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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 2361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2361 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 20.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3478/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Notaro;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu.
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.07.2019 esponeva: Parte_2
- di essere titolare della pensione AS. n. 04020620;
- che l' con comunicazione del 01.11.2018, le aveva comunicato che risultava un indebito pari ad CP_1
€ 5.176,08 in esito a rideterminazione dell'importo “…della sua pensione numero 04020620 categoria AS a decorrere dal 01 settembre 2016, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016. Il ricalcolo comprende la: rideterminazione della maggiorazione sociale”.
Contestava il detto provvedimento per violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, in quanto privo di motivazione.
Rilevava, inoltre, l'irripetibilità degli indebiti, ove esistenti.
Evidenziava che l' aveva proceduto a recuperare le somme asseritamente indebitamente erogate a CP_1 titolo di assegno sociale trattenendo gli importi che sarebbero spettati a essa ricorrente quale erede della sig.ra Persona_1
Chiedeva, pertanto, che questo Tribunale volesse dichiarare l'irripetibilità degli importi di cui l CP_1 aveva domandato la restituzione, condannando l'Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
1 2. L' costituitosi con memoria del 13.09.2020, evidenziava come l'indebito scaturisse dall'omessa CP_1 trasmissione del modello RED per l'anno in questione, rappresentando altresì che la non aveva Pt_2 comunicato i redditi annuali 2016 e 2017 e come il coniuge della ricorrente fosse divenuto titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza 04.2017 e, pertanto, dal 01.01.2018 l'assegno sociale della ricorrente era diventato indebito per superamento del limite di reddito.
Contestava, quindi, la fondatezza del ricorso e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
3. L'udienza del 20.10.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente rilevato che sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla
2 indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n.
13223).
Si richiama quindi ex art. 118 disp. Att. c.p.c. la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 360 del
2023.
Va evidenziato che l'art. 13 co. 6 lettera c) l. n. 122/10 prevede che, in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'Ente proceda, dapprima alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, proceda alla revoca in via definitiva della prestazione ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell e, dall'altra, CP_2 la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano CP_ nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela. A tale riguardo, è pacifico che l' non abbia proceduto, come avrebbe eventualmente potuto e dovuto fare, a sospendere la prestazione né alla revoca definitiva entro il termine dei 60 gg successivi. Ne consegue che il recupero disposto ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c l. n. 122 del 2010 non può considerarsi legittimo in quanto non preceduto dai provvedimenti prodromici che, sulla base della medesima disposizione, lo avrebbero dovuto precedere e che, come sopra sottolineato, avrebbero consentito alla parte ricorrente di sanare l'irregolarità.
3 D'altronde, vertendosi in tema di assistenza, le norme speciali che consentono la ripetizione di prestazioni indebite debbono essere interpretate, quanto ai requisiti preliminari condizionanti il recupero, in modo rigoroso e senza potersi ampliare il loro ambito d'applicazione così come normativamente stabilito
Mancando, nel caso di specie, il provvedimento di sospensione della prestazione prodromico alla revoca definitiva il recupero del trattamento pensionistico erogato alla parte ricorrente nell'anno 2018 deve essere qualificato illegittimo.
Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, in assenza di qualsivoglia allegazione di ipotesi che escludano un affidamento dell'accipiens, o di dolo comprovato, le prestazioni erogate al ricorrente non erano ripetibili.
Infatti va rilevato che il superamento del limite reddituale è intervenuto a causa della corresponsione in favore del coniuge della ricorrente di un trattamento pensionistico erogato dall' stesso. CP_2
Alla luce delle superiori il ricorso va accolto e va dichiarata l'illegittimità della richiesta dell datata CP_1
1 Novembre 2018 con la quale viene richiesta la somma di euro 5.176,08 e l va condannata alla CP_1 restituzione di quanto già riscosso a tal titolo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità della richiesta dell' datata 1 Novembre 2018 con la quale viene richiesta la CP_1 somma di euro 5.176,08 e condanna l' alla restituzione di quanto già riscosso a tal titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.620,00 oltre spese generali CP_1
IVA e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 21 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 20.10.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3478/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Parte_1 C.F._1
Notaro;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Maria Antonietta Canu.
