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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/12/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 2/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
640/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSA MAURICE, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI
RA , giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: domanda di riscatto a fini pensionistici del diploma di infermiere dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto l' , affinché CP_1
l'adito giudice, previa ogni declaratoria anche incidentale del caso e di legge, voglia dichiarare dovuto il riscatto a fini pensionistici del diploma di Infermiere Professionale conseguito nell'anno 1983 e per l'effetto condannare l'Istituto al relativo accredito.
L' resistente, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il proprio CP_1 difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso avversario chiedendone la reiezione.
All' odierna udienza - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione.
*****
1. La presente sentenza viene redatta in forma semplificata, senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata CP_ dall'
Sul punto, appare sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla Cass. civ., sez.
Unite, con ord., del 12 agosto 2021, n. 22745.
In particolare, la Corte ha ribadito in molteplici occasioni il principio in forza del quale la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Sez. U. n. 7755 del 27/03/2017), comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso si è espressa anche Sez. U. n. 11849 del 09/06/2016 la quale ha affermato: "La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti").
Ciò posto, nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente richieda il riscatto del periodo di durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiera, ai fini della determinazione della decorrenza e della misura del trattamento pensionistico a carico dello
Stato.
In applicazione dei suesposti principi di diritto, deve ritenersi pertanto che la giurisdizione competa al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura della predetta pensione.
3. Alla luce di tali argomentazioni l'eccezione sollevata in via preliminare dall' CP_1 convenuto va accolta e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice contabile, considerato che la controversia resta soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
4.
Considerato che
la presente statuizione prescinde da ogni valutazione in ordine alla fondatezza nel merito può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adìto, in favore della giurisdizione contabile;
2) spese compensate
Latina, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 2/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
640/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSA MAURICE, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI
RA , giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: domanda di riscatto a fini pensionistici del diploma di infermiere dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto l' , affinché CP_1
l'adito giudice, previa ogni declaratoria anche incidentale del caso e di legge, voglia dichiarare dovuto il riscatto a fini pensionistici del diploma di Infermiere Professionale conseguito nell'anno 1983 e per l'effetto condannare l'Istituto al relativo accredito.
L' resistente, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il proprio CP_1 difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso avversario chiedendone la reiezione.
All' odierna udienza - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione.
*****
1. La presente sentenza viene redatta in forma semplificata, senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata CP_ dall'
Sul punto, appare sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla Cass. civ., sez.
Unite, con ord., del 12 agosto 2021, n. 22745.
In particolare, la Corte ha ribadito in molteplici occasioni il principio in forza del quale la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Sez. U. n. 7755 del 27/03/2017), comprese quelle attinenti al riscatto di periodi di servizio, alla ricongiunzione di periodi assicurativi, agli assegni accessori, al recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso si è espressa anche Sez. U. n. 11849 del 09/06/2016 la quale ha affermato: "La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti").
Ciò posto, nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente richieda il riscatto del periodo di durata del corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiera, ai fini della determinazione della decorrenza e della misura del trattamento pensionistico a carico dello
Stato.
In applicazione dei suesposti principi di diritto, deve ritenersi pertanto che la giurisdizione competa al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura della predetta pensione.
3. Alla luce di tali argomentazioni l'eccezione sollevata in via preliminare dall' CP_1 convenuto va accolta e deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice contabile, considerato che la controversia resta soggetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
4.
Considerato che
la presente statuizione prescinde da ogni valutazione in ordine alla fondatezza nel merito può disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adìto, in favore della giurisdizione contabile;
2) spese compensate
Latina, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro