Art. 4.
Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1961 assiste dalla garanzia dello Stato.
Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'Erario dello Stato che ad altri enti.
I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.
Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalita' ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.
La emissione delle obbligazioni non potra' in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.
Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.
Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonche' servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione.
All'uopo, con la legge di approvazione dello stato ai previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno determinati gli stanziamenti occorrenti.
Il comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, e' autorizzato ad emettere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni obbligazioni ventennali con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1961 assiste dalla garanzia dello Stato.
Dette obbligazioni sono parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti con esenzione da qualsiasi tassa, imposta o tributo sul capitale e sui frutti spettanti sia all'Erario dello Stato che ad altri enti.
I titoli medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori della Repubblica.
Con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno stabiliti il tasso di interesse, i termini, le modalita' ed ogni altra condizione riguardante la emissione dei titoli di cui al presente articolo.
La emissione delle obbligazioni non potra' in valore nominale eccedere i seguenti ammontari annui: 35 miliardi nel 1961; 10 miliardi nel 1962; 10 miliardi nel 1963; 15 miliardi in ciascuno dei tre anni successivi.
Le obbligazioni non emesse in un anno possono essere emesse negli anni successivi.
Quale concorso nelle spese inerenti alle opere pubbliche straordinarie di cui al presente articolo, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il corso delle emissioni, nonche' servizio per capitale ed interesse per i primi quindici anni afferenti a ciascuna emissione.
All'uopo, con la legge di approvazione dello stato ai previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno determinati gli stanziamenti occorrenti.