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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/05/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4927/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4927/2021 promossa da:
, c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mercogliano Parte_1 C.F._1
(C.F. , pec: C.F._2 Email_1
OPPONENTE contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA , già rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
Pesenti (C.F. - PEC C.F._3 Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo PEC in data 9 dicembre 2021, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1317/2021 (R.G. 3913/2021) del Tribunale di
Avellino, emesso in data 26 ottobre 2021 e notificato in data 29 ottobre 2021, col quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della (già , della Controparte_1 Controparte_1 somma di € 7.769,85, per sorta capitale, oltre interessi come da domanda e le spese di procedura liquidate in € 150,00 per spese ed € 700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, in forza del contratto di finanziamento n. 2830942 sottoscritto con la Neos
Finance S.p.A. per l'importo di € 15.000,00, il cui credito veniva ceduto a ”, CP_2
eccependo la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
la nullità ed illegittimità dei contratti stipulati per mancata comunicazione sulla cessione del credito a
- Carenza di legittimazione attiva;
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali – Controparte_1
pagina 1 di 6 violazione dell'obbligo informativo ex art, 117 Tub., e concludeva per sentir: “1) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
2) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per nullità dei contratti per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione;
3)
accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito da parte di ME NC s.p.a e per carenza di legittimazione attiva di 4) per Controparte_1
l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
5) accertare e dichiarare la presenza di irregolarità consistenti nell'applicazione di interessi anatocistici, superamento del tasso soglia,
nella misura che verrà accertata a mezzo CTU e conseguentemente- dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle predette clausole;
6) accertare e dichiarare l'esistenza di un credito del sig. nei confronti della a titolo di restituzione Pt_1 CP_2 interessi non dovuti ( usura oggetti, usura soggettiva, anatocismo); 7) dichiarare la compensazione del predetto credito del sig. con le somme eventualmente ancora dovute;
8) Condannare la alla refusione delle spese di lite Pt_1 Controparte_1 con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
Si costituiva la la quale contestava l'assunto dell'opponente ed Controparte_1 evidenziava che “il sig. non ha mai negato: i) di aver stipulato e di aver dato spontanea, seppur Parte_1 parziale, esecuzione al contratto di finanziamento n. 2830942 sottoscritto con l'allora Neos Finance S.p.A.; ii) di aver ricevuto la somma erogata in suo favore;
iii) di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate”; e concludeva per sentir: “In via preliminare: − concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; − concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: − respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: − nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in Parte_1 favore di dell'importo di euro 7.769,85, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, Controparte_1 sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: − nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B”.
Preso atto dell'esito negativo del procedimento di Mediazione e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co 6 cpc e delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta, all'udienza del 30.04.2025 veniva riservata per la decisione.
***
Riguardo la titolarità del credito va rilevato che la società opposta con la raccomandata con a.r. n.
68585646069-7, recante la data dell'11.11.2020 e consegnata il 29.12.2020. ha comunicato all'odierno opponente la cessione del credito a portato dal contratto nr. 89000-2830942 per un Controparte_1
pagina 2 di 6 ammontare complessivo pari ad € 7.769,85 nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 137 del 21/11/2020, con codice redazionale n. TX20AAB11282.
Al riguardo, si osserva che, nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(cfr. Cass. Civ., n. 20495 del 29.9.2020; cfr. anche Cass. Civ., n. 13954 del 16.6.2006): la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Peraltro, in atti è stato depositato il contratto di
CP cessione tra ed il gruppo intesa San Paolo ed in sede di opposizione è stato altresì prodotto l'annex dal quale si evince il numero di rapporto coincidente con quello in lite (8009 2830942), oltre che la conferma del cedente e la raccomandata del 18.10.2020, pervenuta il 29/12/2020 al destinatario.
Consegue che può essere pacificamente riconosciuta la legittimazione attiva della opposta e la titolarità del credito azionato nei confronti dell'opponente in forza del ricorso monitorio e del provvedimento oggetto di opposizione.
