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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 61/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA PI ZO, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4675/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022-006-SC-000002355-0-001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 868/2025 depositato il
05/03/2025 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di liquidazione afferente ad una imposta di registro su una sentenza resa dal Giudice di Pace di Milano, che ha condannato la Ricorrente_1,Maroc a pagare la somma complessiva di euro 2.000,00 oltre interessi legali alla parte attrice società “Società_1”, con sede in Hong Kong, quale cessionaria del credito vantato dai signori dei signori Nominativo_1, Nominativo_2, Zara Nominativo_3, Nominativo_4 Nominativo_5 e Nominativo_6 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE 261/2004 per il disagio subito da questi ultimi quali passeggeri della Compagnia a seguito di un ritardo verificatosi nell'arrivo del volo rispetto all'orario previsto.
Nella motivazione della sentenza sono richiamati i cinque biglietti di volo e i sottostanti contratti di trasporto aereo posti a base del provvedimento, che l'Ufficio, con l'avviso di liquidazione impugnato, assoggetta ad imposta di registro ritenendo nella fattispecie applicabili le disposizioni dell'art. 22, comma 1, del Tur in tema di enunciazione di atti non registrati.
Quanto alla liquidazione dell'imposta, ai titoli di viaggio richiamati nella sentenza viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00 di cui all'art. 1 della Tariffa - Parte II, trattandosi di atti sottoposti a IVA e perciò soggetti a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2 del TUR, per un totale di euro 1.200,00 (euro
200,00 ex art. 41, comma2, del TUR per la registrazione della sentenza più euro 200,00 per ciascuno dei cinque titoli di viaggio).
Sostiene parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato, in primo luogo per insussistenza del presupposto dell'enunciazione di cui all'art. 22, primo comma, del TUR, poiché l'atto enunciato non è intervenuto tra le stesse parti della causa, dovendosi quindi tassare solo l'atto “enunciante”, ma non anche l'atto “enunciato”.
Nella fattispecie non si verifica il presupposto normativo della coincidenza tra le parti intervenute in giudizio, cioè la società “Società_1” di Hong Kong quale parte attrice e la Ricorrente_1 quale convenuta, nei confronti delle quali è pronunciata la sentenza, e le parti dei contratti di trasporto aereo ivi richiamati.
Precisa parte ricorrente che la società attrice “Società_1” ha promosso l'azione giudiziale quale titolare di un credito nei confronti della Compagnia ad essa ceduto dai passeggeri e agisce ingiudizio per ottenere la soddisfazione di un proprio diritto di credito e non in rappresentanza dei passeggeri titolari dei biglietti arerei.
Sostiene ancora la violazione dell'art. 22, terzo comma, del TUR, a norma del quale, quando dell'esistenza di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso viene fatta ricognizione in un altro atto, come il provvedimento giurisdizionale, soggetto invece a registrazione, quest'ultimo comporta la tassazione anche dell'atto enunciato non per il suo intero valore, ma per la sola parte del suo valore che coincide con la parte ancora “attiva” dell'atto.
Nel caso concreto, la sentenza del Giudice di Pace di Milano ha condannato la Ricorrente_1 a pagare un indennizzo per il disagio subito da alcuni passeggeri della Compagnia a seguito del ritardo verificatosi nell'arrivo del volo rispetto all'orario previsto. E' pacifico e incontestabile che, come accertato nello svolgimento del processo avanti il Giudice di Pace e affermato chiaramente anche nella motivazione della relativa sentenza, le prestazioni dei contratti di trasporto aereo ivi richiamati - non soggetti a registrazione in termine fisso in quanto atti sottoposti a IVA e perciò soggetti a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2 del TUR - erano state completamente eseguite, con l'avvenuta effettuazione del trasporto da parte della Compagnia e l'integrale (anticipato) pagamento del corrispettivo, e pertanto dai contratti medesimi non può originare alcuna pretesa impositiva a norma del citato terzo comma dell'art. 22 del TUR. Conclude quindi chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Milano, la quale ha ribadito la piena legittimità dell'atto impugnato,
Ha preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha impugnato solo parzialmente l'avviso di liquidazione che pertanto, per la parte non impugnata, deve ritenersi definitivo.
In ordine alle doglianze della parte privata, ha osservato quanto segue.
