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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/12/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 688/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 688 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Cocco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice E (C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARINI FABIO ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta Oggetto: polizza fideiussoria Conclusioni delle parti: Parte attrice: “Previo rigetto di ogni avversa eccezione e deduzione e comunque di ogni domanda formulata dal convenuto perché infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare che gli atti di fideiussione n. 3112/2021/IT/001 e n. 3112/2021/IT/002 predisposti ed emessi da in CP_2 data 5/1/2022 non si sono perfezionati tra quest'ultima ed il per effetto della Controparte_1 mancata doppia sottoscrizione in forma scritta di tutti i contraenti, nonché per l'inefficacia derivante dalla mancata trasmissione del documento contrattuale al Garante, nel termine fissato dal contratto, debitamente sottoscritto e protocollato con conseguente giuridica inefficacia nei confronti della attrice da parte dei medesimi e per l'effetto accertare e dichiar are che CP_2
[...
non ha alcun obbligo nei confronti del derivante dai richiamati atti di Controparte_1 fideiussione;
- Accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1) della narrativa ed al punto che precede, che il è incorso nella Controparte_1 decadenza contrattuale per effetto della mancata tempestiva comunicazione dell'inadempimento di nel termine essenziale contrattualmente previsto. - Condannare il convenuto al CP_3 pagamento delle spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore”
Parte convenuta: “In via preliminare, dichiarare la nullità delle fideiussioni n. 31122021/IT/0001 e n. 31122021/IT/0002 emesse dalla società a favore del per CP_2 Controparte_1 mancanza dei requisiti di legittimazione necessari a garantire la loro validità ed efficacia.
2. In via
1 principale, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia delle fideiussioni n. 31122021/IT/0001 e n. 31122021/IT/0002, emesse da a favore del CP_2 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la medesima società al pagamento dell'importo complessivo garantito pari a euro 155.432,69 per l'anno 2020 e euro 143.229,88 per l'anno 2019, per un totale di euro 298.662,57, oltre agli interessi legali dal giorno della richiesta di escussione fino al completo pagamento, con applicazione della rivalutazione monetaria e interessi.
3. In subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione o capacità della a prestare CP_2 garanzie fideiussorie in Italia, condannare la società medesima al risarcimento dei danni subiti dal per l'invalidità dei contratti di fideiussione, quantificati in euro 298.662,57, oltre Controparte_1 interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
4. Per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento dell'importo massimo garantito dalle fideiussioni, pari a euro 155.432,69 CP_2 per l'anno 2020 e euro 143.229,88 per l'anno 2019, per un totale complessivo di euro 298.662,57, oltre agli interessi legali dal giorno della richiesta di escussione fino al completo pagamento, con applicazione della rivalutazione monetaria e interessi.
5. In ulteriore subordine, considerare che la
ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali previsti dagli articoli 7 e 8 degli CP_2 atti di fideiussione, non avendo trasmesso le copie firmate e gli eventuali atti di coobbligazione e manleve nei termini contrattualmente previsti, e, per l'effetto, respingere tutte le eccezioni sollevate dalla società attrice per manifesta infondatezza e dichiarare la piena validità ed efficacia degli atti di fideiussione 6. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1
(di seguito per brevità indicato anche come , rassegnando le Controparte_1 CP_1 conclusioni di cui in epigrafe e premettendo in fatto: di essere una società che presta garanzie iscritta nel registro degli Istituti Finanziari presso la FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY;
che in data 05/01/2022 rilasciava le fideiussioni n. 3112/2021/IT/001 e n. 3112/2021/IT/002 in relazione alle obbligazioni presumibilmente contratte dalla nei confronti del CP_3
rispettivamente qualificati nel contratto predisposto dal garante come contraente Controparte_1
e beneficiario;
che il contratto prevedeva alcune clausole ai fini del perfezionamento della garanzia che non sono state rispettate;
che in particolare la polizza rilasciata dalla non CP_2 venne mai restituita alla società con le sottoscrizioni delle parti;
di non aver ricevuto fino al 28/03/2024 alcuna comunicazione dal in ordine alle inadempienze e/o irregolarità Controparte_1 della , pur note all'ente pubblico;
che con note del 28/03/2024 il CP_3 Controparte_1 escuteva le fideiussioni, richiedendo il pagamento delle somme dovute dalla per insoluti CP_3 relativi a rate di IMU non pagate dal 1/2/2022; che le missive sono stata contestate stragiudizialmente. Parte attrice rappresentava: che sussiste il proprio interesse ad agire per l'accertamento della nullità del contratto e dunque della mancanza di qualsivoglia obbligazione nei confronti del in CP_1 relazione alle polizze n. 3112/2021/IT/001 e n. 3112/2021/IT/002 escusse con le Note prot. n. 14707 e n. 14702 del 28/03/2024; che il contratto è nullo per mancanza delle sottoscrizioni e per non essere stato trasmesso al Garante entro il termine indicato nel contratto, adempimento previsto ai fini della sua efficacia;
che alle missive del sono state allegate fideiussioni Controparte_1 prive delle sottoscrizioni delle parti;
che, in ogni caso, sussiste decadenza dalla garanzia in quanto il beneficiario, non informava il garante delle inadempienze del contraente entro 10 Controparte_1
2 giorni dalla conoscenza del fatto, termine essenziale previsto dal contratto;
che il Controparte_1 conosceva da tempo le inadempienze del contraente, ma non le ha comunicate al garante;
che tale condotta, in violazione dell'art. 1375 cc., fonda l'eccezione ex art. 1460 cc, idonea a paralizzare ogni richiesta di pagamento del CP_1
Si costituiva in giudizio il contestando l'azione e proponendo domanda Controparte_1 riconvenzionale. A fondamento della sua difesa assumeva: che la è debitrice del CP_3 Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 297.894,00, derivante dai provvedimenti di accertamento esecutivo n. 11 del 28/10/2021 per l'anno 2020 (pari a euro 154.751,00) e il provvedimento n. 113 del 28/10/2021 per l'anno 2019 (pari a euro 143.143,00), relativi alla Imposta Municipale sugli Immobili (IMU) non pagata;
che il Comune accettava la rateizzazione del pagamento IMU previo rilascio di idonee garanzie;
che la , con sede a Londra ha prestato fideiussione in CP_2 favore della a garanzia del per la rateizzazione dell'Imposta CP_3 Controparte_1
Municipale sugli Immobili (IMU) dovuta per gli anni 2019 e 2020 non pagata dalla;
che CP_3 la garanzia fideiussoria contrassegnata dal numero 31122021/IT/0002 è stata emessa in data 5 gennaio 2022 in relazione alla rateizzazione dell'IMU per l'anno 2020 e l'importo garantito ammonta a 155.432,69 euro;
che successivamente veniva rilasciata una ulteriore garanzia fideiussoria in data 5 gennaio 2022 per la rateizzazione dell'IMU relativa all'anno 2019, per l'importo garantito di euro 143.229,88; che le garanzie avevano la stessa durata (1 febbraio 2022 fino al 31 maggio 2026) e prevedevano l'obbligo per di effettuare il pagamento CP_2 entro 15 giorni dalla richiesta scritta del che in base ai contratti, in ipotesi di Controparte_1 inosservanza degli obblighi contrattuali da parte di la si obbligava al CP_3 CP_2 pagamento delle somme dovute fino a concorrenza dell'importo massimo garantito, senza possibilità di beneficiare della preventiva escussione del debitore principale, in conformità agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile;
