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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ GI, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 Piccione - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500001391000 QUOTA CONSORTIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230026298908000 CONS. BONIFICA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240012495663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240012495663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6100/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 12.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, riguardante n. 2 cartelle di pagamento portanti debiti tributari per varie annualità, per un valore di causa di
€. 1.290,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento impugnato per omessa notifica delle cartelle ed eccepiva la conseguente prescrizione dei relativi debiti. Eccepiva poi il difetto di motivazione del provvedimento impugnato per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza.
Allegava documentazione afferente la regolare notificazione delle cartelle di pagamento indicate in ricorso.
Evidenziava, in particolare, quanto segue:”… A ciò si aggiunga che il ricorso è, altresì, inammissibile con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420240012495663000, che è stata già impugnata dalla ricorrente con giudizio recante RGR 8656/2024 assegnato alla sez.9 di codesta Corte di Giustizia, e definito con la sentenza n. 5257/2025 depositata in data 14.07.2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta...Come dimostra la documentazione versata in atti, invero, la cartella di pagamento n. 09420230026298908000 recante iscrizioni a ruolo a titolo di contributi consortili, è stata ritualmente notificata in data 28.02.2024, La cartella di pagamento n. 09420240012495663000, recante iscrizioni a ruolo a titolo di tassa automobilistica, è stata ritualmente notificata in data 26.092024, e, come già dedotto, è stata impugnata dall'odierna ricorrente….” Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento alle quali fa riferimento il preavviso di fermo amministrativo impugnato, entrambe consegnate a mani del destinatario, odierna ricorrente. Vieppiù, una di esse era stata impugnata dalla contribuente, assistita dai medesimi difensori. Pertanto l'eccezione di omessa notifica delle cartelle indicate è infondata.
Quanto all'eccepita prescrizione, deve osservarsi che dalla data di notificazione delle cartelle, avvenuta in entrambi i casi nell'anno 2024 a quella di notifica del provvedimento impugnato non è decorso il relativo termine per nessuno dei debiti in questione.
Infondata è altresì l'eccezione riguardante la carente motivazione del provvedimento impugnato, che riporta tutti gli estremi identificativi e di dettaglio dei titoli di riscossione ai quali fa riferimento, titoli già conosciuti dalla contribuente in quanto alla stessa regolarmente notificati.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Agenzia Entrate Riscossione, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 463,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ GI, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3249/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 Piccione - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500001391000 QUOTA CONSORTIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230026298908000 CONS. BONIFICA 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240012495663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240012495663000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6100/2025 depositato il
22/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 12.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, riguardante n. 2 cartelle di pagamento portanti debiti tributari per varie annualità, per un valore di causa di
€. 1.290,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità del provvedimento impugnato per omessa notifica delle cartelle ed eccepiva la conseguente prescrizione dei relativi debiti. Eccepiva poi il difetto di motivazione del provvedimento impugnato per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza.
Allegava documentazione afferente la regolare notificazione delle cartelle di pagamento indicate in ricorso.
Evidenziava, in particolare, quanto segue:”… A ciò si aggiunga che il ricorso è, altresì, inammissibile con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420240012495663000, che è stata già impugnata dalla ricorrente con giudizio recante RGR 8656/2024 assegnato alla sez.9 di codesta Corte di Giustizia, e definito con la sentenza n. 5257/2025 depositata in data 14.07.2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta...Come dimostra la documentazione versata in atti, invero, la cartella di pagamento n. 09420230026298908000 recante iscrizioni a ruolo a titolo di contributi consortili, è stata ritualmente notificata in data 28.02.2024, La cartella di pagamento n. 09420240012495663000, recante iscrizioni a ruolo a titolo di tassa automobilistica, è stata ritualmente notificata in data 26.092024, e, come già dedotto, è stata impugnata dall'odierna ricorrente….” Allegava la relativa documentazione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione ha documentato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento alle quali fa riferimento il preavviso di fermo amministrativo impugnato, entrambe consegnate a mani del destinatario, odierna ricorrente. Vieppiù, una di esse era stata impugnata dalla contribuente, assistita dai medesimi difensori. Pertanto l'eccezione di omessa notifica delle cartelle indicate è infondata.
Quanto all'eccepita prescrizione, deve osservarsi che dalla data di notificazione delle cartelle, avvenuta in entrambi i casi nell'anno 2024 a quella di notifica del provvedimento impugnato non è decorso il relativo termine per nessuno dei debiti in questione.
Infondata è altresì l'eccezione riguardante la carente motivazione del provvedimento impugnato, che riporta tutti gli estremi identificativi e di dettaglio dei titoli di riscossione ai quali fa riferimento, titoli già conosciuti dalla contribuente in quanto alla stessa regolarmente notificati.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di fermo amministrativo descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Agenzia Entrate Riscossione, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 463,00, oltre oneri di legge, se dovuti.