In ordine a quanto affermato in merito alla insussistenza del presupposto per l'enunciazione, precisa l'Ufficio che il sinallagma contrattuale alla base del contratto di trasporto aereo vede come parti la Ricorrente_1 quale vettore e i signori Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4 Nominativo_5 e Nominativo_6 quali passeggeri e la Società_1 agisce in qualità di cessionaria del credito vantato da questi ultimi, di talché vi è coincidenza tra le parti, come confermato anche dal fatto che il Giudice, in sede civile, ha liquidato il “risarcimento” per ciascun soggetto trasportato. Vi è dunque una continuità di diritti tra le parti della cessione di un credito che non fa venire meno la identità soggettiva con le parti del giudizio concluso con la sentenza tassata con l'atto qui impugnato.
Quanto poi al secondo motivo di doglianza, sostiene l'Ufficio che gli atti enunciati, al momento della condanna al “risarcimento”, non erano validamente e dunque completamente eseguiti proprio per quanto fatto valere dalla parte in sede civile;
altrimenti va da sé che, se il contratto di trasporto, fosse stato adempiuto (dunque interamente eseguito) non ci sarebbe stata richiesta di condanna al “risarcimento”. Evidenzia ancora che la tassazione non è in misura proporzionale sulla totalità del costo del biglietto, ma è stata applicata in misura fissa: ragion per cui non avrebbe neppure senso invocare nel caso di specie la tassazione sulla quota non eseguita e che nessuna rilevanza hanno i casi citati dalla parte privata, stanti le peculiarità di ogni fattispecie.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha ribadito la fondatezza dei propri motivi di doglianza, precisando che alla base dell'azione giudiziale promossa dalla Società_1 e della conseguente sentenza del Giudice di Pace si trovano due separati contratti. Da una parte il contratto di trasporto aereo, dall'altra il successivo contratto di cessione di credito in virtù del quale il passeggero ha trasferito alla società Società_1 il diritto all'indennizzo spettantegli in base alla normativa applicabile per il ritardo verificatosi nell'arrivo del volo rispetto all'orario previsto.
Il passeggero non trasferisce invece alla “Società_1” la propria posizione contrattuale quale parte del contratto di trasporto aereo, posizione contrattuale che non avrebbe in alcun caso potuto essere trasferita essendo state eseguite le relative prestazioni corrispettive, nonché in mancanza del consenso della Ricorrente_1 quale contraente ceduto (ex art. 1406 c.c.).
Con riferimento all'altro motivo di doglianza, osserva parte ricorrente che la ratio della disposizione consiste nel tassare il contratto enunciato limitatamente alle prestazioni in esso dedotte che, non avendo ancora trovato esecuzione, siano tuttora espressive di attuale capacità contributiva: nel caso concreto, è pacifico e incontestabile che le prestazioni dei contratti di trasporto aereo ivi richiamati erano state totalmente eseguite, con l'avvenuta effettuazione del trasporto da parte della Compagnia e l'integrale pagamento del corrispettivo da parte dei soggetti trasportati.
La sentenza del Giudice di Pace di Milano ha condannato la Ricorrente_1 a pagare l'indennizzo previsto dall'art. 7 del Regolamento CE 261/2004 per il disagio subito dai passeggeri a seguito del ritardo verificatosi nell'arrivo del volo rispetto all'orario previsto, ovverosia per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste contrattualmente, comunque ultimate.
La condanna al pagamento dell'indennizzo rappresenta invece la manifestazione della capacità contributiva espressa dalla sentenza, tassata ai sensi degli artt. 37 e 43, comma 4, del TUR e dell'art. 8, comma 1, lett.
b) della relativa Tariffa, parte I.
Quanto agli analoghi avvisi di liquidazione prodotti in giudizio, parte ricorrente afferma di avere documentato la assoluta similarità dei casi con quello dedotto in ricorso.
Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti versati in atti, ritiene che i ricorso sia fondato.
E' incontestabile che il presupposto perché possa ritenersi legittima la tassazione di un atto enunciato è la identità delle parti, soggetti di entrambi gli atti, circostanza che non si verifica nel caso di specie atteso che le parti del giudizio concluso con la sentenza qui tassata non sono le stesse che hanno stipulato il contratto di trasporto.
Ed ancora, nella fattispecie, è differente il titolo che legittima la Società_1 Ltd ad agire, non essendo certo il contratto di trasporto, ma un contratto di cessione di credito con il quale le parti del contratto di trasporto le hanno ceduto un credito derivante da una non corretta esecuzione del predetto contratto, posizione risarcitoria che trova la sua ragione d'essere in un contratto non adempiuto regolarmente ma, comunque, interamente adempiuto e quindi concluso.