che il ha escusso le fideiussioni prestate Controparte_1 Contr dalla a favore di in quanto la contraente non ha onorato le rate CP_2 CP_3 previste per il pagamento dell'IMU come concordato con il Comune;
che la società CP_2 anglosassone non aveva il potere di contrattare con l'amministrazione e di rilasciare la garanzia fideiussoria, non essendo iscritta alla Banca d'Italia o all'IVASS, come previsto dal TUB o dal Codice delle assicurazioni;
che le fideiussioni possono essere rilasciate da banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari autorizzati che rispettano i requisiti normativi e di capitale stabiliti dalle autorità di vigilanza;
che un ente non bancario o non assicurativo non può legalmente emettere fideiussioni se non dispone delle autorizzazioni necessarie, come previsto anche dalle direttive europee (v. Direttiva Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) e Direttiva CRD IV (Direttiva 2013/36/UE)); che la società anglosassone , con sede nel Regno Unito, in ipotesi, CP_2 può svolgere attività di garanzia fideiussoria all'interno dell'Unione Europea, ma deve rispettare le normative dell'UE e i requisiti regolamentari dei singoli Stati membri in cui intende operare;
che prima della Brexit, le società finanziarie e assicurative del Regno Unito potevano operare liberamente in tutta l'Unione Europea grazie al cosiddetto "passaporto europeo", situazione mutata a seguito della brexit;
che la non può prestare garanzie fideiussorie in Italia, in CP_2 mancanza di autorizzazione della Banca d'Italia o di altre autorità italiane competenti e di una sede legale in Italia;
di avere diritto alla declaratoria di nullità delle fideiussioni ed al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ovvero ex art. 2043 cc;
di aver patito un danno pari all'importo massimo garantito oggetto delle fideiussioni, in quanto la è stata CP_3
3 sottoposta a liquidazione giudiziale e ciò rende impossibile il recupero del credito, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
che in base all'art. 1936 cc non è necessaria l'accettazione del creditore, indicando che l'elemento essenziale per il perfezionamento della fideiussione è la dichiarazione del fideiussore;
che la fideiussione è un "negozio a forma libera," il che implica che può essere costituita attraverso qualsiasi mezzo che esprima in modo chiaro ed inequivocabile la volontà del fideiussore di garantire l'obbligazione altrui ex art. 1937 cc;
che la mancanza di sottoscrizione eccepita dalla attrice non è rilevante ai fini del perfezionamento del contratto, trattandosi di un contratto che comporta obbligazioni solo a carico di una parte e si perfeziona con la manifestazione della volontà del solo proponente fideiussore, che non necessita dell'accettazione della a favore della quale vengono assunte le obbligazioni;
che le fideiussioni sono valide ed Contr efficaci dal momento in cui ha emesso i contratti di garanzia;
il Comune ha CP_2 prontamente notificato alla le inadempienze della parte contraente nei termini CP_2 previsti;
che le clausole che impongono obblighi ulteriori per il perfezionamento del contratto sono vessatorie, in quanto a fronte dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia da parte della società
, l'imposizione di un onere aggiuntivo quale la richiesta di accettazione e la CP_2 restituzione di una copia firmata del contratto costituisce un ingiustificato aggravio per il garantito e per il beneficiario;
che la garanzia fideiussoria è un atto unilaterale che non necessita del consenso delle parti per la sua validità ed efficacia, essendo sufficiente la manifestazione di volontà del fideiussore;
che ogni onere supplementare imposto al beneficiario rappresenta un'inutile complicazione burocratica, suscettibile di generare errori o ritardi che potrebbero compromettere la stessa efficacia della garanzia;
la comunicazione dell'accettazione della garanzia fideiussoria è già di per sé un atto sufficiente, rendendo ingiustificata l'imposizione di ulteriori formalità; che le clausole di cui agli articoli 7 e 8 delle fideiussioni n. 3112/2021/IT/001 e n. 3112/2021/IT/002 sono vessatorie ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del cc.; che i contratti di fideiussione sono stati redatti in base alle normative applicabili alla Pubblica Amministrazione, che richiedono l'osservanza di specifiche forme procedurali e sostanziali per la validità degli atti contrattuali, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs36/2023); che il ha rispettato tutte le condizioni contrattuali, adempiendo Controparte_1 agli obblighi previsti e comunicando tempestivamente le richieste di escussione della garanzia in conformità con quanto stabilito nei contratti;
che l'asserzione della secondo cui il CP_2 contratto di garanzia non si sarebbe mai perfezionato per il mancato rispetto di alcune condizioni è del tutto infondata e priva di base giuridica;
che le fideiussioni sono state emesse regolarmente e restano valide ed efficaci;
che la notifica dell'inadempimento vi è stata nei termini ed è efficace;
che negli atti del che hanno approvato la rateizzazione del pagamento dell'IMU per gli anni CP_1
2019 e 2020, non è previsto alcun termine essenziale che imponga l'obbligo di una comunicazione immediata dell'inadempimento; che la clausola che prevede la decadenza della garanzia entro il termine di dieci giorni deve considerarsi vessatoria, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e nulla per contrasto con la disposizione di cui all'art. 1957 del Codice Civile, che, in tema di fideiussione, concede un termine di trenta giorni per la comunicazione dell'inadempimento al fideiussore;
che tale termine, di natura ordinatoria, è finalizzato a preservare il diritto del creditore e comunque prevede una prescrizione breve di un anno, termini che il ha Controparte_1 pienamente rispettato;
che le clausole vessatorie contenute nel contratto sono nulle per mancanza di una specifica approvazione per iscritto;
che trattasi di nullità parziale e limitata a dette clausole.
4 La causa veniva istruita documentalmente e, concessi alle parti i termini ex art. 189 cpc, veniva presa in decisione. II)L'azione promossa dalla attrice è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno. E' provato documentalmente e non contestato che la società non ha versato l'IMU in CP_3 favore del relativamente agli anni 2019 e 2020 e ha ottenuto la possibilità di Controparte_1 pagare ratealmente gli importi dovuti. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti del la CP_3 Controparte_1 [...]
in data 5 gennaio 2022 emetteva la “Garanzia Fiudejussoria n. 31122021/IT/0001” e CP_2 la “Garanzia Fiudejussoria n. 31122021/IT/0002” (all. 5 e 6 alla comparsa). E' provato documentalmente e non contestato che il in via stragiudiziale, abbia Controparte_1 escusso la garanzia assumendo il mancato adempimento da parte della della obbligazione CP_3 di pagamento delle rate dell'IMU relative agli accertamenti in rettifica per gli anni 2019 e 2020 (all. 3 e 4 alla citazione). E' pacifico e non contestato che i contratti azionati dal siano stati sottoscritti solo dal CP_1
Garante (v. allegati alle note di escussione della garanzia all. 3 e 4 alla citazione). La società che ha emesso la garanzia, odierna attrice, ha agito in giudizio per far accertare la nullità dei contratti per mancanza di sottoscrizione delle altre parti contraenti, e Controparte_1 CP_3
rispettivamente indicate nel documento contrattuale come “beneficiario” e “contraente”.
