Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 432
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione norme procedurali

    La Corte ha ritenuto che, in presenza di un atto certo di data anteriore che preveda l'indennità di fine mandato, per configurare una rinuncia occorre un atto altrettanto certo ed espresso, o circostanze fattuali inequivoche che provino presuntivamente la rinuncia. Nel caso di specie, il contribuente era ancora in carica e non risultava alcuna rinuncia espressa o tacita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 432
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 432
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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