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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/10/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 955/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA SI Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa AL IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 955 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, prendente tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AN GN;
attore contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Sbrozzi;
Controparte_1
convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: impugnazione dell'atto di matrimonio
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 86 c.c. del matrimonio contratto con la Sig.ra e celebrato in data 05.01.2013 presso il Comune di Castelbellino, Controparte_2 iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al Numero 1, Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2013, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di Castelbellino di provvedere alle prescritte annotazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 1 di 4 Per la parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in adesione alle richieste di cui alla domanda avanzata dal
Sig. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 86 c.c. del matrimonio contratto dai Sigg.ri Parte_1
e e celebrato in data 05.01.2013 presso il Comune di Castelbellino, iscritto al Registro Parte_1 Controparte_2 degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al Numero 1, Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2013, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di Castelbellino di provvedere alle prescritte annotazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il sig. ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la nullità del matrimonio Parte_1 contratto con la sig.ra il 5 gennaio 2013 in Castelbellino (AN). Controparte_2
A fondamento della domanda, lo stesso ha rappresentato:
− di aver contratto un precedente matrimonio con la sig.ra in data 18 febbraio Parte_2
1974;
− di essersi successivamente rivolto al Tribunale di Ancona per ottenere la separazione personale dalla predetta coniuge;
− che, con sentenza n. 665/2011 del 23 maggio 2011, il Tribunale di Ancona dichiarava la separazione tra i coniugi e Pt_1 Parte_2
− che, nella nota di trasmissione della suddetta sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile, veniva erroneamente indicata la dicitura “scioglimento civile del matrimonio”, in luogo di “separazione personale”;
− che, a causa di tale errore, l'ufficiale dello stato civile provvedeva ad aggiornare lo stato civile dei coniugi, qualificandoli come “liberi di stato”;
− che, confidando nella correttezza di tale annotazione e ritenendo sciolto il vincolo matrimoniale, il
5 gennaio 2013 il sig. contrasse un nuovo matrimonio con la sig.ra ; Pt_1 Controparte_2
− che, circa sei anni dopo, l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Monte Roberto si avvedeva dell'errore e segnalava la vicenda alla Procura della Repubblica, affinché fosse promossa l'azione di rettificazione ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 396/2000;
− che, nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 249/2021 R.G., questo Tribunale provvedeva alla rettifica dell'atto di matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Monte Roberto, disponendo che, in luogo della dicitura “scioglimento civile”, fosse riportata quella di “separazione giudiziale”;
− che, successivamente, il sig. promuoveva dinanzi al Tribunale di Ancona il procedimento Pt_1 per ottenere lo scioglimento del matrimonio con la sig.ra conclusosi con sentenza n. Parte_2
1243/2022 del 28 ottobre 2022, con la quale veniva pronunciato il divorzio tra i coniugi. pagina 2 di 4 Alla luce delle circostanze esposte, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del matrimonio contratto con la sig.ra in quanto, al momento della celebrazione, egli era ancora “inconsapevolmente” coniugato CP_2 con la sig.ra Parte_2
2. Con comparsa depositata il 19 maggio 2025, si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale Controparte_2 ha aderito integralmente ai fatti e alle conclusioni formulate dal ricorrente, rappresentando l'interesse di entrambe le parti a contrarre validamente matrimonio, alla luce dell'intervenuta sentenza di scioglimento del precedente vincolo matrimoniale tra il sig. e la sig.ra Pt_1 Parte_2
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
4. La domanda è fondata e merita accoglimento.
4.1 Preliminarmente, va rilevato che la competenza a conoscere delle cause di nullità del matrimonio spetta al Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., individuato per territorio secondo i criteri di cui all'art. 18
c.p.c., e che il giudizio deve essere definito in composizione collegiale, con la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero, trattandosi di materia che incide sullo stato delle persone.
4.2 Nel merito, giova richiamare il disposto dell'art. 117 c.c., il quale prevede che “Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.”
Nel caso in esame, non sussistono dubbi circa la legittimazione ad agire e l'interesse delle parti.
Dalla documentazione prodotta e dalle emergenze processuali risulta in maniera inequivocabile che, al momento della celebrazione del matrimonio con la sig.ra (5 gennaio 2013), il sig. non era CP_2 Pt_1 libero di stato, essendo ancora coniugato con la sig.ra da cui si era soltanto separato in Parte_2 forza della sentenza n. 665/2011 del Tribunale di Ancona.
La libertà di stato costituisce, ai sensi dell'art. 86 c.c., un requisito essenziale per la validità del matrimonio, la cui mancanza determina la nullità assoluta del vincolo, non sanabile nemmeno con il successivo scioglimento del precedente matrimonio.
Successivamente, con sentenza n. 1243/2022 del 28 ottobre 2022, il Tribunale di Ancona ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra il sig. e la sig.ra rendendo oggi possibile la Pt_1 Parte_2 celebrazione di un nuovo matrimonio valido tra il ricorrente e la sig.ra qualora entrambi lo CP_2 desiderino.