[...]
Secondo la prospettazione di parte attrice il contratto non si è mai perfezionato per mancanza delle sottoscrizioni, mentre il ritiene che, trattandosi di una fideiussione, si è perfezionata per il CP_1 combinato disposto degli artt. 1936 e 1333 cc., posto che la fideiussione rientra nello schema del contratto con obbligazioni del solo proponente. Il Tribunale ritiene che la tesi del non possa trovare accoglimento, perché non è coerente CP_1 con la natura del contratto di cui è causa, il quale non rientra nello schema tipico della fideiussione, quanto piuttosto nello schema della assicurazione fideiussoria o polizza fideiussoria, che la Cassazione annovera nell'ambito delle garanzie atipiche. La Suprema Corte ha evidenziato che “La cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.” (Cass. n. 2688/2019; n. 1724/2016). La Cassazione ha chiarito che la polizza fideiussoria o assicurazione fideiussoria “è preordinata alla finalità di esentare il contraente tenuto al versamento di una cauzione da un esborso immediato a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di un terzo - solitamente di un ente pubblico -, il che avviene riversando il relativo obbligo su una impresa assicurativa….A differenza dall'ipotesi del deposito cauzionale, il contratto in esame - di natura atipica e, per certi aspetti, mista - non realizza la "datio" immediata di una somma al creditore garantito, ma solo la prestazione di una garanzia in ordine all'adempimento di un debito pecuniario normalmente subordinata ad un accertamento insindacabile ed a semplice richiesta del creditore. La garanzia attiene alla prestazione della cauzione, esulando invece dal contratto il rischio tipico dell'assicurazione, che assume un rilievo marginale e secondario” (Cfr. Cass. 13661- 91; Cass. 6499-90; Cass. S.U. n. 7341-87, etc.) (Cass. n. 3940/1995). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. n. 3947/2010), dirimendo un contrasto in ordine alla
5 natura di questa particolare forma di garanzia ha chiarito che la cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall'appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. Il terzo non è parte del rapporto ma si limita a ricevere gli effetti di una convenzione già costituita ed operante e la sua adesione è una mero condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto, rilevabile per facta concludentia, risultando la dichiarazione di volerne profittare necessaria solo per renderla irrevocabile e immodificabile ex art. 1411 cc, a nulla rilevando che il beneficiario abbia partecipato o meno alla stipulazione della garanzia, che ha forma giuridica bilaterale, anche se ad essa corrisponde ad una “operazione economica sostanzialmente trilatera” in cui l'unica parte effettivamente interessata alla validità del contratto è il beneficiario della polizza, che ad essa condiziona l'erogazione delle prestazioni (Cass. cit.). La Suprema Corte, richiamando la dottrina, riconosce al debitore principale la qualità di parte del contratto nella sua veste di stipulante, al garante la veste di promittente, al creditore principale la veste di terzo beneficiario, con una differenza morfologica sostanziale rispetto allo schema tipico della fideiussione, la quale garantisce una obbligazione altrui ed è efficace anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza;
quanto all'aspetto funzionale la polizza fideiussoria è diversa dalla fideiussione, perché necessariamente onerosa e, quanto alla natura giuridica, è un contratto autonomo di garanzia, dovendosi valorizzare la presenza di clausole di pagamento a prima richiesta, che la distinguono ulteriormente dal modello della fideiussione per carenza dell'elemento dell'accessorietà. I contratti di cui è causa prevedono espressamente che il Garante, odierno attore, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni indicate nel contratto, ossia il pagamento in favore del Comune Beneficiario delle somme dovute ratealmente dalla società per l'IMU degli anni 2019 e 2020, oggetto di specifici avvisi di accertamento inviati alla debitrice principale. Il contratto prevede una specifica obbligazione del Contraente, che si è obbligato al pagamento di un corrispettivo in favore del Garante, come indicato nella prima pagina del contratto. La previsione di una garanzia a titolo oneroso richiede di per sé il consenso del Contraente. Il contratto contempla plurimi elementi che consentono di ascriverlo alla fattispecie della polizza fideiussoria, che richiama espressamente la cauzione e la natura autonoma della garanzia: in particolare l'art. 6 prevede il pagamento a semplice richiesta scritta del Beneficiario degli importi dovuti (nei limiti della somma massima garantita), con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Contraente, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta, nonché la rinuncia della Società “ad eccepire il mancato rispetto dell'adempimento previsto dal primo comma dell'art.1957 C.C. Vengono fatte salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute”.
6 Tale clausola deve essere letta in combinato disposto con l'art. 1 il quale prevede “L'obbligo del fideiussore si estende alle sanzioni previste dalla legge a carico del Contraente, unicamente per il caso in cui le stesse siano state espressamente indicate nel loro ammontare e, sommate agli altri importi garantiti, abbiano concorso a formare la somma massima garantita.”. Il Tribunale ritiene, in linea con la giurisprudenza citata, che tali clausole equivalgono alla predisposizione in favore del debitore principale di un vero e proprio servizio di cassa per l'importo del credito e di eventuali accessori (le sanzioni a cui allude il contratto) “che è qualcosa di più e di diverso rispetto alla semplice prestazione di garanzia personale tipica della fideiussione e che induce ancor più l'accostamento con la figura della cauzione "reale" anche, come si è osservato in dottrina, sul piano dei modi di realizzazione della garanzia, che ineriscono alla concreta funzione di essa: invero, in entrambi i casi il creditore ha la possibilità di realizzare il suo credito sui beni oggetto della garanzia mediante un atto unilaterale, costituito nel caso in esame della richiesta della somma assicurata e, nell'altro caso, dallo "incameramento" della cauzione)(Cass.3940/1995 cit.). Il Tribunale ritiene che la volontà delle parti espressa nel contratto fosse quella di far assumere alla società una obbligazione diretta e autonoma nei confronti del beneficiario e, con riferimento ai rapporti tra il Garante e il Contraente la garanzia non si esauriva nella prestazione di una fideiussione, ma si estendeva al pagamento del debito, senza la correlazione prevista dall'art. 1945 cc, con la conseguenza che vi era una vera e propria “prestazione” imposta alla società garante in favore del Contraente a tutela di uno specifico interesse di quest'ultimo. Alla luce di tale interpretazione non si può ritenere che il contratto si sia perfezionato senza la sottoscrizione del Contraente obbligato principale, perché è stato stipulato (anche) nel suo interesse e non solo del Beneficiario, secondo lo schema proprio del contratto a favore del terzo, con la conseguenza che, mancando la sottoscrizione del debitore stipulante, non può ritenersi perfezionato. Tale impostazione non è inficiata dal fatto che il abbia escusso le fideiussioni, perché la CP_1 dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto, ai sensi dell'art. 1411 cc., presuppone la valida stipula da parte dei contraenti, ossia dal Garante e dal debitore principale, in relazione alla forma bilaterale dell'accordo. Il Tribunale ritiene, quindi, che lo schema assunto dall'odierna garanzia richiedeva quanto meno la sottoscrizione del debitore e, per come era strutturato l'accordo, anche del Beneficiario. Tanto ciò è vero che nella scheda contrattuale è espressamente previsto che “la presente fideiussione non produce effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti” (art.1); “Il Contraente ed il Beneficiario si obbligano, pena l'inefficacia dell'atto di fideiussione, a far pervenire al Garante, a mezzo PEC, entro trenta giorni dall'emissione dello stesso atto, la copia regolarmente firmata da entrambe le parti anzidette con gli eventuali e relativi atti di coobbligazione e manleve
“(art. 8 e v. anche art. 7), chiaro indice della volontà delle parti di stipulare una garanzia con l'intervento del garante, del creditore e del debitore, schema che esula da quello tipico della fideiussione, il quale non può pertanto essere invocato al fine di provare l'avvenuto perfezionamento dell'accordo. Le clausole del contratto, lette le une per mezzo delle altre, consentono di ritenere che le stesse parti hanno conferito al contratto un iter perfezionativo che presupponeva la sottoscrizione di tutte le parti, che invece manca nel caso concreto, con la conseguenza che deve essere dichiarata la nullità delle polizze fideiussorie per mancanza del consenso validamente manifestato con la sottoscrizione da tutte le parti contraenti.
