Ordinanza presidenziale 29 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 14 ottobre 2024
Sentenza 12 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02840/2026REG.PROV.COLL.
N. 07274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7274 del 2025, proposto da
Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Clarich, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I- quater , n. 9085 del 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. FA NI; viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La LUISS “Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido CA ha interposto appello nei confronti della sentenza 12 maggio 2025, n. 85 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I- quater , che ha accolto in parte, nei limiti di cui in motivazione, il suo ricorso avverso il provvedimento ANAC in data 13 gennaio 2021, avente ad oggetto l’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 alle università non statali legalmente riconosciute, in quanto gestori di servizio pubblico, e recante la comunicazione del mancato rispetto, da parte dell’Ateneo, di talune disposizioni in materia di trasparenza (in particolare, per l’omessa predisposizione, nel sito web istituzionale, della “sezione amministrazione trasparente” e per l’impossibilità di individuare il “nominativo del responsabile della trasparenza”), con conseguente invito a conformarsi ai contenuti dell’Allegato 1 della delibera ANAC n. 1134/2017.
La appellante espone di essere università non statale (libera), “autorizzata” con d.P.R. 5 maggio 1966, n. 436, ed operante quasi esclusivamente con fondi privati, sostanzialmente senza finanziamenti pubblici, il che rende, a suo dire, poco comprensibile la sottoposizione a una normativa, quale è quella di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, finalizzata a promuovere forme di controllo diffuso “sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
Il provvedimento impugnato in primo grado, adottato ai sensi dell’art. 12, comma 4, del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza, approvato con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 329 del 29 marzo 2017, muove dal presupposto che l’attività di ricerca e di insegnamento svolta dalle università private sia qualificabile come attività di pubblico interesse, con conseguente loro ricomprensione tra i soggetti di cui all’art. 2- bis , comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, pur non essendo tenute alla predisposizione dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. – Con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la LUISS ha impugnato il provvedimento comunicante il mancato rispetto degli obblighi sulla trasparenza, deducendone l’illegittimità nell’assunto che non tiene conto dell’incompatibilità della disciplina sulla trasparenza con il regime di autonomia costituzionalmente garantita alle università private, della mancata previa instaurazione di un contraddittorio procedimentale; in subordine ha poi lamentato il difetto di istruttoria con riguardo al novero degli atti soggetti all’obbligo di pubblicazione ed eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 2- bis , comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, per violazione dell’art. 33, ultimo comma, Cost., nell’ipotesi in cui si ritengano incluse nell’ambito soggettivo di applicazione del medesimo le università private.
3. - La sentenza appellata ha accolto in parte il ricorso, e cioè il solo quarto motivo (ritenendo dunque che la LUISS non sia assoggettata agli obblighi previsti dagli artt. 29 e 37 del d.lgs. n. 33 del 2013, concernenti, rispettivamente, la pubblicazione dei bandi e dei contratti conclusi, nonché dei bilanci), respingendo i primi tre, nell’assunto che le libere università, nel quadro legislativo vigente, possano essere ascritte alla categoria dei soggetti che erogano un fondamentale servizio pubblico, rientrando dunque nel campo di applicazione della disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, in relazione ai compiti istituzionali di pubblico interesse, e che l’avvio del procedimento è costituito proprio dall’atto impugnato.
4.- Con il ricorso in appello la LUISS ha contestato la sentenza di prime cure reiterando, alla stregua di motivi di critica della medesima, le censure di primo grado, attinenti essenzialmente : a) all’erronea sovrapposizione tra nozione di interesse generale e di servizio pubblico, requisiti attinenti all’ambito soggettivo ed a quello oggettivo della norma; b) all’incompatibilità della disciplina sulla trasparenza con l’autonomia riconosciuta all’università libera dall’art. 33 Cost: c) alla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale; d) alla illegittimità costituzionale dell’art. 2- bis , comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 per violazione dell’art. 33, penultimo comma, Cost.
5. - Si è costituita in resistenza l’ANAC puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.
