CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Si.ge.ri.co. S.p.a. Concessionaria Servizio Entrate Comune Siena - 00792090524
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2878 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2879 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2880 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2881 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2882 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con sede in Roma, Indirizzo_1 (cf.P.IVA_1) in persona del legale rappresentante dott. Rappresentante_1 (cf.CF_Rappresentante_1), rappresentata e difesa dal Dott. Comm. Difensore_1 (cf.CF_Difensore_1), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Indirizzo_2,
contro
La SI.GE.RI.CO. S.p.A. -concessionaria servizio entrate del Comune di Siena- (cf.00792090524), per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento di 5 avvisi di accertamento esecutivo per omessa presentazione della dichiarazione TA.R.I. con contestuale accertamento della Tassa in oggetto, della Tefa e contestuale irrogazione di sanzioni e addebito di interessi, in relazione agli immobili siti in Siena, Indirizzo_3 e censiti al C.F. al Foglio 118, Particella 174, Subalterno 20, 24 e 25.
Gli atti impugnati riguardavano:- avviso accertamento n.2878 del 30/06/2025, Prot. n.2025/18701 di Tassa
Rifiuti € 3.455,40 e TEFA € 172,77, oltre sanzioni e interessi, notificato in data 21/07/2025 anno imposta 2019;
- avviso accertamento n.2879 del 30/06/2025 - Prot. n.2025/18701 di Tassa Rifiuti € 3.455,40 e TEFA
€ 172,77, oltre sanzioni e interessi, notificato in data 21/07/2025 anno imposta 2020;
- avviso accertamento n.2880 del 30/06/2025 - Prot. n.2025/18701 di Tassa Rifiuti € 3.041,71 e TEFA
€ 152,09, oltre sanzioni e interessi, notificato in data 21/07/2025 anno imposta 2021;
- avviso accertamento n.2881 del 30/06/2025 - Prot. n.2025/18701 di Tassa Rifiuti € 1.205,87 e TEFA € 60,29, oltre sanzioni e interessi, notificato in data 21/07/2025 anno imposta 2022;
- avviso accertamento n.2882 del 30/06/2025 - Prot. n.2025/18701 di Tassa Rifiuti € 1.187,69 e TEFA
€ 59,38, oltre sanzioni e interessi, notificato in data 21/07/2025 anno imposta 2023;
Parte ricorrente, sostenendo di non aver mai avuto il possesso fisico o legale dell'immobile in questione concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati, stante l'assenza del presupposti ex lege previsti.
La SI.GE.RI.CO. S.p.A., si costituiva in giudizio, così premettendo: “- che in data 15.01.2026 le parti addivenivano, con reciproca soddisfazione, ad una soluzione bonaria della controversia;
- che, conseguentemente, le parti sottoscrivevano in pari data un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48, D.Lgs.
n. 546/92; - che tale accordo prevede la chiusura integrale della controversia;
- che l'accordo prevede, altresì, la compensazione delle rispettive spese di lite, le quali restano interamente a carico delle parti che le hanno anticipate, ivi compreso quanto corrisposto a titolo di contributo unificato dalla contribuente per il deposito del ricorso presso Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- che in data 16.01.2026 le parti sottoscrivevano istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”.
All'udienza del 16.02.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e ritenuta cessata la materia del contendere , di conseguenza, non può altro che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, compensando le spese di lite integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:31 con la seguente composizione collegiale:
TURTURICI FILIPPO, Presidente e Relatore
BANINI TIZIANO, Giudice
BONARI CLAUDIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 273/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Si.ge.ri.co. S.p.a. Concessionaria Servizio Entrate Comune Siena - 00792090524
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2878 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2879 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2880 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2881 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2882 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con sede in Roma, Indirizzo_1 (cf.P.IVA_1) in persona del legale rappresentante dott. Rappresentante_1 (cf.CF_Rappresentante_1), rappresentata e difesa dal Dott. Comm. Difensore_1 (cf.CF_Difensore_1), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Indirizzo_2,
contro
La SI.GE.RI.CO. S.p.A. -concessionaria servizio entrate del Comune di Siena- (cf.00792090524), per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento di 5 avvisi di accertamento esecutivo per omessa presentazione della dichiarazione TA.R.I. con contestuale accertamento della Tassa in oggetto, della Tefa e contestuale irrogazione di sanzioni e addebito di interessi, in relazione agli immobili siti in Siena, Indirizzo_3 e censiti al C.F. al Foglio 118, Particella 174, Subalterno 20, 24 e 25.
Gli atti impugnati riguardavano:- avviso accertamento n.2878 del 30/06/2025, Prot. n.2025/18701 di Tassa
Rifiuti € 3.455,40 e TEFA € 172,77, oltre sanzioni e interessi, notificato in data 21/07/2025 anno imposta 2019;
- avviso accertamento n.2879 del 30/06/2025 - Prot. n.2025/18701 di Tassa Rifiuti € 3.455,40 e TEFA
€ 172,77, oltre sanzioni e interessi, notificato in data 21/07/2025 anno imposta 2020;
- avviso accertamento n.2880 del 30/06/2025 - Prot. n.2025/18701 di Tassa Rifiuti € 3.041,71 e TEFA
€ 152,09, oltre sanzioni e interessi, notificato in data 21/07/2025 anno imposta 2021;
- avviso accertamento n.2881 del 30/06/2025 - Prot. n.2025/18701 di Tassa Rifiuti € 1.205,87 e TEFA € 60,29, oltre sanzioni e interessi, notificato in data 21/07/2025 anno imposta 2022;
- avviso accertamento n.2882 del 30/06/2025 - Prot. n.2025/18701 di Tassa Rifiuti € 1.187,69 e TEFA
€ 59,38, oltre sanzioni e interessi, notificato in data 21/07/2025 anno imposta 2023;
Parte ricorrente, sostenendo di non aver mai avuto il possesso fisico o legale dell'immobile in questione concludeva per l'annullamento degli avvisi impugnati, stante l'assenza del presupposti ex lege previsti.
La SI.GE.RI.CO. S.p.A., si costituiva in giudizio, così premettendo: “- che in data 15.01.2026 le parti addivenivano, con reciproca soddisfazione, ad una soluzione bonaria della controversia;
- che, conseguentemente, le parti sottoscrivevano in pari data un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48, D.Lgs.
n. 546/92; - che tale accordo prevede la chiusura integrale della controversia;
- che l'accordo prevede, altresì, la compensazione delle rispettive spese di lite, le quali restano interamente a carico delle parti che le hanno anticipate, ivi compreso quanto corrisposto a titolo di contributo unificato dalla contribuente per il deposito del ricorso presso Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
- che in data 16.01.2026 le parti sottoscrivevano istanza congiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”.
All'udienza del 16.02.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e ritenuta cessata la materia del contendere , di conseguenza, non può altro che dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, compensando le spese di lite integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.