7 Ad ogni buon conto, quandanche si volesse ritenere che in base al disposto dell'art. 1411 cc non fosse necessaria la sottoscrizione del contratto da parte del terzo beneficiario, l'accordo si perfeziona mediante la sottoscrizione del debitore e del garante, con la conseguenza che in mancanza di sottoscrizione del primo non sussiste alcuna garanzia di cui il terzo possa validamente dichiarare di voler profittare. Il Tribunale ritiene che lo schema del contratto a favore del terzo nel caso concreto non si è mai perfezionato e la dichiarazione del Comune di escutere la fideiussione, non consolida la stipulazione, perché manca una valida stipulazione: il contratto realizza anche un interesse dello stipulante che lo doveva necessariamente sottoscrivere, così manifestando espressamente la sua volontà. Del resto dalla stessa corrispondenza intercorsa tra la e la garante è emerso che le parti CP_3 erano pienamente consapevoli della necessità che tutti i contraenti sottoscrivessero il contratto (v. mail allegate alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). Tale impostazione non è superata dalle difese di parte convenuta che rileva la natura vessatoria delle clausole dei contratti che imponevano tale iter perfezionativo, in quanto prive di duplice sottoscrizione. La tesi non coglie nel segno perché la valutazione di vessatorietà di una clausola presuppone in ordine logico l'esistenza di un contratto e, ove accertata, travolge solo le clausole nulle: la valutazione di vessatorietà non trova spazio nel caso del contratto nullo per mancanza del consenso dei contraenti, che genera un vizio genetico del contratto nella sua interezza. Alla luce delle argomentazioni che precedono i contratti di cui è causa debbono essere dichiarati nulli per mancanza del consenso. Parte convenuta ha eccepito in via preliminare la nullità dei suddetti contratti sotto un diverso profilo, lamentando la carenza di legittimazione della società attrice a rilasciare in Italia la suddetta garanzia, in quanto non autorizzata dagli enti preposti al controllo della suddetta attività. Sulla base del suddetto motivo di nullità parte convenuta ha svolto una domanda riconvenzionale, assumendo la malafede della società attrice per aver rilasciato una garanzia in Italia senza esserne legittimata e chiedendo il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e in subordine ex art. 2043 cc. La domanda di parte convenuta non merita accoglimento perché nel caso di specie manca la stipula di un contratto per mancanza di sottoscrizione dello stipulante e ciò vale di per sé ad escludere qualsivoglia affidamento risposto dal sulla validità ed efficacia della suddetta garanzia, CP_1 essendo allo stesso nota la circostanza (v. lettere di escussione delle garanzie a cui sono allegate le polizze sottoscritte solo dal Garante). Il non può escutere le garanzie perché queste non si sono perfezionate per mancanza della CP_1 sottoscrizione dello stipulante e ciò non è imputabile ad una condotta inadempiente della società attrice, che non ha posto in essere alcun illecito precontrattuale o ex art. 2043 cc, non avendo intessuto alcuna trattativa con la come emerge chiaramente dalla corrispondenza intercorso Pt_2 tra la e la stessa ( v. mail allegate alla memoria istruttoria di parte attrice). CP_3 Pt_2
Da tale corrispondenza, peraltro, si evince che il aveva solo approvato la bozza della CP_1 garanzia, ma manca un atto scritto di accettazione della garanzia rilasciata dalla Garante o un atto amministrativo che possa assolvere al requisito di forma scritta richiesto per i contratti stipulati dagli enti pubblici (art. 6 e 7 RD) elemento che induce ulteriormente ad escludere la sussistenza di
8 un illecito precontrattuale o extra contrattuale della società attrice e un danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta. Il contratto non è stato sottoscritto dalle parti che vi erano tenute e ciò preclude ontologicamente l'escussione della garanzia, che non dipende da una condotta inadempiente o illecita del Garante. Ad abundantiam si osserva che, anche a voler ritenere fondata l'eccezione di nullità sollevata dal essa non condurrebbe comunque ad una pronuncia risarcitoria in suo favore per mancanza CP_1 di prova di una danno risarcibile eziologicamente riconducibile alla condotta del posto che Pt_2 quello lamentato in questa sede non deriva direttamente dalla asserita carenza di legittimazione della ad emettere la polizza, quanto dal fallimento del debitore principale, che ha reciso il Pt_2 vincolo di solidarietà sussistente tra la debitrice principale e il Garante medesimo. Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda riconvenzionale del deve essere CP_1 disattesa. L'accoglimento della domanda di parte attrice ed il rigetto della domanda riconvenzionale del per i profili esaminati esime il Tribunale dalla trattazione di ulteriori profili sollevati dalle CP_1 parti in ordine alla validità ed efficacia dei contratti, nel rispetto del principio di economia processuale che sostiene il cd. canone della ragione più liquida (art. 24 e 111 Cost.), il quale consente di dare priorità alla ragione più pronta, più piana, più evidente che conduce alla decisione sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cass. S.U. n. 26242/2014 e n. 26243/2014; Cass. n. 24883/2008;Sez. 6, Ord. n 30745 del 26/11/2019;Sez. 5, Ord. n. 363 del 09/01/2019). III) Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura, alla non elevata complessità della controversia e della istruttoria, elementi che, complessivamente considerati consentono di liquidare importi prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1)accertata la nullità delle polizze fideiussorie n. 3112/2021/IT/001 e n. 3112/2021/IT/002 emesse dalla in data 5/1/2022, per le causali di cui in narrativa, dichiara che la CP_2 CP_2
non ha alcun obbligo di pagamento in favore del derivante dalle suddette
[...] Controparte_1 garanzie;
2)respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3)condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 12.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 28.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 688 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del Tribunale di Terni, vertente TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Cocco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice E (C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARINI FABIO ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta Oggetto: polizza fideiussoria Conclusioni delle parti: Parte attrice: “Previo rigetto di ogni avversa eccezione e deduzione e comunque di ogni domanda formulata dal convenuto perché infondata in fatto ed in diritto, accertare e dichiarare che gli atti di fideiussione n. 3112/2021/IT/001 e n. 3112/2021/IT/002 predisposti ed emessi da in CP_2 data 5/1/2022 non si sono perfezionati tra quest'ultima ed il per effetto della Controparte_1 mancata doppia sottoscrizione in forma scritta di tutti i contraenti, nonché per l'inefficacia derivante dalla mancata trasmissione del documento contrattuale al Garante, nel termine fissato dal contratto, debitamente sottoscritto e protocollato con conseguente giuridica inefficacia nei confronti della attrice da parte dei medesimi e per l'effetto accertare e dichiar are che CP_2
[...
non ha alcun obbligo nei confronti del derivante dai richiamati atti di Controparte_1 fideiussione;
- Accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1) della narrativa ed al punto che precede, che il è incorso nella Controparte_1 decadenza contrattuale per effetto della mancata tempestiva comunicazione dell'inadempimento di nel termine essenziale contrattualmente previsto. - Condannare il convenuto al CP_3 pagamento delle spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore”
Parte convenuta: “In via preliminare, dichiarare la nullità delle fideiussioni n. 31122021/IT/0001 e n. 31122021/IT/0002 emesse dalla società a favore del per CP_2 Controparte_1 mancanza dei requisiti di legittimazione necessari a garantire la loro validità ed efficacia.
