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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI LD, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 557/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00820231460000136006 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accoglimento del ricorso
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria n. 0082023146000013606 notificatagli dall'agente della riscossione l'1.4.25 per la tutela di un credito complessivo di € 448.010,18, per i seguenti motivi:
Eccezione di giudicato, portato dalla sentenza della CTP di Ascoli Piceno n. 214/2011, che aveva già annullato un'iscrizione ipotecaria basata sugli stessi ruoli e cartelle di cui all'attuale impugnata ipoteca;
Nullità/annullabilità dell'iscrizione di ipoteca per mancata notifica delle cartelle;
Nullità/annullabilità dell'iscrizione di ipoteca per mancata notifica del preavviso;
Nullità/annullabilità dell'iscrizione di ipoteca per i debiti al di sotto dei 1.000,00 euro;
Nullità/annullabilità dell'iscrizione di ipoteca per intervenuta prescrizione delle pretese sottese nonché di interessi e sanzioni;
Nullità dell'iscrizione di ipoteca per violazione della soglia legale di euro 20.000,00;
Nullità/annullabilità dell'iscrizione di ipoteca su fondo patrimoniale.
Si costituiva l'agenzia delle entrate direzione provinciale di Ascoli piceno che chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che non vi era già un giudicato sulla medesima questione, atteso che le cartelle sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata non sono le stesse di cui all'iscrizione del 2009; che non vi era alcuna prescrizione, essendo stati notificati plurimi atti interruttivi e che era possibile l'iscrizione ipotecaria su beni facenti parte del fondo patrimoniale, dal momento che la norma vieta solo l'esecuzione su detti beni e non anche l'iscrizione ipotecaria che non può considerata un atto dell'espropriazione forzata.
Si costituiva, altresì, Agenzia delle entrate riscossione che, in primis, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, atteso che con lo stesso la ricorrente fa valere eccezioni che ben avrebbe potuto, anzi dovuto, sollevare attraverso l'opposizione ai numerosi atti che hanno preceduto la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria oggi impugnata e, in ogni caso, fornendo la prova della notifica delle cartelle sottese e degli atti interruttivi, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6°-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736).
Ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici, regolarmente portati a conoscenza della contribuente come risulta dalle plurime relate di notifica in atti, divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento, ovvero prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi).
Per quanto riguarda, invece, i vizi propri dell'atto impugnato, è infondata l'eccezione per cui l'iscrizione ipotecaria opposta non sarebbe stata preceduta dall'obbligatorio inoltro della comunicazione preventiva di iscrizione: invero, come risulta dal documento n. 34 in atti, la stessa è stata, infatti, regolarmente notificata in data 25.3.24.
Parimenti infondata è la doglianza per cui l'agente della riscossione avrebbe indebitamente iscritto l'ipoteca de qua anche per la tutela di crediti inferiori ad € 1.000,00 ed oggetto di stralcio automatico atteso che dall'estratto di ruolo allegato (doc. 22), l'ipoteca è stata iscritta per i crediti esistenti al momento dell'iscrizione, al netto degli stralci di legge e degli sgravi operati dall'ente impositore.
Quanto, poi, all'eccezione mossa in merito alla violazione dell'art 77 comma 1 bis DPR 602/73, deve osservarsi che la norma de qua prevede che “ L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché
l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”,: orbene, nel caso in esame, non rilevano allora i singoli crediti portati dalle cartelle ma solo il credito complessivo che ha un ammontare di oltre 400.000,00 euro con conseguente infondatezza della doglianza sollevata.
Quanto, poi, alla possibilità di iscrivere ipoteca sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, è pacifico che qualunque iscrizione di ipoteca non volontaria sui beni del fondo patrimoniale è soggetta ai medesimi limiti che l'art. 170 c.c., prevede per l'espropriazione forzata di tali beni, essendo alla stessa finalizzata e, quindi, può essere ritenuta legittima solo qualora il debito per cui avviene l'iscrizione stessa sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13622 del 04/06/2010, Rv.
613764 - 01, secondo cui "in materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169
e 170 c.c., e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari"; conf.:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013, Rv. 625376 - 01; nel medesimo senso si pongono, almeno implicitamente, le decisioni in base alle quali l'iscrizione ipotecaria anteriore alla pubblicità della costituzione del fondo patrimoniale prevale sui vincoli derivanti dallo stesso: cfr., ad es.: Cass., Sez. U., Sentenza n.
21658 del 13/10/2009, Rv. 609466 - 01).
Tali principi sono stati, poi, ripetutamente affermati e ribaditi proprio con specifico riguardo all'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, tanto che essi possono considerarsi ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013, Rv.
