
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio dell'8.5.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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