Articolo 94 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
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1 gennaio 2001
Art. 94. (Disposizioni in materia di oneri di utilita' sociale) 1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, concernente oneri di utilita' sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta dall'articolo 6 della presente legge, e' aggiunta la seguente:
"c-undecies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanita' vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanita' determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per l'anno 2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2002.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2001