Sulla nullità del provvedimento monitorio per carenza di prova scritta del credito azionato, va sottolineato che la società opposta, in sede monitoria, a riprova del preteso credito, ha prodotto il contratto di finanziamento personale n. 2830942 del 02.02.2011 (a seguito di richiesta del 31.01.2011) per l'importo di € 15.000,00 corredato dalle condizioni contrattuali e debitamente sottoscritto dal richiedente . Parte_1
La doglianza per la quale “I contratti depositati dalla opposta sono in copia” non è meritevole di accoglimento in quanto genericamente formulata.
pagina 3 di 6 Quanto al disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto prodotta in giudizio, deve infatti rilevarsi che, secondo la Suprema Corte, il disconoscimento della conformità di una copia all'originale va effettuato adducendo le ragioni specifiche per cui si nega la genuinità della copia, attraverso l'indicazione degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. 7775/2014;
Cass. 27633/2018); invero, il disconoscimento, “pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (ex multis, Cassazione Civile, ordinanza n. 25899/2021).
Nella specie ciò non è avvenuto.
Inoltre l'invocato art. 117 T.U.B., al secondo e terzo comma, stabilisce che i contratti debbano essere redatti per iscritto con consegna di un esemplare al cliente e sanziona, al contempo, l'inosservanza della forma prescritta, con la previsione della nullità del contratto di cui si tratta. Il successivo art. 127 precisa, inoltre, che le nullità previste dal relativo titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 T.U.F., con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice. È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso - pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
La documentazione prodotta dalla società opposta, invece, fornisce prova del credito dalla stessa vantato.
La ha allegato il contratto e la documentazione che reca le registrazioni Controparte_1
delle singole movimentazioni legate al rimborso del prestito, da cui emerge che l'opponente ha versato solo una parte delle rate dovute, dando, quindi, prova della sussistenza del credito di € 7.769,85, derivante dal contratto di finanziamento con l'indicazione della rata fissa e del tasso effettivo applicato.
La contestazione del tutto generica sulla modalità di calcolo degli interessi e la mancata prova del superamento del tasso soglia del periodo di riferimento non consente di vagliare positivamente le doglianze in materia di usurarietà originaria dei tassi.
Ad abundantiam si rileva che nel mese di Febbraio 2011 il tasso di interesse del 14,59% non superava il tasso di usura che, per il 1° trimestre 2011 relativo alle operazioni di "Credito finalizzato" per l'importo di € 15.000,00, era stabilito nella misura del 16,05%..
Né a tali carenze probatorie può sopperire la richiesta di una CTU;
è opinione condivisa che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per
pagina 4 di 6 alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Infine, riguardo alla debenza degli interessi moratori, va osservato che “Nel contratto di mutuo il mancato pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora che si sostituiscono (senza capitalizzazione alcuna) agli interessi corrispettivi all'atto della scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, prosegue con la produzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito. La sommatoria dei due tassi è del tutto errata, posto che il primo tasso, quello corrispettivo, è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre il secondo, quello di mora, è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi;
da ciò deriva che il tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo 'sostitutivo' del secondo, dal momento della scadenza della rata
o del capitale rimasti impagati” (Corte appello Napoli sez. II, 18/01/2021, n.143).
Dunque, gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento,
e, trattandosi di un effetto automatico, non è necessario l'invio di una diffida con la costituzione in mora al debitore.
In conclusione, la parte opposta ha fornito la prova del titolo della pretesa creditoria avanzata, costituito dal contratto di finanziamento, contenente la specifica determinazione delle condizioni economiche applicate al rapporto ed ha allegato l'estratto conto analitico da cui risulta l'annotazione di tutti i versamenti effettuati dall'odierno opponente e dal quale emerge il mancato pagamento delle rate successive, assolvendo - così - pienamente al proprio onere probatorio;
mentre parte debitrice opponente, da parte sua, non ha dimostrato di avere provveduto al pagamento delle rate alle scadenze contrattualmente previste e non ha allegato né provato altri fatti estintivi della propria obbligazione.
L'opposizione deve essere, quindi, rigettata.
§Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione fino ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 -rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1317/2021 (R.G.
3913/2021) del Tribunale di Avellino, emesso il 26.10.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna la parte opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
AVELLINO, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4927/2021 promossa da:
, c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mercogliano Parte_1 C.F._1
(C.F. , pec: C.F._2 Email_1
OPPONENTE contro con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA , già rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1
Pesenti (C.F. - PEC C.F._3 Email_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo PEC in data 9 dicembre 2021, il sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1317/2021 (R.G. 3913/2021) del Tribunale di
Avellino, emesso in data 26 ottobre 2021 e notificato in data 29 ottobre 2021, col quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della (già , della Controparte_1 Controparte_1 somma di € 7.769,85, per sorta capitale, oltre interessi come da domanda e le spese di procedura liquidate in € 150,00 per spese ed € 700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e
C.P.A., come per legge, in forza del contratto di finanziamento n. 2830942 sottoscritto con la Neos
Finance S.p.A. per l'importo di € 15.000,00, il cui credito veniva ceduto a ”, CP_2
eccependo la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
la nullità ed illegittimità dei contratti stipulati per mancata comunicazione sulla cessione del credito a
- Carenza di legittimazione attiva;
l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali – Controparte_1
pagina 1 di 6 violazione dell'obbligo informativo ex art, 117 Tub., e concludeva per sentir: “1) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato;
2) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per nullità dei contratti per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione;
3)
accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito da parte di ME NC s.p.a e per carenza di legittimazione attiva di 4) per Controparte_1
l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto, sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
5) accertare e dichiarare la presenza di irregolarità consistenti nell'applicazione di interessi anatocistici, superamento del tasso soglia,
nella misura che verrà accertata a mezzo CTU e conseguentemente- dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle predette clausole;
6) accertare e dichiarare l'esistenza di un credito del sig. nei confronti della a titolo di restituzione Pt_1 CP_2 interessi non dovuti ( usura oggetti, usura soggettiva, anatocismo); 7) dichiarare la compensazione del predetto credito del sig. con le somme eventualmente ancora dovute;
8) Condannare la alla refusione delle spese di lite Pt_1 Controparte_1 con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
Si costituiva la la quale contestava l'assunto dell'opponente ed Controparte_1 evidenziava che “il sig. non ha mai negato: i) di aver stipulato e di aver dato spontanea, seppur Parte_1 parziale, esecuzione al contratto di finanziamento n. 2830942 sottoscritto con l'allora Neos Finance S.p.A.; ii) di aver ricevuto la somma erogata in suo favore;
iii) di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate”; e concludeva per sentir: “In via preliminare: − concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; − concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: − respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: − nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pagamento, in Parte_1 favore di dell'importo di euro 7.769,85, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, Controparte_1 sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via ulteriormente subordinata: − nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B”.
Preso atto dell'esito negativo del procedimento di Mediazione e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 co 6 cpc e delle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta, all'udienza del 30.04.2025 veniva riservata per la decisione.
***
Riguardo la titolarità del credito va rilevato che la società opposta con la raccomandata con a.r. n.
68585646069-7, recante la data dell'11.11.2020 e consegnata il 29.12.2020. ha comunicato all'odierno opponente la cessione del credito a portato dal contratto nr. 89000-2830942 per un Controparte_1
pagina 2 di 6 ammontare complessivo pari ad € 7.769,85 nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 137 del 21/11/2020, con codice redazionale n. TX20AAB11282.
Al riguardo, si osserva che, nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio
(cfr. Cass. Civ., n. 20495 del 29.9.2020; cfr. anche Cass. Civ., n. 13954 del 16.6.2006): la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Peraltro, in atti è stato depositato il contratto di
CP cessione tra ed il gruppo intesa San Paolo ed in sede di opposizione è stato altresì prodotto l'annex dal quale si evince il numero di rapporto coincidente con quello in lite (8009 2830942), oltre che la conferma del cedente e la raccomandata del 18.10.2020, pervenuta il 29/12/2020 al destinatario.
Consegue che può essere pacificamente riconosciuta la legittimazione attiva della opposta e la titolarità del credito azionato nei confronti dell'opponente in forza del ricorso monitorio e del provvedimento oggetto di opposizione.