L'avviso di liquidazione impugnato deve quindi ritenersi illegittimo con riferimento alla tassazione degli atti enunciati e va confermato nel resto.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'Ageniza delle entrate nella misura di euro 500,00 oltre esborsi ed oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre esborsi ed oneri accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 03/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
FARANDA PI ZO, Giudice monocratico in data 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4675/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022-006-SC-000002355-0-001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 868/2025 depositato il
05/03/2025 Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un avviso di liquidazione afferente ad una imposta di registro su una sentenza resa dal Giudice di Pace di Milano, che ha condannato la Ricorrente_1,Maroc a pagare la somma complessiva di euro 2.000,00 oltre interessi legali alla parte attrice società “Società_1”, con sede in Hong Kong, quale cessionaria del credito vantato dai signori dei signori Nominativo_1, Nominativo_2, Zara Nominativo_3, Nominativo_4 Nominativo_5 e Nominativo_6 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CE 261/2004 per il disagio subito da questi ultimi quali passeggeri della Compagnia a seguito di un ritardo verificatosi nell'arrivo del volo rispetto all'orario previsto.
Nella motivazione della sentenza sono richiamati i cinque biglietti di volo e i sottostanti contratti di trasporto aereo posti a base del provvedimento, che l'Ufficio, con l'avviso di liquidazione impugnato, assoggetta ad imposta di registro ritenendo nella fattispecie applicabili le disposizioni dell'art. 22, comma 1, del Tur in tema di enunciazione di atti non registrati.
Quanto alla liquidazione dell'imposta, ai titoli di viaggio richiamati nella sentenza viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00 di cui all'art. 1 della Tariffa - Parte II, trattandosi di atti sottoposti a IVA e perciò soggetti a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2 del TUR, per un totale di euro 1.200,00 (euro
200,00 ex art. 41, comma2, del TUR per la registrazione della sentenza più euro 200,00 per ciascuno dei cinque titoli di viaggio).
Sostiene parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato, in primo luogo per insussistenza del presupposto dell'enunciazione di cui all'art. 22, primo comma, del TUR, poiché l'atto enunciato non è intervenuto tra le stesse parti della causa, dovendosi quindi tassare solo l'atto “enunciante”, ma non anche l'atto “enunciato”.
Nella fattispecie non si verifica il presupposto normativo della coincidenza tra le parti intervenute in giudizio, cioè la società “Società_1” di Hong Kong quale parte attrice e la Ricorrente_1 quale convenuta, nei confronti delle quali è pronunciata la sentenza, e le parti dei contratti di trasporto aereo ivi richiamati.
Precisa parte ricorrente che la società attrice “Società_1” ha promosso l'azione giudiziale quale titolare di un credito nei confronti della Compagnia ad essa ceduto dai passeggeri e agisce ingiudizio per ottenere la soddisfazione di un proprio diritto di credito e non in rappresentanza dei passeggeri titolari dei biglietti arerei.
Sostiene ancora la violazione dell'art. 22, terzo comma, del TUR, a norma del quale, quando dell'esistenza di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso viene fatta ricognizione in un altro atto, come il provvedimento giurisdizionale, soggetto invece a registrazione, quest'ultimo comporta la tassazione anche dell'atto enunciato non per il suo intero valore, ma per la sola parte del suo valore che coincide con la parte ancora “attiva” dell'atto.
Nel caso concreto, la sentenza del Giudice di Pace di Milano ha condannato la Ricorrente_1 a pagare un indennizzo per il disagio subito da alcuni passeggeri della Compagnia a seguito del ritardo verificatosi nell'arrivo del volo rispetto all'orario previsto. E' pacifico e incontestabile che, come accertato nello svolgimento del processo avanti il Giudice di Pace e affermato chiaramente anche nella motivazione della relativa sentenza, le prestazioni dei contratti di trasporto aereo ivi richiamati - non soggetti a registrazione in termine fisso in quanto atti sottoposti a IVA e perciò soggetti a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2 del TUR - erano state completamente eseguite, con l'avvenuta effettuazione del trasporto da parte della Compagnia e l'integrale (anticipato) pagamento del corrispettivo, e pertanto dai contratti medesimi non può originare alcuna pretesa impositiva a norma del citato terzo comma dell'art. 22 del TUR. Conclude quindi chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I Milano, la quale ha ribadito la piena legittimità dell'atto impugnato,
Ha preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha impugnato solo parzialmente l'avviso di liquidazione che pertanto, per la parte non impugnata, deve ritenersi definitivo.
In ordine alle doglianze della parte privata, ha osservato quanto segue.
In ordine a quanto affermato in merito alla insussistenza del presupposto per l'enunciazione, precisa l'Ufficio che il sinallagma contrattuale alla base del contratto di trasporto aereo vede come parti la Ricorrente_1 quale vettore e i signori Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4 Nominativo_5 e Nominativo_6 quali passeggeri e la Società_1 agisce in qualità di cessionaria del credito vantato da questi ultimi, di talché vi è coincidenza tra le parti, come confermato anche dal fatto che il Giudice, in sede civile, ha liquidato il “risarcimento” per ciascun soggetto trasportato. Vi è dunque una continuità di diritti tra le parti della cessione di un credito che non fa venire meno la identità soggettiva con le parti del giudizio concluso con la sentenza tassata con l'atto qui impugnato.