6.- All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo di appello critica la statuizione di primo grado che, nel respingere la seconda censura, ha ritenuto la LUISS assoggettata agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto gestore di un servizio pubblico. L’appellante lamenta che la soluzione seguita dal primo giudice si fonda sull’erroneo presupposto della sovrapponibilità tra la nozione di “interesse generale” e quella di “servizio pubblico” (la soggezione alla disciplina sulla trasparenza riguarda gli enti privati che esercitano attività di gestione di servizi pubblici), laddove invece, l’attività di interesse generale riguarda una categoria di soggetti più ampia e non implica la gestione di un servizio pubblico (come nel caso degli enti del terzo settore); inoltre sarebbe errato il riferimento, peraltro dubitativo, all’art. 106, par. 2, del TFUE contenuto nella sentenza, atteso che la nozione di “servizi di interesse economico generale” è connessa ad una serie di obblighi e principi non applicabili alle università libere e presuppone comunque un affidamento all’esito di un procedimento di gara o anche diretto. Le università libere non sono affidatarie di un servizio e svolgono un’attività soggetta a regolazione pubblica che necessita solamente di una preventiva autorizzazione e della approvazione dello statuto (ai sensi degli artt. 200 e 201 del r.d. n. 1592 del 1933); in ogni caso, per l’appellante, alle università libere non sarebbero applicabili i principi che regolano la gestione dei servizi pubblici (doverosità, continuità, parità di trattamento, universalità), come dimostra la circostanza che la LUISS può definire i costi di iscrizione e prevedere un numero limitato di ammissioni.
Il motivo, pur nella sua complessità, è infondato.
Giova anzitutto premettere che, già sul piano dell’esegesi letterale, appare difficilmente revocabile in dubbio che la disposizione di cui all’art. 2- bis , comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 sia applicabile alle università libere, e in particolare alla LUISS.
L’art. 2- bis , introdotto nel corpo del d.lgs. n. 33 del 2013 con la novella di cui al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, enuclea l’ambito soggettivo di applicazione della “ disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ”. In particolare, per quanto ivi rileva, il comma 3 dispone che « la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici ».
E’ evidente che la disposizione del comma 3 ha una portata estensiva della nozione di “pubblica amministrazione” quale soggetto destinatario della disciplina.
Si inferisce dunque dal predetto comma 3 che l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza (riguardante anche gli enti pubblici economici e le società in controllo pubblico) è estesa, nei limiti delle compatibilità sistemiche, tra l’altro, agli enti di diritto privato (con bilancio superiore a cinquecentomila euro) che esercitino funzioni amministrative o attività di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai “ dati e documenti inerenti all’attività di pubblico interesse ”.
Ora, prima di esaminare il motivo di critica riguardante l’asserita sovrapposizione, da parte del provvedimento impugnato, dell’ambito oggettivo (dati e documenti inerenti all’attività di pubblico interesse) e di quello soggettivo (relativamente alla figura del gestore di servizi pubblici), occorre rilevare che la disciplina in materia è applicabile anche, come prima indicato, agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative.
Assumendo il dato formale che la LUISS è ente di diritto privato, non può dubitarsi, estremizzando il ragionamento, che eserciti almeno una funzione amministrativa, che è quella di rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Va detto che anche la dottrina, pur criticando (con qualche buona ragione) un orientamento giurisprudenziale che, a vari fini, ha affermato la natura di ente pubblico non economico delle università non statali o libere (tra le tante, Cass., sez. trib., 26 febbraio 2024, n. 5075; Cass., SS.UU., 11 marzo 2004, n. 5054, senza necessità di risalire ad ulteriori precedenti a fare tempo dagli anni settanta del secolo decorso), ha però sempre riconosciuto la sussistenza di alcuni elementi pubblicistici in tali enti, derivanti non solo dal fatto di essere regolati dall’ordinamento dell’istruzione superiore (r.d. 31 agosto 1933, n. 1592), ma anche dall’essere caratterizzati da scopi (attività di insegnamento e di ricerca), struttura organizzativa e poteri amministrativi analoghi a quelli delle università statali.
In termini più evidenti, allo Stato spetta il riconoscimento dell’università (ove l’istituzione risponda all’esigenza di soddisfare un pubblico interesse : cfr. Cons. Stato, VI, 25 maggio 2010, n. 3291) e il conferimento alla stessa del potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Si tratta di indici sintomatici di una “dimensione pubblicistica” dell’università libera in relazione ad alcune attività di interesse pubblico, e dunque sotto il profilo funzionale.
Il che è sufficiente, alla stregua di quanto previsto dal più volte citato art. 2- bis , comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 a sottoporre l’università appellante ad alcune regole pubblicistiche, ed in particolare alla normativa in materia di trasparenza, secondo quanto richiesto dall’ANAC con il provvedimento impugnato.