Sulla nullità del provvedimento monitorio per carenza di prova scritta del credito azionato, va sottolineato che la società opposta, in sede monitoria, a riprova del preteso credito, ha prodotto il contratto di finanziamento personale n. 2830942 del 02.02.2011 (a seguito di richiesta del 31.01.2011) per l'importo di € 15.000,00 corredato dalle condizioni contrattuali e debitamente sottoscritto dal richiedente . Parte_1
La doglianza per la quale “I contratti depositati dalla opposta sono in copia” non è meritevole di accoglimento in quanto genericamente formulata.
pagina 3 di 6 Quanto al disconoscimento della conformità all'originale della copia del contratto prodotta in giudizio, deve infatti rilevarsi che, secondo la Suprema Corte, il disconoscimento della conformità di una copia all'originale va effettuato adducendo le ragioni specifiche per cui si nega la genuinità della copia, attraverso l'indicazione degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. 7775/2014;
Cass. 27633/2018); invero, il disconoscimento, “pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (ex multis, Cassazione Civile, ordinanza n. 25899/2021).
Nella specie ciò non è avvenuto.
Inoltre l'invocato art. 117 T.U.B., al secondo e terzo comma, stabilisce che i contratti debbano essere redatti per iscritto con consegna di un esemplare al cliente e sanziona, al contempo, l'inosservanza della forma prescritta, con la previsione della nullità del contratto di cui si tratta. Il successivo art. 127 precisa, inoltre, che le nullità previste dal relativo titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23 T.U.F., con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice. È evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso - pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
La documentazione prodotta dalla società opposta, invece, fornisce prova del credito dalla stessa vantato.
La ha allegato il contratto e la documentazione che reca le registrazioni Controparte_1
delle singole movimentazioni legate al rimborso del prestito, da cui emerge che l'opponente ha versato solo una parte delle rate dovute, dando, quindi, prova della sussistenza del credito di € 7.769,85, derivante dal contratto di finanziamento con l'indicazione della rata fissa e del tasso effettivo applicato.
La contestazione del tutto generica sulla modalità di calcolo degli interessi e la mancata prova del superamento del tasso soglia del periodo di riferimento non consente di vagliare positivamente le doglianze in materia di usurarietà originaria dei tassi.
Ad abundantiam si rileva che nel mese di Febbraio 2011 il tasso di interesse del 14,59% non superava il tasso di usura che, per il 1° trimestre 2011 relativo alle operazioni di "Credito finalizzato" per l'importo di € 15.000,00, era stabilito nella misura del 16,05%..
Né a tali carenze probatorie può sopperire la richiesta di una CTU;
è opinione condivisa che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per
pagina 4 di 6 alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Infine, riguardo alla debenza degli interessi moratori, va osservato che “Nel contratto di mutuo il mancato pagamento di una rata fa decorrere gli interessi di mora che si sostituiscono (senza capitalizzazione alcuna) agli interessi corrispettivi all'atto della scadenza della rata stessa, mentre il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, prosegue con la produzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito. La sommatoria dei due tassi è del tutto errata, posto che il primo tasso, quello corrispettivo, è riferito all'intero capitale di credito e copre il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, mentre il secondo, quello di mora, è riferito alla rata scaduta e/o al capitale scaduto ed è dovuto per il periodo successivo alla scadenza degli stessi;
da ciò deriva che il tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo 'sostitutivo' del secondo, dal momento della scadenza della rata
o del capitale rimasti impagati” (Corte appello Napoli sez. II, 18/01/2021, n.143).
Dunque, gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento,
e, trattandosi di un effetto automatico, non è necessario l'invio di una diffida con la costituzione in mora al debitore.
In conclusione, la parte opposta ha fornito la prova del titolo della pretesa creditoria avanzata, costituito dal contratto di finanziamento, contenente la specifica determinazione delle condizioni economiche applicate al rapporto ed ha allegato l'estratto conto analitico da cui risulta l'annotazione di tutti i versamenti effettuati dall'odierno opponente e dal quale emerge il mancato pagamento delle rate successive, assolvendo - così - pienamente al proprio onere probatorio;
mentre parte debitrice opponente, da parte sua, non ha dimostrato di avere provveduto al pagamento delle rate alle scadenze contrattualmente previste e non ha allegato né provato altri fatti estintivi della propria obbligazione.
L'opposizione deve essere, quindi, rigettata.
§Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione fino ad € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 5 di 6 -rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1317/2021 (R.G.
3913/2021) del Tribunale di Avellino, emesso il 26.10.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna la parte opponente a rifondere alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in
€ 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
AVELLINO, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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