Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 235
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la regolare notifica delle cartelle di pagamento al destinatario, parte ricorrente. Inoltre, una delle cartelle era già stata oggetto di impugnazione da parte della stessa contribuente.

  • Rigettato
    Prescrizione dei debiti tributari

    Non è decorso il termine di prescrizione tra la data di notificazione delle cartelle (avvenuta nell'anno 2024) e la data di notifica del provvedimento di fermo amministrativo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del fermo amministrativo

    Il provvedimento impugnato riporta gli estremi dei titoli di riscossione, già noti alla contribuente. Non vi è necessità di motivazione supplementare per il calcolo degli interessi, trattandosi di applicazione di parametri normativi e matematici.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per litispendenza (relativa a una cartella)

    La cartella di pagamento n. 09420240012495663000 era già stata impugnata dalla ricorrente con un precedente giudizio (RGR 8656/2024), definito con sentenza n. 5257/2025 che ne ha dichiarato l'inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 235
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 235
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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