Può dunque dirsi che la norma suindicata abbia mutato il quadro di riferimento che aveva condotto, in precedenza, questo Consiglio di Stato (VI, 11 luglio 2016, n. 3043) ad escludere che le università non statali siano tenute all’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità, con specifico riferimento agli “obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico”, come conseguenza della esclusione della loro natura di ente pubblico.
2. – La trattazione diviene più complessa ove poi si intenda approfondire, per scrupolo di completezza argomentativa, se l’università non statale gestisca un servizio pubblico.
Non appare, in via preliminare, condivisibile l’assunto dell’appellante circa la sovrapposizione tra “interesse generale” e “servizio pubblico”. Anzitutto, risulta intrinsecamente sfuggente, nella prospettiva dell’appellante, il richiamo alla nozione di “attività di interesse generale”, che, sul piano del diritto positivo, è evocativa delle attività svolte dagli enti del terzo settore ( ex art. 5 del d.lgs. n. 117 del 2017), ovvero della disciplina europea in materia di servizi pubblici, ove opera la summa divisio tra servizi di interesse economico generale e servizi non economici di interesse generale.
Infatti, escluso che, nel caso di specie, rilevi la disciplina degli enti del terzo settore, la cui attività è diretta, in via esclusiva o principale, al “ perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ”, la locuzione di attività di interesse generale sembra connettersi proprio alla contestata categoria dei servizi pubblici, ed in particolare di quelli che si collocano fuori (dalla logica) del mercato, ai quali dunque non si applicano le regole della concorrenza stricto sensu intesa : il riferimento è, in particolare, ai servizi sociali, all’istruzione, alla sanità. Agli stessi (tendenzialmente coincidenti con la classificazione di diritto interno di servizi pubblici di rilevanza non economica) non si applica la “direttiva servizi” 2006/123/CE (art. 2, comma 2, lett.a) e neppure l’art. 106, comma 2, TFUE.
Non sarebbe dunque impropria la qualificazione della libera università appellante, appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell’art. 1 del t.u. delle leggi sull’istruzione superiore approvato con r.d. n. 1592 del 1933, quale soggetto privato che eroga un servizio pubblico a carattere eminentemente sociale, secondo una tesi dottrinale, in quanto in tale modo si attribuisce rilievo funzionale alla libera università, ferma la sua natura giuridica di persona giuridica di diritto privato; si pone peraltro il problema della (parziale) deroga ai principi ordinari informatori della gestione dei servizi pubblici (pur dovendo trovare applicazione, quanto meno in via residuale, l’art. 1, comma 1- ter , della legge n.241 del 1990, secondo cui « i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge »), ed anche dell’affidamento del servizio pubblico, salvo a ritenere, in un contesto normativo meno codificato quale è quello dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, che il titolo possa essere costituito dal riconoscimento compiuto dall’amministrazione statale.
Non può inoltre trascurarsi di considerare che, a mente dell’art. 1 della legge n. 243 del 1991, « le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell’ambito delle norme dell’art. 33, ultimo comma –[divenuto penultimo comma, a seguito della novella apportata dalla legge costituzionale n. 2 del 2023]- della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili ».
3. – Il secondo motivo critica la statuizione che ha ritenuto l’applicazione della disciplina sulla trasparenza compatibile con l’autonomia riconosciuta alle università libere dall’art. 33, commi 1, 3 e 6, Cost.; richiamando il precedente di cui alla sentenza n. 3043 del 2016 di questo Consiglio di Stato, VI, allega l’appellante che la disciplina sulla trasparenza non sia coerente con i principi del pluralismo e della libertà di iniziativa dei privati nel settore dell’insegnamento, aggiungendo come comunque alle università private si applichi la normativa sull’accesso ai documenti.
Anche tale motivo è infondato.
La censura trae argomento dagli sviluppi argomentativi contenuti nella più volte richiamata sentenza di Cons. Stato, VI, n. 3043 del 2016, la quale, proprio con riguardo all’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ha affermato che l’art. 33 Cost. « comporta non solo che i privati possano promuovere l’istituzione di centri di istruzione, ma anche che a questi centri istituiti da privati debba essere garantita una natura sostanzialmente privata, per rispettare i principi di “autonomia ordinamentale” e di “libertà” che ad essi la Costituzione garantisce. L’art. 33 Cost. preclude, pertanto, alla legge di operare una sostanziale “pubblicizzazione” delle Università non statali, imponendo ad esse obblighi, anche in materia di trasparenza e pubblicità, preordinati ad introdurre una forma di controllo pubblicistico e collettivo, che contrasterebbe con la natura sostanzialmente privata che effettivamente le connota ».