Quanto poi al secondo motivo di doglianza, sostiene l'Ufficio che gli atti enunciati, al momento della condanna al “risarcimento”, non erano validamente e dunque completamente eseguiti proprio per quanto fatto valere dalla parte in sede civile;
altrimenti va da sé che, se il contratto di trasporto, fosse stato adempiuto (dunque interamente eseguito) non ci sarebbe stata richiesta di condanna al “risarcimento”. Evidenzia ancora che la tassazione non è in misura proporzionale sulla totalità del costo del biglietto, ma è stata applicata in misura fissa: ragion per cui non avrebbe neppure senso invocare nel caso di specie la tassazione sulla quota non eseguita e che nessuna rilevanza hanno i casi citati dalla parte privata, stanti le peculiarità di ogni fattispecie.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria illustrativa nella quale ha ribadito la fondatezza dei propri motivi di doglianza, precisando che alla base dell'azione giudiziale promossa dalla Società_1 e della conseguente sentenza del Giudice di Pace si trovano due separati contratti. Da una parte il contratto di trasporto aereo, dall'altra il successivo contratto di cessione di credito in virtù del quale il passeggero ha trasferito alla società Società_1 il diritto all'indennizzo spettantegli in base alla normativa applicabile per il ritardo verificatosi nell'arrivo del volo rispetto all'orario previsto.
Il passeggero non trasferisce invece alla “Società_1” la propria posizione contrattuale quale parte del contratto di trasporto aereo, posizione contrattuale che non avrebbe in alcun caso potuto essere trasferita essendo state eseguite le relative prestazioni corrispettive, nonché in mancanza del consenso della Ricorrente_1 quale contraente ceduto (ex art. 1406 c.c.).
Con riferimento all'altro motivo di doglianza, osserva parte ricorrente che la ratio della disposizione consiste nel tassare il contratto enunciato limitatamente alle prestazioni in esso dedotte che, non avendo ancora trovato esecuzione, siano tuttora espressive di attuale capacità contributiva: nel caso concreto, è pacifico e incontestabile che le prestazioni dei contratti di trasporto aereo ivi richiamati erano state totalmente eseguite, con l'avvenuta effettuazione del trasporto da parte della Compagnia e l'integrale pagamento del corrispettivo da parte dei soggetti trasportati.
La sentenza del Giudice di Pace di Milano ha condannato la Ricorrente_1 a pagare l'indennizzo previsto dall'art. 7 del Regolamento CE 261/2004 per il disagio subito dai passeggeri a seguito del ritardo verificatosi nell'arrivo del volo rispetto all'orario previsto, ovverosia per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste contrattualmente, comunque ultimate.
La condanna al pagamento dell'indennizzo rappresenta invece la manifestazione della capacità contributiva espressa dalla sentenza, tassata ai sensi degli artt. 37 e 43, comma 4, del TUR e dell'art. 8, comma 1, lett.
b) della relativa Tariffa, parte I.
Quanto agli analoghi avvisi di liquidazione prodotti in giudizio, parte ricorrente afferma di avere documentato la assoluta similarità dei casi con quello dedotto in ricorso.
Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico, letti gli atti ed esaminati i documenti versati in atti, ritiene che i ricorso sia fondato.
E' incontestabile che il presupposto perché possa ritenersi legittima la tassazione di un atto enunciato è la identità delle parti, soggetti di entrambi gli atti, circostanza che non si verifica nel caso di specie atteso che le parti del giudizio concluso con la sentenza qui tassata non sono le stesse che hanno stipulato il contratto di trasporto.
Ed ancora, nella fattispecie, è differente il titolo che legittima la Società_1 Ltd ad agire, non essendo certo il contratto di trasporto, ma un contratto di cessione di credito con il quale le parti del contratto di trasporto le hanno ceduto un credito derivante da una non corretta esecuzione del predetto contratto, posizione risarcitoria che trova la sua ragione d'essere in un contratto non adempiuto regolarmente ma, comunque, interamente adempiuto e quindi concluso.
L'avviso di liquidazione impugnato deve quindi ritenersi illegittimo con riferimento alla tassazione degli atti enunciati e va confermato nel resto.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'Ageniza delle entrate nella misura di euro 500,00 oltre esborsi ed oneri accessori.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre esborsi ed oneri accessori.