625376 - 01: "l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77; ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità"; conf.: Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del
23/11/2015, Rv. 637586 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016, Rv. 638353 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 21800 del 28/10/2016, Rv. 642962 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018, Rv. 650445 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021, Rv.
662905 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 1318 del 18/01/2022, Rv. 663654 - 01).
Orbene, a tal riguardo, la ricorrente invoca la sentenza n. 214/06/11 favorevole alla stessa resa dalla
Commissione Tributaria di Ascoli Piceno nel 2011; purtuttavia l'agenzia delle entrate riscossione ha comprovato che detta sentenza è stata impugnata dall'agente della riscossione e la sentenza n. 795/19 – passata in giudicato – della Commissione Tributaria Regionale delle Marche (doc. 35) ha ribaltato il primo pronunciamento, confermando la piena legittimità dell'iscrizione ipotecaria a suo tempo effettuata dall'agente della riscossione (e cancellata nelle more del contenzioso in ottemperanza al pronunciamento di primo grado) dichiarando espressamente che “l'ipoteca legale fu correttamente iscritta sui beni immobili di cui al fondo patrimoniale in quanto a tutela di crediti erariali correlati a debiti contratti dalla contribuente per il fabbisogno della famiglia in funzione della quale il fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. fu costituito”.
Orbene, a prescindere che come sostenuto dalla stessa ricorrente, i debiti per cui si procede sono i medesimi della precedente iscrizione ipotecaria, ovvero debiti ritenuti, con efficacia di giudicato, contratti per il fabbisogno della famiglia, in ogni caso, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, prova che sulla stessa gravava. ((tra le tante: Cass., Sez.
V, 7 giugno 2019, n. 15459; Cass., Sez. III, 23 agosto 2018, n. 20998; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2018, n.
8881; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2017, n. 25443; Cass., Sez. V, 9 novembre 2016, n. 22761; Cass., Sez. III,
11 luglio 2014, n. 15886; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011; Cass., Sez. III, 15 marzo 2006, n. 5684).
Ne discende il rigetto del ricorso con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado rigetta il ricorso
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che determina per ciascuna delle resistenti in euro 7500.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti e liquida quanto ad Agenzia delle entrate riscossione ion favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI LD, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 557/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 00820231460000136006 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:accoglimento del ricorso
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'iscrizione ipotecaria n. 0082023146000013606 notificatagli dall'agente della riscossione l'1.4.25 per la tutela di un credito complessivo di € 448.010,18, per i seguenti motivi:
Eccezione di giudicato, portato dalla sentenza della CTP di Ascoli Piceno n. 214/2011, che aveva già annullato un'iscrizione ipotecaria basata sugli stessi ruoli e cartelle di cui all'attuale impugnata ipoteca;
Nullità/annullabilità dell'iscrizione di ipoteca per mancata notifica delle cartelle;
Nullità/annullabilità dell'iscrizione di ipoteca per mancata notifica del preavviso;
Nullità/annullabilità dell'iscrizione di ipoteca per i debiti al di sotto dei 1.000,00 euro;
Nullità/annullabilità dell'iscrizione di ipoteca per intervenuta prescrizione delle pretese sottese nonché di interessi e sanzioni;
Nullità dell'iscrizione di ipoteca per violazione della soglia legale di euro 20.000,00;
Nullità/annullabilità dell'iscrizione di ipoteca su fondo patrimoniale.
Si costituiva l'agenzia delle entrate direzione provinciale di Ascoli piceno che chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo che non vi era già un giudicato sulla medesima questione, atteso che le cartelle sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata non sono le stesse di cui all'iscrizione del 2009; che non vi era alcuna prescrizione, essendo stati notificati plurimi atti interruttivi e che era possibile l'iscrizione ipotecaria su beni facenti parte del fondo patrimoniale, dal momento che la norma vieta solo l'esecuzione su detti beni e non anche l'iscrizione ipotecaria che non può considerata un atto dell'espropriazione forzata.
Si costituiva, altresì, Agenzia delle entrate riscossione che, in primis, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, atteso che con lo stesso la ricorrente fa valere eccezioni che ben avrebbe potuto, anzi dovuto, sollevare attraverso l'opposizione ai numerosi atti che hanno preceduto la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria oggi impugnata e, in ogni caso, fornendo la prova della notifica delle cartelle sottese e degli atti interruttivi, chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6°-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5, 22 aprile 2024, n. 10736).
Ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici, regolarmente portati a conoscenza della contribuente come risulta dalle plurime relate di notifica in atti, divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento, ovvero prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi).
Per quanto riguarda, invece, i vizi propri dell'atto impugnato, è infondata l'eccezione per cui l'iscrizione ipotecaria opposta non sarebbe stata preceduta dall'obbligatorio inoltro della comunicazione preventiva di iscrizione: invero, come risulta dal documento n. 34 in atti, la stessa è stata, infatti, regolarmente notificata in data 25.3.24.