Occorre anzitutto ricordare che il quadro normativo è cambiato rispetto alla fattispecie decisa con la sentenza predetta, in ragione dell’introduzione dell’art. 2- bis nel corpo del d.lgs. n. 33 del 2013, avente l’effetto di estendere l’ambito soggettivo di applicazione del testo legislativo sugli obblighi di trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, come si è in precedenza chiarito, in particolare con riguardo alla disposizione del comma 3.
Nel nuovo contesto non sussiste più dunque la esigenza giuridica di qualificare come ente pubblico l’università privata, al fine di sottoporla alla disciplina pubblicistica di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.
Si può comunque contestare la compatibilità della nuova disciplina sull’ambito soggettivo di applicazione con l’art. 33 Cost., pur muovendo dalla natura privata dell’università appellante.
L’assunto difensivo non appare però condivisibile in quanto la disciplina di matrice pubblicistica applicata all’università privata si giustifica in ragione e nei soli limiti dell’attività di pubblico interesse (non anche dunque per quanto riguarda l’organizzazione, che è privatistica) dalla stessa svolta nell’esercizio di funzioni sostanzialmente amministrative che equiparano l’università privata a quella statale.
Peraltro l’art. 33, comma 7, Cost. stabilisce che le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e tale precetto è confermato dall’art. 1 della legge n. 243 del 1991 con specifico riguardo alle “università non statali legalmente riconosciute”, che richiama altresì “ i principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili ”.
Pur essendo non agevole, sul piano esegetico, enucleare lo specifico ambito della disposizione da ultimo richiamata, ritiene il Collegio che, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, in linea di principio, non sia possibile affermare che la disciplina in materia di pubblicità e trasparenza contrasti con il principio costituzionale del pluralismo e della libertà di iniziativa privata nel campo dell’istruzione, e neppure con il rispetto del principio di autonomia, peraltro garantito dalla Costituzione sia per le università statali che per quelle libere.
Non può trascurarsi di considerare, in presenza di indici sintomatici di rilevanza pubblicistica nell’attività delle università libere, che nel nostro ordinamento la vis expansiva all’applicazione delle discipline pubblicistiche si è avuta proprio in materia di trasparenza; il riferimento è all’art. 23 della legge n. 241 del 1990, alla cui stregua « il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori dei servizi pubblici», dovendosi tenere conto che, a mente dell’art. 22, comma 1, lett. e), per pubblica amministrazione si intendono, oltre ai soggetti pubblici, anche «i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ».
Si pone dunque non già un problema di incompatibilità della disciplina sulla trasparenza rispetto alle università libere, quanto piuttosto l’esigenza di rinvenire un punto di equilibrio, di corretto bilanciamento nell’applicazione della disciplina sulla trasparenza, nei limiti delle compatibilità sistemiche, da tradursi necessariamente in una valutazione specifica, e non generale ed astratta.
4. – Le ragioni ora esposte inducono a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2- bis , comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2019 per contrasto con l’art. 33, comma 6, Cost., prospettata, invero in modo generico, dall’appellante con il quinto motivo, di cui si è anticipata la trattazione per connessione tematica.
Come rilevato dal primo giudice, « i limitati obblighi di trasparenza a cui la stessa è assoggettata in virtù dell’attività espletata non solo non costituiscono una indebita ingerenza nella sua sfera di autonomia, ma ne costituiscono il bilanciato completamento ».
5. – Il terzo mezzo di gravame censura la sentenza anche in relazione alla statuizione che ha respinto il motivo volto a contestare la violazione del contraddittorio procedimentale, nell’assunto che proprio l’atto impugnato costituisca la comunicazione di avvio del dialogo procedimentale. Deduce l’appellante come l’atto impugnato sia lesivo, discendendone un effetto conformativo alle indicazioni fornite.
Il motivo è infondato.
