Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 61
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto dell'enunciazione di cui all'art. 22, comma 1, del TUR

    Il presupposto per la tassazione di un atto enunciato è l'identità delle parti di entrambi gli atti, circostanza che non si verifica nel caso di specie poiché le parti del giudizio concluso con la sentenza tassata non sono le stesse che hanno stipulato il contratto di trasporto.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 22, terzo comma, del TUR

    La posizione risarcitoria trova la sua ragione d'essere in un contratto non adempiuto regolarmente ma, comunque, interamente adempiuto e quindi concluso. La sentenza del Giudice di Pace ha condannato al pagamento dell'indennizzo per il disagio subito dai passeggeri, che rappresenta la manifestazione della capacità contributiva espressa dalla sentenza stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 61
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 61
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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