2. In via
1 principale, accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia delle fideiussioni n. 31122021/IT/0001 e n. 31122021/IT/0002, emesse da a favore del CP_2 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la medesima società al pagamento dell'importo complessivo garantito pari a euro 155.432,69 per l'anno 2020 e euro 143.229,88 per l'anno 2019, per un totale di euro 298.662,57, oltre agli interessi legali dal giorno della richiesta di escussione fino al completo pagamento, con applicazione della rivalutazione monetaria e interessi.
3. In subordine, in caso di accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione o capacità della a prestare CP_2 garanzie fideiussorie in Italia, condannare la società medesima al risarcimento dei danni subiti dal per l'invalidità dei contratti di fideiussione, quantificati in euro 298.662,57, oltre Controparte_1 interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.
4. Per l'effetto, condannare la
[...]
al pagamento dell'importo massimo garantito dalle fideiussioni, pari a euro 155.432,69 CP_2 per l'anno 2020 e euro 143.229,88 per l'anno 2019, per un totale complessivo di euro 298.662,57, oltre agli interessi legali dal giorno della richiesta di escussione fino al completo pagamento, con applicazione della rivalutazione monetaria e interessi.
5. In ulteriore subordine, considerare che la
ha omesso di rispettare gli obblighi contrattuali previsti dagli articoli 7 e 8 degli CP_2 atti di fideiussione, non avendo trasmesso le copie firmate e gli eventuali atti di coobbligazione e manleve nei termini contrattualmente previsti, e, per l'effetto, respingere tutte le eccezioni sollevate dalla società attrice per manifesta infondatezza e dichiarare la piena validità ed efficacia degli atti di fideiussione 6. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1
(di seguito per brevità indicato anche come , rassegnando le Controparte_1 CP_1 conclusioni di cui in epigrafe e premettendo in fatto: di essere una società che presta garanzie iscritta nel registro degli Istituti Finanziari presso la FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY;
che in data 05/01/2022 rilasciava le fideiussioni n. 3112/2021/IT/001 e n. 3112/2021/IT/002 in relazione alle obbligazioni presumibilmente contratte dalla nei confronti del CP_3
rispettivamente qualificati nel contratto predisposto dal garante come contraente Controparte_1
e beneficiario;
che il contratto prevedeva alcune clausole ai fini del perfezionamento della garanzia che non sono state rispettate;
che in particolare la polizza rilasciata dalla non CP_2 venne mai restituita alla società con le sottoscrizioni delle parti;
di non aver ricevuto fino al 28/03/2024 alcuna comunicazione dal in ordine alle inadempienze e/o irregolarità Controparte_1 della , pur note all'ente pubblico;
che con note del 28/03/2024 il CP_3 Controparte_1 escuteva le fideiussioni, richiedendo il pagamento delle somme dovute dalla per insoluti CP_3 relativi a rate di IMU non pagate dal 1/2/2022; che le missive sono stata contestate stragiudizialmente. Parte attrice rappresentava: che sussiste il proprio interesse ad agire per l'accertamento della nullità del contratto e dunque della mancanza di qualsivoglia obbligazione nei confronti del in CP_1 relazione alle polizze n. 3112/2021/IT/001 e n. 3112/2021/IT/002 escusse con le Note prot. n. 14707 e n. 14702 del 28/03/2024; che il contratto è nullo per mancanza delle sottoscrizioni e per non essere stato trasmesso al Garante entro il termine indicato nel contratto, adempimento previsto ai fini della sua efficacia;
che alle missive del sono state allegate fideiussioni Controparte_1 prive delle sottoscrizioni delle parti;
che, in ogni caso, sussiste decadenza dalla garanzia in quanto il beneficiario, non informava il garante delle inadempienze del contraente entro 10 Controparte_1
2 giorni dalla conoscenza del fatto, termine essenziale previsto dal contratto;
che il Controparte_1 conosceva da tempo le inadempienze del contraente, ma non le ha comunicate al garante;
che tale condotta, in violazione dell'art. 1375 cc., fonda l'eccezione ex art. 1460 cc, idonea a paralizzare ogni richiesta di pagamento del CP_1
Si costituiva in giudizio il contestando l'azione e proponendo domanda Controparte_1 riconvenzionale. A fondamento della sua difesa assumeva: che la è debitrice del CP_3 Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 297.894,00, derivante dai provvedimenti di accertamento esecutivo n. 11 del 28/10/2021 per l'anno 2020 (pari a euro 154.751,00) e il provvedimento n. 113 del 28/10/2021 per l'anno 2019 (pari a euro 143.143,00), relativi alla Imposta Municipale sugli Immobili (IMU) non pagata;
che il Comune accettava la rateizzazione del pagamento IMU previo rilascio di idonee garanzie;
che la , con sede a Londra ha prestato fideiussione in CP_2 favore della a garanzia del per la rateizzazione dell'Imposta CP_3 Controparte_1
Municipale sugli Immobili (IMU) dovuta per gli anni 2019 e 2020 non pagata dalla;
che CP_3 la garanzia fideiussoria contrassegnata dal numero 31122021/IT/0002 è stata emessa in data 5 gennaio 2022 in relazione alla rateizzazione dell'IMU per l'anno 2020 e l'importo garantito ammonta a 155.432,69 euro;
che successivamente veniva rilasciata una ulteriore garanzia fideiussoria in data 5 gennaio 2022 per la rateizzazione dell'IMU relativa all'anno 2019, per l'importo garantito di euro 143.229,88; che le garanzie avevano la stessa durata (1 febbraio 2022 fino al 31 maggio 2026) e prevedevano l'obbligo per di effettuare il pagamento CP_2 entro 15 giorni dalla richiesta scritta del che in base ai contratti, in ipotesi di Controparte_1 inosservanza degli obblighi contrattuali da parte di la si obbligava al CP_3 CP_2 pagamento delle somme dovute fino a concorrenza dell'importo massimo garantito, senza possibilità di beneficiare della preventiva escussione del debitore principale, in conformità agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile;
che il ha escusso le fideiussioni prestate Controparte_1 Contr dalla a favore di in quanto la contraente non ha onorato le rate CP_2 CP_3 previste per il pagamento dell'IMU come concordato con il Comune;
che la società CP_2 anglosassone non aveva il potere di contrattare con l'amministrazione e di rilasciare la garanzia fideiussoria, non essendo iscritta alla Banca d'Italia o all'IVASS, come previsto dal TUB o dal Codice delle assicurazioni;
che le fideiussioni possono essere rilasciate da banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari autorizzati che rispettano i requisiti normativi e di capitale stabiliti dalle autorità di vigilanza;