L’atto impugnato, come si evince dall’oggetto, ha riguardo ad una “ richiesta di informazioni utili sugli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, art. 12, comma 4, del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza (approvato con delibera del Consiglio ANAC n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017) ” e conclude nel modo che segue : « alla luce di tutto quanto sopra esposto, nell’invitare codesto Spett.le Ateneo a prendere visione della delibera sopra richiamata, si invitano gli organi competenti, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di bilancio di cui all’art. 2-bis, 3 comma, del d.lgs. n. 33/2013, a conformarsi alle indicazioni fornite da ultimo da questa Autorità, fornendo riscontro alla presente entro 30 giorni dal suo ricevimento all’indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it ».
Dal punto di vista formale, l’atto gravato è dunque una comunicazione di avvio del procedimento; la ampiezza motivazionale è spiegabile in ragione della natura del tema controverso, oggetto di approfondimento da parte dell’Ufficio di vigilanza degli obblighi di trasparenza dell’Autorità, che aveva infatti richiesto un parere all’Ufficio regolazione, ed anche adottato un atto di segnalazione a Governo e Parlamento con la delibera dell’Autorità n. 693 del 23 luglio 2019.
Se dunque il ricorso non può dirsi inammissibile per carenza di interesse, evincendosi dal provvedimento impugnato un contenuto conformativo (e dunque lesivo) immediatamente efficace, non può del pari lamentarsi, per effetto della scelta di impugnazione anticipata, la violazione del contraddittorio procedimentale, scandito nelle fasi previste dagli artt. 11, 12 e 18 del regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.
6. – Con il quarto motivo, posto in via subordinata, la LUISS contesta la statuizione che ha ritenuto sussistenti gli obblighi di pubblicazione disciplinati dagli artt. 26,27, 29, 32, 35 e 37, elencati nell’Allegato 1 della delibera ANAC n. 1134 del 2017, e richiamati nel provvedimento impugnato; allega che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2- bis , comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, al fine di verificare se un soggetto sia tenuto al rispetto della disciplina in questione, occorre accertare se, in concreto, operi con modalità pubblicistiche. Aggiunge che le borse di studio e le esenzioni dalla retta non possono essere considerate “inerenti all’attività di pubblico interesse” e dunque non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto vengono erogate con risorse private dell’ateneo. Neppure sarebbe applicabile, per l’appellante, l’art. 32 dello stesso d.lgs. n. 33 del 2013, in quanto la università libera non è tenuta a pubblicare una carta di servizi; con riguardo, poi, all’art. 35, l’appellante deduce che l’unico procedimento amministrativo che la riguarda attiene al reclutamento dei docenti e lo stesso viene pubblicato in G.U., dovendosi dunque ritenere rispettati gli obblighi di pubblicità e trasparenza. In relazione a tali obblighi emergerebbe dunque il difetto di istruttoria nel quale sarebbe incorsa l’ANAC non rilevando l’inapplicabilità della disciplina sulla trasparenza alle università private.
Anche tale motivo è destituito di fondamento.
Giova chiarire che la sentenza ha escluso, per le libere università, l’obbligo di pubblicazione dei bandi e contratti conclusi, ricompresi nella sfera privatistica e di autonomia, come pure dei bilanci, affermando invece che tutti gli altri obblighi rientrano nel perimetro dell’attività istituzionale, dovendo essere osservati: « infatti la pubblicazione degli atti concernenti i procedimenti amministrativi afferenti ai compiti istituzionali svolti, la pubblicazione delle provvidenze economiche ricevute e la pubblicazione relativa ai servizi erogati rientrano in quel perimetro di atti soggetti a pubblicazione perché pertinenti rispetto ai fini pubblici perseguiti e compatibili con l’autonomia universitaria […] »; ha aggiunto altresì che il perimetro di detti obblighi di pubblicazione non è stato ancora concretamente stabilito da ANAC.
L’assunto della LUISS sulle cause di esclusione degli obblighi di pubblicazione appare indimostrato con riguardo alle borse di studio ed alle esenzioni dalla retta (art. 26 del d.lgs. n. 33 del 2013); ed invero le università libere ricevono finanziamenti pubblici e una quota del contributo è riservato agli studenti meritevoli; lo stesso dicasi con riguardo all’art. 32 sull’obbligo di pubblicazione dei servizi erogati. Per quanto riguarda l’art. 35, si tratta di disposizione applicabile all’attività procedimentale dell’appellante.
7. – Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in ragione dell’infondatezza dei motivi dedotti.
La complessità e delicatezza della controversia integra peraltro le ragioni che per legge consente la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO OV IC TI, Presidente
FA NI, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA NI | AO OV IC TI |
IL SEGRETARIO