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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 19238/2022 Verbale dell'udienza del 4/02/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Raffaele Serafini per delega dell'avv. Simone. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Serafini si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Gabriele Montefusco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 19238 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elett.te dom.ta in Ariano Irpino (AV) al C.so Vittorio Emanuele n. 194 presso lo studio dall'avv. Domenico Simone, dal quale è rapp.ta e difesa per procura in atti APPELLANTE E in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Piazza Controparte_1 CP_1
San Giacomo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura comunale a mezzo dell'avv. Vanes- sa Cioffi, per procura in atti APPELLATO NONCHE'
(C.F.: Controparte_2 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di (r.g.n. 45475/2020) impugnan- Controparte_1 CP_1 do la cartella di pagamento 07120080066729924 dell'importo di euro 2.079,22 emessa per violazione di norme del C.d.S. risalenti all'anno 2004, premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di verifica estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito, in relazione alla natura del carico, stante l'omessa notifica della cartella di pagamento impugnata, chiese dichiararsi l'annullamento della cartella esattoriale previa sospensione della efficacia esecutiva della stessa Si costituì l' eccependo l'inammissibilità della opposizione per carenza di interesse CP_3 ad agire su estratto di ruolo posto anche che la cartella di pagamento era stata ritualmen- te notificata a in data 24.12.2008; si oppose alla dedotta prescrizione della pre- CP_2 tesa creditoria e alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella. Il benché regolarmente evocato in giudizio, rimase contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace di con la sentenza n. 10894/2022, accolse la domanda, annul- CP_1 lò la cartella impugnata e condannò l' al pagamento delle spese di lite con attribu- CP_3 zione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire anche per avvenuta notifica della cartella e dei successivi atti. Ha dedotto il mancato decorso del termine di prescrizione della pretesa creditoria tenendo anche conto della sospensione della riscossione e dei termini prescrizionali fino a tutto il 15.03.2014, con decorrenza dal 1°gennaio 2014 (L. 147/2013), successivamente estesi a tutto il 15.06.2014 per effetto del D.L. 16/2014, convertito in legge n. 68 del 02.05.2014. Si è costituito il deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione spie- Controparte_1 gata dall'attore su estratto di ruolo così come stabilito dall'art. 3 bis del dl 146/2021, con vittoria di spese. non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Controparte_2
L'appello è fondato. La domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo a
Controparte_2
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 di- cembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugna- bile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono su- scettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio di- mostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Di recente, è intervenuto nuovamente il legislatore sul tema, con il d.lgs. n. 110/2024, che con l'art. 12 co. 1, ha introdotto una modifica all'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, sosti- tuendo il 4-bis ed integrando la casistica dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, ritenuta ammissibile anche laddove il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo di cre- diti a suo carico possa derivargli un pregiudizio nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 1, oppure in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati, e ancora nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'arti- colo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, ru- bricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua vol- ta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad og- getto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i cre- diti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la ri- scossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'e- sazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una di- sposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministra- tive pecuniarie per violazione del C.d.S.. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai pro- cedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità solleva- ti) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si as- suma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussi- stere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la da- ta di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposi- zione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualifica- torie”, si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidi- tà della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (deriva- ta) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da par- te dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere ri- chiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierno appellato, non deduce e tantomeno prova che sia stato posto in essere un atto di riscos- sione del credito o che vi sia altro concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, la domanda risulta inammissibile e la sentenza di primo grado va riformata. Ri- corrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la no-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4 vità della questione (applicazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giu- risprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede: a) in riforma della sentenza del giudice di pace di n. 10894/2022, dichiara inam- CP_1 missibile la domanda proposta da Controparte_2
b) compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, 4/02/2025
Il Giudice Dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 5