che un ente non bancario o non assicurativo non può legalmente emettere fideiussioni se non dispone delle autorizzazioni necessarie, come previsto anche dalle direttive europee (v. Direttiva Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) e Direttiva CRD IV (Direttiva 2013/36/UE)); che la società anglosassone , con sede nel Regno Unito, in ipotesi, CP_2 può svolgere attività di garanzia fideiussoria all'interno dell'Unione Europea, ma deve rispettare le normative dell'UE e i requisiti regolamentari dei singoli Stati membri in cui intende operare;
che prima della Brexit, le società finanziarie e assicurative del Regno Unito potevano operare liberamente in tutta l'Unione Europea grazie al cosiddetto "passaporto europeo", situazione mutata a seguito della brexit;
che la non può prestare garanzie fideiussorie in Italia, in CP_2 mancanza di autorizzazione della Banca d'Italia o di altre autorità italiane competenti e di una sede legale in Italia;
di avere diritto alla declaratoria di nullità delle fideiussioni ed al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ovvero ex art. 2043 cc;
di aver patito un danno pari all'importo massimo garantito oggetto delle fideiussioni, in quanto la è stata CP_3
3 sottoposta a liquidazione giudiziale e ciò rende impossibile il recupero del credito, oltre alla rivalutazione e agli interessi;
che in base all'art. 1936 cc non è necessaria l'accettazione del creditore, indicando che l'elemento essenziale per il perfezionamento della fideiussione è la dichiarazione del fideiussore;
che la fideiussione è un "negozio a forma libera," il che implica che può essere costituita attraverso qualsiasi mezzo che esprima in modo chiaro ed inequivocabile la volontà del fideiussore di garantire l'obbligazione altrui ex art. 1937 cc;
che la mancanza di sottoscrizione eccepita dalla attrice non è rilevante ai fini del perfezionamento del contratto, trattandosi di un contratto che comporta obbligazioni solo a carico di una parte e si perfeziona con la manifestazione della volontà del solo proponente fideiussore, che non necessita dell'accettazione della a favore della quale vengono assunte le obbligazioni;
che le fideiussioni sono valide ed Contr efficaci dal momento in cui ha emesso i contratti di garanzia;
il Comune ha CP_2 prontamente notificato alla le inadempienze della parte contraente nei termini CP_2 previsti;
che le clausole che impongono obblighi ulteriori per il perfezionamento del contratto sono vessatorie, in quanto a fronte dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia da parte della società
, l'imposizione di un onere aggiuntivo quale la richiesta di accettazione e la CP_2 restituzione di una copia firmata del contratto costituisce un ingiustificato aggravio per il garantito e per il beneficiario;
che la garanzia fideiussoria è un atto unilaterale che non necessita del consenso delle parti per la sua validità ed efficacia, essendo sufficiente la manifestazione di volontà del fideiussore;
che ogni onere supplementare imposto al beneficiario rappresenta un'inutile complicazione burocratica, suscettibile di generare errori o ritardi che potrebbero compromettere la stessa efficacia della garanzia;
la comunicazione dell'accettazione della garanzia fideiussoria è già di per sé un atto sufficiente, rendendo ingiustificata l'imposizione di ulteriori formalità; che le clausole di cui agli articoli 7 e 8 delle fideiussioni n. 3112/2021/IT/001 e n. 3112/2021/IT/002 sono vessatorie ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del cc.; che i contratti di fideiussione sono stati redatti in base alle normative applicabili alla Pubblica Amministrazione, che richiedono l'osservanza di specifiche forme procedurali e sostanziali per la validità degli atti contrattuali, come previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs36/2023); che il ha rispettato tutte le condizioni contrattuali, adempiendo Controparte_1 agli obblighi previsti e comunicando tempestivamente le richieste di escussione della garanzia in conformità con quanto stabilito nei contratti;
che l'asserzione della secondo cui il CP_2 contratto di garanzia non si sarebbe mai perfezionato per il mancato rispetto di alcune condizioni è del tutto infondata e priva di base giuridica;
che le fideiussioni sono state emesse regolarmente e restano valide ed efficaci;
che la notifica dell'inadempimento vi è stata nei termini ed è efficace;
che negli atti del che hanno approvato la rateizzazione del pagamento dell'IMU per gli anni CP_1
2019 e 2020, non è previsto alcun termine essenziale che imponga l'obbligo di una comunicazione immediata dell'inadempimento; che la clausola che prevede la decadenza della garanzia entro il termine di dieci giorni deve considerarsi vessatoria, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e nulla per contrasto con la disposizione di cui all'art. 1957 del Codice Civile, che, in tema di fideiussione, concede un termine di trenta giorni per la comunicazione dell'inadempimento al fideiussore;
che tale termine, di natura ordinatoria, è finalizzato a preservare il diritto del creditore e comunque prevede una prescrizione breve di un anno, termini che il ha Controparte_1 pienamente rispettato;
che le clausole vessatorie contenute nel contratto sono nulle per mancanza di una specifica approvazione per iscritto;
che trattasi di nullità parziale e limitata a dette clausole.
4 La causa veniva istruita documentalmente e, concessi alle parti i termini ex art. 189 cpc, veniva presa in decisione. II)L'azione promossa dalla attrice è fondata per le ragioni che di seguito si esporranno. E' provato documentalmente e non contestato che la società non ha versato l'IMU in CP_3 favore del relativamente agli anni 2019 e 2020 e ha ottenuto la possibilità di Controparte_1 pagare ratealmente gli importi dovuti. A garanzia delle obbligazioni assunte dalla nei confronti del la CP_3 Controparte_1 [...]
in data 5 gennaio 2022 emetteva la “Garanzia Fiudejussoria n. 31122021/IT/0001” e CP_2 la “Garanzia Fiudejussoria n. 31122021/IT/0002” (all. 5 e 6 alla comparsa). E' provato documentalmente e non contestato che il in via stragiudiziale, abbia Controparte_1 escusso la garanzia assumendo il mancato adempimento da parte della della obbligazione CP_3 di pagamento delle rate dell'IMU relative agli accertamenti in rettifica per gli anni 2019 e 2020 (all. 3 e 4 alla citazione). E' pacifico e non contestato che i contratti azionati dal siano stati sottoscritti solo dal CP_1
Garante (v. allegati alle note di escussione della garanzia all. 3 e 4 alla citazione). La società che ha emesso la garanzia, odierna attrice, ha agito in giudizio per far accertare la nullità dei contratti per mancanza di sottoscrizione delle altre parti contraenti, e Controparte_1 CP_3
rispettivamente indicate nel documento contrattuale come “beneficiario” e “contraente”.
[...]
