Art. 2.
I fondi per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 1 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
All'onere di lire 500 milioni relativo al contributo dovuto per l'anno 1952 si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.
La spesa di lire 500 milioni per il contributo relativo all'anno 1953 sara' fronteggiata a carico del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.
I fondi per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 1 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
All'onere di lire 500 milioni relativo al contributo dovuto per l'anno 1952 si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53.
La spesa di lire 500 milioni per il contributo relativo all'anno 1953 sara' fronteggiata a carico del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.