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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Antonino Marra in funzione di Giudice usa 25 tra: Parte_1 C.F._1
C.F. rap Avv. Giuseppe Balsamo
P.IVA_1
C.F. , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizz
OGGETTO: indennitaà accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione. CP_1
Si eà costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, come a to dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo nale.
Sul contraddittorio cosìà instaurato la causa eà stata decisa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche.
La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico della ricorrente e abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili.
Parte ricorrente, peroà, non adduce alcun elemento logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, neé indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato.
La valutazione dell'ausiliario puoà essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non puoà essere messo in dubbio neé per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anzicheé a parametri oggettivi) neé per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Le osservazioni critiche espresse da parte ricorrente non possono condurre a diverse conclusioni, e cioà in quanto le valutazioni finali espresse dal CTU in riscontro alle prime, appaiono conformi all'esito della visita obiettiva effettuata in sede peritale e alla documentazione in atti, noncheé coerenti con gli esiti dei precedenti accertamenti;
peraltro, dai risultati dei questionari sottoposti si evince un IADL 3/5 e un ADL 4/6, tali da far ritenere prevalenti le attivitaà che la ricorrente puoà svolgere autonomamente.
Peraltro, pur considerando che l'utilizzo delle predette scale, non costituendo una prova documentale ma fornendo un dato anamnestico, possono condurre a sostenere un dato che dovrebbe essere tratto dall'obiettivitaà e dalla documentazione, tenuto conto che tale dato eà assente nel caso di specie, le osservazioni ed i motivi della parte ricorrente non appaiano idonei a scalfire la fondatezza e l'iter argomentativo del CTU nominato nel giudizio ATP.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445- bis cpc. comma 6°.
2 Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dalla ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilitaà delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili. Trapani, 29.07.2025
Il Giudice del lavoro Antonino Marra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Antonino Marra in funzione di Giudice usa 25 tra: Parte_1 C.F._1
C.F. rap Avv. Giuseppe Balsamo
P.IVA_1
C.F. , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizz
OGGETTO: indennitaà accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA
Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione.
In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione. CP_1
Si eà costituito in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, come a to dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo nale.
Sul contraddittorio cosìà instaurato la causa eà stata decisa.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche.
La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico della ricorrente e abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili.
Parte ricorrente, peroà, non adduce alcun elemento logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, neé indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato.
La valutazione dell'ausiliario puoà essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non puoà essere messo in dubbio neé per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anzicheé a parametri oggettivi) neé per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Le osservazioni critiche espresse da parte ricorrente non possono condurre a diverse conclusioni, e cioà in quanto le valutazioni finali espresse dal CTU in riscontro alle prime, appaiono conformi all'esito della visita obiettiva effettuata in sede peritale e alla documentazione in atti, noncheé coerenti con gli esiti dei precedenti accertamenti;
peraltro, dai risultati dei questionari sottoposti si evince un IADL 3/5 e un ADL 4/6, tali da far ritenere prevalenti le attivitaà che la ricorrente puoà svolgere autonomamente.
Peraltro, pur considerando che l'utilizzo delle predette scale, non costituendo una prova documentale ma fornendo un dato anamnestico, possono condurre a sostenere un dato che dovrebbe essere tratto dall'obiettivitaà e dalla documentazione, tenuto conto che tale dato eà assente nel caso di specie, le osservazioni ed i motivi della parte ricorrente non appaiano idonei a scalfire la fondatezza e l'iter argomentativo del CTU nominato nel giudizio ATP.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445- bis cpc. comma 6°.
2 Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dalla ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilitaà delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili. Trapani, 29.07.2025
Il Giudice del lavoro Antonino Marra
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