Secondo la prospettazione di parte attrice il contratto non si è mai perfezionato per mancanza delle sottoscrizioni, mentre il ritiene che, trattandosi di una fideiussione, si è perfezionata per il CP_1 combinato disposto degli artt. 1936 e 1333 cc., posto che la fideiussione rientra nello schema del contratto con obbligazioni del solo proponente. Il Tribunale ritiene che la tesi del non possa trovare accoglimento, perché non è coerente CP_1 con la natura del contratto di cui è causa, il quale non rientra nello schema tipico della fideiussione, quanto piuttosto nello schema della assicurazione fideiussoria o polizza fideiussoria, che la Cassazione annovera nell'ambito delle garanzie atipiche. La Suprema Corte ha evidenziato che “La cd. assicurazione fideiussoria, strutturalmente costruita secondo lo schema del contratto a favore di terzo, costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente.” (Cass. n. 2688/2019; n. 1724/2016). La Cassazione ha chiarito che la polizza fideiussoria o assicurazione fideiussoria “è preordinata alla finalità di esentare il contraente tenuto al versamento di una cauzione da un esborso immediato a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di un terzo - solitamente di un ente pubblico -, il che avviene riversando il relativo obbligo su una impresa assicurativa….A differenza dall'ipotesi del deposito cauzionale, il contratto in esame - di natura atipica e, per certi aspetti, mista - non realizza la "datio" immediata di una somma al creditore garantito, ma solo la prestazione di una garanzia in ordine all'adempimento di un debito pecuniario normalmente subordinata ad un accertamento insindacabile ed a semplice richiesta del creditore. La garanzia attiene alla prestazione della cauzione, esulando invece dal contratto il rischio tipico dell'assicurazione, che assume un rilievo marginale e secondario” (Cfr. Cass. 13661- 91; Cass. 6499-90; Cass. S.U. n. 7341-87, etc.) (Cass. n. 3940/1995). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. n. 3947/2010), dirimendo un contrasto in ordine alla
5 natura di questa particolare forma di garanzia ha chiarito che la cd. polizza fideiussoria è un negozio che, sotto il profilo genetico, si distingue dalle convenzioni fideiussorie sia perché necessariamente oneroso, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito, sia perché stipulato, non tra il fideiussore e il creditore, ma, di regola, dall'appaltatore (debitore principale) su richiesta ed in favore del committente beneficiario (creditore principale); inoltre, esso è strutturalmente articolato secondo lo schema del contratto a favore di terzo, il quale non è parte né formale né sostanziale del rapporto, ed è funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione (promittente), di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. Il terzo non è parte del rapporto ma si limita a ricevere gli effetti di una convenzione già costituita ed operante e la sua adesione è una mero condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto, rilevabile per facta concludentia, risultando la dichiarazione di volerne profittare necessaria solo per renderla irrevocabile e immodificabile ex art. 1411 cc, a nulla rilevando che il beneficiario abbia partecipato o meno alla stipulazione della garanzia, che ha forma giuridica bilaterale, anche se ad essa corrisponde ad una “operazione economica sostanzialmente trilatera” in cui l'unica parte effettivamente interessata alla validità del contratto è il beneficiario della polizza, che ad essa condiziona l'erogazione delle prestazioni (Cass. cit.). La Suprema Corte, richiamando la dottrina, riconosce al debitore principale la qualità di parte del contratto nella sua veste di stipulante, al garante la veste di promittente, al creditore principale la veste di terzo beneficiario, con una differenza morfologica sostanziale rispetto allo schema tipico della fideiussione, la quale garantisce una obbligazione altrui ed è efficace anche se il debitore non ne abbia avuto conoscenza;
quanto all'aspetto funzionale la polizza fideiussoria è diversa dalla fideiussione, perché necessariamente onerosa e, quanto alla natura giuridica, è un contratto autonomo di garanzia, dovendosi valorizzare la presenza di clausole di pagamento a prima richiesta, che la distinguono ulteriormente dal modello della fideiussione per carenza dell'elemento dell'accessorietà. I contratti di cui è causa prevedono espressamente che il Garante, odierno attore, si costituisce fidejussore del contraente, il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni indicate nel contratto, ossia il pagamento in favore del Comune Beneficiario delle somme dovute ratealmente dalla società per l'IMU degli anni 2019 e 2020, oggetto di specifici avvisi di accertamento inviati alla debitrice principale. Il contratto prevede una specifica obbligazione del Contraente, che si è obbligato al pagamento di un corrispettivo in favore del Garante, come indicato nella prima pagina del contratto. La previsione di una garanzia a titolo oneroso richiede di per sé il consenso del Contraente. Il contratto contempla plurimi elementi che consentono di ascriverlo alla fattispecie della polizza fideiussoria, che richiama espressamente la cauzione e la natura autonoma della garanzia: in particolare l'art. 6 prevede il pagamento a semplice richiesta scritta del Beneficiario degli importi dovuti (nei limiti della somma massima garantita), con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Contraente, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta, nonché la rinuncia della Società “ad eccepire il mancato rispetto dell'adempimento previsto dal primo comma dell'art.1957 C.C. Vengono fatte salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute”.
6 Tale clausola deve essere letta in combinato disposto con l'art. 1 il quale prevede “L'obbligo del fideiussore si estende alle sanzioni previste dalla legge a carico del Contraente, unicamente per il caso in cui le stesse siano state espressamente indicate nel loro ammontare e, sommate agli altri importi garantiti, abbiano concorso a formare la somma massima garantita.”. Il Tribunale ritiene, in linea con la giurisprudenza citata, che tali clausole equivalgono alla predisposizione in favore del debitore principale di un vero e proprio servizio di cassa per l'importo del credito e di eventuali accessori (le sanzioni a cui allude il contratto) “che è qualcosa di più e di diverso rispetto alla semplice prestazione di garanzia personale tipica della fideiussione e che induce ancor più l'accostamento con la figura della cauzione "reale" anche, come si è osservato in dottrina, sul piano dei modi di realizzazione della garanzia, che ineriscono alla concreta funzione di essa: invero, in entrambi i casi il creditore ha la possibilità di realizzare il suo credito sui beni oggetto della garanzia mediante un atto unilaterale, costituito nel caso in esame della richiesta della somma assicurata e, nell'altro caso, dallo "incameramento" della cauzione)(Cass.3940/1995 cit.). Il Tribunale ritiene che la volontà delle parti espressa nel contratto fosse quella di far assumere alla società una obbligazione diretta e autonoma nei confronti del beneficiario e, con riferimento ai rapporti tra il Garante e il Contraente la garanzia non si esauriva nella prestazione di una fideiussione, ma si estendeva al pagamento del debito, senza la correlazione prevista dall'art. 1945 cc, con la conseguenza che vi era una vera e propria “prestazione” imposta alla società garante in favore del Contraente a tutela di uno specifico interesse di quest'ultimo. Alla luce di tale interpretazione non si può ritenere che il contratto si sia perfezionato senza la sottoscrizione del Contraente obbligato principale, perché è stato stipulato (anche) nel suo interesse e non solo del Beneficiario, secondo lo schema proprio del contratto a favore del terzo, con la conseguenza che, mancando la sottoscrizione del debitore stipulante, non può ritenersi perfezionato. Tale impostazione non è inficiata dal fatto che il abbia escusso le fideiussioni, perché la CP_1 dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto, ai sensi dell'art. 1411 cc., presuppone la valida stipula da parte dei contraenti, ossia dal Garante e dal debitore principale, in relazione alla forma bilaterale dell'accordo. Il Tribunale ritiene, quindi, che lo schema assunto dall'odierna garanzia richiedeva quanto meno la sottoscrizione del debitore e, per come era strutturato l'accordo, anche del Beneficiario. Tanto ciò è vero che nella scheda contrattuale è espressamente previsto che “la presente fideiussione non produce effetto giuridico se non è firmata da tutte le parti” (art.1); “Il Contraente ed il Beneficiario si obbligano, pena l'inefficacia dell'atto di fideiussione, a far pervenire al Garante, a mezzo PEC, entro trenta giorni dall'emissione dello stesso atto, la copia regolarmente firmata da entrambe le parti anzidette con gli eventuali e relativi atti di coobbligazione e manleve
“(art. 8 e v. anche art. 7), chiaro indice della volontà delle parti di stipulare una garanzia con l'intervento del garante, del creditore e del debitore, schema che esula da quello tipico della fideiussione, il quale non può pertanto essere invocato al fine di provare l'avvenuto perfezionamento dell'accordo. Le clausole del contratto, lette le une per mezzo delle altre, consentono di ritenere che le stesse parti hanno conferito al contratto un iter perfezionativo che presupponeva la sottoscrizione di tutte le parti, che invece manca nel caso concreto, con la conseguenza che deve essere dichiarata la nullità delle polizze fideiussorie per mancanza del consenso validamente manifestato con la sottoscrizione da tutte le parti contraenti.
7 Ad ogni buon conto, quandanche si volesse ritenere che in base al disposto dell'art. 1411 cc non fosse necessaria la sottoscrizione del contratto da parte del terzo beneficiario, l'accordo si perfeziona mediante la sottoscrizione del debitore e del garante, con la conseguenza che in mancanza di sottoscrizione del primo non sussiste alcuna garanzia di cui il terzo possa validamente dichiarare di voler profittare. Il Tribunale ritiene che lo schema del contratto a favore del terzo nel caso concreto non si è mai perfezionato e la dichiarazione del Comune di escutere la fideiussione, non consolida la stipulazione, perché manca una valida stipulazione: il contratto realizza anche un interesse dello stipulante che lo doveva necessariamente sottoscrivere, così manifestando espressamente la sua volontà. Del resto dalla stessa corrispondenza intercorsa tra la e la garante è emerso che le parti CP_3 erano pienamente consapevoli della necessità che tutti i contraenti sottoscrivessero il contratto (v. mail allegate alla seconda memoria istruttoria di parte attrice). Tale impostazione non è superata dalle difese di parte convenuta che rileva la natura vessatoria delle clausole dei contratti che imponevano tale iter perfezionativo, in quanto prive di duplice sottoscrizione. La tesi non coglie nel segno perché la valutazione di vessatorietà di una clausola presuppone in ordine logico l'esistenza di un contratto e, ove accertata, travolge solo le clausole nulle: la valutazione di vessatorietà non trova spazio nel caso del contratto nullo per mancanza del consenso dei contraenti, che genera un vizio genetico del contratto nella sua interezza. Alla luce delle argomentazioni che precedono i contratti di cui è causa debbono essere dichiarati nulli per mancanza del consenso. Parte convenuta ha eccepito in via preliminare la nullità dei suddetti contratti sotto un diverso profilo, lamentando la carenza di legittimazione della società attrice a rilasciare in Italia la suddetta garanzia, in quanto non autorizzata dagli enti preposti al controllo della suddetta attività. Sulla base del suddetto motivo di nullità parte convenuta ha svolto una domanda riconvenzionale, assumendo la malafede della società attrice per aver rilasciato una garanzia in Italia senza esserne legittimata e chiedendo il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale e in subordine ex art. 2043 cc. La domanda di parte convenuta non merita accoglimento perché nel caso di specie manca la stipula di un contratto per mancanza di sottoscrizione dello stipulante e ciò vale di per sé ad escludere qualsivoglia affidamento risposto dal sulla validità ed efficacia della suddetta garanzia, CP_1 essendo allo stesso nota la circostanza (v. lettere di escussione delle garanzie a cui sono allegate le polizze sottoscritte solo dal Garante). Il non può escutere le garanzie perché queste non si sono perfezionate per mancanza della CP_1 sottoscrizione dello stipulante e ciò non è imputabile ad una condotta inadempiente della società attrice, che non ha posto in essere alcun illecito precontrattuale o ex art. 2043 cc, non avendo intessuto alcuna trattativa con la come emerge chiaramente dalla corrispondenza intercorso Pt_2 tra la e la stessa ( v. mail allegate alla memoria istruttoria di parte attrice). CP_3 Pt_2
Da tale corrispondenza, peraltro, si evince che il aveva solo approvato la bozza della CP_1 garanzia, ma manca un atto scritto di accettazione della garanzia rilasciata dalla Garante o un atto amministrativo che possa assolvere al requisito di forma scritta richiesto per i contratti stipulati dagli enti pubblici (art. 6 e 7 RD) elemento che induce ulteriormente ad escludere la sussistenza di
8 un illecito precontrattuale o extra contrattuale della società attrice e un danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta. Il contratto non è stato sottoscritto dalle parti che vi erano tenute e ciò preclude ontologicamente l'escussione della garanzia, che non dipende da una condotta inadempiente o illecita del Garante. Ad abundantiam si osserva che, anche a voler ritenere fondata l'eccezione di nullità sollevata dal essa non condurrebbe comunque ad una pronuncia risarcitoria in suo favore per mancanza CP_1 di prova di una danno risarcibile eziologicamente riconducibile alla condotta del posto che Pt_2 quello lamentato in questa sede non deriva direttamente dalla asserita carenza di legittimazione della ad emettere la polizza, quanto dal fallimento del debitore principale, che ha reciso il Pt_2 vincolo di solidarietà sussistente tra la debitrice principale e il Garante medesimo. Alla luce delle argomentazioni che precedono la domanda riconvenzionale del deve essere CP_1 disattesa. L'accoglimento della domanda di parte attrice ed il rigetto della domanda riconvenzionale del per i profili esaminati esime il Tribunale dalla trattazione di ulteriori profili sollevati dalle CP_1 parti in ordine alla validità ed efficacia dei contratti, nel rispetto del principio di economia processuale che sostiene il cd. canone della ragione più liquida (art. 24 e 111 Cost.), il quale consente di dare priorità alla ragione più pronta, più piana, più evidente che conduce alla decisione sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (Cass. S.U. n. 26242/2014 e n. 26243/2014; Cass. n. 24883/2008;Sez. 6, Ord. n 30745 del 26/11/2019;Sez. 5, Ord. n. 363 del 09/01/2019). III) Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata), in base al valore, alla natura, alla non elevata complessità della controversia e della istruttoria, elementi che, complessivamente considerati consentono di liquidare importi prossimi ai valori minimi della tabella di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: 1)accertata la nullità delle polizze fideiussorie n. 3112/2021/IT/001 e n. 3112/2021/IT/002 emesse dalla in data 5/1/2022, per le causali di cui in narrativa, dichiara che la CP_2 CP_2
non ha alcun obbligo di pagamento in favore del derivante dalle suddette
[...] Controparte_1 garanzie;
2)respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3)condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 12.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 28.12.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
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