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.07.2019 esponeva: Parte_2
- di essere titolare della pensione AS. n. 04020620;
- che l' con comunicazione del 01.11.2018, le aveva comunicato che risultava un indebito pari ad CP_1
€ 5.176,08 in esito a rideterminazione dell'importo “…della sua pensione numero 04020620 categoria AS a decorrere dal 01 settembre 2016, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016. Il ricalcolo comprende la: rideterminazione della maggiorazione sociale”.
Contestava il detto provvedimento per violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, in quanto privo di motivazione.
Rilevava, inoltre, l'irripetibilità degli indebiti, ove esistenti.
Evidenziava che l' aveva proceduto a recuperare le somme asseritamente indebitamente erogate a CP_1 titolo di assegno sociale trattenendo gli importi che sarebbero spettati a essa ricorrente quale erede della sig.ra Persona_1
Chiedeva, pertanto, che questo Tribunale volesse dichiarare l'irripetibilità degli importi di cui l CP_1 aveva domandato la restituzione, condannando l'Istituto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
1 2. L' costituitosi con memoria del 13.09.2020, evidenziava come l'indebito scaturisse dall'omessa CP_1 trasmissione del modello RED per l'anno in questione, rappresentando altresì che la non aveva Pt_2 comunicato i redditi annuali 2016 e 2017 e come il coniuge della ricorrente fosse divenuto titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza 04.2017 e, pertanto, dal 01.01.2018 l'assegno sociale della ricorrente era diventato indebito per superamento del limite di reddito.
Contestava, quindi, la fondatezza del ricorso e concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
3. L'udienza del 20.10.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Nel merito il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va preliminarmente rilevato che sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla
2 indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Deve quindi rilevarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.” (Cass. 2020 n.
13223).
Si richiama quindi ex art. 118 disp. Att. c.p.c. la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 360 del
2023.
Va evidenziato che l'art. 13 co. 6 lettera c) l. n. 122/10 prevede che, in caso di mancata comunicazione della situazione reddituale, l'Ente proceda, dapprima alla sospensione della prestazione, e, solo laddove, entro 60 giorni dalla sospensione, non sia pervenuta la comunicazione dei dati reddituali, proceda alla revoca in via definitiva della prestazione ed all'eventuale recupero della prestazione erogata nell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Si tratta di un meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell e, dall'altra, CP_2 la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano CP_ nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela. A tale riguardo, è pacifico che l' non abbia proceduto, come avrebbe eventualmente potuto e dovuto fare, a sospendere la prestazione né alla revoca definitiva entro il termine dei 60 gg successivi. Ne consegue che il recupero disposto ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c l. n. 122 del 2010 non può considerarsi legittimo in quanto non preceduto dai provvedimenti prodromici che, sulla base della medesima disposizione, lo avrebbero dovuto precedere e che, come sopra sottolineato, avrebbero consentito alla parte ricorrente di sanare l'irregolarità.
3 D'altronde, vertendosi in tema di assistenza, le norme speciali che consentono la ripetizione di prestazioni indebite debbono essere interpretate, quanto ai requisiti preliminari condizionanti il recupero, in modo rigoroso e senza potersi ampliare il loro ambito d'applicazione così come normativamente stabilito
Mancando, nel caso di specie, il provvedimento di sospensione della prestazione prodromico alla revoca definitiva il recupero del trattamento pensionistico erogato alla parte ricorrente nell'anno 2018 deve essere qualificato illegittimo.
Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, in assenza di qualsivoglia allegazione di ipotesi che escludano un affidamento dell'accipiens, o di dolo comprovato, le prestazioni erogate al ricorrente non erano ripetibili.
Infatti va rilevato che il superamento del limite reddituale è intervenuto a causa della corresponsione in favore del coniuge della ricorrente di un trattamento pensionistico erogato dall' stesso. CP_2
Alla luce delle superiori il ricorso va accolto e va dichiarata l'illegittimità della richiesta dell datata CP_1
1 Novembre 2018 con la quale viene richiesta la somma di euro 5.176,08 e l va condannata alla CP_1 restituzione di quanto già riscosso a tal titolo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, tenuto conto della natura e del valore della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità della richiesta dell' datata 1 Novembre 2018 con la quale viene richiesta la CP_1 somma di euro 5.176,08 e condanna l' alla restituzione di quanto già riscosso a tal titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.620,00 oltre spese generali CP_1
IVA e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Messina, 21 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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