5. In considerazione della natura della controversia e della concorde posizione processuale delle parti, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti, così provvede: pagina 3 di 4 dichiara la nullità del matrimonio civile contratto in data 5 gennaio 2013 tra il sig. e la sig.ra Parte_1
, celebrato nel Comune di Castelbellino (AN), per violazione dell'art. 86 c.c.; Controparte_2 dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelbellino per le conseguenti annotazioni nei registri;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AL IL IA SI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA SI Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa AL IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 955 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, prendente tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
AN GN;
attore contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Sbrozzi;
Controparte_1
convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: impugnazione dell'atto di matrimonio
CONCLUSIONI:
Per la parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 86 c.c. del matrimonio contratto con la Sig.ra e celebrato in data 05.01.2013 presso il Comune di Castelbellino, Controparte_2 iscritto al Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al Numero 1, Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2013, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di Castelbellino di provvedere alle prescritte annotazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 1 di 4 Per la parte convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in adesione alle richieste di cui alla domanda avanzata dal
Sig. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 86 c.c. del matrimonio contratto dai Sigg.ri Parte_1
e e celebrato in data 05.01.2013 presso il Comune di Castelbellino, iscritto al Registro Parte_1 Controparte_2 degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al Numero 1, Parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2013, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di Castelbellino di provvedere alle prescritte annotazioni. Con ogni ulteriore provvedimento di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il sig. ha adito questo Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la nullità del matrimonio Parte_1 contratto con la sig.ra il 5 gennaio 2013 in Castelbellino (AN). Controparte_2
A fondamento della domanda, lo stesso ha rappresentato:
− di aver contratto un precedente matrimonio con la sig.ra in data 18 febbraio Parte_2
1974;
− di essersi successivamente rivolto al Tribunale di Ancona per ottenere la separazione personale dalla predetta coniuge;
− che, con sentenza n. 665/2011 del 23 maggio 2011, il Tribunale di Ancona dichiarava la separazione tra i coniugi e Pt_1 Parte_2
− che, nella nota di trasmissione della suddetta sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile, veniva erroneamente indicata la dicitura “scioglimento civile del matrimonio”, in luogo di “separazione personale”;
− che, a causa di tale errore, l'ufficiale dello stato civile provvedeva ad aggiornare lo stato civile dei coniugi, qualificandoli come “liberi di stato”;
− che, confidando nella correttezza di tale annotazione e ritenendo sciolto il vincolo matrimoniale, il
5 gennaio 2013 il sig. contrasse un nuovo matrimonio con la sig.ra ; Pt_1 Controparte_2
− che, circa sei anni dopo, l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Monte Roberto si avvedeva dell'errore e segnalava la vicenda alla Procura della Repubblica, affinché fosse promossa l'azione di rettificazione ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 396/2000;
− che, nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 249/2021 R.G., questo Tribunale provvedeva alla rettifica dell'atto di matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Monte Roberto, disponendo che, in luogo della dicitura “scioglimento civile”, fosse riportata quella di “separazione giudiziale”;
− che, successivamente, il sig. promuoveva dinanzi al Tribunale di Ancona il procedimento Pt_1 per ottenere lo scioglimento del matrimonio con la sig.ra conclusosi con sentenza n. Parte_2
1243/2022 del 28 ottobre 2022, con la quale veniva pronunciato il divorzio tra i coniugi. pagina 2 di 4 Alla luce delle circostanze esposte, il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del matrimonio contratto con la sig.ra in quanto, al momento della celebrazione, egli era ancora “inconsapevolmente” coniugato CP_2 con la sig.ra Parte_2
2. Con comparsa depositata il 19 maggio 2025, si è costituita in giudizio la sig.ra , la quale Controparte_2 ha aderito integralmente ai fatti e alle conclusioni formulate dal ricorrente, rappresentando l'interesse di entrambe le parti a contrarre validamente matrimonio, alla luce dell'intervenuta sentenza di scioglimento del precedente vincolo matrimoniale tra il sig. e la sig.ra Pt_1 Parte_2
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale si è rimesso alle determinazioni del Tribunale.
4. La domanda è fondata e merita accoglimento.
4.1 Preliminarmente, va rilevato che la competenza a conoscere delle cause di nullità del matrimonio spetta al Tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., individuato per territorio secondo i criteri di cui all'art. 18
c.p.c., e che il giudizio deve essere definito in composizione collegiale, con la partecipazione obbligatoria del Pubblico Ministero, trattandosi di materia che incide sullo stato delle persone.
4.2 Nel merito, giova richiamare il disposto dell'art. 117 c.c., il quale prevede che “Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.”
Nel caso in esame, non sussistono dubbi circa la legittimazione ad agire e l'interesse delle parti.
Dalla documentazione prodotta e dalle emergenze processuali risulta in maniera inequivocabile che, al momento della celebrazione del matrimonio con la sig.ra (5 gennaio 2013), il sig. non era CP_2 Pt_1 libero di stato, essendo ancora coniugato con la sig.ra da cui si era soltanto separato in Parte_2 forza della sentenza n. 665/2011 del Tribunale di Ancona.
La libertà di stato costituisce, ai sensi dell'art. 86 c.c., un requisito essenziale per la validità del matrimonio, la cui mancanza determina la nullità assoluta del vincolo, non sanabile nemmeno con il successivo scioglimento del precedente matrimonio.
Successivamente, con sentenza n. 1243/2022 del 28 ottobre 2022, il Tribunale di Ancona ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra il sig. e la sig.ra rendendo oggi possibile la Pt_1 Parte_2 celebrazione di un nuovo matrimonio valido tra il ricorrente e la sig.ra qualora entrambi lo CP_2 desiderino.
5. In considerazione della natura della controversia e della concorde posizione processuale delle parti, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti, così provvede: pagina 3 di 4 dichiara la nullità del matrimonio civile contratto in data 5 gennaio 2013 tra il sig. e la sig.ra Parte_1
, celebrato nel Comune di Castelbellino (AN), per violazione dell'art. 86 c.c.; Controparte_2 dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelbellino per le conseguenti annotazioni nei registri;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AL IL IA SI
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