Parimenti infondata è la doglianza per cui l'agente della riscossione avrebbe indebitamente iscritto l'ipoteca de qua anche per la tutela di crediti inferiori ad € 1.000,00 ed oggetto di stralcio automatico atteso che dall'estratto di ruolo allegato (doc. 22), l'ipoteca è stata iscritta per i crediti esistenti al momento dell'iscrizione, al netto degli stralci di legge e degli sgravi operati dall'ente impositore.
Quanto, poi, all'eccezione mossa in merito alla violazione dell'art 77 comma 1 bis DPR 602/73, deve osservarsi che la norma de qua prevede che “ L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2, purché
l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”,: orbene, nel caso in esame, non rilevano allora i singoli crediti portati dalle cartelle ma solo il credito complessivo che ha un ammontare di oltre 400.000,00 euro con conseguente infondatezza della doglianza sollevata.
Quanto, poi, alla possibilità di iscrivere ipoteca sui beni facenti parte del fondo patrimoniale, è pacifico che qualunque iscrizione di ipoteca non volontaria sui beni del fondo patrimoniale è soggetta ai medesimi limiti che l'art. 170 c.c., prevede per l'espropriazione forzata di tali beni, essendo alla stessa finalizzata e, quindi, può essere ritenuta legittima solo qualora il debito per cui avviene l'iscrizione stessa sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13622 del 04/06/2010, Rv.
613764 - 01, secondo cui "in materia di fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169
e 170 c.c., e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, non possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi, qualunque clausola sia stata inserita nell'atto di costituzione circa le modalità di disposizione degli stessi in difformità da quanto stabilito dal citato art. 169 c.c.; tuttavia, nel caso in cui i coniugi o uno di essi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, qualora risultino inadempienti alle stesse, il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari"; conf.:
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013, Rv. 625376 - 01; nel medesimo senso si pongono, almeno implicitamente, le decisioni in base alle quali l'iscrizione ipotecaria anteriore alla pubblicità della costituzione del fondo patrimoniale prevale sui vincoli derivanti dallo stesso: cfr., ad es.: Cass., Sez. U., Sentenza n.
21658 del 13/10/2009, Rv. 609466 - 01).
Tali principi sono stati, poi, ripetutamente affermati e ribaditi proprio con specifico riguardo all'iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, tanto che essi possono considerarsi ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013, Rv.
625376 - 01: "l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77; ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;
viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicché, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità"; conf.: Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del
23/11/2015, Rv. 637586 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016, Rv. 638353 - 01; Sez. 3, Sentenza
n. 21800 del 28/10/2016, Rv. 642962 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018, Rv. 650445 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021, Rv.
662905 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 1318 del 18/01/2022, Rv. 663654 - 01).
Orbene, a tal riguardo, la ricorrente invoca la sentenza n. 214/06/11 favorevole alla stessa resa dalla
Commissione Tributaria di Ascoli Piceno nel 2011; purtuttavia l'agenzia delle entrate riscossione ha comprovato che detta sentenza è stata impugnata dall'agente della riscossione e la sentenza n. 795/19 – passata in giudicato – della Commissione Tributaria Regionale delle Marche (doc. 35) ha ribaltato il primo pronunciamento, confermando la piena legittimità dell'iscrizione ipotecaria a suo tempo effettuata dall'agente della riscossione (e cancellata nelle more del contenzioso in ottemperanza al pronunciamento di primo grado) dichiarando espressamente che “l'ipoteca legale fu correttamente iscritta sui beni immobili di cui al fondo patrimoniale in quanto a tutela di crediti erariali correlati a debiti contratti dalla contribuente per il fabbisogno della famiglia in funzione della quale il fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. fu costituito”.
Orbene, a prescindere che come sostenuto dalla stessa ricorrente, i debiti per cui si procede sono i medesimi della precedente iscrizione ipotecaria, ovvero debiti ritenuti, con efficacia di giudicato, contratti per il fabbisogno della famiglia, in ogni caso, deve rilevarsi che la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, prova che sulla stessa gravava. ((tra le tante: Cass., Sez.
V, 7 giugno 2019, n. 15459; Cass., Sez. III, 23 agosto 2018, n. 20998; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2018, n.
8881; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2017, n. 25443; Cass., Sez. V, 9 novembre 2016, n. 22761; Cass., Sez. III,
11 luglio 2014, n. 15886; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011; Cass., Sez. III, 15 marzo 2006, n. 5684).
Ne discende il rigetto del ricorso con ogni conseguenza in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado rigetta il ricorso
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite che determina per ciascuna delle resistenti in euro 7500.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti e liquida quanto ad Agenzia delle entrate riscossione ion favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario.